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Document 62018TN0484
Case T-484/18: Action brought on 14 August 2018 — XB v ECB
Causa T-484/18: Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — XB/BCE
Causa T-484/18: Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — XB/BCE
GU C 373 del 15.10.2018, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/14 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — XB/BCE
(Causa T-484/18)
(2018/C 373/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: XB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni del 6 novembre 2017 e del 4 dicembre 2017, con cui il ricorrente è stato informato che non aveva diritto a determinati assegni (assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità prescolastica); |
— |
di conseguenza, ingiungere il pagamento dei corrispondenti importi a decorrere dalle date richieste, aumentati degli interessi maturati (al tasso della BCE maggiorato di due punti percentuali). Occorre tener conto del fatto che i pagamenti correttivi non corrispondenti al mese in cui sono stati versati dovrebbero essere soggetti all’imposta alla quale sarebbero stati soggetti se fossero stati effettuati al momento débito, in conformità del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 (1); |
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ove necessario, annullare la decisione del 5 luglio 2018 con cui è stato respinto il reclamo interno presentato dal ricorrente il 29 marzo 2018; |
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ove necessario, annullare le decisioni del 2 febbraio 2018 con cui è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo presentata dal ricorrente il 15 dicembre 2017; |
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condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi:
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di quest’ultima relativa ai rapporti di lavoro di breve durata sono contrarie al diritto (eccezione di illegittimità).
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2. |
Secondo motivo, fondato sulla violazione di diritti collettivi per aver omesso di effettuare una corretta consultazione del comitato del personale della BCE al momento dell’adozione delle condizioni e della normativa della BCE relativa ai rapporti di lavoro di breve durata. |
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8; EE 01/01, pag. 136).