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Document 62018CJ0314

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 marzo 2020.
    SF.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.
    Causa C-314/18.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:191

     SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    11 marzo 2020 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 5, punto 3 – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Momento del rinvio – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – Articolo 25 – Esecuzione di una pena nell’ambito dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI»

    Nella causa C‑314/18,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 1o maggio 2018, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2018, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

    SF,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da M. Vilaras, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Pikamäe

    cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2019,

    considerate le osservazioni presentate:

    per SF, da T.E. Korff e T.O.M. Dieben, advocaten;

    per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft, L. Lunshof e N. Bakkenes, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, C.S. Schillemans e A.M. de Ree, in qualità di agenti;

    per l’Irlanda, da G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da L. Dempsey, BL;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Faraci, avvocato dello Stato;

    per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente;

    per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

    per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da D. Blundell, barrister;

    per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2019,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), nonché dell’articolo 1, lettere a) e b), dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo, rispettivamente: la «decisione quadro 2002/584» e la «decisione quadro 2008/909»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Judge of the Canterbury Crown Court (magistrato presso la Crown Court di Canterbury, Regno Unito), ai fini dell’esercizio di un’azione penale nei confronti di SF, cittadino dei Paesi Bassi.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Decisione quadro 2002/584

    3

    I considerando 5 e 6 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

    «(5)

    L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    (6)

    Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

    4

    Ai sensi dell’articolo 1 di detta decisione quadro:

    «1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

    2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

    3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

    5

    Gli articoli 3, 4 e 4 bis di tale decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo.

    6

    L’articolo 5 della decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», così dispone:

    «L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

    (…)

    3)

    Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

    Decisione quadro 2008/909

    7

    Ai sensi dell’articolo 1 della decisione quadro 2008/909:

    «Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

    a)

    “sentenza”: una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica;

    b)

    “pena”: qualsiasi pena detentiva o misura privativa della libertà personale, di durata limitata o illimitata, irrogata a causa di un reato in seguito ad un procedimento penale;

    c)

    “Stato di emissione”: lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;

    d)

    “Stato di esecuzione”: lo Stato membro al quale è trasmessa una sentenza ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione».

    8

    L’articolo 3 di tale decisione quadro è così formulato:

    «1.   Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

    2.   La presente decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione.

    3.   La presente decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene ai sensi della presente decisione quadro. Il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza. Il riconoscimento e l’esecuzione di dette sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie [(GU 2005, L 76, pag. 16)], e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca [(GU 2006, L 328, pag. 59)].

    4.   La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea».

    9

    L’articolo 8 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», prevede quanto segue:

    «1.   L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.

    2.   Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

    (…)

    4.   La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».

    10

    Ai sensi dell’articolo 25 di tale decisione quadro, intitolato «Esecuzione delle pene a seguito di un mandato d’arresto europeo»:

    «Fatta salva la decisione quadro 2002/584/GAI, le disposizioni della presente decisione quadro si applicano, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni di tale decisione quadro, all’esecuzione delle pene nel caso in cui uno Stato membro s’impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’articolo 4, [punto] 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’articolo 5, [punto] 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione».

    Diritto dei Paesi Bassi

    11

    L’articolo 6, paragrafo 1, dell’Overleveringswet (legge relativa alla consegna) (Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l’«OLW»), che ha recepito nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584, prevede quanto segue:

    «La consegna di un cittadino dei Paesi Bassi può essere autorizzata qualora sia richiesta ai fini di un’indagine penale diretta nei suoi confronti e, a parere dell’autorità giudiziaria di esecuzione, vi sia la garanzia che, in caso di condanna a una pena detentiva definitiva nello Stato membro di emissione per i fatti per i quali può essere autorizzata la consegna, egli possa scontare tale pena nei Paesi Bassi».

    12

    L’articolo 28, paragrafo 2, di tale legge dispone quanto segue:

    «Se il rechtbank [tribunale] constata (…) che la consegna non può essere autorizzata (…), esso è tenuto a rifiutare quest’ultima nella propria decisione».

