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Document 62018CJ0480

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020.
    AS „PrivatBank” contro Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa.
    Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Ambito di applicazione materiale e personale – Servizi di pagamento forniti in una valuta diversa dall’euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro – Servizi di pagamento forniti da un ente creditizio – Mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un ordine di pagamento – Responsabile – Procedura di vigilanza prudenziale – Procedure di reclamo – Ricorsi extragiudiziali – Autorità competenti.
    Causa C-480/18.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:274

     SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    2 aprile 2020 ( *1 ) ( i )

    «Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Ambito di applicazione materiale e personale – Servizi di pagamento forniti in una valuta diversa dall’euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro – Servizi di pagamento forniti da un ente creditizio – Mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un ordine di pagamento – Responsabile – Procedura di vigilanza prudenziale – Procedure di reclamo – Ricorsi extragiudiziali – Autorità competenti»

    Nella causa C‑480/18,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 13 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2018, nel procedimento promosso da

    «PrivatBank» AS

    nei confronti di:

    Finanšu un kapitāla tirgus komisija,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da S. Rodin, presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo lettone, da I. Kucina e J. Davidoviča, in qualità di agenti;

    per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e L. Dvořáková, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da I. Naglis e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 novembre 2019,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, nonché degli articoli 20, 21, 75 e da 80 a 82 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 302, pag. 97) (in prosieguo: la «direttiva 2007/64»).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento promosso da «PrivatBank» AS, ente creditizio con sede in Lettonia, in merito alla legittimità di una decisione della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia) (in prosieguo: la «Commissione dei mercati») di irrogarle una sanzione pecuniaria per la mancata esecuzione di un ordine di pagamento.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    La direttiva 2007/64 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35), a decorrere dal 13 gennaio 2018. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti per cui è causa, il procedimento principale continua a essere disciplinato dalla direttiva 2007/64.

    4

    I considerando 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 43, 46 e da 50 a 52 della direttiva 2007/64 enunciano quanto segue:

    «(5)

    [Il] quadro giuridico [per i servizi di pagamento] dovrebbe garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l’accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento. (…)

    (6)

    Tuttavia non è opportuno che tale quadro giuridico si applichi senza restrizioni. La sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. (…)

    (…)

    (8)

    È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare tali servizi in tutta la [Unione]: si tratta degli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono servire per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [(GU 2006, L 177, pag. 1)], (…)

    (…)

    (10)

    (…) È (…) opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito “istituti di pagamento”, autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la [Unione], previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. (…)

    (11)

    (…) I requisiti per gli istituti di pagamento dovrebbero riflettere il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano rischi molto più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. (…)

    (…)

    (14)

    È necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli su tali istituti e di decidere in merito alla revoca della loro autorizzazione. (…) Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti dovrebbero poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. (…)

    (…)

    (20)

    Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni stabiliscano diversamente. (…) In ogni caso alcune disposizioni centrali della presente direttiva dovrebbero essere sempre applicabili a prescindere dallo status dell’utente.

    (…)

    (43)

    Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta la [Unione], tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in un una valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, (…), dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. (…) Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

    (…)

    (46)

    (…) [È] assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente al beneficiario. (…) Quando l’importo dal pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il beneficiario dovrebbe disporre immediatamente di un credito nei confronti del suo prestatore di servizi di pagamento come per un credito sul suo conto.

    (…)

    (50)

    È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

    (51)

    Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, gli Stati membri dovrebbero assicurare una composizione extragiudiziale accessibile e efficace sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. (…)

    (52)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire se le autorità competenti designate per rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale».

    5

    Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64:

    «La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:

    a)

    gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, tra cui le succursali, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, di detta direttiva, situate nella [Unione], di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 38 della stessa direttiva, all’esterno della [Unione];

    (…)

    d)

    gli istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva;

    (…)».

    6

    L’articolo 2 della direttiva 2007/64, rubricato «Ambito di applicazione», così dispone:

    «1.   La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nella [Unione]. Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 73 [“Data valuta e disponibilità dei fondi”], i titoli III [“Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento”] e IV [“Diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento”] della presente direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nella [Unione] o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nella [Unione].

    2.   I titoli III e IV della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

    (…)».

    7

    In virtù dell’articolo 4 di detta direttiva:

    «Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    (…)

    4)

    “istituto di pagamento”: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la [Unione];

    (…)

    10)

    “utente di servizi di pagamento”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

    11)

    “consumatore”: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

    (…)».

    8

    L’articolo 20 della direttiva 2007/64, rubricato «Designazione delle autorità competenti» e compreso nel titolo II di quest’ultima, rubricato «Prestatori di servizi di pagamento», così prevede:

    «1.   Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento competenti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dall’ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall’ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali.

    (…)

    2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni.

    (…)

    5.   Il paragrafo 1 non implica che le autorità competenti designate debbano esercitare la vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, di cui all’allegato (…)».

    9

    L’articolo 21 della medesima direttiva, rubricato «Vigilanza» e compreso anch’esso nel titolo II di quest’ultima, enuncia quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento.

    Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare le misure seguenti, in particolare:

    a)

    esigere che l’istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine;

    b)

    effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell’istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;

    c)

    emettere raccomandazioni, linee guida e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;

    (…)

    2.   Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell’attività in materia di servizi di pagamento, o adottare provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

    (…)».

    10

    Risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2007/64 che, se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che, tra gli altri, l’articolo 75 della medesima direttiva non sia applicato, in tutto o in parte.

    11

    L’articolo 75 della direttiva 2007/64, rubricato «Mancata esecuzione o esecuzione inesatta», così dispone:

    «1.   Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, (…) il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 69, paragrafo 1. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.

    Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del primo comma, egli risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

    Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del primo comma, egli mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita eventualmente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.

    (…)

    2.   (…)

    In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio.

    (…)».

    12

    Ai termini dell’articolo 80, rubricato «Reclami», di tale direttiva:

    «1.   Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

    2.   Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un [ricorso] dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di procedure, la risposta dell’autorità competente informa il reclamante dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali ai sensi dell’articolo 83».

    13

    L’articolo 81 di detta direttiva, rubricato «Sanzioni», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

    «Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive».

    14

    L’articolo 82 della direttiva 2007/64, rubricato «Autorità competenti», così dispone al suo paragrafo 1:

    «Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo e le sanzioni previste rispettivamente all’articolo 80, paragrafo 1, ed all’articolo 81, paragrafo 1, siano amministrate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente ai requisiti stabiliti nella presente sezione».

    15

    Il paragrafo 1 dell’articolo 83 della stessa direttiva, rubricato «Ricorso extragiudiziale», è del seguente tenore:

    «Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite procedure di reclamo e di ricorso extragiudizial[i] adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti».

    16

    Risulta dal successivo articolo 86 della direttiva, rubricato «Piena armonizzazione», che, fatte salve le eccezioni che essa stessa prevede, nella misura in cui la direttiva 2007/64 «contiene disposizioni armonizzate», gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse dalle sue.

    Diritto lettone

    17

    L’articolo 2, paragrafo 3, del Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums (legge relativa ai servizi di pagamento e alla moneta elettronica) (Latvijas Vēstnesis, 2010, n. 43), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui servizi di pagamento»), enuncia che «[l]e disposizioni degli articoli da 57 a 96 e da 98 a 104 della presente legge si applicano ai prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di pagamento in Lettonia, se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono stabiliti in uno Stato membro e il servizio di pagamento è fornito in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro».

    18

    L’articolo 49 della legge sui servizi di pagamento così prevede:

    «Per accertare se le attività degli istituti siano conformi ai requisiti della presente legge, la Commissione [dei mercati] può:

    1)

    chiedere all’istituto di fornirle le informazioni necessarie ai fini della vigilanza;

    2)

    effettuare ispezioni presso l’istituto».

    19

    Ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 1 e 2, della legge sui servizi di pagamento:

    «(1)   Qualora constati che un istituto non si conforma alle prescrizioni dei capi da II a VI della presente legge, (…) o agli atti giuridici direttamente applicabili delle istituzioni dell’Unione (…), la Commissione [dei mercati] lo invita ad adottare senza indugio le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione.

    (2)   In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione [dei mercati] può adottare una o più delle seguenti misure:

    (…)

    5)

    irrogare un’ammenda fino a 100000 lats lettoni (LVL) [circa EUR 140000]».

    20

    Ai termini dell’articolo 99 della legge sui servizi di pagamento:

    «(1)   Quando il pagatore dispone un ordine di pagamento, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei suoi confronti della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo del pagamento conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, della presente legge. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è in grado di apportare una tale prova, è il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario a rispondere della corretta esecuzione del pagamento.

    (…)

    (9)   In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile a norma del presente articolo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore.

    (10)   Quando sia responsabile ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, oppure riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo».

    21

    L’articolo 105 della legge sui servizi di pagamento recita:

    «(…)

    (2)   In conformità con la normativa pertinente, la Commissione [dei mercati] esamina i reclami relativi a violazioni delle disposizioni dei capi da VII a XIV della presente legge sporti da utenti di servizi di pagamento o da detentori di moneta elettronica che non rivestano la qualità di consumatori ai sensi della [legge sulla tutela dei diritti dei consumatori], qualora tali violazioni abbiano cagionato o possano cagionare un danno rilevante agli interessi di gruppo degli utenti dei servizi di pagamento o dei detentori di moneta elettronica (interessi collettivi). (…)

    (…)

    (5)   Qualora, in occasione dell’esame di una controversia amministrativa, constati che una violazione delle disposizioni dei capi da VII a XIV della presente legge ha cagionato o può cagionare un danno rilevante agli interessi collettivi degli utenti dei servizi di pagamento o dei detentori di moneta elettronica che non rivestono la qualità di consumatori ai sensi della [legge sulla tutela dei diritti dei consumatori], la Commissione [dei mercati] ha facoltà di adottare una decisione che imponga al prestatore di servizi di pagamento o all’emittente di moneta elettronica di cessare la violazione delle disposizioni dei capi da VII a XIV della presente legge o di porre rimedio alle violazioni commesse, e può fissare un termine per l’esecuzione delle misure a tal fine necessarie.

