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Document 62018CJ0810
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 30 April 2020.#DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.#Request for a preliminary ruling from the Krajský súd v Trnave.#Reference for a preliminary ruling — Regulation (EEC) No 2658/87 — Customs Union and Common Customs Tariff — Tariff classification — Combined Nomenclature — Subheading 8525 80 91 — Digital cameras — Video camera recorders — Digital video camera recorder capable of capturing and recording still images and sequences of video with a resolution quality of less than 800 × 600 pixels.#Case C-810/18.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020.
DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. contro Finančné riaditeľstvo SR.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8525 80 91 – Fotocamere digitali – Videocamere digitali – Videocamera digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel.
Causa C-810/18.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020.
DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. contro Finančné riaditeľstvo SR.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 8525 80 91 – Fotocamere digitali – Videocamere digitali – Videocamera digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel.
Causa C-810/18.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:336
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
30 aprile 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Unione doganale e tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 85258091 – Fotocamere digitali – Videocamere digitali – Videocamera digitale in grado di catturare e registrare immagini fisse e sequenze video con una qualità di risoluzione inferiore a 800 × 600 pixel»
Nella causa C‑810/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, Slovacchia), con decisione del 3 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2018, nel procedimento
DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.
contro
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e A. Kumin (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, inizialmente da A. Tokár e A. Caeiros, poi da A. Tokár, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sottovoce doganale 85258091 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU 2008, L 291, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU 2009, L 287, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU 2011, L 282, pag. 1, e rettifica GU 2011, L 290, pag. 6), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la DHL Logistics (Slovakia) spol. s r.o. (in prosieguo: «DHL») e il Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Direzione delle finanze della Repubblica slovacca; in prosieguo: la «Direzione delle finanze») in merito alla classificazione doganale di videocamere digitali. |
Diritto dell’Unione
3 |
Emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che le versioni della NC applicabili ai fatti del procedimento principale sono quelle relative agli anni dal 2009 al 2012, risultanti, rispettivamente, dai regolamenti nn. 1031/2008, 948/2009, 861/2010 e 1006/2011 nonché dal regolamento di esecuzione n. 927/2012. Le disposizioni della NC applicabili al procedimento principale sono tuttavia rimaste identiche nelle diverse versioni della NC. |
4 |
Le «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della stessa, dispongono quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
(…)
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5 |
La parte seconda della NC, rubricata «Tabella dei dazi», comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». |
6 |
La nota 3, compresa nella suddetta sezione della NC, è formulata come segue: «Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso». |
7 |
Il capitolo 85 della NC, compreso a propria volta nella succitata sezione della nomenclatura, è intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Tale capitolo contiene le seguenti voci e sottovoci:
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8 |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e all’articolo 10 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea, assistita dal comitato della nomenclatura, adotta le misure relative all’applicazione della NC con riguardo alla classificazione delle merci. Sul fondamento della prima di tali disposizioni è stato adottato il regolamento (CE) n. 1231/2007 della Commissione, del 19 ottobre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2007, L 279, pag. 3). |
9 |
L’allegato del regolamento n. 1231/2007 classifica nella NC le merci designate nella prima colonna della tabella dell’allegato, sotto il codice corrispondente indicato nella seconda colonna della tabella, secondo le motivazioni indicate nella terza colonna della stessa tabella. Quanto alle sottovoci 85258030 e 85258091, la medesima tabella si presenta come segue:
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10 |
