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Document 62018CJ0583

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2020.
Verbraucherzentrale Berlin eV contro DB Vertrieb GmbH.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Contratto di servizi – Articolo 2, punto 6 – Contratto di servizi di trasporto passeggeri – Articolo 3, paragrafo 3, lettera k) – Carte che conferiscono il diritto di beneficiare di riduzioni di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri – Vendita online di siffatte carte senza informare il consumatore sul diritto di recesso.
Causa C-583/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:199

 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

12 marzo 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Ambito di applicazione – Contratto di servizi – Articolo 2, punto 6 – Contratto di servizi di trasporto passeggeri – Articolo 3, paragrafo 3, lettera k) – Carte che conferiscono il diritto di beneficiare di riduzioni di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri – Vendita online di siffatte carte senza informare il consumatore sul diritto di recesso»

Nella causa C‑583/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), con decisione del 13 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 20 settembre 2018, nel procedimento

Verbraucherzentrale Berlin eV

contro

DB Vertrieb GmbH,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da D. Šváby, facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Verbraucherzentrale Berlin eV, da J. Hennig e J. Christ, Rechtsanwälte;

per la DB Vertrieb GmbH, da B. Bräutigam, Rechtsanwalt;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e C. Valero, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 6, e dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Verbraucherzentrale Berlin eV e la DB Vertrieb GmbH, in merito alle condizioni di commercializzazione online di una carta che conferisce al titolare il diritto di beneficiare di riduzioni di prezzo al momento del successivo acquisto di titoli di trasporto passeggeri.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 27 e 49 della direttiva 2011/83 così recitano:

«(27)

I servizi di trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci. Il trasporto di passeggeri dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione della presente direttiva in quanto è già soggetto ad altra legislazione dell’Unione oppure, nel caso dei trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello nazionale. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva di protezione dei consumatori in caso di tariffe eccessive per l’utilizzo di mezzi di pagamento o in caso di costi occulti dovrebbero essere applicate anche ai contratti di trasporto passeggeri. Per quanto riguarda il trasporto di merci e il noleggio di autovetture che costituiscono servizi, i consumatori dovrebbero beneficiare della protezione prevista della presente direttiva, ad eccezione del diritto di recesso.

(...)

(49)

È opportuno prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dei locali commerciali. (...) La concessione di un diritto di recesso al consumatore potrebbe essere inappropriata anche nel caso di taluni servizi per i quali la conclusione del contratto implica l’accantonamento di disponibilità che il professionista potrebbe avere difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il diritto di recesso. (...)».

4

Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

5

L’articolo 2 di detta direttiva così recita:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

5)

“contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

6)

“contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;

7)

“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

(...)».

6

L’articolo 3 della direttiva 2011/83 così dispone:

«1.   La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. (...)

(...)

3.   La presente direttiva non si applica ai contratti:

(...)

k)

di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;

(...)».

7

L’articolo 6 di tale direttiva, rubricato «Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali», prevede quanto segue:

«1.   Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

(...)

h)

in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;

(...)».

8

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva:

«Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14».

Diritto tedesco

9

Gli articoli 312 e seguenti del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) sono diretti a trasporre la direttiva 2011/83 nell’ordinamento tedesco.

10

Ai sensi dell’articolo 312 del codice civile:

«(1)   Le disposizioni dei capitoli 1 e 2 del presente sottotitolo si applicano solo ai contratti conclusi da consumatori (…) vertenti su una prestazione a titolo oneroso fornita dal professionista.

(2)   Tra le disposizioni dei capitoli 1 e 2 del presente sottotitolo, solo i paragrafi 1, 3, 4 e 6 dell’articolo 312a si applicano ai seguenti contratti:

(...)

5.

Contratti di servizi di trasporto passeggeri».

