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Document 62018CJ0355

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019.
Barbara Rust-Hackner e a. contro Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesgericht Salzburg e Bezirksgericht für Handelssachen Wien.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell’impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione.
Cause riunite da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1123

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 dicembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell’impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione»

Nelle cause riunite da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18,

aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di cui tre presentate dal Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salzburg, Austria), con decisioni del 16 maggio 2018, pervenute in cancelleria il 31 maggio 2018 (cause da C‑355/18 a C‑357/18), e una presentata dal Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria), con decisione del 12 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 2018 (C‑479/18), nei procedimenti

Barbara Rust-Hackner (C‑355/18),

Christian Gmoser (C‑356/18),

Bettina Plackner (C‑357/18)

contro

Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich,

e

KL

contro

UNIQA Österreich Versicherungen AG,

LK

contro

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group,

MJ

contro

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft,

NI

contro

Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (C‑479/18),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, L.S. Rossi (relatrice), M. Ilešič, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 aprile 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per B. Rust-Hackner, C. Gmoser, B Plackner e KL, da N. Nowak, Rechtsanwalt;

per LK, da M. Poduschka, Rechtsanwalt;

per MJ e NI, da P. Mandl, Rechtsanwalt;

per la Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich, l’UNIQA Österreich Versicherungen AG e l’Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, da P. Konwitschka, Rechtsanwalt;

per la DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, da D. Altenburger e G. Hoffmann, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe, K.-P. Wojcik e G. Braun, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU 1992, L 360, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 90/619»); dell’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1); dell’articolo 35, paragrafo 1, e dell’articolo 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1), nonché dell’articolo 185, paragrafo 1, e dell’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di sette controversie, di cui tre pendenti dinanzi al Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salzburg, Austria) che vedono opposti, rispettivamente, la sig.ra Barbara Rust-Hackner, il sig. Christian Gmoser e la sig.ra Bettina Plackner al Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich (in prosieguo: la «Nürnberger»), e quattro pendenti dinanzi al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria) che vedono opposti, rispettivamente, KL all’UNIQA Österreich Versicherungen AG (in prosieguo: l’«UNIQA»), LK alla DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group (in prosieguo: la «DONAU»), MJ all’Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft (in prosieguo: l’«Allianz») nonché NI all’Allianz, in merito alla portata e al termine di decadenza dal diritto di rinuncia ai contratti di assicurazione sulla vita.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 90/619

3

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, abrogata dalla direttiva 2002/83, prevedeva quanto segue:

«Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all’articolo 4, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto».

Direttiva 92/96

4

Il considerando 23 della direttiva 92/96, anch’esso abrogato dalla direttiva 2002/83, era così formulato:

«considerando che nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti; che per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze; che le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi su un arco di tempo molto lungo; che è quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto».

5

L’articolo 31 della direttiva 92/96 così recitava:

«1.   Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato II, punto A.

(…)

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato II sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».

6

L’allegato II della menzionata direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», precisava:

«Le seguenti informazioni che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.

(…)

A. Prima della conclusione del contratto

Informazioni relative all’impresa di assicurazioni

Informazioni relative all’impegno

(…)

(…)

a. 13. Modalità d’esercizio del diritto di rinuncia

(…)»

Direttiva 2002/83

7

I considerando 46 e 52 della direttiva 2002/83, abrogata dalla direttiva 2009/138, erano così formulati:

«(46)

Nel quadro del mercato unico, è nell’interesse del contraente aver accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze. Spetta allo Stato membro dell’impegno vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro dell’impegno e nella misura in cui l’interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d’origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all’obiettivo perseguito.

(…)

(52)

Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto».

8

L’articolo 35 della direttiva 2002/83, intitolato «Termine di rinuncia», al suo paragrafo 1 così disponeva:

«Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale (…) disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all’articolo [31], in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto».

9

L’articolo 36 di tale direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», era così formulato:

«1.   Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A.

(…)

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato III sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».

10

L’allegato III della menzionata direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», precisava:

«Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.

(…)

A. Prima della conclusione del contratto

Informazioni relative all’impresa di assicurazioni

Informazioni relative all’impegno

(…)

(…)

a. 13. Modalità d’esercizio del diritto di rinuncia

(…)»

Direttiva 2009/138

11

Il considerando 79 della direttiva 2009/138 afferma quanto segue:

«Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni i consumatori potranno scegliere tra una gamma più ampia e diversificata di contratti. Per poter beneficiare pienamente di tale diversità e di una maggiore concorrenza, i consumatori dovrebbero ricevere prima della conclusione del contratto e per tutta la durata del contratto qualsiasi informazione necessaria a permettere loro di scegliere il contratto più adatto alle loro necessità».

12

L’articolo 185 di tale direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», prevede quanto segue:

«1.   Prima della conclusione del contratto di assicurazione vita, al contraente devono essere comunicate almeno le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

(…)

3.   Sono comunicate le seguenti informazioni relative all’impegno:

(…)

j)

le modalità di esercizio del diritto di rinuncia;

(…)

6.   Le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono formulate per iscritto con chiarezza e precisione e sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.

(…)

8.   Le modalità di attuazione dei paragrafi da 1 a 7 sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».

13

Il successivo articolo 186, rubricato «Termine di rinuncia», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che i contraenti di un contratto di assicurazione vita individuale dispongano di un termine tra i quattordici e i trenta giorni dal momento in cui sono informati che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente è informato della conclusione del contratto».

Diritto austriaco

14

L’articolo 165a del Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (legge federale austriaca sul contratto di assicurazione), del 2 dicembre 1958 (BGBl. 2/1959; in prosieguo: la «VersVG»), nella versione vigente per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 30 settembre 2004, disponeva quanto segue:

«(1)   Il contraente ha diritto di rinunciare agli effetti del contratto entro due settimane dalla sua conclusione. Qualora l’assicuratore abbia garantito una copertura assicurativa temporanea, gli spettano i premi corrispondenti alla rispettiva durata.

(2)   Qualora l’assicuratore non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione del proprio recapito (articolo 9a, paragrafo I, prima riga, del [Bundesgesetz über den Betrieb und die Beaufsichtigung der Vertragsversicherung (Versicherungsaufsichtsgesetz) (legge federale sulla gestione e la vigilanza sulle assicurazioni private; in prosieguo: la «legge sulla vigilanza sulle assicurazioni»), del 18 ottobre 1978 (BGBl. 569/1978)], il termine di rinuncia ai sensi del paragrafo 1 inizia a decorrere non prima della data in cui il contraente viene a conoscenza di tale recapito.

(3)   I precedenti paragrafi non si applicano ai contratti di assicurazione vita collettivi e ai contratti aventi una durata massima di sei mesi».

15

L’articolo 165a della VersVG, nella versione in vigore nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2012, prevedeva quanto segue:

«(1)   Il contraente ha diritto di rinunciare agli effetti del contratto entro 30 giorni dalla data in cui egli è informato che il contratto è concluso. Qualora l’assicuratore abbia garantito una copertura assicurativa temporanea, gli spettano i premi corrispondenti alla rispettiva durata.