Le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU 2011, C 137, pag. 1) sono relative alla NC nella versione risultante dal regolamento n. 861/2010 (in prosieguo: le «note esplicative della NC»). Esse sono nondimeno pertinenti ai fini della controversia oggetto del procedimento principale poiché, come risulta dal punto 3 della presente sentenza, il testo della voce 8525 e quello delle sottovoci 85258030 e 85258091 della NC non sono stati interessati dalle modificazioni apportate a tale nomenclatura dal regolamento n. 1006/2011 e dal regolamento di esecuzione n. 927/2012. Le note esplicative della NC relative a tali voci e sottovoci sono così formulate:
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Procedimento principale e questione pregiudiziale
11 |
Risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che, tra gli anni 2009 e 2012, DHL ha importato merci identificate nella dichiarazione scritta in dogana come «videocamere digitali» (in prosieguo: le «merci in questione») e classificate nella sottovoce 85258091 della NC, che concerne le «videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera» ed è soggetta a un dazio doganale del 4,9%. |
12 |
Il 13 novembre 2012, DHL investiva il Colný úrad Trnava (Ufficio delle dogane di Trnava, Slovacchia; in prosieguo: l’«Ufficio delle dogane») di 35 domande di rimborso dei dazi all’importazione che le erano stati applicati con decisioni assunte nell’ambito del procedimento doganale, facendo valere che le merci in questione avrebbero dovuto essere classificate piuttosto nella sottovoce 85258030 della NC, che si riferisce alle «fotocamere digitali» e per la quale il dazio all’importazione è pari a zero. |
13 |
L’Ufficio delle dogane respingeva tali domande, così che DHL presentava ricorso dinanzi alla Direzione delle finanze. |
14 |
Con decisione del 5 giugno 2017, tale autorità nazionale respingeva il ricorso, confermando dunque le decisioni dell’Ufficio delle dogane. DHL presentava allora un ricorso per annullamento di detta decisione della Direzione delle finanze dinanzi al giudice del rinvio, il Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava, Slovacchia). |
15 |
Tale giudice rileva che le merci in questione sono apparecchi che combinano svariate funzioni. Esse sono in grado, infatti, da un lato, di produrre registrazioni video di più di 30 minuti ininterrotti, beneficiando di una risoluzione d’immagine di 720 x 576 pixel con 50 immagini al secondo e offrendo all’utente la possibilità di attivare una funzione «zoom» durante la registrazione. Dall’altro lato, tali apparecchi permettono altresì di catturare e registrare immagini fisse con una qualità di risoluzione di 800 x 600 pixel, incluso di 1600 x 1200 pixel in alcune serie di modelli. Il giudice del rinvio indica pure che le registrazioni video e le immagini fisse sono salvate su una carta memoria. |
16 |
Al fine di determinare la classificazione doganale delle merci in questione, occorre, secondo il giudice del rinvio, conformarsi alle regole generali per l’interpretazione della NC, in combinato con le note della sezione XVI di quest’ultima, e in particolare con la nota 3, quali riportate, rispettivamente, ai punti 4, 5 e 6 della presente sentenza. Così, si tratta di determinare la funzione principale che caratterizza tali merci, tenendo conto del tenore delle sottovoci e delle note della NC pertinenti. |
17 |
Orbene, la controversia tra le parti del procedimento principale verterebbe precisamente sull’accertamento della funzione principale delle merci in questione. |
18 |
DHL ritiene, in sostanza, che tali merci, permettendo di registrare e catturare video con una qualità di risoluzione dell’immagine al massimo di 720 x 576 pixel – ossia una qualità di risoluzione inferiore a quella prescritta dall’allegato del regolamento n. 1231/2007 perché sia possibile una loro classificazione nella sottovoce 85258091 della NC –, siano «fotocamere digitali» rientranti nella sottovoce 85258030 di tale nomenclatura, posto che la loro funzione principale sarebbe di catturare e registrare immagini fisse. |
19 |
A sostegno della sua posizione DHL rileva, in particolare, che, in base alle «informazioni tariffarie vincolanti» offerte per le medesime merci in altri Stati membri, segnatamente nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Francia, le merci in questione avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 85258030 della NC in quanto «fotocamere digitali». |
20 |
La Direzione delle finanze, invece, considera che le merci in questione generano immagini fisse a bassa risoluzione, 1600 x 1200 pixel, se non 800 x 600 pixel in alcune serie di modelli. Pertanto non si potrebbe affermare che la loro funzione principale sia la cattura e la registrazione di immagini fisse. Tali merci dovrebbero essere dunque classificate come «videocamere digitali» nella sottovoce 85258091 della NC. Peraltro il solo criterio soddisfatto da dette merci perché siano classificate nella sottovoce 85258030 di quest’ultima in quanto «fotocamere digitali» sarebbe la qualità di risoluzione dell’immagine inferiore a 800 x 600 pixel allorché l’apparecchio è utilizzato per catturare e registrare sequenze video. |
