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Document 62018CJ0154

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019.
Tomás Horgan e Claire Keegan contro Minister for Education & Skills e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla The Labour Court, Ireland.
Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta fondata sull’età – Insegnanti neoassunti – Data di assunzione – Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio.
Causa C-154/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:113

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 febbraio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Discriminazione indiretta fondata sull’età – Insegnanti neoassunti – Data di assunzione – Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio»

Nella causa C‑154/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Labour Court (Tribunale del lavoro, Irlanda), con decisione del 23 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2018, nel procedimento

Tomás Horgan,

Claire Keegan

contro

Minister for Education & Skills,

Minister for Finance,

Minister for Public Expenditure & Reform,

Ireland,

Attorney General,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, E. Levits, M. Berger, C. Vajda e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per T. Horgan e C. Keegan, da A.M. Lyne, solicitor;

per il Minister for Education & Skills, il Minister for Finance, il Minister for Public Expenditure & Reform, l’Ireland e l’Attorney General, da M. Browne, L. Williams e A. Joyce, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Tomkin e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Tomás Horgan e la sig.ra Claire Keegan e, dall’altro, il Minister for Education & Skills (Ministro dell’istruzione e delle competenze professionali, Irlanda), il Minister for Finance (Ministro delle finanze, Irlanda), il Minister for Public Expenditure & Reform (Ministro della spesa pubblica e delle riforme, Irlanda), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General (Procuratore generale, Irlanda) vertente sulla legittimità di una misura nazionale applicabile dal 1o gennaio 2011 ai dipendenti pubblici neoassunti, inclusi gli insegnanti delle scuole nazionali, che prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione, di una tabella salariale e di inquadramenti retributivi meno favorevoli di quelli applicabili agli insegnanti già in servizio.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 della direttiva 2000/78 prevede quanto segue:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

4

L’articolo 2 di tale direttiva così dispone:

«1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

(…)

b)

sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i)

tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (…)

(…)».

Diritto irlandese

5

La circolare 0040/2011, intitolata «Nuove tabelle degli stipendi per i nuovi insegnanti nominati nel 2011», prevede, ai punti da 1 a 4, quanto segue:

«Introduzione

1.

Il Ministro dell’Istruzione e delle qualifiche professionali desidera informare i comitati per l’insegnamento professionale, gli organi direttivi e gli insegnanti dell’applicazione di nuovi livelli retributivi e di indennità per gli insegnanti neoassunti nominati a decorrere dal 1o gennaio 2011.

2.

Nell’ambito del bilancio 2011, il governo ha applicato una riduzione del 10% alla retribuzione dei dipendenti pubblici neoassunti (in prosieguo: i «neoassunti») prevedendo che tutti i neoassunti ai livelli di base del pubblico impiego iniziassero a svolgere le loro funzioni con inquadramento nella prima fascia della tabella salariale pertinente a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Applicazione di nuove tariffe retributive

3.

Una riduzione del 10% è applicata allo stipendio di base, alle indennità e all’assegno per la sorveglianza o la sostituzione.

a)

Stipendio di base

La riduzione del 10% si applica allo stipendio di base per ciascuna fascia retributiva. Le tariffe orarie e giornaliere per gli insegnanti, supplenti o meno, nell’istruzione primaria e le tariffe orarie per gli insegnanti, supplenti o meno, a tempo parziale, nell’istruzione post-primaria sono state altresì ridotte. Le tariffe modificate sono riportate in allegato alla presente circolare (…).

b)

Indennità

La riduzione del 10% si applica anche a tutte le indennità, ad eccezione di quelle connesse a una promozione, vale a dire le indennità per lo svolgimento di compiti specifici, per i direttori aggiunti, i vicedirettori e i direttori di istituti di istruzione.

Gli insegnanti di nuova nomina

4.

Le nuove tariffe retributive si applicano a tutti gli insegnanti nominati il 1o gennaio 2011 o dopo tale data».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

Nel corso del 2011, il sig. Horgan e la sig.ra Keegan hanno ottenuto titoli che consentono loro di accedere alla professione di insegnante. Dall’autunno di tale anno, essi hanno esercitato tale professione in una scuola elementare pubblica irlandese.

7

Le nuove tabelle salariali per gli insegnanti neoassunti contenute nella circolare 0040/2011 prevedono una riduzione dello stipendio del 10%, a partire dal 1o gennaio 2011, per ciascuna fascia retributiva, rispetto allo stipendio dei dipendenti pubblici assunti prima di tale data.

8

Inoltre, ai sensi di tale circolare, tutti gli insegnanti neoassunti sono stati inquadrati nella prima fascia della tabella salariale applicabile, in contrasto con la prassi anteriore consistente nell’inquadrare i nuovi insegnanti nella seconda o nella terza fascia di tale tabella.