(2)   Qualora l’assicuratore non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione del proprio recapito (articolo 9a, paragrafo I, prima riga, della legge sulla vigilanza sulle assicurazioni, il termine di rinuncia ai sensi del paragrafo 1 inizia a decorrere non prima della data in cui il contraente viene a conoscenza di tale recapito.

(3)   I precedenti paragrafi non si applicano ai contratti di assicurazione vita collettivi e ai contratti aventi una durata massima di sei mesi».

16

L’articolo 165a della VersVG, nella versione in vigore nel periodo compreso tra il 1o luglio 2012 e il 31 dicembre 2015, disponeva quanto segue:

«(1)   Il contraente ha diritto di rinunciare agli effetti del contratto entro 30 giorni dalla data in cui egli è informato che il contratto è concluso. Qualora l’assicuratore abbia garantito una copertura assicurativa temporanea, gli spettano i premi corrispondenti alla rispettiva durata.

(2)   Qualora l’assicuratore non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione del proprio recapito (articolo 9a, paragrafo I, prima riga, della legge sulla vigilanza sulle assicurazioni), il termine di rinuncia ai sensi del paragrafo 1 inizia a decorrere non prima della data in cui il contraente viene a conoscenza di tale recapito.

(2a)   Nel caso in cui il contraente sia un consumatore [articolo 1, paragrafo 1, seconda riga, del Konsumentenschutzgesetz (legge sulla protezione dei consumatori), dell’8 marzo 1979 (BGBl. 140/1979)], il termine di rinuncia di cui ai paragrafi 1 e 2 inizia a decorrere non prima della data in cui il contraente è informato in merito a tale diritto di rinuncia.

I precedenti paragrafi non si applicano ai contratti di assicurazione vita collettivi e ai contratti aventi una durata massima di sei mesi».

17

L’articolo 176 della VersVG, nella versione pubblicata in BGBl. 509/1994, prevede quanto segue:

«(1)   In caso di cessazione, per rinuncia, risoluzione o reclamo, di una polizza di assicurazione per decesso, strutturata in modo tale che l’obbligo dell’assicuratore di versare la somma concordata sia certo, l’assicuratore deve rimborsare il valore di riscatto dovuto in virtù dell’assicurazione.

(…)

(3)   Il valore di riscatto dev’essere calcolato secondo le regole riconosciute della matematica attuariale basandosi sul fondamento contabile del calcolo del premio relativo alla chiusura del periodo assicurativo in corso quale valore attuale dell’assicurazione. Gli arretrati relativi ai premi non pagati sono dedotti dal valore di riscatto.

(4)   L’assicuratore può applicare una deduzione solo se concordata col contraente e adeguata».

18

L’articolo 9a della legge sulla vigilanza dell’assicurazione privata, nella versione in vigore nel periodo compreso tra il 1o agosto 1996 e il 9 dicembre 2007, recitava quanto segue:

«(1)   All’atto della stipula di un contratto di assicurazione che copre un rischio situato nel territorio nazionale, il contraente deve essere informato per iscritto prima della manifestazione della propria volontà contrattuale in ordine alle seguenti circostanze:

1

nome, sede e forma giuridica della compagnia assicurativa, eventualmente anche dell’agenzia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione,

(…)

6

le circostanze nelle quali il contraente può revocare il contratto di assicurazione o rinunciare ai suoi effetti».

19

L’articolo 9a della legge sulla vigilanza dell’assicurazione privata, nella versione in vigore nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2007 e il 31 dicembre 2015, disponeva quanto segue:

«(1)   All’atto della stipula di un contratto di assicurazione diretto che copre un rischio situato nel territorio nazionale, il contraente deve essere informato per iscritto prima della manifestazione della propria volontà contrattuale in ordine alle seguenti circostanze:

1

nome, sede e forma giuridica della compagnia assicurativa, eventualmente anche dell’agenzia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione,

(…)

6

le circostanze nelle quali il contraente può revocare il contratto di assicurazione o rinunciare ai suoi effetti».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Cause da C‑355/18 a C‑357/18

20

La sig.ra Rust-Hackner, il sig. Gmoser e la sig.ra Plackner hanno stipulato ciascuno, presso la Nürnberger, un contratto di assicurazione sulla vita legato a fondi di investimento. Dalle domande di pronuncia pregiudiziale emerge che ognuno di tali contratti conteneva l’informazione secondo la quale la rinuncia al contratto di assicurazione doveva essere formulata per iscritto per essere valida.

21

La sig.ra Rust-Hackner ha risolto il suo contratto di assicurazione sulla vita il 14 marzo 2017. Il 23 maggio 2017 la ricorrente ha comunicato di rinunciare al contratto a causa di un’erronea informativa sul diritto di rinuncia.

22

Nel 2010 il sig. Gmoser ha proceduto al riscatto del suo contratto stipulato nel 1998. Solo il 3 maggio 2017 egli ha dichiarato di rinunciare a tale contratto, anch’egli a causa della trasmissione di un’informazione erronea riguardo al diritto di rinuncia.

23

Per lo stesso motivo, la sig.ra Plackner ha dichiarato, il 27 maggio 2017, di rinunciare al suo contratto stipulato nel 2000 e ancora in corso di esecuzione.

24

Il giudice austriaco di primo grado ha accolto le domande della sig.ra Rust-Hackner, del sig. Gmoser e della sig.ra Plackner intese ad ottenere la restituzione di tutti i premi versati nonché gli interessi a causa dell’arricchimento senza causa della Nürnberger. Infatti, secondo tale giudice, posto che il diritto austriaco non prevede che la rinuncia debba essere formulata per iscritto, l’informazione trasmessa dalla Nürnberger ai contraenti era errata. Orbene, come risulterebbe dalla sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864), un’informazione errata equivarrebbe ad un’assenza di informazione, circostanza che non avrebbe fatto decorrere il previsto termine di decadenza dal diritto di rinuncia, sicché tale diritto potrebbe essere esercitato senza limiti nel tempo, anche dopo la risoluzione del contratto.

25

Adito in appello, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salzburg, Austria) si chiede se, nonostante il fatto che l’informazione che richiede che la dichiarazione di rinuncia sia formulata per iscritto non induca il contraente dell’assicurazione in errore sull’esistenza del diritto di rinunciare al contratto, una siffatta informazione possa comunque essere considerata erronea alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, di modo che il diritto di rinuncia debba essere esercitato senza limiti nel tempo.

26

In particolare, tale giudice rileva che, nel caso di specie, l’informazione trasmessa era conforme alle prescrizioni di legge e indicava correttamente il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia, sicché il contraente era informato del suo diritto. Peraltro, la forma scritta non sarebbe vietata dal diritto austriaco e mirerebbe a preservare la certezza del diritto, anche nell’interesse del contraente stesso. Inoltre, l’indicazione relativa alla formulazione per iscritto della rinuncia non sembrerebbe, in linea di principio, idonea ad impedire al contraente di procedere ad una rinuncia entro i termini.

