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Document 62018CN0720

Causa C-720/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 novembre 2018 — Ferrari S.p.A. / DU

GU C 54 del 11.2.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 novembre 2018 — Ferrari S.p.A. / DU

(Causa C-720/18)

(2019/C 54/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Ferrari S.p.A.

Resistente: DU

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella valutazione della questione se l’uso, per natura e portata, sia effettivo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE (1) in relazione ad un marchio registrato per una vasta categoria di prodotti — nella specie, autoveicoli terrestri, in particolare automobili e relativi ricambi — ma effettivamente utilizzato solo per uno specifico segmento di mercato — nella specie, automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi ricambi — occorra tener conto del mercato della classe di prodotti della registrazione complessivamente considerata ovvero se possa essere preso in considerazione lo specifico segmento di mercato. Ove l’uso sia sufficiente per tale segmento di mercato, se il marchio oggetto della procedura di cancellazione del marchio per decadenza debba essere conservato in relazione al segmento di mercato medesimo.

2)

Se la commercializzazione di prodotti usati già immessi in commercio dal titolare del marchio nello Spazio economico europeo costituisca uso del marchio da parte dello stesso titolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE.

3)

Se con riguardo ad un marchio, registrato non solo per un prodotto, bensì parimenti per parti del prodotto stesso, debba ritenersi che sussista un suo uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei relativi diritti anche con riguardo al prodotto non più in commercio, nel caso in cui vengano commercializzati accessori e pezzi di ricambio contrassegnati dal marchio de quo relativi al prodotto prima commercializzato sotto il marchio medesimo.

4)

Se, nel valutare la sussistenza di un uso effettivo, debba parimenti tenersi conto del fatto che il titolare del marchio, pur senza usare il marchio, fornisca determinati servizi per i prodotti già commercializzati.

5)

Se, ai fini dell’esame dell’uso del marchio nello Stato membro interessato (nella specie: la Germania), ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, conformemente all’articolo 5 della Convenzione tra la Germania e la Svizzera, del 13 aprile 1892, sulla tutela reciproca dei brevetti, disegni, modelli e marchi, debbano essere presi in considerazione anche gli usi del marchio in Svizzera.

6)

Se l’imposizione al titolare di un marchio, cui sia stata contestata la decadenza del marchio stesso, dell’onere di fornire ampia prova del suo uso, accollando peraltro il rischio derivante dell’impossibilità della prova al soggetto che ne chieda la cancellazione, sia compatibile con la direttiva 2008/95/CE.


(1)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa; GU 2008, L 299, pag. 25.


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