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Document 62018CD0543
Decision of the Court of Justice (Reviewing Chamber) of 17 September 2018.#HG v European Commission.#Review.#Case C-543/18 RX.
Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018.
HG contro Commissione europea.
Riesame.
Causa C-543/18 RX.
Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018.
HG contro Commissione europea.
Riesame.
Causa C-543/18 RX.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:764
DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame)
17 settembre 2018 ( *1 )
«Riesame»
Nella causa C‑543/18 RX,
avente ad oggetto una proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 20 agosto 2018,
LA CORTE (Sezione del riesame),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,
ha emesso la seguente
Decisione
1 |
La proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492). Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), recante il rigetto, da parte di quest’ultimo, del ricorso presentato dal ricorrente al fine di ottenere, in via principale, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 10 febbraio 2015 che gli infligge la sanzione disciplinare della sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e lo condanna a risarcire il danno subito dalla Commissione nella misura di EUR 108596,35 nonché, se del caso, della decisione di rigetto del reclamo, e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito. |
2 |
Il Tribunale ha ritenuto che il collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica che aveva pronunciato la suddetta sentenza non fosse costituito in modo regolare. |
3 |
Dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE risulta che le decisioni emesse dal Tribunale su impugnazione diretta contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse. |
4 |
Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. |
5 |
A tal riguardo, dall’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte risulta che la Sezione del riesame della Corte, investita di una proposta di riesame siffatta, decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale e che, in tal caso, nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame. |
6 |
Nel caso di specie, la Sezione del riesame ritiene che si debba procedere al riesame della sentenza del 19 luglio 2018, HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492). |
7 |
La questione che sarà oggetto del riesame è indicata al punto 2 del dispositivo della presente decisione. |
Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.