27

Ciò premesso, con riferimento sia alla sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864) sia allo scopo perseguito dalla trasmissione dell’informazione, menzionato al considerando 23 della direttiva 92/96, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salzburg) si chiede se un’interpretazione del diritto austriaco conforme a tale direttiva esiga che, in circostanze del genere, il contraente possa esercitare il suo diritto di rinuncia senza limiti nel tempo.

28

Inoltre, nell’ambito delle cause C‑355/18 e C‑356/18, tale giudice si chiede altresì se una rinuncia al contratto di assicurazione sulla vita, a causa della trasmissione di un’informazione erronea riguardo al diritto di rinuncia, possa ancora aver luogo dopo che tale contratto è stato risolto a seguito alla sua disdetta o del suo riscatto da parte del contraente.

29

Infatti, dopo la cessazione del contratto di assicurazione sulla vita e delle relative prestazioni sinallagmatiche, non sussiste più alcuna obbligazione derivante dal contratto di cui il contraente possa essere in futuro liberato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619. Una rinuncia in un momento successivo alla cessazione del contratto di assicurazione sulla vita, invece, consentirebbe al contraente di effettuare operazioni speculative a danno dell’impresa di assicurazione e della categoria degli assicurati, il che non risponderebbe all’obiettivo perseguito di tutela dei consumatori.

30

In tale contesto, il Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land, Salzburg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nell’ambito delle cause C‑355/18 e C‑356/18, le due seguenti questioni pregiudiziali nonché, nell’ambito della causa C‑357/18, la prima di tali questioni:

«(1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della [direttiva 90/619], in combinato disposto con l’articolo 31 della [direttiva 92/96], debba essere interpretato nel senso che l’informativa sulla facoltà di recesso debba parimenti riportare l’indicazione che il recesso non è soggetto ad alcun particolare requisito di forma.

(2)

Se sia possibile recedere da un contratto di assicurazione sulla vita, per erronea informativa sul diritto di recesso, anche successivamente alla risoluzione del contratto medesimo a seguito della sua disdetta (e riscatto) da parte dell’assicurato».

Causa C‑479/18

31

Ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑479/18, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna) ha riunito quattro cause dinanzi ad esso pendenti e le ha denominate «procedimenti A, B, C e D».

32

Il «procedimento A» vede opposti KL all’UNIQA. KL stipulava con la dante causa dell’UNIQA un contratto di assicurazione sulla vita per il periodo compreso tra il 1o agosto 1997 e il 1o agosto 2032. Nel modulo di proposta di tale contratto KL veniva informata che la rinuncia al contratto, per essere valida, doveva essere formulata per iscritto.

33

Il 24 ottobre 2017 KL informava l’UNIQA di rinunciare agli effetti del suo contratto di assicurazione. Poiché quest’ultima non accettava esplicitamente tale rinuncia, KL chiede la restituzione della totalità dei premi versati, al netto del supplemento di rischio, maggiorata degli interessi.

34

Nel «procedimento B» sono contrapposti LK e la DONAU. LK stipulava con la DONAU un contratto di assicurazione sulla vita per il periodo intercorrente tra il 1o dicembre 2003 e il 1o dicembre 2022. LK non veniva informata prima della stipula di tale contratto in merito al diritto di rinuncia ad essa spettante.

35

Dopo aver risolto nel 2013 il detto contratto e ottenuto così il suo valore di riscatto, il 4 gennaio 2018 LK informava la DONAU che rinunciava agli effetti di tale stesso contratto di assicurazione in quanto non era stata sufficientemente informata in merito al suo diritto di rinuncia. La DONAU non replicava e LK reclama ora la restituzione della totalità dei premi versati, al netto del supplemento di rischio, maggiorata degli interessi, previa deduzione del valore di riscatto di cui ha già ricevuto il pagamento nel 2013.

36

I «procedimenti C e D» oppongono, rispettivamente, MJ e NI all’Allianz. MJ e NI stipulavano ciascuno con l’Allianz un contratto di assicurazione sulla vita per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2011 e il 1o dicembre 2037. Nel modulo di proposta di tali contratti, l’Allianz informava MJ e NI che gli spettava il diritto di rinunciare «per iscritto» agli effetti del contratto.

37

Nel 2017 MJ e NI dichiaravano all’Allianz che rinunciavano agli effetti del loro contratto di assicurazione. Poiché l’Allianz non accettava esplicitamente tale rinuncia, MJ e NI reclamano ora la restituzione della totalità dei premi versati, al netto del supplemento di rischio, maggiorata degli interessi.

38

Il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale distrettuale per le controversie commerciali di Vienna) ricorda che le condizioni di validità della rinuncia diverse da quelle disciplinate direttamente dalla normativa dell’Unione, conformemente a tale normativa, sono regolate dal diritto nazionale. Orbene, secondo tale giudice, nel diritto austriaco la dichiarazione di rinuncia non è soggetta ad alcun requisito di forma particolare. Esso si chiede pertanto, in primo luogo, se il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia possa iniziare a decorrere nonostante un’informazione errata riguardo alle sue modalità di esercizio. A tal riguardo, detto giudice si interroga sull’opportunità di applicare al caso di specie la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864). In tale sentenza la Corte avrebbe dichiarato che, quando l’impresa di assicurazione non ha trasmesso alcuna informazione al contraente sul suo diritto di rinuncia, essa non può opporre a quest’ultimo il fatto che il termine per esercitare tale diritto è scaduto. Occorrerebbe quindi stabilire se ciò valga anche nell’ipotesi in cui il contraente ha ricevuto un’informazione esatta in merito all’esistenza del suo diritto di rinuncia e al termine impartito per esercitarlo, ma gli sia stata trasmessa un’informazione errata circa la necessità di formulare la sua dichiarazione per iscritto.

39

In secondo luogo, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna) chiede se, in ogni caso, il termine per rinunciare al contratto decorra dal momento in cui il contraente ha avuto altresì conoscenza effettiva dell’esistenza di tale diritto di rinuncia, nonostante l’informazione errata trasmessa dall’impresa di assicurazione. Una risposta affermativa potrebbe essere giustificata nel caso in cui il diritto dell’Unione applicabile nel caso di specie persegua quale unica finalità quella di garantire che il contraente dell’assicurazione conosca i suoi diritti e possa pertanto esercitarli. La situazione sarebbe tuttavia diversa se l’obiettivo cui è finalizzato il diritto di rinuncia consistesse anche nell’incentivare le imprese di assicurazione ad ottemperare ai loro obblighi di informazione.