    (…)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    22

    Il 16 novembre 2011, la società Forcing Development Ltd trasmetteva alla banca «PrivatBank», di cui era cliente, un ordine di pagamento per il trasferimento di un importo di 394138,12 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 347130) sul conto di un soggetto terzo, aperto presso la banca lituana «Snoras Bank AB» (in prosieguo: «Snoras»).

    23

    Lo stesso giorno, alle ore 15:08, la Lietuvos bankas (Banca centrale della Repubblica di Lituania) informava Snoras di aver deciso di imporle una moratoria e di vietarle di prestare qualsiasi tipo di servizio finanziario.

    24

    Sempre lo stesso giorno, alle ore 15:24, PrivatBank trasmetteva l’ordine di pagamento a Snoras mediante il sistema SWIFT, addebitava a Forcing Development la somma di USD 394138,12 (circa EUR 347130) e trasferiva i fondi sul suo conto di corrispondenza presso la banca lituana.

    25

    Alle ore 16:20 dello stesso giorno, Snoras riceveva i fondi trasferiti da PrivatBank e accreditava l’importo in questione sul conto di corrispondenza di quest’ultima. Tuttavia, a causa della moratoria impostale dalla Banca centrale lituana, bloccava i fondi su detto conto, non pagava il terzo e neppure restituiva i fondi a PrivatBank.

    26

    PrivatBank faceva valere presso Snoras un credito di USD 394138,12 (circa EUR 347130).

    27

    Il 25 ottobre 2012, Forcing Development presentava reclamo alla Commissione dei mercati contro PrivatBank, lamentando che non le avesse restituito l’importo messo a sua disposizione ai fini dell’esecuzione dell’ordine di pagamento.

    28

    Con decisione del 4 luglio 2013, la Commissione dei mercati constatava, anzitutto, che, conformemente all’articolo 99, paragrafo 9, della legge sui servizi di pagamento, PrivatBank aveva la responsabilità dell’esecuzione dell’ordine di Forcing Development, le ingiungeva di considerare la necessità di modificare il proprio sistema e le proprie procedure di controllo interno ‑ e di informarla sui risultati di tale valutazione per il 30 agosto 2013 ‑ e le irrogava, infine, un’ammenda di LVL 100000 (circa EUR 140000).

    29

    La decisione veniva confermata dalla Commissione dei mercati con decisione del 17 ottobre 2013, nella quale quest’ultima ribadiva che la responsabilità di PrivatBank discendeva dall’articolo 99, paragrafi 1 e 9, della legge sui servizi di pagamento, per non aver essa potuto dimostrare che Snoras avesse ricevuto l’importo del pagamento nei dovuti termini. Inoltre non sarebbe risultato che PrivatBank e Forcing Development avessero convenuto una diversa disciplina dei loro reciproci rapporti.

    30

    Nel mese di novembre 2013, sul fondamento del contratto di gestione di conto corrente che aveva concluso con PrivatBank, Forcing Development sollecitava per via arbitrale la restituzione dell’importo messo a disposizione di quest’ultima per l’esecuzione dell’ordine di pagamento.

    31

    Il 4 febbraio 2014, il tribunale arbitrale respingeva la domanda di Forcing Development. A suo giudizio, PrivatBank aveva adempiuto agli obblighi che le derivavano dall’articolo 99, paragrafo 1, della legge sui servizi di pagamento nonché dalla direttiva 2007/64, avendo fatto pervenire a Snoras l’importo necessario ad eseguire l’ordine di pagamento in questione. Sempre secondo il tribunale, la legge sui servizi di pagamento non farebbe obbligo al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore di disporre sui propri conti bancari di importi sufficienti a coprire immediatamente gli eventuali ordini di pagamento dei propri clienti. Essa si limiterebbe ad imporre ai prestatori dei servizi di pagamento un termine ‑ la chiusura del giorno lavorativo successivo all’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’utente ‑ per eseguire tali ordini e, pertanto, per accreditare sul conto corrente del beneficiario o del prestatore di servizi del beneficiario l’importo necessario.

    32

    PrivatBank adiva l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia) con un ricorso per annullamento della decisione del 17 ottobre 2013, di cui al punto 29 della presente sentenza, e per risarcimento del danno materiale asseritamente subìto. A sostegno di tale ricorso PrivatBank faceva valere che Snoras non le aveva notificato la mancata esecuzione del pagamento nei termini previsti nel contratto tra loro. Accludeva al fascicolo il lodo arbitrale del 4 febbraio 2014 come elemento di prova.

