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Document 62018TN0125

Causa T-125/18: Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Associazione — GranoSalus/Commissione

GU C 152 del 30.4.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 152/46


Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Associazione — GranoSalus/Commissione

(Causa T-125/18)

(2018/C 152/56)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale Granosalus — Liberi — Cerealicoltori & Consumatori (Associazione — GranoSalus) (Foggia, Italia) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 15.12.2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 168, 169 e 191 T.F.U.E. in combinato disposto con l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del Regolamento (CE) 2009/1107, del Regolamento (UE) 2016/429 e del Reg. UE 2013/1305 modificato dal Reg. UE 2017/2393, della Direttiva 98/83/CE76 e della Direttiva UE 2015/1787; sulla violazione del principio di precauzione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza amministrativa; sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficiente e apparente istruttoria e motivazione; sulla illogicità manifesta, sul falso presupposto e sullo sviamento del Reg. di Esecuzione (UE) 2017/2324.

A sostegno di questo motivo, la ricorrente fa valere:

Il contrasto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 con i principi e le cautele posti dal Regolamento (CE) 2009/1107 a tutela della salute umana, dei consumatori, degli animali e dell’ambiente;

La violazione del principio di precauzione e il contrasto con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di Giustizia;

La carenza di istruttoria in ordine agli effetti del glifosato, in particolare sugli animali e sulle acque sotterranee, e violazione delle procedure dettate dal Regolamento CE 2009/1107;

L’illegittimità delle specifiche del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 in quanto demandate alla scelta discrezionale degli Stati membri senza dettare alcun parametro di riferimento.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del Regolamento di Esecuzione UE n. 2324/2017 per lesione del diritto alla salute degli associati Granosalus e per contrasto con gli indirizzi di PAC del Reg. UE n. 1305/2013 come modificato dal Reg. UE 2017/2393.

A sostegno de questo motivo la ricorrente fa valere che:

La presenza del glifosato in prodotti e beni di uso quotidiano incide sulla salute degli associati Granosalus quali cittadini UE e consumatori;

L’utilizzo del glifosato incide sulla commercializzazione dei prodotti degli associati Granosalus e sulla corretta applicazione del regime della concorrenza sul territorio della UE.


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