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Document 62018CJ0249

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019.
Staatssecretaris van Financiën contro CEVA Freight Holland BV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden.
Rinvio pregiudiziale – Codice doganale – Dichiarazione in dogana – Indicazione erronea della sottovoce della nomenclatura combinata – Avviso di rettifica – Articolo 78 di tale codice – Revisione della dichiarazione – Modifica del valore transazionale – Articolo 221 di tale codice – Termine di prescrizione del diritto al recupero dell’obbligazione doganale – Interruzione.
Causa C-249/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:587

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 luglio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Codice doganale – Dichiarazione in dogana – Indicazione erronea della sottovoce della nomenclatura combinata – Avviso di rettifica – Articolo 78 di tale codice – Revisione della dichiarazione – Modifica del valore transazionale – Articolo 221 di tale codice – Termine di prescrizione del diritto al recupero dell’obbligazione doganale – Interruzione»

Nella causa C‑249/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 6 aprile 2018, pervenuta in cancelleria l’11 aprile 2018, nel procedimento

Staatssecretaris van Financiën

contro

CEVA Freight Holland BV,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Malenovský e L.S. Rossi (relatrice), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la CEVA Freight Holland BV, da B.J.B. Boersma, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da W. Roels, F. Clotuche-Duvieusart e M. Kocjan, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 78 e 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU 2000, L 311, pag. 17) (in prosieguo: il «codice doganale»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Segretario di Stato») e la CEVA Freight Holland BV (in prosieguo: la «CEVA Freight») vertente sulla legittimità di taluni inviti a pagare i dazi doganali indirizzati a tale società.

Contesto normativo

3

Il regolamento n. 2913/92 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (GU 2008, L 145, pag. 1). Tuttavia, in applicazione dell’articolo 188 di quest’ultimo regolamento, lo stesso, per quanto riguarda le disposizioni seguenti, non è applicabile al procedimento principale. Infatti, tale controversia resta disciplinata dalle disposizioni del codice doganale.

4

L’articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale prevedeva quanto segue:

«Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (…)».

5

Ai sensi dell’articolo 65 di detto codice:

«Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte dell’autorità doganale. La rettifica non può avere l’effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale.

Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l’autorità doganale:

a)

ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure

b)

ha constatato l’inesattezza delle indicazioni date, oppure

c)

ha autorizzato lo svincolo delle merci».

6

L’articolo 76, paragrafo 1, del suddetto codice disponeva quanto segue:

«Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l’espletamento delle formalità e delle procedure, l’autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato:

(…)

c)

che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l’iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l’autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.

(…)».

7

L’articolo 78 dello stesso codice disponeva quanto segue:

«1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

(…)

3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

8

L’articolo 201, paragrafo 2, del codice doganale era così formulato:

«L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana».

9

L’articolo 221, paragrafi da 1 a 3 di tale codice, prevedeva quanto segue:

«1.   L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

2.   Quando l’importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l’importo dei dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell’autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi contabilizzato.

3.   La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento».

10

L’articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19 luglio 1995 (GU 1995, L 171, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), al paragrafo 1, disponeva quanto segue:

«Ai fini dell’articolo 29 del codice [doganale], il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all’immissione in libera pratica delle merci.

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione.

Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

In qualità di commissario in dogana, la CEVA Freight effettua, su richiesta di importatori, dichiarazioni di immissione in libera pratica in modo semplificato, in applicazione della procedura di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale.

12

Nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 ottobre 2010 incluso, la CEVA Freight ha effettuato tali dichiarazioni per l’immissione in libera pratica di diversi modelli di media player. A tal fine, essa ha classificato tali media player nelle sottovoci tariffarie 84717050 e 85176200 della nomenclatura combinata, alle quali corrispondeva un’aliquota dei dazi doganali dello 0%. L’autorità doganale svincolava quindi i media player senza riscuotere dazi all’importazione.

13

Nel 2011, a seguito di un controllo di tali dichiarazioni, l’ispettore doganale ha ritenuto che i media player di cui trattasi avrebbero dovuto essere classificati nella sottovoce tariffaria 85219000 della nomenclatura combinata, alla quale corrispondeva un’aliquota di dazi doganali del 13,9%.