    13

    L’articolo 2:2, paragrafo 1, della Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (legge sul riconoscimento e sull’esecuzione reciproci di condanne a pene privative della libertà accompagnate o meno da sospensione) (Stb. 2012, n. 333; in prosieguo: la «WETS»), che ha recepito nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2008/909, è così formulato:

    «Il Ministro è competente a riconoscere una decisione giudiziaria trasmessa da uno degli Stati membri di emissione, ai fini della sua esecuzione nei Paesi Bassi».

    14

    Ai sensi dell’articolo 2:11 di tale legge:

    «1.   Il Ministro trasmette la decisione giudiziaria e il certificato all’avvocato generale della procura presso la Corte d’appello, a meno che egli ritenga a priori che sussistano motivi di rifiuto del riconoscimento della medesima decisione giudiziaria.

    2.   L’avvocato generale presenta tempestivamente la decisione giudiziaria alla Sezione Specializzata del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi] (…).

    3.   La Sezione Specializzata del Gerechtshof [Corte d’appello] decide:

    (…)

    c.

    quale sia l’adattamento della sanzione privativa della libertà a cui dà luogo il quarto, quinto o sesto paragrafo.

    4.   Qualora la durata della sanzione privativa della libertà inflitta sia superiore alla durata massima della pena irrogabile nell’ordinamento dei Paesi Bassi per il reato in questione, la durata della sanzione privativa della libertà è ridotta a tale durata massima.

    5.   Qualora la persona condannata sia consegnata subordinatamente ad una garanzia di rinvio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’[OLW], non si applica il paragrafo 4, ma occorre determinare se la sanzione privativa della libertà inflitta corrisponda alla sanzione che sarebbe stata irrogata nei Paesi Bassi per il reato in questione. Ove necessario, la sanzione viene conseguentemente adattata, tenendo conto delle concezioni diffuse nello Stato membro emittente circa la gravità del reato commesso.

    (…)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    15

    Il 3 marzo 2017 il Judge of the Canterbury Crown Court (magistrato presso la Crown Court di Canterbury) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di SF, cittadino olandese, diretto alla sua consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale per due reati di associazione per delinquere finalizzata all’importazione nel Regno Unito, da un lato, di quattro chilogrammi di eroina e, dall’altro, di quattordici chilogrammi di cocaina.

    16

    Il 30 marzo 2017, l’officier van justitie (pubblico ministero, Paesi Bassi) ha chiesto all’autorità giudiziaria di emissione di fornire la garanzia prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 e all’articolo 6, paragrafo 1, dell’OLW.

    17

    Con lettera del 20 aprile 2017, lo Home Office (Ministero dell’Interno, Regno Unito) (in prosieguo: il «Ministero dell’Interno del Regno Unito») ha risposto quanto segue:

    «(…)

    Il Regno Unito si impegna a che, qualora SF venga condannato a una pena privativa della libertà nel Regno Unito, egli sarà rinviato nei Paesi Bassi, ai sensi della sezione 153C dell’Extradition Act 2003 (legge del 2003 sull’estradizione), non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del procedimento penale nel Regno Unito e dopo l’esperimento di tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale viene richiesta la consegna.

    Le informazioni dettagliate relative all’eventuale pena inflitta a SF saranno comunicate quando quest’ultimo verrà rinviato nei Paesi Bassi. Riteniamo che una consegna ai sensi della decisione quadro [2002/584] non autorizzi il Regno dei Paesi Bassi a modificare la durata della pena eventualmente inflitta da un giudice del Regno Unito».

    18

    Dopo che gli è stato chiesto di precisare l’espressione «tutti gli altri procedimenti», ai sensi della sezione 153C della legge del 2003 sull’estradizione, il Ministero dell’Interno del Regno Unito ha risposto, con messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2018, nei seguenti termini:

    «Sono in grado di dirvi che l’espressione “altri procedimenti” può includere:

    (a)

    l’esame di un provvedimento di confisca;

    (b)

    il procedimento volto a determinare la durata della pena detentiva che dovrà essere scontata in caso di mancato pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria;

    (c)

    l’esaurimento degli eventuali mezzi di ricorso; e

    (d)

    la scadenza di qualsiasi termine di pagamento di una decisione di confisca o di una sanzione pecuniaria».