    33

    Con sentenza del 5 agosto 2015, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) respingeva il ricorso. Essa constatava, da un lato, che era per il fatto che PrivatBank non avesse assicurato la copertura del proprio conto presso Snoras che l’ordine di pagamento trasmesso da Forcing Development non aveva potuto essere eseguito per tempo e, dall’altro lato, che, ai sensi dell’articolo 99 della legge sui servizi di pagamento, Snoras non era responsabile della mancata esecuzione dell’ordine di pagamento, dato che non aveva ricevuto il denaro per eseguirlo. Quanto al credito che PrivatBank vanterebbe verso Snoras, la Corte adita constatava che l’importo controverso era giuridicamente detenuto da PrivatBank, anche se per il momento essa non poteva accedervi. Ne concludeva che, nonostante il lodo arbitrale del 4 febbraio 2014, a buon diritto la Commissione dei mercati aveva constatato che PrivatBank avesse violato l’articolo 99, paragrafo 9, della legge sui servizi di pagamento, le aveva ingiunto di considerare la necessità di modificare il proprio sistema e le proprie procedure di controllo interno e le aveva irrogato una sanzione di LVL 100000 (circa EUR 140000), per prevenire situazioni analoghe. L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) non prendeva in considerazione il lodo arbitrale del 4 febbraio 2014.

    34

    PrivatBank ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) dinanzi al giudice del rinvio.

    35

    PrivatBank sostiene, anzitutto, che, avendola dichiarata responsabile sul fondamento dell’articolo 99, paragrafo 9, della legge sui servizi di pagamento, il giudice di primo grado ha superato i limiti delle proprie competenze. Infatti, essendo la sua responsabilità nei confronti di Forcing Development, riguardo all’esecuzione dell’ordine di pagamento controverso nel procedimento principale, questione di diritto civile e non di diritto amministrativo, detto giudice avrebbe dovuto attenersi al lodo del 4 febbraio 2014 del tribunale arbitrale, competente in materia di rapporti civilistici. Peraltro, nella misura in cui il tribunale arbitrale ha escluso la sua responsabilità per la mancata esecuzione dell’ordine di pagamento, PrivatBank non potrebbe essere obbligata dalla Commissione dei mercati a modificare il proprio sistema di controllo interno. Di conseguenza, l’irrogazione di un’ammenda non sarebbe punto giustificata.

    36

    PrivatBank fa poi valere che l’articolo 99 della legge sui servizi di pagamento permette di esonerare un prestatore di servizi da qualsiasi responsabilità nei confronti dell’utente se così è stato convenuto tra loro. Ebbene, nella misura in cui PrivatBank e Forcing Development avevano convenuto nel contratto di gestione di conto corrente che la prima non fosse responsabile dei fondi in corso di trasferimento tra sistemi bancari, la sua responsabilità avrebbe dovuto essere valutata in riferimento a detta clausola del contratto e non all’articolo 99 della legge sui servizi di pagamento.

    37

    La Commissione dei mercati, nelle osservazioni relative al ricorso per cassazione, rileva subito che l’articolo 105, paragrafo 2, della legge sui servizi di pagamento le conferisce competenza ad esaminare i reclami presentati dagli utenti dei servizi di pagamento che non debbano essere considerati consumatori. Inoltre, siccome PrivatBank è un ente creditizio, e non un istituto di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64, la decisione del 17 ottobre 2013 sarebbe stata adottata sul fondamento dell’articolo 113 del Kredītiestāžu likums (legge sugli enti creditizi), che attribuisce alla Commissione dei mercati competenza per adottare decisioni nei confronti degli enti creditizi che non rispettino la normativa loro applicabile. In tali circostanze, la Commissione dei mercati ritiene che PrivatBank sia soggetta al suo controllo, quale prestatore di servizi di pagamento, incluso per quanto riguarda la sua responsabilità ai sensi dell’articolo 99 della legge sui servizi di pagamento, il quale dà attuazione all’articolo 75 della direttiva 2007/64.

    38

    In risposta a un quesito posto dal giudice del rinvio circa l’applicabilità della legge sui servizi di pagamento a una controversia vertente su una prestazione di servizi di pagamento in dollari statunitensi, la Commissione dei mercati informa che un ente creditizio può scegliere di applicare tale legge ai servizi forniti in valute diverse dall’euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, se si ritiene in grado di rispettarne gli obblighi per tali servizi. Dalla regolamentazione interna di PrivatBank la Commissione dei mercati deduce che la scelta di quest’ultima è stata proprio in tal senso e, di conseguenza, ha esaminato le attività di PrivatBank in riferimento alle disposizioni pertinenti della legge sui servizi di pagamento.

    39

    Al riguardo la Commissione dei mercati rileva che, se è vero che la legge sui servizi di pagamento, conformemente all’articolo 51 della direttiva 2007/64, permette di convenire deroghe alle proprie disposizioni quando l’utente non sia un consumatore, è vero pure che una tale facoltà non può essere invocata in malafede, con l’ente creditizio che abusa della propria posizione di forza per imporre un regime di responsabilità che aggiri il regime previsto all’articolo 99 della legge sui servizi di pagamento e trasferire al cliente l’intera responsabilità dell’inadempimento dell’ordine di pagamento. Sarebbe dunque alla luce di tale considerazione che andrebbe valutato il contratto di gestione di conto corrente concluso l’11 aprile 2005 tra PrivatBank e Forcing Development. Orbene, tale contratto non si limiterebbe a derogare all’applicazione di singole disposizioni della direttiva 2007/64, bensì sarebbe totalmente contrario a quest’ultima.

