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Document 62018CN0718
Case C-718/18: Action brought on 16 November 2018 — European Commission v Federal Republic of Germany
Causa C-718/18: Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
Causa C-718/18: Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
GU C 54 del 11.2.2019, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/6 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
(Causa C-718/18)
(2019/C 54/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, O. Beynet, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1), nonché della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (2), avendo erroneamente recepito:
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condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso concerne l’erroneo recepimento delle direttive 2009/72 e 2009/73 relative al mercato interno dell’energia elettrica e al mercato interno del gas naturale in Germania mediante l’Energiewirtschaftsgesetz (legge per il settore energetico; in prosieguo: l’ «EnWG»). Ad avviso della Commissione, il recepimento delle direttive da parte dell’EnWG sarebbe avvenuto in maniera insufficiente in quattro punti. In primo luogo, la definizione di impresa verticalmente integrata, la quale stabilisce a quali imprese si applichino le disposizioni in materia di separazione, sarebbe stata recepita nel diritto tedesco solo in maniera limitata. In secondo luogo, non sarebbero state integralmente recepite le disposizioni sui periodi «di riflessione» in relazione al cambiamento di posizione all’interno dell’impresa verticalmente integrata. In terzo luogo, sarebbero state recepite solo in modo limitato anche le disposizioni che vietano determinate partecipazioni in imprese dell’impresa verticalmente integrata o determinati vantaggi finanziari da dette imprese. Infine, l’attribuzione di competenze da parte dell’EnWG violerebbe le competenze esclusive delle autorità nazionali di regolamentazione, così come previste dalle direttive.
Ad avviso della Commissione, da ciò discenderebbe una violazione dell’articolo 2, sub 21, della direttiva 2009/72/CE e dell’articolo 2, sub 20, della direttiva 2009/73/CE; dell’articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 8, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; dell’articolo 19, paragrafo 5, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2009/72/CE, nonché dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2009/73/CE.