    19

    Il giudice del rinvio rileva anzitutto che, secondo SF, tale garanzia di rinvio non soddisfa le condizioni imposte sia dalla decisione quadro 2002/584 sia dalla decisione quadro 2008/909 e che, di conseguenza, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) dovrebbe rifiutare la sua consegna all’autorità competente del Regno Unito. Tale giudice si interroga, in tale contesto, sulla compatibilità con le decisioni quadro 2002/584 e 2008/909 di taluni passaggi di detta garanzia.

    20

    Per quanto riguarda, da un lato, il passaggio della lettera del Ministero dell’Interno del Regno Unito del 20 aprile 2017, secondo il quale «[il] Regno Unito si impegna a che, qualora SF venga condannato a una pena privativa della libertà nel Regno Unito, egli sarà rinviato nei Paesi Bassi (…), non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del procedimento penale nel Regno Unito e dopo l’esperimento di tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale viene richiesta la consegna», il giudice del rinvio ritiene che esso sollevi la questione relativa al momento in cui lo Stato membro di emissione deve rinviare nello Stato membro di esecuzione la persona di cui è chiesta la consegna, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti.

    21

    A tale riguardo, il giudice del rinvio richiama la sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde (C‑582/15, EU:C:2017:37), per considerare che un siffatto obbligo di rinvio nello Stato membro di esecuzione non può sussistere prima che una decisione di condanna a una pena o a una misura privative della libertà sia divenuta definitiva.

    22

    Tuttavia, tale giudice si chiede se lo Stato membro che emette un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, in quanto Stato membro in cui la sentenza sarà successivamente pronunciata, possa, nell’ambito della garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, subordinare il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione alla condizione che non solo la decisione di condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà sia divenuta definitiva, ma che siano anche definitivamente conclusi tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta, quale un procedimento di confisca.

    23

    Secondo il giudice del rinvio, è possibile sostenere che l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona condannata, perseguito sia dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 sia dalla decisione quadro 2008/909, esige il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione non appena la condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà sia divenuta definitiva, senza attendere l’esito di altri procedimenti relativi al reato per il quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso.

    24

    Secondo tale giudice, è altresì possibile sostenere che il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione, non appena la condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà è divenuta definitiva, può compromettere l’obiettivo consistente, conformemente all’articolo 67, paragrafi 1 e 3, TFUE, nel garantire un livello elevato di sicurezza all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso misure di lotta contro la criminalità. Il giudice del rinvio rileva, a tale riguardo, che, se lo Stato membro che emette un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, in quanto Stato membro in cui la sentenza sarà successivamente pronunciata, dovesse esperire un procedimento di confisca in assenza dell’interessato, tale Stato membro potrebbe trovarsi di fronte a problemi pratici e probatori connessi a tale assenza, che potrebbero costringerlo a rinunciare a condurre un procedimento siffatto.

    25

    Per quanto riguarda, d’altro lato, il passaggio della lettera del Ministero dell’Interno del Regno Unito del 20 aprile 2017, secondo cui «una consegna ai sensi della decisione quadro [2002/584] non autorizz[a] il Regno dei Paesi Bassi a modificare la durata della pena eventualmente inflitta da un giudice del Regno Unito», il giudice nazionale ritiene che tale passaggio sollevi l’interrogativo circa la possibilità per lo Stato membro di esecuzione, sulla base dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, di adattare – dopo aver consegnato l’interessato subordinatamente alla garanzia prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 – la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei confronti dell’interessato nello Stato membro di emissione, al di là di quanto consentito dall’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.

    26

    Il giudice del rinvio aggiunge, al riguardo, che dai lavori parlamentari che hanno preceduto l’adozione della WETS risulta che, secondo il legislatore dei Paesi Bassi, l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 offre la possibilità di mantenere la politica adottata nei confronti dei cittadini dei Paesi Bassi prima dell’attuazione di tale decisione quadro e in forza della quale le condanne penali straniere erano convertite in una condanna abitualmente applicabile nei Paesi Bassi per un reato simile, politica attualmente sancita dall’articolo 2:11, paragrafo 5, di detta legge. L’obiettivo sarebbe quello di raggiungere una parità di trattamento tra il cittadino dei Paesi Bassi che deve essere consegnato, che avrebbe anche potuto essere giudicato in tale Stato, e un cittadino dei Paesi Bassi ivi residente. Detto giudice non è certo che l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 possa essere interpretato in tal senso.