    40

    Il giudice del rinvio s’interroga, da un lato, sulla compatibilità con la direttiva 2007/64 della procedura di reclamo prevista dalla legge sui servizi di pagamento allorché tali servizi non sono forniti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro. Dall’altro, s’interroga sulla compatibilità con la medesima direttiva dei poteri che detta legge conferisce alla Commissione dei mercati nell’ambito di una tale procedura.

    41

    Al riguardo il giudice del rinvio ricorda che la legge sui servizi di pagamento abilita la Commissione dei mercati ad esaminare non soltanto i reclami attinenti ai servizi di pagamento forniti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, bensì anche quelli attinenti ai servizi di pagamento forniti in qualsiasi altra valuta, mentre l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 limiterebbe l’applicabilità delle procedure di reclamo previste agli articoli da 80 a 82 di quest’ultima ai soli servizi di pagamento forniti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

    42

    Per contro, secondo il giudice del rinvio, l’ambito di applicazione degli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64 non è limitato ai servizi di pagamento forniti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro. Ebbene, si potrebbe dedurre da tali disposizioni, in particolare dall’articolo 20, paragrafo 5, che le autorità che gli Stati membri hanno l’obbligo di designare in loro applicazione sono competenti per garantire l’osservanza non solo delle disposizioni del titolo II della direttiva, ma anche delle disposizioni dei titoli III e IV di quest’ultima, riguardo all’attività di prestazione di servizi di pagamento in valute diverse dall’euro o dalla valuta ufficiale degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro.

    43

    Il giudice del rinvio considera, infine, che se la competenza che la direttiva 2007/64 attribuisce alle autorità nazionali, come la Commissione dei mercati, copre anche l’attività dei prestatori di servizi di pagamento forniti in valute di paesi terzi, occorrerebbe precisare i limiti della competenza di tali autorità nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 75 della direttiva medesima.

    44

    Al riguardo il giudice del rinvio constata che la legge sui servizi di pagamento non abilita la Commissione dei mercati a risolvere le controversie tra i prestatori e gli utenti dei servizi di pagamento; una tale competenza spetta infatti ai partecipanti alla transazione (articolo 104), al mediatore dell’Associazione delle banche commerciali della Lettonia oppure ai tribunali (articolo 106). Così, occorrerebbe precisare se, nell’ambito della procedura di vigilanza prudenziale prevista agli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64 o della procedura di reclamo prevista all’articolo 80 di detta direttiva, la Commissione dei mercati sia competente a risolvere le controversie tra il pagatore e il prestatore dei servizi di pagamento derivanti dai rapporti giuridici di cui all’articolo 75 della stessa direttiva, determinando il responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento. In caso di risposta affermativa, andrebbe pure determinato il valore di un lodo arbitrale che risolve una controversia tra un pagatore e un prestatore di servizi di pagamento.

    45

    Ciò considerato, l’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se sia conforme con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva [2007/64] una normativa nazionale che conferisce alla Commissione [dei mercati] la competenza ad esaminare i reclami degli utenti di servizi di pagamento anche in relazione a servizi di pagamento non effettuati in euro o in una valuta ufficiale di uno Stato membro [non appartenente all’area dell’euro] e, pertanto, ad accertare violazioni della [legge sui servizi di pagamento] e ad irrogare sanzioni.

    2)

    Se gli articoli 20, paragrafi 1 e 5, e 21, paragrafo 2, della direttiva [2007/64] debbano essere interpretati nel senso che essi prevedono la possibilità che l’autorità competente eserciti la vigilanza e irroghi sanzioni anche in relazione a servizi di pagamento non effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

    3)

    Se, ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza previste agli articoli 20 e 21 della direttiva [2007/64] o delle procedure di reclamo previste agli articoli da 80 a 82 della direttiva [2007/64], l’autorità competente sia legittimata a dirimere controversie tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento derivanti dai rapporti giuridici di cui all’articolo 75 della direttiva [2007/64], determinando il soggetto responsabile della non esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione.

    4)

    Se, nell’espletamento delle funzioni di vigilanza previste agli articoli 20 e 21 della direttiva [2007/64] o delle procedure di reclamo previste agli articoli da 80 a 82 della direttiva [2007/64], l’autorità competente debba tenere conto di un lodo arbitrale che dirime una controversia tra un prestatore di servizi di pagamento e un utente di tali servizi».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    46

    Con la prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’autorità di cui all’articolo 82 della stessa direttiva è competente ad esaminare i reclami e ad irrogare sanzioni relativamente a servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo.

    47

    Al riguardo occorre per prima cosa ricordare che i titoli III e IV della direttiva 2007/64, citati all’articolo 2, paragrafo 2, della stessa, vertono, rispettivamente, sulla trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento forniti da ognuna delle categorie di prestatori elencate all’articolo 1 di detta direttiva nonché sui diritti e gli obblighi connessi alla prestazione e all’uso di tali servizi. Detti titoli si applicano ai servizi di pagamento forniti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, alla condizione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva medesima, che tanto il prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto quello del beneficiario, ovvero l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento, siano stabiliti nel territorio dell’Unione.

    48

    È importante sottolineare, poi, che, secondo l’articolo 86 della direttiva 2007/64, nella misura in cui quest’ultima contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere in vigore né introdurre disposizioni differenti da quelle contenute nella direttiva medesima.