21 |
Secondo il giudice del rinvio, le merci in questione soddisfano tutti i criteri che ne consentono la classificazione nella sottovoce 85258091 della NC come «videocamere digitali», ad eccezione di uno soltanto, quello concernente la qualità di risoluzione dell’immagine allorché l’apparecchio è utilizzato per registrare e catturare sequenze video. Ebbene, nelle note esplicative della NC tale criterio sarebbe considerato fondamentale per classificare merci siffatte nella sottovoce 85258030 di tale nomenclatura come «fotocamere digitali». |
22 |
È in tale contesto che il Krajský súd v Trnave (Corte regionale di Trnava) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la sottovoce della [NC] 85258091 (…) debba essere interpretata nel senso che possono essere classificate in tale sottovoce anche merci come le videocamere digitali di cui trattasi nella specie, benché esse permettano di catturare e registrare sequenze video soltanto con una qualità di risoluzione inferiore a 800 x 600 pixel, e più esattamente di 720 x 576 pixel, considerato che la loro altra funzione – cattura e registrazione di immagini fisse – è limitata da una qualità di risoluzione di tali immagini nell’ordine di 1600 x 1200 pixel (1,92 megapixel)». |
Sulla questione pregiudiziale
23 |
Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la NC debba esser interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 85258091 di quest’ultima in quanto «videocamere digitali» videocamere digitali a due funzioni, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, benché, trattandosi delle sequenze video, esse permettano la cattura e la registrazione unicamente con una qualità di risoluzione dell’immagine inferiore a 800 x 600 pixel. |
24 |
Occorre innanzitutto sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Il giudice nazionale appare pertanto in ogni caso in posizione migliore per procedere alla classificazione controversa (sentenze del 16 febbraio 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, punto 23, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 61, nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Mineralquelle Zurzach, C‑139/14, EU:C:2014:2313, punto 28). |
25 |
In primo luogo, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (sentenze del 26 settembre 2000, Eru Portuguesa, C‑42/99, EU:C:2000:501, punto 13, e del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, non pubblicata, EU:C:2015:152, punto 21 e giurisprudenza citata). |
26 |
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato pure che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (sentenza del 15 maggio 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, punto 37 e giurisprudenza citata). Tra gli elementi pertinenti a tal proposito si devono valutare tanto l’uso cui il prodotto è destinato dal fabbricante, quanto le modalità e il luogo della sua utilizzazione (sentenza del 2 maggio 2019, Onlineshop, C‑268/18, EU:C:2019:353, punto 29 e giurisprudenza citata). |
27 |
In terzo luogo, la classificazione doganale di un prodotto deve essere operata tenendo conto della funzione principale di quest’ultimo. La nota 3 della sezione XVI della seconda parte della NC prevede, più esattamente, che le macchine che compiono due o più funzioni siano da classificare tenendo conto della funzione principale che le caratterizza (sentenza dell’11 giugno 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, punto 23). La Corte ha precisato, a tal riguardo, che è necessario prendere in considerazione che cosa appare principale o accessorio agli occhi del consumatore (sentenza del 2 maggio 2019, Onlineshop, C‑268/18, EU:C:2019:353, punto 31 e giurisprudenza citata). |
28 |
Quanto alle merci in questione, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che esse hanno una doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video. |
29 |
Si deve rilevare, al pari del governo slovacco e della Commissione nelle loro osservazioni scritte, che, tenuto conto delle proprietà tecniche di dette merci, la loro funzione principale sembra consistere nel catturare e registrare sequenze video, di modo che dovrebbero essere classificate nella sottovoce 85258091 della NC quali «videocamere digitali», ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
30 |