    27

    In tali circostanze, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], nonché l’articolo 1, lettere a) e b), l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 25 della decisione quadro [2008/909] debbano essere interpretati nel senso che lo Stato di emissione del mandato d’arresto europeo, in qualità di Stato investito della decisione: in un caso in cui lo Stato membro di esecuzione abbia subordinato la consegna di un proprio cittadino ai fini dell’esercizio dell’azione penale alla garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], ai sensi della quale la persona, dopo essere stata ascoltata, è rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione del mandato d’arresto europeo, è tenuto a rinviare effettivamente l’interessato – dopo il passaggio in giudicato della condanna a una pena o misura privative della libertà – solo dopo che sono stati definitivamente conclusi “tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta” – quale un procedimento di confisca.

    2)

    Se l’articolo 25 della decisione quadro [2008/909] debba essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro ha consegnato un proprio cittadino con la garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro [2002/584], in quanto Stato di esecuzione nel riconoscimento e nell’esecuzione della sentenza pronunciata avverso detta persona, tale Stato – in deroga all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro [2008/909] – può esaminare se la sanzione privativa della libertà inflitta a detta persona corrisponda alla sanzione che verrebbe inflitta per il reato in parola nello Stato membro di esecuzione e, se necessario, può adattare la sanzione privativa della libertà di cui trattasi».

    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    28

    Il governo dei Paesi Bassi fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

    29

    Da un lato, tale governo ritiene che le questioni sollevate non abbiano alcuna relazione con l’oggetto della controversia. Nel procedimento principale, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a valutare se la garanzia fornita dall’autorità giudiziaria di emissione sia conforme all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Orbene, tale disposizione non formulerebbe alcuna condizione relativa tanto al momento del rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione, quanto all’esecuzione, dopo detto rinvio, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente. Pertanto, l’oggetto di dette questioni esulerebbe dal controllo da effettuarsi nel contesto del procedimento relativo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, per quanto riguarda la seconda questione, rientrerebbe nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909.

    30

    Il governo dei Paesi Bassi ritiene, dall’altro lato, che le questioni sollevate siano di natura ipotetica. Secondo tale governo, nel momento in cui il giudice del rinvio adotterà la sua decisione relativa alla consegna allo Stato membro di emissione della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, ai fini dell’esercizio di un’azione penale, non è certo che tale persona sarà condannata e che, quindi, occorrerà rinviarla nello Stato membro di esecuzione. Pertanto, la pertinenza di altri procedimenti relativi al reato alla base di detto mandato d’arresto europeo, nonché dell’adattamento della pena o della misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate, non sarebbe certa.

    31

    Occorre rammentare, a tale riguardo, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, investito della controversia e tenuto ad assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenze del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 24, nonché del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

    32

    Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto da parte della Corte di pronunciarsi su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto se appare in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenze del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone), C‑268/17, EU:C:2018:602, punto 25, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C‑234/17, EU:C:2018:853, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

    33

    Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha fornito alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari affinché quest’ultima fornisca una risposta utile alle questioni sollevate e ha esposto le ragioni per le quali ritiene che l’interpretazione delle disposizioni considerate nelle questioni sollevate sia necessaria per risolvere la controversia di cui è investito. Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, le risposte della Corte alle questioni riguardanti la portata, da un lato, dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 e, dall’altro, dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 possono avere un’incidenza diretta sul seguito che il giudice del rinvio darà al mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, cosicché non si può ritenere che tali questioni non abbiano alcuna relazione con l’oggetto del procedimento principale. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, sebbene, in questa fase del procedimento, sia impossibile sapere – tenuto conto in particolare della presunzione di innocenza – se SF sarà dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e, a fortiori, stabilire se gli sarà inflitta una pena o una misura privative della libertà, resta il fatto che tale carattere ipotetico è inerente al normale svolgimento di un procedimento penale e, in particolare, a qualsiasi garanzia fornita ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584. Di conseguenza, l’argomento del governo dei Paesi Bassi relativo al carattere ipotetico delle questioni sollevate, per il fatto che l’esito del procedimento penale è incerto, è privo di pertinenza.