    49

    Orbene, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, siccome, nello specifico, si tratta di un settore di competenza concorrente, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), TFUE, e l’Unione non ha esercitato, mediante la direttiva 2007/64, la propria competenza legislativa per armonizzare il settore dei servizi di pagamento nel mercato interno forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo, gli Stati membri sono liberi di applicare a quest’ultima categoria di servizi di pagamento le disposizioni, inter alia, dei titoli IIII e IV di detta direttiva, che quest’ultima ha introdotto per i servizi di pagamento forniti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

    50

    Ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2007/864 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’autorità di cui all’articolo 82 della stessa direttiva è competente ad esaminare i reclami e ad irrogare sanzioni relativamente a servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo.

    Sulla seconda questione

    51

    Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 20, paragrafo 5, e l’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che l’autorità di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva è competente ad effettuare controlli e a disporre sanzioni in caso di infrazioni alla normativa nazionale che dà attuazione alle disposizioni dei titoli III e IV della direttiva medesima in relazione a servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo.

    52

    Il giudice del rinvio fonda la presente questione, da un lato, sulla constatazione che l’ambito di applicazione materiale del titolo II della direttiva 2007/64, che comprende segnatamente gli articoli 20 e 21 di quest’ultima, non è oggetto di un’eccezione identica a quella stabilita all’articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva e, di conseguenza, che le disposizioni di tale titolo si applicano anche ai servizi di pagamento forniti in una valuta diversa dall’euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro. Dall’altro, esso deduce dall’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2007/64 che le autorità competenti ai sensi di detta disposizione sono abilitate anche ad esercitare controlli per garantire l’osservanza delle disposizioni dei titoli III e IV della direttiva 2007/64 e ad irrogare sanzioni nel caso queste siano trasgredite.

    53

    Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2007/64 hanno funzioni di vigilanza sugli istituti di pagamento al fine di controllare il rispetto delle disposizioni del titolo II di detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, punti 9193).

    54

    In secondo luogo, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, oltre al fatto che gli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64 figurano nel capo I, rubricato «Istituti di pagamento», del titolo II di detta direttiva, risulta da tali disposizioni che esse sono applicabili esclusivamente agli istituti di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 4, della direttiva stessa. L’ambito di applicazione personale di dette disposizioni è dunque limitato alla categoria di prestatori di servizi di pagamento costituita da tali istituti di pagamento, di modo che gli enti creditizi ne restano fuori.

    55

    L’esclusione degli enti creditizi dall’ambito di applicazione personale del titolo II della direttiva 2007/64 è confermata dai considerando 8 e 11 di quest’ultima. Da essi risulta, infatti, che gli enti creditizi, che raccolgono depositi da utenti che possono servire per finanziare operazioni di pagamento, debbono restare soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2006/48, mentre gli istituti di pagamento, le cui attività più specializzate e limitate generano rischi più circoscritti e facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalle attività degli enti creditizi, sono soggetti alle regole fissate a titolo della direttiva 2007/64.

    56

    Orbene, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che PrivatBank è un ente creditizio, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, il quale rinvia all’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48, e non un istituto di pagamento.

    57

    Dato che gli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64 non sono applicabili ratione personae agli enti creditizi, non è necessario rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.

    Sulla terza questione

    58

    Con la terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 20 e 21, o gli articoli da 80 a 82, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale le autorità cui essi si riferiscono sono abilitate, nell’esercizio delle loro rispettive competenze, a risolvere le controversie tra un pagatore e un prestatore di servizi di pagamento, sorte dalla mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento, determinando il responsabile di tale inadempimento o inesatto adempimento conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 della stessa direttiva.

    59

    Al riguardo si deve ricordare, anzitutto, che, come è stato constatato ai punti 54 e 55 della presente sentenza, gli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64 non trovano applicazione quando, come nella controversia all’origine del procedimento principale, una delle parti in causa è un ente creditizio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, e non un istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 4, della stessa. Non vi è quindi motivo di rispondere alla terza questione nella parte in cui essa fa riferimento agli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64.

    60

    Dopodiché, per quanto concerne gli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, anche se dette disposizioni non sono applicabili, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, ai servizi di pagamento forniti nella valuta di un paese terzo, nondimeno, nella specie, avendole il legislatore nazionale estese a tali servizi di pagamento, la Corte è competente ad interpretarle in via pregiudiziale (v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2011, Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, punto 17, e del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 35).

    61

    Così, occorre rilevare, in primo luogo, che, come precisa il considerando 50 della direttiva 2007/64, le procedure di cui agli articoli da 80 a 82 di quest’ultima intendono permettere di presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non si conformino alle disposizioni che sono tenuti a rispettare, tra le quali figurano quelle dei titoli III e IV della direttiva medesima, e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

    62

    In secondo luogo, parallelamente all’obbligo imposto dagli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64 di stabilire procedure per i reclami e sanzionatorie ai fini perseguiti da dette disposizioni, l’articolo 83 della stessa direttiva impone agli Stati membri di prevedere parimenti ricorsi extragiudiziali ai fini della risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento quanto ai diritti e agli obblighi risultanti da quest’ultima, ricorrendo, all’occorrenza, ad organismi esistenti. Come precisa il considerando 51 di detta direttiva, tale dispositivo facilmente accessibile e poco costoso di composizione extragiudiziale dei conflitti fa salvo il diritto dei consumatori di avviare un’azione legale.

