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Document 62018CJ0509

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 maggio 2019.
Minister for Justice and Equality contro PF.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supreme Court.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza.
Causa C-509/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:457

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

27 maggio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza»

Nella causa C‑509/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), con decisione del 31 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2018, nel procedimento riguardante l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

PF,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe (relatrice) e C. Lycourgos, presidenti di sezione, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: L. Hewlett, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per PF, da J. Ferry, BL, e R. Munro, SC, su incarico di D. Rudden e E. Rudden, solicitors;

per il Minister for Justice and Equality, da J. Quaney, M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da B.M. Ward, A. Hanrahan e J. Benson, BL, nonché da P. Caroll, SC;

per il governo danese, da P.Z.L. Ngo e J. Nymann-Lindegren, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze, J. Möller, M. Hellmann e A. Berg, in qualità di agenti, successivamente da M. Hellmann, J. Möller e A. Berg, in qualità di agenti;

per il governo francese, da D. Colas, D. Dubois e E. de Moustier, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Faraci, avvocato dello Stato;

per il governo lituano, da V. Vasiliauskienė, J. Prasauskienė, G. Taluntytė e R. Krasuckaitė, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e Z. Wagner, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Hesse, K. Ibili e J. Schmoll, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da R. Troosters, J. Tomkin e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di un mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2014 dal Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras (procuratore generale della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «procuratore generale di Lituania») ai fini dell’esercizio di un’azione penale promossa in Lituania nei confronti di PF.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 5, 6, 8 e 10 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)

L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(8)

Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(…)

(10)

Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE], e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

4

L’articolo 1 della suddetta decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

5

Gli articoli 3, 4 e 4 bis di tale decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo. L’articolo 5 della medesima decisione quadro riguarda le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari.

6

Ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.   Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.   Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

3.   Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

Diritto irlandese

7

L’European Arrest Warrant Act 2003 (legge irlandese relativa al mandato d’arresto europeo del 2003), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«EAW Act»), recepisce nel diritto irlandese la decisione quadro 2002/584. L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, dell’EAW Act dispone quanto segue:

«per “autorità giudiziaria” si intende il giudice, il magistrato o qualsiasi altra persona autorizzata ai sensi della legge dello Stato membro interessato a svolgere funzioni identiche o simili a quelle svolte ai sensi dell’articolo 33 da un organo giurisdizionale [dell’Irlanda]».

8

L’articolo 20 dell’EAW Act prevede quanto segue:

«(1)   Nei procedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge, la High Court [(Alta Corte, Irlanda)], se ritiene che la documentazione o le informazioni ad essa fornite non siano sufficienti per poter svolgere le proprie funzioni ai sensi della presente legge, può richiedere all’autorità giudiziaria emittente o allo Stato emittente, se del caso, di fornirle le informazioni o i documenti aggiuntivi che essa specifichi, entro il termine da essa stabilito.

(2)   L’autorità centrale nello Stato, se ritiene che la documentazione o le informazioni fornite ai sensi della presente legge non siano sufficienti per consentire ad essa o alla High Court [(Alta Corte)] di svolgere le proprie funzioni ai sensi della presente legge, può richiedere all’autorità giudiziaria emittente o allo Stato emittente, a seconda dei casi, di fornirle le informazioni o i documenti aggiuntivi che essa specifichi, entro il termine da essa stabilito. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

Il 18 aprile 2014 è stata richiesta la consegna di PF, cittadino lituano, in applicazione di un mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di Lituania ai fini dell’esercizio di un’azione penale per fatti che PF avrebbe commesso nel corso del 2012 e che, secondo tale procuratore, devono essere qualificati come «rapina a mano armata».

10

PF ha proposto dinanzi alla High Court (Alta Corte) un ricorso volto a contestare la validità di tale mandato d’arresto europeo, sostenendo, segnatamente, che il procuratore generale di Lituania non è un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

11

A sostegno di tale affermazione, PF si è basato su un parere giuridico redatto da un avvocato lituano, dal quale emergeva, in particolare, che, conformemente all’articolo 109 della Costituzione della Repubblica di Lituania, la giustizia in tale Stato membro è amministrata soltanto dagli organi giurisdizionali. Il procuratore generale di Lituania sarebbe il procuratore di grado più alto in Lituania. Egli avrebbe lo status di procuratore e sarebbe indipendente tanto dal potere esecutivo quanto dal potere giudiziario. Per quanto riguarda i procuratori, l’articolo 118 di tale costituzione stabilirebbe che essi organizzano e dirigono l’istruzione penale ed esercitano l’azione penale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania), un procuratore non amministrerebbe la giustizia né svolgerebbe funzioni legate all’amministrazione della giustizia nel corso della fase dell’istruzione di cui è responsabile.