11

L’articolo 312d del codice civile, mediante il rinvio all’articolo 246a dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (legge introduttiva al codice civile), dispone che, in caso di contratto a distanza, il professionista è tenuto, tra l’altro, a informare il consumatore sul diritto di recesso, prima che quest’ultimo s’impegni contrattualmente, e a mettere a sua disposizione il modulo tipo di recesso.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

La DB Vertrieb, che fa parte del gruppo Deutsche Bahn AG, commercializza, quale intermediario della DB Fernverkehr AG, le carte «BahnCard 25» e «BahnCard 50». Esse consentono ai loro titolari di ottenere riduzioni, del 25% o del 50%, sul prezzo dei biglietti ferroviari della DB Fernverkehr. È possibile ordinare online la «BahnCard 25». Sul sito Internet della DB Vertrieb non è fornita alcuna informazione relativa al diritto di recesso del consumatore.

13

La Verbraucherzentrale Berlin, un’associazione di difesa dei consumatori, ha presentato un ricorso diretto a far ingiungere alla DB Vertrieb di cessare, nell’ambito delle sue attività commerciali, di proporre detta carta sconto sul suo sito Internet, senza fornire, prima dell’impegno contrattuale del consumatore, le informazioni relative al diritto di recesso di cui quest’ultimo dispone nonché il corrispondente modulo tipo di recesso.

14

Con sentenza del 6 luglio 2017 il giudice adito in primo grado ha respinto tale ricorso. Esso ha considerato che il contratto di cui al procedimento principale costituisce un «contratto di servizi di trasporto passeggeri», ai sensi dell’articolo 312, paragrafo 2, punto 5, del codice civile, che traspone l’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83. In forza di tali disposizioni, detto contratto sarebbe parzialmente escluso dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva e, in tali circostanze, il professionista non sarebbe tenuto a informare il consumatore sul diritto di recesso. Detto giudice ha rilevato che la fornitura di un servizio di trasporto a un passeggero implica l’esistenza di un rapporto sinallagmatico con il prezzo pagato come corrispettivo di tale servizio, poiché la carta sconto conferisce al suo titolare il diritto di ottenere la prestazione di cui trattasi a un prezzo ridotto.

15

Investito di tale controversia in appello, il giudice del rinvio, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), precisa innanzitutto che, a suo avviso, il contratto di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/83, in quanto costituisce un «contratto di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 6, di quest’ultima. Facendo riferimento all’articolo 57, paragrafo 1, TFUE, il giudice del rinvio ritiene che siano altresì disciplinati da detta direttiva, tenuto conto della formulazione e della finalità di quest’ultima, i servizi forniti al consumatore che assumono la forma di un impegno o di un diritto, quale quello di cui al procedimento principale, che consente al consumatore di acquistare successivamente titoli di trasporto passeggeri a un prezzo ridotto.

16

Tale giudice rammenta poi che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83 esclude parzialmente i contratti di servizi di trasporto passeggeri dall’ambito di applicazione di tale direttiva, in quanto, come indicato al considerando 27 di quest’ultima, detti contratti sono soggetti ad altra legislazione dell’Unione o a normative a livello nazionale.

17

A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che, se è vero che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non verte direttamente su un servizio di trasporto passeggeri, ma costituisce un «contratto quadro» che consente al consumatore di beneficiare di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri, rientra tuttavia nella nozione di «contratti di servizi di trasporto passeggeri», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83. Infatti, la Corte, nella sentenza del 10 marzo 2005, easyCar (C‑336/03; in prosieguo: la «sentenza easyCar, EU:C:2005:150), avrebbe interpretato in senso ampio la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19), abrogata dalla direttiva 2011/83.

18

Il giudice del rinvio riconosce che l’ambito di applicazione della direttiva 2011/83, nella parte in cui fa riferimento alla nozione di «contratti di servizi di trasporto passeggeri», è più limitato. Tuttavia, nulla indicherebbe che il legislatore dell’Unione abbia voluto restringere l’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), di tale direttiva, rispetto a quello dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 97/7, come interpretato dalla Corte nella sentenza easyCar.

