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Document 62018CN0503

    Causa C-503/18 P: Impugnazione proposta il 26 luglio 2018 da Inge Barnett avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 maggio 2018, causa T-23/17, Barnett/Comitato economico e sociale europeo (CESE)

    GU C 381 del 22.10.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 381/14


    Impugnazione proposta il 26 luglio 2018 da Inge Barnett avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 maggio 2018, causa T-23/17, Barnett/Comitato economico e sociale europeo (CESE)

    (Causa C-503/18 P)

    (2018/C 381/15)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Inge Barnett (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

    Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

    Conclusioni della ricorrente

    In via principale:

    annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

    annullare la decisione del CESE del 21 marzo 2016, adottata in esecuzione della sentenza del 22 settembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107;

    condannare il CESE alle spese.

    In subordine:

    annullare la sentenza del Turbinale del 16 maggio 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

    annullare la decisione del CESE del 21 marzo 2016, adottata in esecuzione della sentenza del 22 settembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015/107;

    condannare il CESE a versare alla ricorrente la somma di EUR 207 994,14 a titolo di risarcimento del danno materiale subito, maggiorata degli interessi di mora calcolati a partire dalla data di scadenza delle somme dovute, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo, nonché un importo pari ad EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

    condannare il CESE alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto considerando che il CESE potesse, in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica, limitarsi a riesaminare la candidatura dalla ricorrente alla luce di un asserito interesse del servizio che sarebbe stato individuato tre anni dopo l’adozione della prima decisione di rifiuto della sua candidatura e sarebbe stato ignoto alle parti fino al 20 marzo 2016. Detto asserito interesse del servizio, sul cui fondamento la ricorrente è stata esclusa dall’elenco dei beneficiari per il motivo che la stessa sarebbe indispensabile al buon funzionamento del servizio, non avrebbe alcun legame con le DGE del CESE applicabili. Inoltre, tale supposto interesse del servizio è stato invocato senza consultare la commissione paritetica. Tale organo paritetico aveva tuttavia indicato nel 2013 che, in caso di rinuncia di uno dei due beneficiari della misura, sarebbe stato proposto di concedere tale beneficio alla ricorrente, in considerazione dell’interesse del servizio.

    La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha violato l’autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale della funzione pubblica.

    Infine, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nel senso che il Tribunale ha considerato, nonostante l’abrogazione della base legale necessaria per l’adozione della decisione impugnata, che il CESE fosse ancora competente per adottare una decisione in risposta alla candidatura della ricorrente. Rispondendo a tale motivo, il Tribunale ha inoltre snaturato gli argomenti invocati a sostegno dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla ricorrente.


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