40

In terzo luogo, quanto al «procedimento B», in cui LK ha risolto il suo contratto d’assicurazione sulla vita e ottenuto il suo valore di riscatto, sicché non esisteva più in futuro alcuna obbligazione contrattuale, tale giudice si chiede altresì se il diritto di rinuncia non sia ad ogni modo estinto, tenuto conto della circostanza che tale diritto è concepito unicamente per liberare in futuro il contraente dell’assicurazione da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

41

In quarto luogo detto giudice chiede se, in caso di rinuncia conseguente ad informazione tardiva sulle modalità d’esercizio del diritto di rinuncia, il contraente dell’assicurazione possa pretendere soltanto il rimborso del valore di riscatto del suo contratto o, invece, la restituzione di qualsiasi somma versata, dedotti i premi dovuti per il periodo in cui era coperto dall’assicurazione. Al riguardo, detto giudice considera che se con la rinuncia il contraente non potesse ottenere nulla più che il valore di riscatto, il diritto di rinuncia risulterebbe svuotato di qualsiasi effetto utile.

42

Infine, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna) vuole sapere, in sostanza, se il termine generale di prescrizione triennale possa essere applicato all’esercizio del diritto agli interessi compensativi previsto in caso di restituzione di somme indebitamente versate, il che limiterebbe l’importo di tali interessi alla quota corrispondente a tale periodo triennale.

43

Tale giudice precisa che, secondo la giurisprudenza dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), al fine di assicurare la conformità dell’articolo 165a, paragrafo 2, della VersVG al diritto dell’Unione, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la trasmissione di un’informazione erronea riguardo al diritto di rinuncia è equiparata alla mancata informazione e che la trasmissione di un’informazione del genere produce l’effetto di consentire al contraente dell’assicurazione di esercitare il suo diritto di rinuncia senza limiti nel tempo.

44

Ciò premesso, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale speciale per le controversie commerciali di Vienna) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [90/619], in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva [92/96], ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, [della direttiva 2002/83], in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, [di tale direttiva], ovvero l’articolo 185, paragrafo 1, [della direttiva 2009/138] in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, [di tale direttiva] debbano essere interpretati nel senso che – in assenza di disposizioni nazionali concernenti gli effetti di un’erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto – il termine per l’esercizio del diritto di recesso non inizi a decorrere, nel caso in cui la compagnia assicurativa specifichi nell’informativa che il diritto di recesso debba essere esercitato in forma scritta, sebbene il recesso, in base alla normativa nazionale, sia possibile in forma libera.

2)

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [90/619], in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva [92/96], debba essere interpretato nel senso che esso osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizi a decorrere nel momento in cui l’assicurato sia venuto a conoscenza – a prescindere da come ciò sia avvenuto – del proprio diritto di recesso.

3)

Se l’articolo 35, paragrafo 1, [della direttiva 2002/83] in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, [di tale direttiva] debba essere interpretato nel senso che – in assenza di disposizioni nazionali relative agli effetti di un’omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto – l’assicurato decada dal proprio diritto di recesso dal contratto quantomeno nel momento in cui, a seguito della risoluzione del contratto stesso, gli sia stato corrisposto il valore di riscatto e le parti contrattuali abbiano pertanto soddisfatto in toto gli obblighi derivanti dal contratto.

4)

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione e/o di risposta negativa alla terza questione: se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [90/619] ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva [2002/83] ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva [2009/138] debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale all’assicurato, nel caso di esercizio del proprio diritto di recesso, spetti il rimborso del valore di riscatto (il valore pro rata temporis dell’assicurazione calcolato secondo le regole riconosciute della matematica attuariale).

5)

Nel caso di esame della quarta questione e di risposta affermativa alla medesima: se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [90/619] ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva [2002/83] ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva [2009/138] debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di esercizio del diritto di recesso, il diritto all’applicazione forfettaria del tasso di interesse ai premi rimborsati possa essere limitato, per effetto di prescrizione, alla quota corrispondente ai tre anni precedenti la proposizione dell’azione giurisdizionale».

Procedimento dinanzi alla Corte

45

Con decisione del presidente della Corte del 22 giugno 2018 le cause da C‑355/18 a C‑357/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. Con decisione della Corte del 26 febbraio 2019, tali tre cause sono state riunite alla causa C‑479/19 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

46

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 novembre 2019 la Nürnberger, l’UNIQA e l’Allianz hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

47

Per corroborare la loro istanza esse deducono in giudizio, in primo luogo, che gli interessati dovrebbero poter discutere la sentenza dell’11 settembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701), che è stata pronunciata due mesi dopo la pubblicazione delle conclusioni dell’avvocato generale nelle presenti cause; in secondo luogo, che l’argomento accolto al paragrafo 51 di tali conclusioni, relativo ai requisiti di forma per la dichiarazione di rinuncia, è nuovo e dovrebbe a sua volta poter essere discusso e, in terzo luogo, che svariati aspetti principali delle citate conclusioni sono stati criticati dalla dottrina austriaca e svizzera, specialmente per quanto attiene alla determinazione delle quote dei premi assicurativi da rimborsare in caso di risoluzione del contratto di assicurazione.

48

In proposito, occorre ricordare, da un lato, che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale [sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 26, e del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 61].

49

Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale [sentenze del 6 marzo 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, punto 27, nonché del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 62].

50

Tuttavia la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati.

51

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte, sentito l’avvocato generale, considera che dalla domanda di riapertura della fase orale del procedimento rivoltale non emerge alcun fatto nuovo tale da poter influenzare la decisione che essa è chiamata a pronunciare nelle presenti cause. Per quanto attiene, nello specifico, alla sentenza dell’11 settembre 2019, Romano (C‑143/18, EU:C:2019:701), essa verte su una domanda di pronuncia pregiudiziale attinente all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, nonché dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16), direttiva che non è affatto in discussione nelle presenti cause.

52

Peraltro, la Corte ritiene di disporre, già al termine delle fasi scritta e orale del procedimento in dette cause, di tutti gli elementi necessari per rispondere alle questioni che le sono state poste, e che le risposte a tali questioni non debbano tenere conto di argomenti, come quelli esposti al punto 47 della presente sentenza, che non sarebbero stati discussi tra gli interessati.

53

Ciò premesso, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sulla competenza della Corte

54

La sig.ra Rust-Hackner, il sig. Gmoser, la sig.ra Plackner e, per quanto riguarda la terza e la quinta questione sollevate nell’ambito della causa C‑479/18, l’Allianz e l’UNIQA contestano la competenza della Corte a rispondere a questioni che riguarderebbero unicamente il diritto nazionale. Infatti, da un lato, le modalità di esercizio del diritto di rinuncia dovrebbero essere disciplinate dagli Stati membri. Dall’altro, il diritto austriaco applicabile avrebbe per l’appunto previsto l’obbligo, incombente all’impresa di assicurazione, di informare i contraenti dell’assicurazione, prima della conclusione del contratto di assicurazione e per iscritto, sulle circostanze in cui tali contraenti possono revocare detto contratto o rinunciare ai suoi effetti.