    34

    Ne risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

    Sulle questioni pregiudiziali

    Osservazioni preliminari

    35

    Per rispondere alle questioni sollevate, occorre, in via preliminare, rammentare che il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell’Unione che li attua [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 35, e del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 45].

    36

    Tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco, che si fonda sul primo, rivestono importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 36, e del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 46].

    37

    A tale riguardo, occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 è intesa, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, letto alla luce del considerando 5, a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema, quest’ultimo, che è basato sul principio del riconoscimento reciproco [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 39, e del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 26 e giurisprudenza ivi citata.].

    38

    In tale contesto, la decisione quadro 2002/584 è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 40, e del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 27 e giurisprudenza ivi citata.].

    39

    Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Le autorità giudiziarie di esecuzione possono quindi, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584. Peraltro, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata esclusivamente a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 di tale decisione quadro Di conseguenza, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva [v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, punto 41; del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 28, e del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C‑128/18, EU:C:2019:857, punto 48].

    40

    La decisione quadro 2002/584 enuncia quindi espressamente i motivi di non esecuzione obbligatoria (articolo 3) e facoltativa (articoli 4 e 4 bis) del mandato d’arresto europeo, nonché le garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire in casi particolari (articolo 5). Sebbene il principio del riconoscimento reciproco informi l’intero impianto della decisione quadro 2002/584, tale riconoscimento non implica, tuttavia, un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto emesso (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 50, e del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punti 2930 nonché giurisprudenza ivi citata).

    41

    Infatti, la decisione quadro 2002/584 consente, in situazioni specifiche, alle autorità competenti degli Stati membri di decidere che una pena inflitta nello Stato membro di emissione debba essere eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Ciò avviene, in particolare, ai sensi del suo articolo 4, punto 6, e del suo articolo 5, punto 3 (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punti 5152, e del 13 dicembre 2018, Sut, C‑514/17, EU:C:2018:1016, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Quest’ultima disposizione enuncia, quale garanzia che lo Stato membro di emissione deve fornire in casi particolari, segnatamente quella di cui al procedimento principale, relativa al rinvio nello Stato membro di esecuzione della persona cittadina o residente di quest’ultimo che sia stata oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

    42

    Si deve rispondere alle questioni pregiudiziali poste alla luce delle considerazioni di cui sopra.

    Sulla prima questione

    43

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima, nonché con l’articolo 1, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, debba essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest’ultimo, che è oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest’ultimo Stato è tenuto a effettuare detto rinvio a partire da quando non solo la condanna della persona interessata vi sia divenuta definitiva, ma siano anche state definitivamente concluse tutte le altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d’arresto europeo.

    44

    Occorre rilevare che l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 non precisa il momento in cui la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, la cui esecuzione sia soggetta alla prestazione di una garanzia ai sensi di tale disposizione, deve essere rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

    45

    Infatti, il testo di tale disposizione si limita a prevedere, al riguardo, che il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione, al fine di scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, venga effettuato dopo che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia stata ascoltata nello Stato membro di emissione.

    46

    Occorre quindi, conformemente a giurisprudenza costante, interpretare l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 tenendo conto del suo contesto e degli obiettivi perseguiti da tale decisione quadro.

    47

    In primo luogo, occorre ricordare, al riguardo, che, come rilevato al punto 38 della presente sentenza, la decisione quadro 2002/584 è diretta ad instaurare un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale. Infatti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione quadro, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti [sentenza del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria), C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, punto 39].

    48

    Ciò premesso, il legislatore dell’Unione ha altresì riconosciuto, all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale del cittadino o del residente dello Stato membro di esecuzione, consentendogli di scontare, nel territorio di quest’ultimo, la pena o la misura di sicurezza privative della libertà che, a seguito della sua consegna, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, siano eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 62, e del 21 ottobre 2010, B., C‑306/09, EU:C:2010:626, punto 52).