9

L’obiettivo di tali misure era quello di rispondere alla necessità di conseguire una riduzione strutturale dei costi del pubblico impiego in un’epoca di forti restrizioni di bilancio, e di correggere un grave deficit dei conti pubblici.

10

Il sig. Horgan e la sig.ra Keegan hanno impugnato tali provvedimenti dinanzi all’Equality Tribunal (Organo quasi giurisdizionale in materia di pari opportunità, Irlanda) invocando una disparità di trattamento fondata sull’età. Poiché l’Equality Tribunal ha respinto i loro ricorsi, il sig. Horgan e la sig.ra Keegan hanno interposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

11

Quest’ultimo giudice indica che le misure controverse nel procedimento principale hanno condotto alla coesistenza di due categorie di lavoratori che svolgono un lavoro di pari valore, ma retribuito in modo diverso, e che vi è una manifesta differenza di età tra queste due categorie.

12

Infatti, circa il 70% degli insegnanti entrati in servizio nel 2011 aveva non più di 25 anni. Pertanto, al momento della loro assunzione, gli insegnanti entrati in servizio nel corso di tale anno, tra cui il sig. Horgan e la sig.ra Keegan, erano generalmente più giovani degli insegnanti assunti prima di tale anno, considerati come rientranti nella categoria delle persone meglio retribuite.

13

Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che il criterio determinante per stabilire la tabella salariale applicabile agli insegnanti è costituito dall’anno della loro entrata in servizio e che tutti gli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 sono stati inquadrati in base alla tabella salariale meno vantaggiosa, indipendentemente dalla loro età al momento dell’assunzione. Tutti gli insegnanti assunti prima di tale anno sono stati invece inquadrati in base alla vecchia tabella salariale, per essi tuttora valida, indipendentemente dalla loro età al momento dell’assunzione. Pertanto, la data di assunzione sarebbe un criterio apparentemente neutro riguardo all’età.

14

Il giudice del rinvio osserva altresì che tra le parti nel procedimento principale è pacifico che la ripartizione per età degli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 non è diversa dalla ripartizione per età degli insegnanti assunti prima di tale data, indipendentemente dall’anno di assunzione. Detto giudice, pertanto, si chiede se vi sia una discriminazione indiretta in base all’età, come sostengono il sig. Horgan e la sig.ra Keegan.

15

Per quanto riguarda la giustificazione di un’eventuale discriminazione indiretta, il giudice del rinvio osserva che due motivi sono stati dedotti, vale a dire, da un lato, la necessità per l’Irlanda di far fronte a una crisi economica e, dall’altro, l’obbligo di ottemperare a un contratto collettivo che vieta qualsiasi ulteriore riduzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici assunti prima del 2011.

16

Tale giudice ritiene che questi motivi, considerati singolarmente, non possano costituire valide giustificazioni, ma che la loro combinazione possa esserlo.

17

Pertanto, il Labour Court (Tribunale del lavoro, Irlanda) a deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se costituisca una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, [paragrafo 2,] lettera b), della direttiva 2000/78 (…) il fatto che uno Stato membro, in qualità di datore di lavoro, introduca livelli retributivi più bassi per insegnanti della scuola pubblica neoassunti, pur mantenendo inalterata la retribuzione degli insegnanti già impiegati, tenuto conto delle seguenti circostanze:

a)

i livelli retributivi modificati e quelli esistenti si applicano a tutti gli insegnanti nelle rispettive categorie indipendentemente dall’età;

b)

al momento dell’assunzione e del rispettivo inquadramento retributivo non vi era differenza riguardo alla ripartizione per età tra gli appartenenti al gruppo con la retribuzione più alta e gli appartenenti al gruppo con la retribuzione più bassa;

c)

l’introduzione dei livelli retributivi modificati ha comportato una sostanziale differenza salariale tra due gruppi di insegnanti che svolgono un lavoro di uguale valore;

d)

l’età media di coloro che hanno avuto un inquadramento salariale inferiore è più bassa rispetto all’età media di coloro che sono inquadrati seconda la tabella salariale originaria;

e)

al momento in cui sono stati introdotti gli inquadramenti salariali più bassi, le statistiche dello Stato indicavano che il 70% degli insegnanti appena assunti aveva 25 anni o un’età inferiore, ed è stato ammesso che ciò corrispondeva alla tipica ripartizione per età degli insegnanti neoassunti in qualsiasi anno; e

f)

gli insegnanti della scuola pubblica assunti nel 2011 e dopo tale data subiscono un chiaro svantaggio dal punto di vista economico, rispetto ai loro colleghi insegnanti assunti prima del 2011.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’introduzione dei livelli salariali più bassi possa essere oggettivamente giustificata dalla necessità di ridurre strutturalmente, nel medio-lungo termine, i costi del pubblico impiego, tenuto conto dei vincoli di bilancio che lo Stato deve affrontare e/o dell’importanza di mantenere buone relazioni sindacali con i dipendenti pubblici in servizio.