55

È sufficiente rilevare al riguardo che, come evidenziato dall’avvocato generale ai paragrafi da 23 a 25 delle sue conclusioni, è certamente vero che l’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 90/619 e l’articolo 31, paragrafi 1 e 4, della direttiva 92/96, in combinato disposto con l’allegato II, sezione A, punto a.13., di tale direttiva, conferiscono agli Stati membri la responsabilità di adottare le regole che stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di rinuncia nonché quelle relative alla comunicazione, in particolare, delle informazioni relative all’esercizio di tale diritto. Tuttavia, la Corte ha già avuto occasione di precisare che, nell’adottare siffatte regole, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché l’efficacia delle citate direttive, tenuto conto del loro scopo, sia garantita (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

56

Ne consegue che la Corte è chiamata a interpretare disposizioni del diritto dell’Unione applicabili nel caso di specie e che, pertanto, essa è competente a rispondere alle questioni sollevate nelle presenti cause.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause da C‑355/18 a C‑357/18

57

La sig.ra Rust-Hackner, il sig. Gmoser e la sig.ra Plackner dubitano della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause da C‑355/18 a C‑357/18, in quanto le decisioni di rinvio in tali cause esporrebbero il contesto normativo nazionale in modo insufficiente rispetto ai requisiti posti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

58

Occorre rilevare, a tal riguardo, che le questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito di tali cause vertono direttamente sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione e che, con le sue questioni, il giudice del rinvio cerca di chiarire i limiti della competenza degli Stati membri nel fissare le modalità di esercizio del diritto di rinuncia previste da tali disposizioni. In dette circostanze, l’esposizione del contesto normativo nazionale contenuta nelle succitate decisioni di rinvio non impedisce in alcun modo alla Corte né agli interessati di comprendere le suddette questioni nonché il contesto in cui esse si collocano.

59

Ne consegue che le domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili.

Sulla questione unica nella causa C‑357/18 e sulla prima questione nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑479/18

60

Con la questione unica nella causa C‑357/18 e la prima questione nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑479/18, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96; l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, e l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia ad un contratto di assicurazione sulla vita comincia a decorrere dal momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso, anche laddove l’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione a tale contraente ometta di precisare che il diritto nazionale applicabile al contratto non prevede alcun requisito di forma ai fini dell’esercizio di detto diritto di rinuncia, oppure indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a tale contratto.

61

Al fine di rispondere a tali questioni, occorre anzitutto rilevare che dette disposizioni del diritto dell’Unione, applicabili ratione temporis alle controversie principali, dispongono tutte, in sostanza, che, da un lato, il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale dispone di un termine compreso tra quattordici e trenta giorni, a decorrere dal momento a partire dal quale il contratto è concluso, per rinunciare agli effetti del contratto, e che siffatta rinuncia produce l’effetto di liberare il contraente in futuro da qualsiasi obbligazione derivante da tale contratto e che, dall’altro, gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto.

62

Come menzionato al punto 55 della presente sentenza, la Corte ha già avuto occasione di precisare, a tal riguardo, che, sebbene gli Stati membri siano autorizzati ad adottare regole relative alle precise modalità di esercizio del diritto di rinuncia, e tali modalità possano comportare, per loro stessa natura, talune limitazioni di tale diritto, nell’adottare siffatte regole gli Stati membri sono tuttavia tenuti a provvedere a che l’efficacia delle direttive 90/619 e 92/96, tenuto conto del loro scopo, sia garantita.

63

Orbene, per quanto riguarda l’obiettivo delle suddette direttive, si deve ricordare che il considerando 23 della direttiva 92/96 attestava la circostanza che «nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni il consumatore [potrebbe] scegliere tra una gamma più ampia e diversificata di contratti». Parimenti, secondo tale considerando, «allo scopo di beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza [il suddetto consumatore doveva] disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze». Infine si precisava nel suddetto considerando che «le informazioni [risultavano] tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni [poteva] protrarsi su un arco di tempo molto lungo» (sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 24).

64

Per realizzare tale obiettivo di informazione, l’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96, in combinato disposto con l’allegato II, parte A, punto a.13, di quest’ultima, prevedeva che [«almeno] le [m]odalità d’esercizio del diritto di rinuncia» dovessero essere comunicate al contraente, e ciò «[p]rima della conclusione del contratto» (sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 25).

65

La Corte ne ha dedotto che una disposizione nazionale che preveda l’estinzione del diritto del contraente di rinunciare al contratto in un momento in cui non è stato informato del diritto stesso è contraria alla realizzazione di un obiettivo essenziale perseguito dalle direttive 90/619 e 92/96 e, pertanto, all’effetto utile di queste ultime.

66

Le medesime considerazioni possono essere estese alle direttive 2002/83 e 2009/138, i cui considerando 52 e 79 enunciano in sostanza, rispettivamente, gli stessi obiettivi.

67

Ne consegue in primo luogo che, quando il contraente dell’assicurazione non ha ricevuto alcuna informazione relativa all’esistenza stessa del diritto di rinuncia, il termine di decadenza previsto per l’esercizio di tale diritto non può cominciare a decorrere.

68

Infatti, in un caso del genere, poiché il contraente dell’assicurazione non è a conoscenza dell’esistenza di un tale diritto, egli si troverebbe nell’impossibilità di esercitarlo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 27).

69

Inoltre l’impresa di assicurazione non può validamente invocare motivi di certezza del diritto per ovviare ad una situazione causata dalla sua propria omissione di soddisfare l’obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di comunicare un elenco definitivo di informazioni tra le quali figurano, segnatamente, quelle relative al diritto del contraente di rinunciare al contratto (sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 30).

70

In secondo luogo, occorre ricordare che non solo il contraente deve essere informato dell’esistenza del diritto di rinuncia, ma anche che, conformemente all’allegato II, parte A, punto a.13, della direttiva 92/96, all’allegato III, parte A, punto a.13, della direttiva 2002/83, nonché all’articolo 185, paragrafo 3, lettera j), e paragrafo 6, della direttiva 2009/138, egli deve ricevere, nello specifico, le informazioni riguardanti le modalità d’esercizio di tale diritto, informazioni che devono essere formulate per iscritto, in modo chiaro e preciso.

71

Risulta quindi chiaramente dalle disposizioni pertinenti delle dette direttive che esse sono dirette a garantire che il contraente dell’assicurazione ottenga un’informazione esatta riguardo, in particolare, al suo diritto di rinuncia (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 25).

72

In particolare, nei limiti in cui l’informazione sui requisiti di forma della dichiarazione di rinuncia è necessaria per consentire al contraente dell’assicurazione di esercitare il suo diritto, essa deve essergli fornita. Ciò vale segnatamente quando il diritto nazionale prescrive obbligatoriamente siffatte condizioni alle parti di un contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, una dichiarazione di rinuncia effettuata in forme diverse da quelle imperativamente previste potrebbe essere considerata non valida.

73

Dai fascicoli sottoposti alla Corte risulta che, nel caso di specie, il diritto austriaco applicabile ai procedimenti principali prevedeva che l’esercizio del diritto di rinuncia non era soggetto ad alcun requisito di forma particolare. Per contro, non risulta chiaramente da tali fascicoli che il diritto austriaco consentisse alle parti del contratto di assicurazione di subordinare l’esercizio di tale diritto all’osservanza di requisiti di forma.