14

Con lettera del 22 febbraio 2013, tale ispettore ha comunicato alla CEVA Freight la sua intenzione di rettificare i dazi doganali. Nell’ambito di tale rettifica, lo stesso ha determinato il valore doganale dei media player sulla base del prezzo dichiarato dalla CEVA Freight, vale a dire il prezzo al quale gli importatori avevano venduto i media player.

15

Il 27 febbraio 2013, nella sua risposta all’ispettore delle dogane, la CEVA Freight ha chiesto, sulla base dell’articolo 78 del codice doganale, la revisione del valore in dogana, chiedendo che quest’ultimo fosse calcolato sulla base del prezzo, di un importo inferiore, che il fabbricante dei media player, stabilito in Asia, aveva fatturato agli importatori, in quanto tale prezzo poteva essere applicato anche ai fini del calcolo del valore in dogana.

16

Detto ispettore ha emesso un avviso di accertamento unico datato 28 febbraio 2013, che riunisce gli inviti a pagare relativi alle dichiarazioni d’importazione di cui trattasi. Tale avviso è stato ricevuto dalla CEVA Freight il 4 marzo 2013.

17

La CEVA Freight ha quindi presentato un reclamo contro i suddetti inviti a pagare, con il quale ha reiterato la sua domanda di revisione.

18

Poiché l’ispettore doganale ha, in sostanza, respinto tale domanda, la CEVA Freight ha proposto un ricorso dinanzi al Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi), il quale, con sentenza del 10 febbraio 2016, gli ha ordinato di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di revisione. Il Segretario di Stato ha quindi proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

19

Il giudice del rinvio precisa che è pacifico che, alla data in cui ha effettuato le sue dichiarazioni in dogana, la CEVA Freight non nutriva dubbi circa la corretta interpretazione o l’applicabilità dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, in combinato disposto con l’articolo 29 del codice doganale. Esso afferma tuttavia che tale società riteneva che, dal momento che i media player potevano essere importati in esenzione da tutti i dazi doganali, l’indicazione dell’importo del loro prezzo fosse irrilevante. Tale giudice indica che il Segretario di Stato sostiene dinanzi ad esso che, per procedere alla revisione di una dichiarazione in applicazione dell’articolo 78 del codice doganale, è indifferente che il dichiarante abbia o meno commesso un errore. Solo il carattere «inesatto» o «incompleto» degli elementi contenuti nella dichiarazione consentirebbe di procedere alla revisione della stessa.

20

Secondo detto giudice, è certamente possibile ritenere che, in assenza di qualsiasi inesattezza degli elementi contenuti nella dichiarazione, il dichiarante sia vincolato dagli elementi che ha dichiarato e debba tener conto del fatto che tali elementi devono poter essere utilizzati senza riserve da parte delle autorità doganali, anche in sede di verifica dell’importo dell’obbligazione doganale. Tuttavia, né le disposizioni sostanziali del codice doganale o del regolamento di attuazione relative al valore in dogana né l’obiettivo o la finalità di tali disposizioni ostano a che, dopo l’accettazione di una dichiarazione in dogana, il dichiarante fornisca altri elementi complementari ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci di cui trattasi. In quest’ultima ipotesi, il giudice del rinvio osserva che, nelle circostanze di una controversia come quella pendente dinanzi ad esso, l’amministrazione fiscale sarebbe tenuta a ridurre il valore in dogana delle merci, indipendentemente dall’assenza di errori del dichiarante.

21

Inoltre, la CEVA Freight, che ha proposto un’impugnazione incidentale, ha fatto valere, in particolare, che il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ha violato l’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale quando ha ritenuto che l’avviso di accertamento non fosse tardivo sulla base del fatto che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione previsto da tale disposizione, occorreva tener conto della data di invio dell’avviso di accertamento, come previsto dalle disposizioni nazionali applicabili nel procedimento principale, e non della data di ricevimento dell’avviso da parte del debitore. Si porrebbe pertanto la questione se sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 221, paragrafo 3, di tale codice, in forza della quale la comunicazione al debitore deve aver luogo entro un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, qualora tale comunicazione non sia stata ricevuta dal debitore prima della scadenza di tale termine.

