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Document 62018CN0786

    Causa C-786/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 dicembre 2018 — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH

    GU C 112 del 25.3.2019, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 14 dicembre 2018 — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH

    (Causa C-786/18)

    (2019/C 112/28)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: ratiopharm GmbH

    Resistente: Novartis Consumer Health GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 96, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE (1) debba essere interpretato nel senso che le aziende farmaceutiche possono consegnare anche ai farmacisti prodotti farmaceutici gratuiti, qualora il loro imballaggio rechi la dicitura «a scopo dimostrativo», essi siano destinati ad essere provati dal farmacista, non sussista alcun rischio che essi siano distribuiti (in confezione chiusa) ai consumatori finali e siano soddisfatte le altre condizioni per la consegna di cui all’articolo 96, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a g), della medesima direttiva.

    2)

    In caso di risposta positiva alla prima questione, se l’articolo 96, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE consenta una disposizione nazionale quale l’articolo 47, pararafo 3, del Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (Arzneimittelgesetz) (legge relativa al commercio dei medicinali; in prosieguo: l’«AMZ») nel caso in cui detta disposizione sia interpretata nel senso che le aziende farmaceutiche non possono consegnare ai farmacisti prodotti farmaceutici gratuiti qualora il loro imballaggio rechi la dicitura «a scopo dimostrativo», essi siano destinati ad essere provati dal farmacista, non sussista alcun rischio che essi siano distribuiti (in confezione chiusa) ai consumatori finali e siano soddisfatte le altre condizioni per la consegna di cui all’articolo 96, paragrafo 1, lettere da a) a d) e da f) a g), della medesima direttiva e di cui all’articolo 47, paragrafo 4, dell’AMG.


    (1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dal regolamento (UE) n. 2017/745 (GU 2017, L 117, pag. 1).


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