74

A tale riguardo occorre rilevare, da un lato, che se il diritto austriaco non consentisse alle parti contraenti di convenire su una forma particolare per la dichiarazione di rinuncia, non sarebbe necessario, per garantire l’effetto utile del diritto di rinuncia, esigere che il contraente sia obbligatoriamente informato del fatto che tale diritto può essere esercitato in qualsiasi forma. Infatti, in un’ipotesi del genere, il contraente potrebbe validamente comunicare all’impresa di assicurazione la sua intenzione di rinunciare al contratto in una forma di sua scelta e, quindi, senza che tale impresa possa richiedere che la dichiarazione di rinuncia rivesta una forma particolare, sicché l’esercizio del diritto di rinuncia previsto dalla normativa dell’Unione non sarebbe affatto limitato. Beninteso, l’impresa di assicurazione conserva, anche in tale ipotesi, la facoltà di informare il contraente dell’assenza di forma prevista dal diritto nazionale.

75

Se, al contrario, le parti del contratto potessero, secondo il diritto austriaco, derogare all’assenza di forma da esso prevista, il contraente dovrebbe obbligatoriamente ricevere informazioni sui requisiti di forma del diritto di rinuncia.

76

Dall’altro lato, l’informazione relativa ai requisiti di forma del diritto di rinuncia, sia essa obbligatoria o facoltativa, per essere esatta dovrebbe essere conforme al diritto nazionale o alle clausole contrattuali convenute tra le parti nel rispetto del diritto applicabile a tale contratto.

77

Ne consegue che deve essere considerata errata l’informazione fornita da un’impresa di assicurazione che richieda l’osservanza di requisiti di forma per la dichiarazione di rinuncia, qualora questi ultimi non siano conformi ai requisiti vincolanti prescritti dal diritto applicabile o alle clausole del contratto, circostanza, questa, che spetta ai giudici del rinvio verificare.

78

Orbene, il fatto di fornire al contraente dell’assicurazione un’informazione errata circa i requisiti di forma necessari per l’esercizio del diritto di rinuncia può indurlo in errore in merito al suo diritto di rinuncia e, pertanto, può essere assimilato all’assenza di qualsiasi informazione al riguardo (v., per analogia, sentenza del 10 aprile 2008, Hamilton, C‑412/06, EU:C:2008:215, punto 35), tuttavia non si può certo ritenere che qualsiasi errore relativo ai detti requisiti di forma, contenuto nell’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione al contraente, integri un’assenza di informazioni.

79

In particolare, qualora un’informazione, ancorché errata, non privi il contraente della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta, sarebbe sproporzionato consentire a quest’ultimo di liberarsi dalle obbligazioni derivanti da un contratto stipulato in buona fede.

80

Infatti, in un’ipotesi del genere, il contraente dell’assicurazione, informato del suo diritto di rinuncia, conserverebbe intatta la possibilità di esercitare tale diritto e di ritornare sugli impegni assunti, cosicché sarebbe garantito l’obiettivo delle direttive 90/619, 92/96, 2002/83 e 2009/138, menzionato ai punti da 63 a 66 della presente sentenza.

81

Nei procedimenti principali spetta ai giudici del rinvio verificare se le imprese di assicurazione abbiano fornito un’informazione circa i requisiti di forma della dichiarazione di rinuncia. In caso affermativo, spetta altresì a tali giudici valutare se detta informazione fosse esatta o, invece, talmente errata che, in base ad una valutazione complessiva che tenga segnatamente conto del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, essa privava i contraenti della possibilità di esercitare il loro diritto di rinuncia sostanzialmente alle medesime condizioni che si sarebbero verificate se tale informazione fosse stata esatta.

82

Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione unica nella causa C‑357/18 e alla prima questione nelle cause C‑355/18, C‑356/18 e C‑479/18 dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96; l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia ad un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dal momento in cui il contraente dell’assicurazione è informato del fatto che il contratto è concluso, anche qualora l’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione a tale contraente

ometta di precisare che il diritto nazionale applicabile al contratto non prevede alcun requisito formale ai fini dell’esercizio di detto diritto di rinuncia, o

indichi requisiti formali in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a tale contratto o dalle clausole contrattuali di detto contratto, purché una siffatta indicazione non privi i contraenti della possibilità di esercitare il loro diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta. Spetta ai giudici del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente dell’assicurazione privasse quest’ultimo di una siffatta possibilità.

Sulla seconda questione nella causa C‑479/18

83

Con la seconda questione nella causa C‑479/18, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna) chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, debba essere interpretato nel senso che, in assenza di informazioni trasmesse dall’impresa di assicurazione al contraente sul diritto di rinuncia di quest’ultimo, o in presenza di un’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione che sia errata al punto di privare il contraente dell’assicurazione della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta, il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia non decorre, anche se il contraente dell’assicurazione è venuto a conoscenza dell’esistenza del diritto di rinuncia con altri mezzi.

84

Per rispondere a tale questione, occorre rilevare che né l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619 né l’articolo 31 della direttiva 92/96 precisano espressamente che le informazioni a cui tali disposizioni si riferiscono devono essere comunicate ai contraenti da parte delle imprese di assicurazione.

85

Tuttavia, la Corte ha già rilevato che il diritto dell’Unione pone a carico dell’impresa di assicurazione l’obbligo di comunicare al contraente dell’assicurazione un elenco definito di informazioni, tra le quali si annoverano, in particolare, quelle relative al diritto del contraente di rinunciare al contratto (sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 30).

86

Ciò considerato, la circostanza che il contraente dell’assicurazione abbia ricevuto tramite altri mezzi il contenuto esatto di un’informazione che incombeva all’impresa di assicurazione comunicargli non può produrre sul termine di rinuncia gli stessi effetti giuridici che si sarebbero verificati se fosse stata l’impresa stessa a comunicare tale informazione al contraente, il che l’avrebbe esonerata da qualsiasi obbligazione a tal riguardo.

87

Infatti, se così non fosse, ciò si porrebbe anzitutto in contrasto con la finalità della direttiva 2002/83, menzionata al punto 71 della presente sentenza, di garantire che il contraente riceva un’informazione esatta, in particolare alla luce del diritto di rinuncia, informazione che deve essere fornita, come precisato al punto 85 della presente sentenza, dall’impresa di assicurazione.

88

Inoltre, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, qualsiasi presa di conoscenza del diritto di rinuncia al di fuori del rapporto contrattuale tra il contraente e l’impresa di assicurazione potrebbe ingenerare difficoltà in materia probatoria, soprattutto con riferimento al momento di tale presa di conoscenza e, di riflesso, nella fissazione del termine entro cui il diritto di rinuncia deve essere esercitato.

89

Infine, come rileva la Commissione europea, se l’impresa di assicurazione fosse esonerata dal suo obbligo di informazione per il fatto che il contraente dell’assicurazione è venuto a conoscenza del contenuto di tale informazione aliunde, essa non sarebbe incentivata a rispettare il suo obbligo di fornire al contraente un’informazione esatta.