12

In tali circostanze, la High Court (Alta Corte) si è rivolta al procuratore generale di Lituania, per il tramite dell’autorità centrale irlandese, al fine di ottenere informazioni in relazione alla qualità di «autorità giudiziaria» del suddetto procuratore, alla luce, in particolare, delle sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858), e del 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860).

13

Il procuratore generale di Lituania ha risposto nei seguenti termini:

«Il [procuratore generale di Lituania] è indipendente dal potere esecutivo, incluso il Ministro della Giustizia.

Il pubblico ministero della Repubblica di Lituania (…) è composto dal [procuratore generale di Lituania] e dai procuratori responsabili per territorio; il pubblico ministero lituano organizza e dirige l’istruzione e garantisce l’esercizio dell’azione penale in nome dello Stato. Tali disposizioni sono stabilite all’articolo 118 della Costituzione della Repubblica di Lituania».

14

Il 27 febbraio 2017, la High Court (Alta Corte) ha dichiarato che il procuratore generale di Lituania era un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, e ha ordinato la consegna di PF.

15

Con sentenza del 20 ottobre 2017, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha respinto il ricorso di PF avverso la sentenza della High Court (Alta Corte) e ha confermato che il procuratore generale di Lituania è un’«autorità giudiziaria» ai sensi della suddetta disposizione.

16

La Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), giudice del rinvio, ha autorizzato la presentazione di un ricorso avverso la sentenza della Court of Appeal (Corte d’appello).

17

Alla luce della giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze del 29 giugno 2016, Kossowski (C‑486/14, EU:C:2016:483), del 10 novembre 2016, Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858), del 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860), e del 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861), tale giudice si chiede se il procuratore generale di Lituania possa essere qualificato come «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

18

In particolare, dalla suddetta giurisprudenza della Corte risulterebbe che siffatta qualificazione dipende dalla questione se il soggetto interessato sia un’autorità cui è conferita la funzione di amministrare la giustizia penale in uno Stato membro. Orbene, la suddetta giurisprudenza non fornirebbe criteri chiari che consentano di stabilire se a un soggetto sia conferita la funzione di amministrare la giustizia o di partecipare all’amministrazione della giustizia in seno all’ordinamento giuridico di uno Stato membro.

19

A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede, considerato che la nozione di «autorità giudiziaria» è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, se, al fine di stabilire se il procuratore generale di Lituania partecipi all’amministrazione della giustizia, sia necessario fondarsi soltanto sul diritto nazionale dello Stato membro di cui trattasi. Inoltre, detto giudice solleva la questione se il fatto di essere responsabile dell’istruzione penale e dell’esercizio dell’azione penale presenti un nesso sufficiente con l’amministrazione della giustizia affinché un procuratore che esercita tali funzioni, ma che è indipendente dal potere giudiziario in applicazione del diritto nazionale, possa essere considerato come un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

20

In tale contesto, la Supreme Court (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i criteri che consentono di stabilire se un pubblico ministero designato come “autorità giudiziaria emittente” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della [decisione quadro 2002/584] sia un’autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione, sono[, in primo luogo,] l’indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo e[, in secondo luogo,] il fatto che al pubblico ministero, nel proprio ordinamento giuridico, sia conferita la funzione di amministrare la giustizia o di partecipare all’amministrazione della giustizia.

2)

In caso di risposta negativa, quali siano i criteri secondo i quali un giudice nazionale deve stabilire se un pubblico ministero designato come “autorità giudiziaria emittente” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della [decisione quadro 2002/584] sia un’“autorità giudiziaria” ai sensi della suddetta disposizione.

3)

Nella misura in cui i criteri includano il requisito che il pubblico ministero amministri la giustizia o partecipi all’amministrazione della giustizia, se tale requisito debba essere determinato in base allo status del pubblico ministero nel proprio ordinamento giuridico o in base a determinati criteri oggettivi. Qualora si tratti di criteri oggettivi, quali siano tali criteri.

4)

Se [il procuratore generale di Lituania] sia un’autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione della [decisione quadro 2002/584]».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale ed è indipendente dal potere esecutivo.

22

In via preliminare, è opportuno ricordare che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

23

In particolare, per quanto riguarda la decisione quadro 2002/584, risulta dal considerando 6 della medesima che il mandato d’arresto europeo da essa istituito costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco.