    49

    In secondo luogo, occorre tener conto delle disposizioni della decisione quadro 2008/909, in quanto l’articolo 25 di quest’ultima prevede che dette disposizioni si applichino, mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584, all’esecuzione delle pene, segnatamente qualora uno Stato membro, in virtù dell’articolo 5, punto 3, di quest’ultima decisione quadro, abbia posto come condizione per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che la persona interessata sia rinviata in tale Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

    50

    A tale riguardo, dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 risulta che scopo della medesima è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.

    51

    Pertanto, l’articolazione prevista dal legislatore dell’Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l’obiettivo consistente nel favorire il reinserimento sociale della persona interessata. Del resto, un siffatto reinserimento è nell’interesse non solo della persona condannata, ma anche dell’Unione europea in generale (v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C‑145/09, EU:C:2010:708, punto 50, nonché del 17 aprile 2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256, punto 75).

    52

    Peraltro, occorre rilevare che, secondo l’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro 2008/909, quest’ultima si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all’esecuzione delle pene, ai sensi della medesima decisione quadro (sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde, C‑582/15, EU:C:2017:37, punto 23). L’articolo 1, lettera a), della decisione quadro 2008/909 definisce la «sentenza» come una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato membro di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica. La circostanza che tale disposizione faccia riferimento al carattere «definitivo» della sentenza in questione sottolinea l’importanza particolare attribuita all’inoppugnabilità di detta sentenza, con esclusione delle decisioni oggetto di un ricorso (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, van Vemde, C‑582/15, EU:C:2017:37, punti 23, 2427).

    53

    Ne consegue che, qualora l’autorità giudiziaria di esecuzione, in virtù dell’articolo 5, punto 3, della stessa decisione quadro, abbia posto come condizione per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo che la persona che ne è oggetto e che sia cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione sia rinviata in tale Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, detto rinvio, da parte di quest’ultimo, può avvenire solamente dopo che la decisione che irroga tale pena sia divenuta definitiva, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza.

    54

    Peraltro, l’obiettivo consistente nel facilitare il reinserimento sociale della persona interessata, perseguito sia all’articolo 5, punto 3, di tale decisione quadro sia dalle disposizioni della decisione quadro 2008/909 applicabili, in forza dell’articolo 25 di quest’ultima, impone, qualora sia attuata la garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, che il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione avvenga il più presto possibile dopo che la decisione che irroga tale pena sia divenuta definitiva.

    55

    Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, della decisione quadro 2008/909, ai sensi del quale il fatto che, oltre alla pena, sia stata irrogata una sanzione pecuniaria e/o emessa una decisione di confisca, non ancora pagata, riscossa o eseguita, non osta alla trasmissione di una sentenza dallo Stato membro di emissione allo Stato membro di esecuzione, ai sensi dell’articolo 1, lettere c) e d), di tale decisione quadro.

    56

    Tuttavia, qualora risulti che la presenza della persona nei confronti della quale è stata pronunciata una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà nello Stato membro di emissione, anche se la sentenza che ha inflitto la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà non può più essere oggetto di un ricorso giurisdizionale, è richiesta in tale Stato membro a causa di altre fasi procedurali che si inseriscono nel contesto del procedimento penale relativo al reato su cui si basa il mandato d’arresto europeo, come la determinazione di una pena o di una misura accessoria, l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale del condannato, perseguito dall’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, deve essere bilanciato sia con l’efficacia dell’azione penale, al fine di garantire la piena ed effettiva punizione del reato su cui si basa il mandato d’arresto europeo, sia con il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata.

    57

    Occorre peraltro ricordare, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e dall’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, che tali decisioni quadro non possono avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

    58

    Infatti, conformemente a giurisprudenza costante della Corte, le norme di diritto derivato dell’Unione devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui fanno parte integrante il rispetto dei diritti della difesa, che derivano dal diritto a un equo processo sancito agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 60).

