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Document 62018TA0537

    Causa T-537/18: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting / Commissione [«Strumento di assistenza preadesione – Sovvenzioni – Indagini dell’OLAF – Sanzione amministrativa – Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di due anni – Obbligo di motivazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2185/96 – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento – Competenza estesa al merito – Proporzionalità della sanzione»]

    GU C 83 del 6.3.2023, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/15


    Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Vialto Consulting / Commissione

    (Causa T-537/18) (1)

    («Strumento di assistenza preadesione - Sovvenzioni - Indagini dell’OLAF - Sanzione amministrativa - Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di due anni - Obbligo di motivazione - Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2185/96 - Principio di buona amministrazione - Legittimo affidamento - Competenza estesa al merito - Proporzionalità della sanzione»)

    (2023/C 83/17)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: V. Christianos, A. Politis e G. Kelepouri, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou e R. Pethke, agenti)

    Oggetto

    Con il suo ricorso, la ricorrente chiede, da un lato, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 29 giugno 2018, con la quale la Commissione l’ha esclusa per un periodo di due anni dalle procedure di appalto pubblico, dalle procedure di concessione delle sovvenzioni, dalle procedure di strumenti finanziari (per i veicoli di investimento dedicati e gli intermediari finanziari) e dalle procedure di premi disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), e dalle procedure di aggiudicazione disciplinate dal regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (GU 2015, L 58, pag. 17), e ha ordinato la pubblicazione di detta esclusione sul suo sito Internet, e, dall’altro lato, sul fondamento dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza di tale decisione.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Vialto Consulting Kft. è condannata alle spese.


    (1)  GU C 427 del 26.11.2018.


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