90

Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C‑479/18 dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione al contraente riguardante il diritto di rinuncia di quest’ultimo, o in presenza di un’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione che sia errata al punto di privare il contraente dell’assicurazione della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta, il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia non decorre, anche se il contraente dell’assicurazione è venuto a conoscenza dell’esistenza del diritto di rinuncia con altri mezzi.

Sulla seconda questione nelle cause C‑355/18 e C‑356/18, e sulla terza questione nella causa C‑479/18

91

Con la seconda questione nelle cause C‑355/18 e C‑356/18 e con la terza questione nella causa C‑479/18, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti da quest’ultimo, tra cui, in particolare, il versamento, da parte dell’impresa di assicurazione, del valore di riscatto, il contraente può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, quando il diritto applicabile al contratto non disciplina gli effetti giuridici dell’assenza di informazione in merito al diritto di rinuncia o della trasmissione di un’informazione errata.

92

Al fine di rispondere a tale questione occorre ricordare che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 90/619 e all’articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/83, la notifica da parte del contraente della rinuncia al contratto ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante da tale contratto.

93

Ne consegue che, una volta che il contraente abbia effettuato la dichiarazione di rinuncia entro i termini previsti a tal fine, egli è liberato per il futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, di cui l’impresa di assicurazione non può pretendere l’esecuzione.

94

Tali disposizioni non disciplinano affatto le condizioni a cui la dichiarazione di rinuncia deve essere effettuata, né gli effetti giuridici di tale rinuncia sugli obblighi, segnatamente di restituzione, che il diritto nazionale potrebbe prescrivere all’impresa di assicurazione.

95

Tali condizioni ed effetti esulano infatti dall’ambito di applicazione di dette disposizioni e, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 90/619 e all’articolo 35, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2002/83, sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto.

96

Ne consegue che tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che obblighino gli Stati membri a far dipendere dallo stato di esecuzione di un contratto di assicurazione sulla vita la possibilità di rinunciare a tale contratto o gli effetti giuridici della dichiarazione di rinuncia al contratto fatta nei termini previsti a tal fine, quali l’eventuale sorgere di un obbligo di restituzione. Pertanto, nel caso di specie, nel silenzio del diritto austriaco al riguardo, il diritto di rinuncia può ancora essere esercitato anche dopo che il contratto è stato risolto e che tutti gli obblighi da esso derivanti sono stati adempiuti.

97

Contrariamente a quanto sostengono la DONAU e il governo austriaco nelle loro osservazioni, una siffatta interpretazione delle suddette disposizioni non contrasta con la sentenza del 10 aprile 2008, Hamilton (C‑412/06, EU:C:2008:215), in cui la Corte ha statuito che il diritto di recesso previsto dalla direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1985, L 372, pag. 31), non può essere esercitato quando non esiste più alcun impegno. Infatti tale sentenza verte sulla conformità alla suddetta direttiva di una disposizione nazionale che prevede l’estinzione del diritto di recesso dopo un mese dal pieno adempimento, ad opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti dal contratto. Orbene, i procedimenti principali non sono incentrati su una disposizione del genere poiché il legislatore austriaco non ha adottato una disposizione siffatta quanto ai contratti di assicurazione sulla vita (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 31).

98

Occorre pertanto rispondere alla seconda questione nelle cause C‑355/18 e C‑356/18 e alla terza questione nella causa C‑479/18 che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti da quest’ultimo, tra cui, in particolare, il versamento, da parte dell’impresa di assicurazione, del valore di riscatto, il contraente dell’assicurazione può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, purché il diritto applicabile al contratto non disciplini gli effetti giuridici dell’assenza di informazione sul diritto di rinuncia o della trasmissione di un’informazione errata.

Sulla quarta questione nella causa C‑479/18

99

Con la sua quarta questione, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna) vuole sapere, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto.

100

Per rispondere a tale questione occorre rammentare che, come già osservato ai punti 61, 62 e 66 della presente sentenza, gli effetti giuridici della rinuncia diversi da quelli previsti dalle suddette disposizioni del diritto dell’Unione sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto e che, nell’adottare tali regole, gli Stati membri sono tenuti a garantire che l’effetto utile delle direttive 90/619, 92/96, 2002/83 e 2009/138, tenuto conto dell’oggetto di queste ultime, sia garantito.

101

A tal riguardo, come già rilevato, in sostanza, al punto 63 della presente sentenza, l’obiettivo del diritto di rinuncia consiste nel consentire a un contraente di scegliere il contratto più consono alle sue esigenze e quindi di rinunciare agli effetti di un contratto che, dopo la sua stipula, si riveli, entro il termine di riflessione previsto per l’esercizio del diritto di rinuncia, inadeguato alle esigenze di tale contraente.

102

Rispondono proprio all’esigenza di garantire una siffatta libertà di scelta le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 90/619, dell’articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/83 e dell’articolo 186, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/138 secondo le quali, una volta che il contraente dell’assicurazione abbia effettuato la dichiarazione di rinuncia entro i termini previsti a tal fine, egli è liberato in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

103

Se, infatti, il contraente dell’assicurazione rimanesse vincolato dal contratto per il futuro, anche dopo avervi rinunciato, egli sarebbe disincentivato dal valersi del suo diritto di rinuncia e sarebbe quindi privato della possibilità di scegliere il contratto più consono alle sue esigenze.

104

Gli altri effetti giuridici che il diritto applicabile al contratto collega all’esercizio del diritto di rinuncia onde garantirne l’effetto utile devono anch’essi essere tali da non dissuadere il contraente dell’assicurazione dall’esercitare il suo diritto di rinuncia.

105

Orbene, nel caso di specie, come si evince dalla decisione di rinvio nella causa C‑479/18, l’articolo 176 della VersVG, nella versione applicabile ai procedimenti principali, dispone, in sostanza, che in caso di cessazione per rinuncia, risoluzione o reclamo, di un’assicurazione come quella oggetto di tali procedimenti, l’impresa di assicurazione deve rimborsare il valore di riscatto dovuto in forza dell’assicurazione.

106

Una siffatta disposizione disciplina quindi allo stesso modo, da un lato, la situazione di un contraente che, avendo reputato che il contratto era consono alle sue esigenze, ha deciso di non avvalersi del suo diritto di rinuncia e, per altri motivi, ha deciso di risolvere il suo contratto, e, dall’altro, la situazione di un contraente che, avendo invece ritenuto che il contratto non fosse adeguato alle proprie esigenze, ha esercitato il suo diritto di rinuncia.

107

Pertanto, dato che la citata disposizione conferisce gli stessi effetti giuridici, segnatamente, alla rinuncia e alla risoluzione del contratto, essa priva di qualsiasi effetto utile il diritto di rinuncia istituito dal diritto dell’Unione.