    63

    Discende da quanto precede che i ricorsi extragiudiziali volti a risolvere i conflitti tra prestatori e utenti dei servizi di pagamento, previsti all’articolo 83 della direttiva 2007/64, perseguono un obiettivo distinto da quello che perseguono le procedure di reclamo, previste all’articolo 80 della stessa direttiva. Queste ultime, infatti, non sono volte né a risolvere controversie tra prestatori e utenti dei servizi di pagamento interessati né a stabilire la responsabilità civile per i danni subiti in tale contesto. Una tale circostanza non esclude tuttavia che l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 82 della direttiva 2007/64, possa applicare le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 75 di detta direttiva al fine di esaminare la fondatezza di un reclamo introdotto a titolo dell’articolo 80 di quest’ultima e di sanzionare le infrazioni a tali disposizioni, in applicazione del successivo articolo 81.

    64

    Ne consegue che l’autorità competente ad esaminare i reclami e ad irrogare sanzioni, a titolo degli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, non è abilitata, nell’ambito delle competenze che essa trae da dette disposizioni, a risolvere le controversie tra prestatori e utenti dei servizi di pagamento. Lo conferma l’articolo 80, paragrafo 2, di detta direttiva, che impone a tale autorità, quando prende una decisione sul reclamo di un utente di servizi di pagamento, di informare, all’occorrenza, il reclamante dell’esistenza del ricorso extragiudiziale istituito all’articolo 83 della medesima direttiva.

    65

    Vero è che le competenze previste agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64 e quelle previste all’articolo 83 della stessa possono essere esercitate da un’unica e sola autorità nazionale, come stabilisce espressamente, al paragrafo 1, lo stesso articolo 83, letto alla luce del considerando 52 della direttiva. Nondimeno, anche così, le procedure di reclamo e sanzionatorie di cui agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64 e i ricorsi extragiudiziali di cui all’articolo 83 della stessa restano distinti e separati, di modo che le competenze attribuite all’autorità nazionale nel contesto delle procedure di reclamo e sanzionatorie non possono essere esercitate nel contesto dei ricorsi extragiudiziali e viceversa.

    66

    Occorre rilevare, in terzo luogo, che, in virtù dell’articolo 51 della direttiva 2007/64, quando l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono decidere, inter alia, di disapplicare l’articolo 75 di quest’ultima, in tutto o in parte. Il considerando 20 della medesima direttiva, alla luce del quale va letto l’articolo 51, sottolinea infatti che i consumatori e le imprese, siccome non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Detto considerando 20 precisa anche, mentre afferma la necessità di garantire i diritti dei consumatori per mezzo di disposizioni alle quali non si possa derogare per contratto, che è ragionevole lasciare le imprese e le organizzazioni libere di decidere diversamente, ancorché facendo salve, in ogni caso, determinate disposizioni essenziali della direttiva 2007/64 che dovrebbero essere sempre applicabili, indipendentemente dallo status dell’utente.

    67

    Orbene, nel caso di specie, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che Forcing Development è un’impresa, e non un consumatore, ai sensi dell’articolo 4, punto 11, della direttiva 2007/64, la quale ha convenuto con PrivatBank, nell’ambito di un contratto di gestione di conto corrente datato 11 aprile 2005, di escludere l’applicazione ai loro rapporti, in quanto utente e prestatore di servizi di pagamento, delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione all’articolo 75 della stessa direttiva.

    68

    In tali circostanze, e come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 103 delle sue conclusioni, spetta al giudice del rinvio valutare la conformità di tale contratto di gestione di conto corrente alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2007/64, lette alla luce segnatamente del suo considerando 20.

    69

    Ciò considerato, occorre rispondere alla terza questione che gli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64 devono essere interpretati nel senso che essi non legittimano l’autorità competente ai sensi di dette disposizioni a risolvere, in applicazione dei criteri stabiliti all’articolo 75 di detta direttiva, le controversie sorte dalla mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, allorché tale autorità esercita la sua competenza ad esaminare i reclami degli utenti dei servizi di pagamento e ad irrogare sanzioni ai prestatori dei servizi di pagamento in caso di violazione delle disposizioni applicabili. Siffatte controversie devono essere risolte nell’ambito dei ricorsi extragiudiziali di cui all’articolo 83 della direttiva 2007/64, fermo restando il diritto di ricorso dinanzi a un giudice previsto dal diritto processuale nazionale. Se il legislatore nazionale ha optato per concentrare le competenze che discendono, da un lato, dai suddetti articoli da 80 a 82 e, dall’altro, dal suddetto articolo 83 nelle mani di un’unica e sola autorità, quest’ultima deve esercitare ciascuna categoria di competenze separatamente, soltanto nell’ambito delle procedure che rispettivamente vi afferiscono.