22

Il giudice del rinvio ricorda, a tal riguardo, che le modalità della comunicazione di cui all’articolo 221, paragrafo 1, di detto codice rientrano nell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro. Esso si chiede se spetti quindi agli Stati membri determinare la data in cui si ritiene che la comunicazione al debitore abbia avuto luogo o se le modalità di determinazione di tale data rientrino nel diritto dell’Unione. In un caso del genere, il giudice del rinvio si chiede inoltre se si debba ritenere a tal fine la data di spedizione o la data di ricezione di detta comunicazione.

23

Alla luce delle suesposte considerazioni, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«1)

Se l’articolo 78 del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che, nel quadro di una contabilizzazione a posteriori, un dichiarante possa ancora scegliere un altro prezzo di transazione, più basso, delle merci importate, invocando l’articolo 147, paragrafo 1, secondo comma, del [regolamento d’applicazione], al fine di ridurre l’obbligazione doganale.

2)

a)

Se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 221, paragrafo 3, del [codice doganale], la determinazione del momento in cui ha avuto luogo la comunicazione al debitore configuri una questione di diritto dell’Unione.

b)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettera a), se l’articolo 221, paragrafo 3, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ivi indicata deve essere ricevuta entro il termine di tre anni dopo il sorgere dell’obbligazione doganale o se sia sufficiente che detta comunicazione sia inviata al debitore entro detto termine».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 78 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, quando il dichiarante dispone della facoltà di scegliere il prezzo delle merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio dell’Unione che può essere utilizzato come base di valutazione per la determinazione del loro valore in dogana, egli può chiedere, sulla base di tale articolo 78, la revisione della dichiarazione in dogana effettuata dal medesimo per ottenere la sostituzione del prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore al fine di ridurre l’importo della sua obbligazione doganale.

25

Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare che dall’articolo 29 del codice doganale nonché dall’articolo 147 del regolamento di applicazione risulta che, in caso di vendite successive di merci a destinazione del territorio doganale dell’Unione, l’importatore è libero di scegliere, tra i prezzi pattuiti per ciascuna di tali vendite, quello che assumerà come base per il valore in dogana di dette merci, purché sia in grado di fornire alle autorità doganali, per quel che riguarda il prezzo prescelto, tutti gli elementi e i documenti necessari (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati, C‑263/06, EU:C:2008:128, punti da 27 a 31 e giurisprudenza ivi citata).

26

Inoltre, conformemente all’articolo 65 di tale codice, il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l’accettazione di quest’ultima da parte dell’autorità doganale. Ne consegue che il dichiarante può, in particolare, tornare sul prezzo che ha scelto come base per determinare il valore in dogana delle merci di cui trattasi.

27

Certamente, come ricorda la Commissione, per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all’armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (GU 1979, L 205, pag. 19), disposizione sostanzialmente identica all’articolo 65, secondo comma, lettera c), del codice doganale, la Corte ha precisato che, se l’importatore ha fatto riferimento ad uno dei prezzi che possono essere considerati come base per determinare il valore in dogana, esso non può rettificare detta dichiarazione dopo che lo svincolo delle merci è stato concesso per la libera pratica (sentenza del 6 giugno 1990, Unifert, C‑11/89, EU:C:1990:237, punto 21).

28

Tuttavia, se, prima dell’entrata in vigore del codice doganale, il 1o gennaio 1994, era vietato ad un dichiarante di rettificare la sua dichiarazione dopo la concessione dello svincolo delle merci, l’articolo 78 di tale codice ha ciononostante espressamente introdotto, a partire da tale data, la possibilità di una revisione, da parte delle autorità doganali, di una dichiarazione in dogana dietro domanda del dichiarante presentata dopo la concessione dello svincolo delle merci (sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punti 6162).

29

Pertanto, gli articoli 65 e 78 del codice doganale prevedono oramai due diversi regimi applicabili, rispettivamente prima e dopo lo svincolo delle merci, alle modifiche che possono essere apportate agli elementi presi in considerazione per la determinazione del valore in dogana e, di conseguenza, dei dazi all’importazione (sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 64).

