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Document 62018TA0636

    Causa T-636/18: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Tokai erftcarbon / Commissione [«Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»]

    GU C 44 del 8.2.2021, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 44/45


    Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Tokai erftcarbon / Commissione

    (Causa T-636/18) (1)

    («Responsabilità extracontrattuale - Ambiente - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

    (2021/C 44/66)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito come conseguenza dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Tokai erftcarbon GmbH si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea.

    3)

    Il Regno di Spagna e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese.


    (1)  GU C 16 del 14.1.2019.


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