    Sulla quarta questione

    70

    Con la quarta questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se le autorità competenti, rispettivamente, ad esercitare la vigilanza prudenziale, ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64, e ad esaminare i reclami e ad irrogare sanzioni, ai sensi degli articoli da 80 a 82 della medesima direttiva, debbano tener conto di un lodo arbitrale reso nell’ambito di una controversia tra un utente e un prestatore di servizi di pagamento.

    71

    Si deve rilevare, in limine, che le constatazioni svolte ai punti 59 e 60 della presente sentenza valgono anche per la risposta che occorre fornire alla presente questione. Infatti, da un lato, gli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64 non trovano applicazione in una controversia come quella del procedimento principale, ciò che rende inutile una risposta alla parte della questione concernente l’interpretazione di tali disposizioni. Dall’altro, gli articoli da 80 a 82 di detta direttiva sono stati resi applicabili dal legislatore nazionale a servizi di pagamento non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva stessa, e ciò giustifica la competenza della Corte a rispondere a tale parte della questione.

    72

    Al riguardo occorre constatare, anzitutto, che la direttiva 2007/64 non contiene alcuna disposizione sul valore probatorio, nell’ambito delle procedure di reclamo e sanzionatorie di cui ai propri articoli da 80 a 82, di un lodo arbitrale.

    73

    Ebbene, risulta da una giurisprudenza costante della Corte che, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità delle procedure amministrativa e giurisdizionale, tra cui il valore probatorio di un documento, destinate a garantire la tutela dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5, nonché del 26 giugno 2019, Craeynest e a., C‑723/17, EU:C:2019:533, punto 54) e senza che sia compromesso l’effetto utile del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, punto 50, e del 27 giugno 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, punto 46).

    74

    Si deve poi ricordare che le procedure di reclamo e sanzionatorie, di cui agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, e i ricorsi extragiudiziali, di cui all’articolo 83 della stessa, tra cui le procedure arbitrali, hanno oggetto e finalità differenti, come è stato constatato al punto 63.

    75

    Ne consegue che la possibilità di tenere conto, nell’ambito delle procedure di reclamo e sanzionatorie, ai sensi degli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, di un documento prodotto nell’ambito di un ricorso extragiudiziale, ai sensi dell’articolo 83 della medesima direttiva, è limitata alle finalità specifiche delle procedure di reclamo e sanzionatorie medesime e dei diritti soggettivi che devono essere garantiti in tale contesto.

    76

    Considerato quanto precede, si deve rispondere alla quarta questione che, in virtù del principio dell’autonomia processuale degli Stati membri, il legislatore nazionale può abilitare l’autorità competente, nell’ambito delle procedure di reclamo e sanzionatorie di cui agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, a prendere in considerazione un lodo arbitrale che risolva una controversia tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento interessati da dette procedure, purché la forza probatoria riconosciuta a tale lodo nell’ambito di dette procedure non pregiudichi l’oggetto e le finalità specifiche di queste ultime, i diritti della difesa delle persone interessate o l’esercizio autonomo dei poteri e delle competenze conferiti all’autorità medesima, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

    Sulle spese

    77

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’autorità di cui all’articolo 82 della stessa direttiva è competente ad esaminare i reclami e ad irrogare sanzioni relativamente a servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo.

     

    2)

    Gli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, non sono applicabili ratione personae agli enti creditizi.

     

    3)

    Gli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, devono essere interpretati nel senso che essi non legittimano l’autorità competente ai sensi di dette disposizioni a risolvere, in applicazione dei criteri stabiliti all’articolo 75 della stessa direttiva, le controversie sorte dalla mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, allorché tale autorità esercita la sua competenza ad esaminare i reclami degli utenti dei servizi di pagamento e ad irrogare sanzioni ai prestatori dei servizi di pagamento in caso di violazione delle disposizioni applicabili. Siffatte controversie devono essere risolte nell’ambito dei ricorsi extragiudiziali di cui all’articolo 83 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, fermo restando il diritto di ricorso dinanzi a un giudice previsto dal diritto processuale nazionale. Se il legislatore nazionale ha optato per concentrare le competenze che discendono, da un lato, dai suddetti articoli da 80 a 82 e, dall’altro, dal suddetto articolo 83 nelle mani di un’unica e sola autorità, quest’ultima deve esercitare ciascuna categoria di competenze separatamente, soltanto nell’ambito delle procedure che rispettivamente vi afferiscono.

     

    4)

    In virtù del principio dell’autonomia processuale degli Stati membri, il legislatore nazionale può abilitare l’autorità competente, nell’ambito delle procedure di reclamo e sanzionatorie di cui agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, a prendere in considerazione l’esistenza e il contenuto di un lodo arbitrale che risolva una controversia tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento interessati da dette procedure, purché la forza probatoria riconosciuta a tale lodo nell’ambito di dette procedure non pregiudichi l’oggetto e le finalità specifiche di queste ultime, i diritti della difesa delle persone interessate o l’esercizio autonomo dei poteri e delle competenze conferiti all’autorità medesima, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

    ( i ) Il punto 69 e il dispositivo del presente testo sono stati oggetto di una correzione di ordine sintattico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale.

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