108

Un’interpretazione del genere non può essere rimessa in discussione dalla circostanza, menzionata in particolare dall’Allianz, che, se al contraente dell’assicurazione spettasse un diritto alla restituzione delle somme versate, gli svantaggi finanziari andrebbero soprattutto a carico della collettività degli assicurati e che, in caso di rinuncia tardiva, la Corte, nella sentenza del 15 aprile 2010, E. Friz (C‑215/08, EU:C:2010:186), avrebbe riconosciuto che l’interessato doveva sostenere una parte dei rischi.

109

Infatti, da un lato, per quanto l’impresa di assicurazione fornisca al contraente dell’assicurazione un’informazione esatta sul diritto di rinuncia, questi dispone soltanto di un termine relativamente esiguo per esercitare il suo diritto di rinuncia, sicché le conseguenze finanziarie di un’eventuale rinuncia gravanti sulla collettività degli assicurati possono considerarsi rientranti nella gestione generale dei rischi assicurati. Se, invece, la rinuncia è effettuata con ritardo a causa di un’assenza di informazione o di un’informazione che sia errata al punto di privare il contraente dell’assicurazione della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta, spetta, come è stato ricordato al punto 69 della presente sentenza, all’impresa di assicurazione stessa porre rimedio ad una situazione causata dalla sua propria omissione di soddisfare l’obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di comunicare un elenco definitivo di informazioni tra le quali figurano, segnatamente, quelle relative al diritto del contraente di rinunciare al contratto.

110

D’altro lato, la portata della sentenza del 15 aprile 2010, E. Friz (C‑215/08, EU:C:2010:186), a tenore del suo punto 24, è espressamente circoscritta all’adesione di un consumatore ad un fondo immobiliare chiuso costituito in forma di società di persone, e pertanto non riguarda i contratti aleatori in generale.

111

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione nella causa C‑479/18 dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto.

Sulla quinta questione nella causa C‑479/18

112

Con la quinta questione il Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale distrettuale per le controversie commerciali di Vienna) chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l’esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia.

113

Per rispondere a tale questione, occorre rilevare che le citate disposizioni del diritto dell’Unione, prevedendo che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale disponga di un termine compreso tra quattordici e trenta giorni, decorrenti dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, per rinunciare agli effetti del contratto, conferiscono a detto contraente un diritto di rinuncia.

114

Pertanto, il contraente acquisisce il diritto di rinuncia al contratto di assicurazione sulla vita in virtù del mero fatto di aver concluso tale contratto, e la comunicazione al contraente, da parte dell’impresa di assicurazione, delle modalità per esercitare tale diritto produce quale unico effetto quello di far scattare il termine di decadenza.

115

Dal fascicolo sottoposto alla Corte nella causa C‑479/18 risulta che, al fine di disciplinare gli effetti della rinuncia, conformemente a dette disposizioni del diritto dell’Unione, il diritto austriaco applicabile ai contratti di cui ai procedimenti principali prevede, da un lato, che l’esercizio del diritto di rinuncia comporta un obbligo di restituzione dei pagamenti effettuati e, dall’altro, che le somme da restituire sono aumentate degli interessi compensativi. Inoltre, il diritto di percepire siffatti interessi si prescrive in tre anni, e tale termine è quello generalmente previsto dall’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) per i crediti da prestazioni annuali non pagate.

116

Orbene, dal momento che tale termine riguarda unicamente gli interessi compensativi, esso non incide direttamente sul diritto del contraente dell’assicurazione di rinunciare al suo contratto.

117

Spetta tuttavia al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale distrettuale per le controversie commerciali di Vienna) verificare se l’applicazione di un termine di prescrizione per l’esercizio del diritto agli interessi compensativi possa rimettere in discussione l’effettività del diritto di rinuncia stesso che le disposizioni del diritto dell’Unione riconoscono al contraente dell’assicurazione.

118

A tal riguardo, occorre considerare, da un lato, che, come già rilevato dalla Corte, i contratti di assicurazione sono prodotti finanziari giuridicamente complessi e possono differire considerevolmente a seconda dell’assicuratore che li offre nonché implicare impegni finanziari importanti e potenzialmente di una durata molto lunga (sentenza del 19 dicembre 2013, Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 29).

119

Ciò considerato, se la circostanza che gli interessi maturati da più di tre anni vadano prescritti dovesse indurre il contraente dell’assicurazione a non esercitare il suo diritto di rinuncia, e ciò sebbene il contratto non sia consono alle sue esigenze, un siffatto termine sarebbe idoneo ad incidere su tale diritto, in particolare quando l’utilizzatore non sia stato informato in modo esatto sulle condizioni di esercizio di tale diritto.

120

D’altro lato, occorre sottolineare che le esigenze del contraente devono essere valutate al momento della conclusione del contratto, senza tener conto dei benefici che quest’ultimo potrebbe trarre da una rinuncia tardiva, laddove una rinuncia del genere miri non già a tutelare la libertà di scelta del contraente, bensì a consentirgli di ottenere un rendimento maggiore, se non addirittura di speculare sulla differenza tra il rendimento effettivo del contratto e il tasso degli interessi compensativi.

121

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quinta questione sollevata nella causa C‑479/18 dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l’esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, purché la fissazione di un siffatto termine non rimetta in discussione l’effettività del diritto di rinuncia di tale contraente, circostanza che spetta al giudice del rinvio nella causa C‑479/18 verificare.

Sulle spese

122

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita); l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della medesima direttiva, nonché l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia ad un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dal momento in cui il contraente dell’assicurazione è informato del fatto che il contratto è concluso, anche qualora l’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione a tale contraente

ometta di precisare che il diritto nazionale applicabile al contratto non prevede alcun requisito formale ai fini dell’esercizio di detto diritto di rinuncia, o

indichi requisiti formali in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a tale contratto o dalle clausole contrattuali di detto contratto, purché una siffatta indicazione non privi i contraenti dell’assicurazione della possibilità di esercitare il loro diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta. Spetta ai giudici del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente dell’assicurazione privasse quest’ultimo di una siffatta possibilità.

 

2)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione al contraente, riguardante il diritto di rinuncia di quest’ultimo, o in presenza di un’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione che sia errata al punto di privare il contraente della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l’informazione fosse stata esatta, il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia non decorre, anche se il contraente dell’assicurazione è venuto a conoscenza dell’esistenza del diritto di rinuncia con altri mezzi.

 

3)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96, e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti da quest’ultimo, tra cui, in particolare, il versamento, da parte dell’impresa di assicurazione, del valore di riscatto, il contraente dell’assicurazione può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, purché il diritto applicabile al contratto non disciplini gli effetti giuridici dell’assenza di informazione sul diritto di rinuncia o della trasmissione di un’informazione errata.

 

4)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto.

 

5)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619, come modificata dalla direttiva 92/96, l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 e l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l’esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente dell’assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, purché la fissazione di un siffatto termine non rimetta in discussione l’effettività del diritto di rinuncia di tale contraente, circostanza che spetta al giudice del rinvio nella causa C‑479/18 verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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