    59

    Pertanto, nell’ambito del bilanciamento menzionato al punto 56 della presente sentenza, spetta all’autorità giudiziaria di emissione valutare se motivi concreti attinenti al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia rendano indispensabile la presenza di detta persona nello Stato membro di emissione, dopo che la decisione di condanna sia divenuta definitiva e fino a quando non sia intervenuta una pronuncia definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nell’ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del mandato d’arresto europeo.

    60

    Per contro, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non è legittimata, nell’ambito della garanzia di cui all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, a posticipare sistematicamente e automaticamente il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione al momento in cui le altre fasi procedurali che si inseriscono nell’ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del mandato d’arresto europeo siano state definitivamente concluse.

    61

    In tale contesto, l’autorità giudiziaria di emissione deve tenere conto, ai fini del bilanciamento che è tenuta ad effettuare, della possibilità di attuare meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU: 2016: 630, punto 47). A tale riguardo, occorre rilevare, in particolare, che, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 3, terza frase, della decisione quadro 2008/909, il riconoscimento e l’esecuzione di sanzioni pecuniarie e di decisioni di confisca in un altro Stato membro sono disciplinati, in particolare, dalla decisione quadro 2005/214 e dalla decisione quadro 2006/783. Inoltre, la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1), il cui obiettivo consiste nel facilitare e nell’accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sulla base dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci (sentenza del 24 ottobre 2019, Gavanozov, C‑324/17, EU:C:2019:892, punto 35), prevede, al suo articolo 24, l’emissione di un ordine europeo di indagine al fine di realizzare l’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva; le autorità di emissione di esecuzione concordano le modalità pratiche di tale audizione.

    62

    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima, nonché con l’articolo 1, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, dev’essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest’ultimo, che è oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest’ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d’arresto europeo.

    Sulla seconda questione

    63

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini di un’azione penale sia subordinata alla condizione prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può, in deroga all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, adattare la durata di tale condanna al fine di farla corrispondere a quella che sarebbe stata inflitta per il reato interessato nello Stato membro di esecuzione.

    64

    Occorre ricordare, a tale riguardo, che l’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909 consente all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di adattare la pena pronunciata nello Stato membro di emissione, se la sua durata è incompatibile con la legislazione dello Stato membro di esecuzione. Tuttavia, tale autorità può decidere di adattare una pena siffatta solo se essa è superiore alla pena massima prevista dal suo diritto nazionale per reati simili, non potendo la pena adattata essere inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. In tale contesto, l’articolo 8, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909 precisa che la pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini, segnatamente, di durata.

    65

    L’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 prevede quindi condizioni restrittive per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, della pena pronunciata nello Stato membro di emissione, le quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, gravante su detta autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato membro di emissione (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, punto 36).

    66

    Ne consegue che l’interpretazione proposta dal governo dei Paesi Bassi, secondo la quale l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 autorizzerebbe, nel caso di una persona consegnata allo Stato membro di emissione subordinatamente a una garanzia di rinvio, un adattamento della pena da parte dello Stato membro di esecuzione al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 8 di detta decisione quadro, non può essere accolta, a meno di non voler privare tale disposizione e, in particolare, il principio del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena, sancito al suo paragrafo 1, di qualsiasi effetto utile.

    67

    Di conseguenza, lo Stato membro di esecuzione non può, per il semplice fatto che lo Stato membro di emissione formuli, nella garanzia da esso fornita ai sensi dell’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, una riserva quanto alla possibilità di adattamento, da parte del primo di tali Stati membri, della pena eventualmente irrogata nel secondo Stato membro che vada al di là delle ipotesi previste all’articolo 8 della decisione quadro 2008/909, rifiutare la consegna della persona interessata.

    68

    Ciò considerato, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909 dev’essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia subordinata alla condizione prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.

    Sulle spese

    69

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, della medesima, nonché con l’articolo 1, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificate dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che, qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest’ultimo, che è oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest’ultimo Stato deve procedere a detto rinvio non appena la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d’arresto europeo.

     

    2)

    L’articolo 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretato nel senso che, qualora l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia subordinata alla condizione prevista all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive previste all’articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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