30

Da un lato, detto articolo 65 del codice doganale consente la rettifica unilaterale, da parte dello stesso dichiarante, della sua dichiarazione in dogana, fino al momento della concessione dello svincolo delle merci. Tale diritto si spiega con il fatto che, fino alla concessione dello svincolo, l’esattezza delle rettifiche può essere eventualmente verificata dalle autorità doganali mediante un controllo fisico delle merci. Inoltre, la rettifica può intervenire, se del caso, in un momento in cui l’importo dei dazi all’importazione non è stato ancora stabilito dalle autorità doganali (sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 65).

31

Dall’altro lato, l’articolo 78 del codice doganale istituisce un regime più restrittivo. Detto articolo trova applicazione dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle stesse può rivelarsi impossibile ed i dazi all’importazione sono già stati determinati. Esso affida quindi alle autorità doganali la realizzazione di una revisione richiesta dal dichiarante e assoggetta tale revisione alla loro valutazione per quanto riguarda tanto il principio quanto l’esito (sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 66).

32

Orbene, l’articolo 78, paragrafo 3, di tale codice non distingue tra gli errori o le omissioni rettificabili o no. I termini «elementi inesatti o incompleti» presenti in tale disposizione devono essere interpretati nel senso che comprendono allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori di interpretazione del diritto applicabile (sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 63).

33

Occorre pertanto verificare se le dichiarazioni rese dalla CEVA Freight contengano un elemento inesatto o incompleto riguardante il prezzo delle merci da considerare come base per la determinazione del loro valore in dogana.

34

Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che il prezzo dichiarato dalla CEVA Freight corrispondeva al prezzo di vendita delle merci praticato dalle società per conto delle quali la CEVA Freight effettuava dette dichiarazioni, che tale prezzo era pertanto materialmente corretto e che, con la sua domanda, la CEVA Freight non aveva affatto l’intenzione di correggerlo.

35

Tuttavia, ne risulta altresì che la CEVA Freight, indicando, nelle sue dichiarazioni, che le merci di cui trattasi dovevano essere classificate in una sottovoce scorretta, era incorsa in un errore nell’interpretazione del diritto applicabile.

36

Un siffatto errore ha manifestamente avuto conseguenze sulla scelta del valore di transazione di tali merci, vale a dire il prezzo effettivamente pagato o quello da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione a destinazione dell’Unione, che può essere utilizzato quale base per la determinazione del loro valore in dogana, conformemente all’articolo 29 del codice doganale e all’articolo 147 del regolamento d’applicazione.

37

Infatti, alla data di tali dichiarazioni, la CEVA Freight aveva ritenuto, a torto, che le merci di cui trattasi dovessero essere classificate in una sottovoce tariffaria per la quale era previsto un dazio doganale dello 0% e che, pertanto, il valore di transazione di tali merci non influiva sull’importo della sua obbligazione doganale. Conseguentemente, è sulla base di tale erronea interpretazione del codice doganale e, in particolare, della definizione della sottovoce tariffaria pertinente, che la CEVA Freight ha poi indicato il prezzo da considerare come base per la determinazione del valore in dogana. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta chiaramente che, se la CEVA Freight, alla data delle dichiarazioni di cui trattasi, avesse correttamente interpretato la sottovoce applicabile, alla quale corrispondeva un dazio doganale del 13,9%, avrebbe dichiarato un valore di transazione inferiore al fine di ridurre l’importo della sua obbligazione doganale.

38

Orbene, poiché un siffatto errore di interpretazione del diritto applicabile da parte del dichiarante l’ha portato ad indicare, per le merci oggetto di vendite successive, il valore di transazione di queste ultime più elevato come base per la determinazione del loro valore in dogana, tale errore non può essere considerato come esercizio di una scelta, per definizione volontaria (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, punto 69).

39

Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza menzionata al punto 32 della presente sentenza, il valore di transazione indicato in una dichiarazione doganale da parte di un dichiarante come quello oggetto del procedimento principale costituisce un elemento inesatto, ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, che dà diritto alla facoltà, per le autorità doganali, di procedere alla revisione di tale dichiarazione.

40

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 78 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, quando il dichiarante dispone della facoltà di scegliere il prezzo delle merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio dell’Unione europea che può essere utilizzato come base di valutazione per la determinazione del loro valore in dogana e da un controllo a posteriori risulta che la dichiarazione in dogana effettuata dal medesimo contiene un errore di classificazione doganale delle merci interessate che comporta l’applicazione di un dazio doganale più elevato, egli può chiedere, sulla base di tale articolo 78, la revisione di detta dichiarazione per ottenere la sostituzione del prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore al fine di ottenere la riduzione dell’importo della sua obbligazione doganale.