24

Tale principio trova applicazione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni della suddetta decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono quindi, in via di principio, rifiutare di eseguire un mandato siffatto soltanto per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati agli articoli 3, 4 e 4 bis della stessa decisione quadro. Parimenti, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste all’articolo 5 della medesima. Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione da interpretarsi restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

25

Tuttavia, il principio di riconoscimento reciproco presuppone che soltanto i mandati d’arresto europei, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debbano essere eseguiti conformemente alle disposizioni di quest’ultima. Orbene, da detto articolo risulta che un simile mandato d’arresto costituisce una «decisione giudiziaria», il che richiede che esso sia emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 28, e del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 29).

26

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

27

Sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale, gli Stati membri possano designare, in base al loro diritto nazionale, l’«autorità giudiziaria» competente a emettere un mandato d’arresto europeo, il senso e la portata di tale nozione non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punti 3031, e del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punti 3132).

28

Detta nozione richiede, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme che, conformemente a giurisprudenza costante della Corte, dev’essere ricercata tenendo conto, al contempo, dei termini dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, del contesto in cui esso si inserisce e della finalità perseguita da tale decisione quadro (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punto 32, e del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 33).

29

In proposito, è opportuno ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che i termini «autorità giudiziaria» contenuti in tale disposizione non si limitano a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma devono intendersi riferiti, più in generale, alle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, a differenza, in particolare, dei ministeri o dei servizi di polizia, che fanno parte del potere esecutivo (v., in tal senso, sentenze del 10 novembre 2016, Poltorak, C‑452/16 PPU, EU:C:2016:858, punti 3335, e del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punti 3436).

30

Ne consegue che la nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, può ricomprendere le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro.

31

Questa interpretazione è corroborata, da un lato, dal contesto in cui si inserisce l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. In proposito, occorre rilevare che quest’ultima è uno strumento della cooperazione giudiziaria in materia penale, che riguarda il riconoscimento reciproco non solo delle decisioni definitive emesse dagli organi giurisdizionali penali ma, più in generale, delle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie degli Stati membri nell’ambito del procedimento penale, compresa la fase di tale procedimento relativa all’azione penale.

32

Infatti, la cooperazione giudiziaria in materia penale, quale era prevista all’articolo 31 UE – che costituisce la base giuridica della decisione quadro 2002/584 –, aveva ad oggetto, tra l’altro, la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione tanto ai procedimenti quanto all’esecuzione delle decisioni.

33

Il termine «procedimento», da intendersi in senso lato, può ricomprendere il procedimento penale nel suo complesso, vale a dire la fase preliminare al processo penale, il processo penale stesso e la fase di esecuzione della decisione definitiva di un organo giurisdizionale penale emessa a carico di una persona riconosciuta colpevole di un reato.

34

Tale interpretazione è confortata dal tenore letterale dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 UE, e che precisa oramai che la cooperazione giudiziaria in materia penale ha ad oggetto la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.

35

L’interpretazione di cui sopra è altresì confermata, dall’altro lato, dalla finalità perseguita dalla decisione quadro 2002/584, la quale mira, come risulta dal suo considerando 5, ad introdurre un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

36

La decisione quadro 2002/584 ha infatti lo scopo, mediante l’introduzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, di facilitare e di accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri, conformemente al principio di riconoscimento reciproco (sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

37

L’emissione di un mandato d’arresto europeo può quindi perseguire, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro, due finalità distinte. Detto mandato d’arresto può essere emesso o ai fini dell’esercizio di un’azione penale nello Stato membro emittente, o ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà nel medesimo Stato (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 49).

38

Pertanto, nella misura in cui il mandato d’arresto europeo agevola la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, intervenute in una fase anteriore alla sentenza, relative all’esercizio di un’azione penale, si deve ritenere che le autorità competenti, in base al diritto nazionale, ad adottare decisioni siffatte possano rientrare nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro.

39

Come risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 29 a 38 della presente sentenza, un’autorità, come un procuratore, che dispone della competenza, nell’ambito del procedimento penale, a esercitare un’azione penale nei confronti di una persona sospettata di aver commesso un reato affinché quest’ultima compaia dinanzi a un giudice deve essere considerata un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia dello Stato membro interessato.

40

Nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo a disposizione della Corte risulta che il procuratore generale di Lituania gioca un ruolo essenziale nello svolgimento del procedimento penale in tale Stato membro.

41

A tal riguardo, il governo lituano, nelle sue osservazioni scritte, ha indicato che, conformemente all’articolo 118 della Costituzione della Repubblica di Lituania, le funzioni del pubblico ministero consistono, segnatamente, nell’organizzare e nel dirigere l’istruzione, nonché nell’esercizio dell’azione penale. In base alla giurisprudenza della Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale della Repubblica di Lituania), la suddetta competenza gli sarebbe attribuita in via esclusiva. Pertanto, da tali indicazioni discende che, in linea di principio, al procuratore generale di Lituania è conferita la funzione, nell’ambito del procedimento penale, di porre in essere le condizioni preliminari all’esercizio del potere giudiziario da parte degli organi giurisdizionali penali di tale Stato membro.