19

Il giudice del rinvio ritiene, infine, che il fatto che le condizioni relative alla carta di sconto di cui trattasi nel procedimento principale figurino nell’elenco delle tariffe e siano oggetto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, dell’Allgemeines Eisenbahngesetz (legge generale sulle ferrovie), di un controllo dell’autorità di vigilanza competente in quanto parte integrante delle condizioni generali di trasporto, propende nel senso di un’esclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/83, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), di quest’ultima. Tale tipo di contratto sarebbe quindi disciplinato dal diritto nazionale. Orbene, secondo il considerando 27 della direttiva 2011/83, il trasporto passeggeri deve essere escluso dall’ambito di applicazione di quest’ultima, nei limiti in cui esso è già disciplinato, nel caso di trasporti pubblici, da una normativa nazionale.

20

In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2, [punto] 6, della direttiva [2011/83] debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche contratti in forza dei quali il professionista non è direttamente obbligato a fornire un servizio, ma il consumatore acquisisce il diritto di ottenere uno sconto sui servizi successivamente richiesti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se la deroga settoriale per «contratti di servizi di trasporto passeggeri» prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva [2011/83], debba essere interpretata nel senso che essa si applichi anche a situazioni in cui il consumatore non riceve direttamente un servizio di trasporto a titolo di controprestazione, ma piuttosto il diritto di ottenere uno sconto nei contratti di trasporto da stipulare successivamente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «contratto di servizi» include i contratti intesi a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri.

22

A tal riguardo, occorre rammentare che la nozione di «contratto di servizi», di cui all’articolo 2, punto 6, di tale direttiva, è definita in senso ampio come corrispondente a «qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo». Dalla formulazione di tale disposizione risulta che detta nozione deve essere intesa nel senso che essa include tutti i contratti che non rientrano nella nozione di «contratto di vendita».

23

Il contratto di cui al procedimento principale, che è inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento dell’acquisto successivo di un titolo di trasporto, non verte sul trasferimento della proprietà di beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2011/83. Di conseguenza, rientra, di default, nella nozione di «contratto di servizi», ai sensi dell’articolo 2, punto 6, di tale direttiva.

24

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratto di servizi» include i contratti intesi a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri.

Sulla seconda questione

25

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «contratto di servizi di trasporto passeggeri» un contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri.

26

Al fine di rispondere a tale questione occorre rammentare, in primo luogo, che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83, quest’ultima si applica solo parzialmente ai contratti di servizi di trasporto passeggeri, di modo che i consumatori, che sono parte di tali contratti, non dispongono, in particolare, di un diritto di recesso.

27

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte emerge che quando i termini da interpretare sono contenuti in una disposizione che costituisce una deroga a un principio o, più specificamente, a norme del diritto dell’Unione dirette a tutelare i consumatori, essi devono essere interpretati restrittivamente (sentenza easyCar, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

28

Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83, nella parte in cui esclude parzialmente dall’ambito di applicazione di tale direttiva i contratti di servizi di trasporto passeggeri, deve essere interpretato restrittivamente.

29

In secondo luogo, occorre rammentare che la Corte ha dichiarato che la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 97/7, è più ampia della nozione di «contratti di trasporto», utilizzata correntemente negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Infatti, mentre quest’ultima nozione si riferisce unicamente al trasporto di passeggeri e di merci eseguito dal vettore, la nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti» può ricomprendere l’insieme dei contratti che disciplinano servizi in materia di trasporto, ivi inclusi quelli implicanti un’attività che non comporta, di per sé, il trasporto del cliente o dei suoi beni, ma che permette a quest’ultimo di realizzare tale trasporto (v., in tal senso, sentenza easyCar, punto 23).

30

In tale contesto, si deve ritenere che, se è vero che la prestazione fornita in esecuzione di un contratto di noleggio di un autoveicolo non consiste nell’azione di spostare una persona da un luogo a un altro, essa mira tuttavia a mettere a disposizione del consumatore una modalità d’instradamento. Ne consegue che un siffatto contratto consente di mettere a disposizione un mezzo di trasporto passeggeri e rientra nella nozione di «contratti di fornitura di servizi relativi (…) ai trasporti» (v., in tal senso, sentenza easyCar, punti 26 e 27).