Sulla seconda questione

41

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 221, paragrafi 1 e 3, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che consente di determinare la data in cui si considera effettuata la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi al fine di interrompere il termine di prescrizione di tre anni dell’obbligazione doganale e, in caso di risposta affermativa, se occorra considerare la data di invio della comunicazione da parte dell’autorità doganale o quella di ricezione di tale comunicazione da parte del debitore.

42

Per rispondere a tale questione, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale, l’importo del dazio deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate non appena sia stato contabilizzato.

43

Il legislatore dell’Unione ha inteso armonizzare, al paragrafo 3 di tale articolo 221, il termine entro il quale le autorità doganali devono procedere alla suddetta comunicazione nonché il dies a quo di tale termine. Tuttavia, esso non ha precisato né le modalità di detta comunicazione né la data alla quale quest’ultima deve intervenire per interrompere il suddetto termine. Ciò si spiega con la circostanza che, come già rilevato dalla Corte, la regola contenuta nell’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale si applica solo alla comunicazione dell’importo dei dazi doganali al debitore e la sua attuazione incombe, a tale titolo, alle sole autorità doganali nazionali competenti ad effettuare tale comunicazione (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2003, Paesi Bassi/Commissione, C‑156/00, EU:C:2003:149, punti 6364, nonché sentenza del 15 marzo 2018, Deichmann, C‑256/16, EU:C:2018:187, punto 81).

44

Pertanto, nei limiti in cui la normativa doganale dell’Unione non prevede alcuna disposizione relativa al contenuto della nozione di «modalità appropriate» o che attribuisca competenza a enti diversi dagli Stati membri e dalle loro autorità al fine di determinare le suddette modalità, si deve ritenere che queste ultime rientrino nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri e che le autorità nazionali procedano, nell’esecuzione di tale normativa, applicando i criteri di forma e le norme sostanziali del loro diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punti 5253).

45

Di conseguenza, spetta agli Stati membri fissare la data in cui si ritiene che sia stata effettuata la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi dovuti. Come la Corte ha già avuto occasione di precisare, spetta in ogni caso alle autorità nazionali competenti garantire una comunicazione che consenta al debitore del debito doganale di avere una esatta conoscenza dei suoi diritti (sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punto 53).

46

Si deve infine sottolineare che la determinazione delle modalità con cui la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi è effettuata ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione previsto dall’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale costituisce una modalità procedurale volta a garantire la tutela di un diritto che un singolo, come la CEVA Freight, trae dal diritto dell’Unione, ossia quello di non essere più debitore, alla scadenza di detto termine, di alcun dazio doganale per l’importazione nel territorio doganale dell’Unione delle merci di cui trattasi.

47

Ne consegue che gli Stati membri, quando determinano la data in cui si considera effettuata la comunicazione al debitore, la quale comporta, conformemente all’articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale, l’interruzione del termine di prescrizione, devono assicurarsi che le disposizioni nazionali applicabili, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle riguardanti procedimenti analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall’altro, non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010, Barth, C‑542/08, EU:C:2010:193, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

48

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 221, paragrafi 1 e 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, la data in cui la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi deve essere effettuata al fine di interrompere il termine di prescrizione di tre anni alla scadenza del quale l’obbligazione doganale si estingue.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando il dichiarante dispone della facoltà di scegliere il prezzo delle merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio dell’Unione europea che può essere utilizzato come base di valutazione per la determinazione del loro valore in dogana e da un controllo a posteriori risulta che la dichiarazione in dogana effettuata dal medesimo contiene un errore di classificazione doganale delle merci interessate che comporta l’applicazione di un dazio doganale più elevato, egli può chiedere, sulla base di tale articolo 78, la revisione di detta dichiarazione per ottenere la sostituzione del prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore al fine di ottenere la riduzione dell’importo della sua obbligazione doganale.

 

2)

L’articolo 221, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri determinare, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, la data in cui la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi deve essere effettuata al fine di interrompere il termine di prescrizione di tre anni alla scadenza del quale l’obbligazione doganale si estingue.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale:il neerlandese..

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