3)

Si chiede inoltre se la risposta alla seconda questione sia diversa nel caso in cui lo Stato avesse potuto conseguire risparmi equivalenti riducendo la paga di tutti gli insegnanti di un importo significativamente minore rispetto a quello della riduzione applicata esclusivamente agli insegnanti neoassunti.

4)

Si chiede altresì se la risposta alle questioni seconda e terza sia diversa nel caso in cui la decisione di non abbassare i livelli retributivi degli insegnanti già in servizio sia stata presa in ottemperanza ad un contratto collettivo tra il governo, in qualità di datore di lavoro, e i sindacati rappresentanti i dipendenti pubblici, con il quale il governo si era impegnato a non ridurre ulteriormente le retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio che avevano già subito tagli e [in considerazione del]le conseguenze sulle relazioni sindacali che sarebbero derivate dall’inosservanza di tale contratto collettivo, tenuto conto del fatto che la nuova tabella salariale introdotta nel 2011 non costituiva parte del suddetto contratto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

18

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di inquadramenti retributivi meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data, costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.

19

Si deve ricordare, anzitutto, che dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con l’articolo 1 della stessa, discende che, ai fini di detta direttiva, il principio della parità di trattamento impone l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, in particolare, sull’età. Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva risulta che, ai fini di quest’ultima, una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono comportare una situazione di particolare svantaggio per le persone di una determinata età rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

20

Pertanto, per stabilire se il sig. Horgan e la sig.ra Keegan possano far valere il principio ricordato al punto precedente, occorre verificare se agli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 e a quelli assunti prima di tale data sia applicato un trattamento diverso in base all’età che avevano al momento dell’assunzione.

21

A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che l’Irlanda ha scelto di modificare le condizioni di retribuzione dei dipendenti pubblici neoassunti, compresi gli insegnanti, con effetto dal 1o gennaio 2011, prevedendo una riduzione della retribuzione pari al 10% e un inquadramento nella prima fascia retributiva anziché nella seconda o terza fascia.

22

Tali nuove condizioni sono applicabili alla situazione del sig. Horgan e della sig.ra Keegan e di altri insegnanti assunti dopo tale data ed è indiscusso che questi ultimi svolgano un lavoro analogo a quello degli insegnanti assunti prima di tale data.

23

D’altro canto, gli insegnanti assunti prima del 1o gennaio 2011 sono stati necessariamente inquadrati nelle loro fasce retributive in base alle vecchie condizioni in vigore alla data della loro assunzione, da cui è dipesa la determinazione dell’importo della loro retribuzione.

24

Ne consegue che tale disparità di trattamento deriva dalla rispettiva data di assunzione degli insegnanti, dal momento che è sulla base di questa data che le vecchie o nuove norme in materia di tabella salariale e inquadramenti retributivi devono essere applicate.

25

Pertanto, l’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione delle nuove norme in materia di tabella salariale e inquadramenti retributivi è la qualità di «dipendente pubblico neoassunto dal 1o gennaio 2011», indipendentemente dall’età del dipendente pubblico al momento della sua assunzione. Pertanto, tale criterio, che subordina l’applicazione delle nuove norme alla sola data di assunzione quale elemento obiettivo e neutro, è palesemente estraneo ad ogni considerazione relativa all’età delle persone assunte (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 8183).

26

Inoltre, il giudice del rinvio ha precisato che, anche se al momento della loro assunzione il sig. Horgan, la sig.ra Keegan e gli altri insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011 erano in prevalenza più giovani degli insegnati assunti prima di tale data, in quanto, a tale data, circa il 70% di loro aveva non più di 25 anni, è altresì pacifico che, indipendentemente dall’anno di assunzione, sia gli insegnanti assunti dopo il 1o gennaio 2011, sia quelli che sono stati assunti prima di tale data, avevano in media non più di 25 anni.

27

Risulta da quanto precede che le nuove condizioni di retribuzione introdotte dall’Irlanda non sono basate su un criterio indissolubilmente o indirettamente legato all’età degli insegnanti, per cui non si può ritenere che la nuova normativa introduca una disparità di trattamento fondata sull’età (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C‑132/11, EU:C:2012:329, punti 2930).

28

Tenuto conto di tali considerazioni, si deve rispondere alla prima questione che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 dev’essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

29

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

Sulle spese

30

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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