31

La Corte ha altresì dichiarato che tale interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 97/7 è conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima, ossia istituire una tutela degli interessi dei consumatori che si avvalgono dei mezzi di comunicazione a distanza, ma anche una tutela degli interessi dei fornitori di determinati servizi, affinché costoro non subiscano gli inconvenienti sproporzionati connessi all’annullamento, senza spese né motivazione, di un servizio che abbia dato luogo a una previa prenotazione, in conseguenza di un recesso del consumatore poco tempo prima della data prevista per la fornitura di tale servizio (v., in tal senso, sentenza easyCar, punto 28).

32

Nei limiti in cui le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83 possono essere qualificate come equivalenti a quelle dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 97/7, l’interpretazione di queste ultime disposizioni fornita dalla Corte vale anche per le prime (v., per analogia, sentenze del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 31, e del 19 dicembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, punto 29).

33

Di conseguenza, si deve constatare che la nozione di «contratti di servizi di trasporto passeggeri», di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83, non include il contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri.

34

Infatti, in primo luogo, a differenza del contratto di noleggio di un autoveicolo di cui si trattava nella causa che ha portato alla sentenza easyCar, un contratto che ha come unico obiettivo quello di far beneficiare il consumatore di un prezzo ridotto al momento della successiva conclusione di contratti vertenti sull’acquisto di titoli di trasporto non mira direttamente, in quanto tale, a consentire la realizzazione di un trasporto passeggeri.

35

In secondo luogo, come rilevato da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni nell’ambito del procedimento, un contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri e un contratto vertente sull’acquisto di un titolo di trasporto passeggeri costituiscono due contratti giuridicamente distinti l’uno dall’altro, cosicché il primo non può essere considerato un contratto inscindibilmente legato al secondo. Infatti, l’acquisto di una carta che consente al suo titolare di beneficiare di riduzioni di prezzo al momento dell’acquisto di titoli di trasporto non implica necessariamente la successiva conclusione di un contratto avente ad oggetto il trasporto passeggeri in quanto tale.

36

In terzo luogo, come rilevato dalla Commissione europea, l’esistenza di un diritto di recesso, in forza dell’articolo 9 della direttiva 2011/83, a seguito dell’acquisto di una carta che consente di beneficiare di una riduzione di prezzo al momento del successivo acquisto di titoli di trasporto passeggeri non comporta, per l’impresa incaricata del trasporto passeggeri, inconvenienti sproporzionati simili a quelli legati all’esercizio di un diritto di recesso nell’ambito di un contratto vertente sul noleggio di un autoveicolo, quali identificati nella sentenza easyCar.

37

Infatti, qualora nessun titolo di trasporto sia stato acquistato a prezzo ridotto, il consumatore, in caso di recesso, percepisce la somma versata, corrispondente al prezzo di tale carta e perde il diritto di beneficiare di un prezzo ridotto al momento del successivo acquisto di titoli di trasporto passeggeri. Inoltre, nel caso in cui un titolo di trasporto a prezzo ridotto fosse stato acquistato durante il periodo in cui è possibile l’esercizio del diritto di recesso, dalle osservazioni formulate nella fase orale del procedimento dinanzi alla Corte emerge che sarebbe possibile imporre al consumatore il pagamento della differenza tra il prezzo del titolo di trasporto corrispondente al prezzo ridotto, derivante dall’uso della carta sconto, e il prezzo di tale titolo di trasporto corrispondente alla tariffa intera.

38

Ne consegue che un contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri non rientra nell’eccezione al diritto di recesso menzionata al considerando 49 della direttiva 2011/83 e riguardante «taluni servizi per i quali la conclusione del contratto implica l’accantonamento di disponibilità che il professionista potrebbe avere difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il diritto di recesso».

39

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che un contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo, al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri, non rientra nella nozione di «contratto di servizi di trasporto passeggeri» e, di conseguenza, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ivi incluse le disposizioni di quest’ultima relative al diritto di recesso.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, punto 6, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratto di servizi» include i contratti intesi a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che un contratto inteso a far beneficiare il consumatore di una riduzione di prezzo, al momento della successiva conclusione di contratti di trasporto passeggeri, non rientra nella nozione di «contratto di servizi di trasporto passeggeri» e, di conseguenza, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, ivi incluse le disposizioni di quest’ultima relative al diritto di recesso.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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