42

Alla luce di tali circostanze, si può ritenere che il procuratore generale di Lituania partecipi all’amministrazione della giustizia penale nello Stato membro interessato.

43

In secondo luogo, si deve ricordare che la decisione quadro 2002/584 mira a introdurre un sistema semplificato di consegna direttamente tra autorità giudiziarie, destinato a sostituire un sistema di cooperazione classico tra Stati sovrani, il quale implica l’intervento e la valutazione del potere politico, al fine di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 41).

44

In tale contesto, quando un mandato d’arresto europeo viene emesso ai fini dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata in vista dell’esercizio di un’azione penale, tale persona deve aver beneficiato, in una prima fase del procedimento, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui protezione deve essere assicurata dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale (sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 55).

45

Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta dunque una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione giudiziaria nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale (sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 56).

46

Per quanto riguarda una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, diritto sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la suddetta protezione implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli di detta protezione, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

47

Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti.

48

Il rispetto di tali requisiti consente quindi di garantire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d’arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all’adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

49

Il secondo livello di protezione dei diritti della persona interessata, menzionato al punto 45 della presente sentenza, implica che l’autorità giudiziaria competente, in base al diritto nazionale, a emettere un mandato d’arresto europeo controlli, in particolare, il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini la proporzionalità di quest’ultima, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 47).

50

Spetta infatti all’«autorità giudiziaria emittente», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, vale a dire al soggetto che, da ultimo, adotta la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo, assicurare tale secondo livello di protezione, anche quando detto mandato d’arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale.

51

Pertanto, l’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere in grado di esercitare tale funzione in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio che il suo potere decisionale sia soggetto a ordini o istruzioni esterni, in particolare provenienti dal potere esecutivo, di modo che non vi sia alcun dubbio sul fatto che la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo spetta a tale autorità e non, in definitiva, al predetto potere (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 42).

52

Di conseguenza, l’autorità giudiziaria emittente deve poter assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che, alla luce delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente, essa agisce in modo indipendente nell’esercizio delle sue funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo. Tale indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un tale mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.

53

Inoltre, quando lo Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia dello Stato membro in parola, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

54

Nel caso di specie, risulta dalle osservazioni scritte del governo lituano che in Lituania la responsabilità relativa all’emissione del mandato d’arresto europeo ricade, da ultimo, sul procuratore generale di Lituania, che agisce su domanda del procuratore responsabile del procedimento penale in cui è richiesta la consegna della persona interessata. Il procuratore generale di Lituania, nell’ambito delle competenze a esso attribuite, verifica se risultino soddisfatte le condizioni necessarie per emettere un mandato d’arresto europeo, in particolare se esista una decisione giudiziaria esecutiva che dispone una misura privativa della libertà nei confronti di tale persona, decisione che, in base al diritto lituano, deve essere pronunciata da un giudice o da un organo giurisdizionale responsabile dell’istruzione.

55

Il governo lituano ha del pari affermato nelle proprie osservazioni scritte che i procuratori lituani, nell’esercizio delle loro funzioni, beneficiano di un’indipendenza conferita dalla Costituzione della Repubblica di Lituania, segnatamente dall’articolo 118, terzo comma, di quest’ultima, e dalle disposizioni della Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas (legge relativa al pubblico ministero della Repubblica di Lituania). Il procuratore generale di Lituania, avendo lo status di procuratore, beneficia della suddetta indipendenza, che gli consente di agire al riparo da qualsiasi influenza esterna, in particolare da parte del potere esecutivo, nell’esercizio delle sue funzioni, segnatamente qualora egli decida, come nel procedimento principale, di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale. A tale titolo, detto procuratore è tenuto altresì a verificare il rispetto dei diritti delle persone interessate.

56

Tenuto conto di tali elementi, risulta che il procuratore generale di Lituania può essere qualificato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, poiché, oltre a quanto dichiarato al punto 42 della presente sentenza, il suo status nel suddetto Stato membro non solo garantisce l’obiettività dell’ufficio ad esso conferito, ma gli riconosce altresì una garanzia d’indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo. Ciò premesso, non consentendo gli elementi del fascicolo a disposizione della Corte di sapere se le decisioni di emettere un mandato d’arresto europeo, adottate da detto procuratore, possano essere oggetto di un ricorso che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, spetta al giudice del rinvio procedere a tale verifica.

57

Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che la nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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