Infatti, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che, in primo luogo, mentre la qualità della risoluzione delle immagini fisse catturate e registrate è relativamente debole, per l’esattezza 1600 x 1200 pixel, se non, per alcune serie di modelli, 800 x 600 pixel, la qualità della risoluzione delle sequenze video catturate e registrate, pari a 720 x 576 pixel, nonché la velocità di cattura, 50 immagini al secondo, corrispondono a quelle di un DVD standard. In secondo luogo, le proprietà tecniche di dette merci, in particolare la forma e il mirino pieghevole, le fanno apparire piuttosto videocamere digitali che fotocamere digitali. In terzo luogo, tutte le merci in questione sono state offerte in vendita come videocamere digitali con la funzione principale di catturare e registrare sequenze video. In quarto luogo, a quanto risulta, il fabbricante medesimo ha presentato tali merci nelle istruzioni d’uso come videocamere digitali per il pubblico che intende realizzare filmati da pubblicare in YouTube. |
31 |
Peraltro, come giustamente sottolineano il governo slovacco e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, il fatto che le merci in questione non soddisfino il requisito della qualità della registrazione, indicato nelle note esplicative della NC, per poter essere classificate nella sottovoce 85258091 di tale nomenclatura come «videocamere digitali», vale a dire il fatto di non essere idonee a registrare sequenze video con qualità di risoluzione d’immagine minima di 800 x 600 pixel, non significa per ciò stesso che tali merci debbano automaticamente essere classificate nella sottovoce 85258030 della NC quali «fotocamere digitali». |
32 |
Al riguardo occorre ricordare, da un lato, che le note esplicative della NC, pur contribuendo significativamente all’interpretazione della portata delle differenti voci doganali, non sono vincolanti (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 6 settembre 2018, Kreyenhop & Kluge, C‑471/17, EU:C:2018:681, punto 38 e giurisprudenza citata, nonché del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punto 57 e giurisprudenza citata). |
33 |
Dall’altro lato, una tale circostanza non influisce sulla funzione principale delle merci in questione, come determinata dalle loro caratteristiche oggettive. |
34 |
Infine, nella misura in cui il giudice del rinvio fa valere che il disaccordo tra le parti del procedimento principale verte sul se le merci in questione corrispondano a fotocamere digitali o piuttosto a videocamere digitali (videocamere), ai sensi dell’allegato del regolamento n. 1231/2007, risulta dalla giurisprudenza della Corte, da una parte, che un regolamento di classificazione è adottato dalla Commissione quando la classificazione di un particolare prodotto nella NC possa porre difficoltà o essere oggetto di controversia e, dall’altra, che un tale regolamento ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione (sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 63). |
35 |
Orbene, come sottolineano a giusto titolo il governo slovacco e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, i prodotti che sono stati classificati dal regolamento n. 1231/2007, quali quelli descritti ai punti da 3 a 5 della tabella allegata a quest’ultimo, non sono identici alle merci in questione. Infatti, a differenza delle merci in questione, le fotocamere digitali considerate in dette disposizioni permettono, in particolare, la registrazione, da un lato, di immagini fisse di qualità più elevata e, dall’altro, di filmati di minor risoluzione e nell’ordine di velocità di cattura di 30 immagini al secondo, contro le sequenze da 50 immagini catturate al secondo registrabili dalle merci in questione. |
36 |
È certo vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli considerati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori (sentenza del 4 marzo 2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punto 35). |
37 |
Tuttavia, una tale applicazione per analogia non è necessaria né possibile allorché la Corte, rispondendo ad una questione pregiudiziale, abbia fornito al giudice del rinvio tutti gli elementi necessari per classificare un prodotto sotto la voce idonea della NC (sentenza del 12 aprile 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, punto 59 e giurisprudenza citata). |
38 |
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che videocamere digitali a doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, rientrano nella sottovoce 85258091 della NC in quanto «videocamere digitali», benché, trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con una qualità di risoluzione dell’immagine inferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale è catturare e registrare sequenze video, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Sulle spese
39 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che videocamere digitali a doppia funzione, ossia catturare e registrare tanto immagini fisse quanto sequenze video, rientrano nella sottovoce 85258091 della NC in quanto «videocamere digitali», benché, trattandosi delle sequenze video, permettano unicamente di catturarne e registrarne con una qualità di risoluzione dell’immagine inferiore a 800 x 600 pixel, se la loro funzione principale è catturare e registrare sequenze video, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.