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Document 62018CC0730
Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 5 March 2020.#SC v Eulex Kosovo.#Appeal — Arbitration clause — Staff of EU international missions — Internal competition — Non-renewal of a contract of employment — Measure separable from the contract.#Case C-730/18 P.
Conclusioni dell’avvocato generale E. Tanchev, presentate il 5 marzo 2020.
SC contro Eulex Kosovo.
Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Concorso interno – Mancato rinnovo di un contratto di lavoro – Atto dissociabile dal contratto.
Causa C-730/18 P.
Conclusioni dell’avvocato generale E. Tanchev, presentate il 5 marzo 2020.
SC contro Eulex Kosovo.
Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Concorso interno – Mancato rinnovo di un contratto di lavoro – Atto dissociabile dal contratto.
Causa C-730/18 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:176
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
EVGENI TANCHEV
presentate il 5 marzo 2020 ( 1 )
Causa C‑730/18 P
SC
contro
Eulex Kosovo
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Agenti contrattuali di missioni internazionali dell’Unione – Politica estera e di sicurezza comune – Competenza dei giudici dell’Unione – Controversia contrattuale – Ricevibilità – Nozione di atto dissociabile dal suo contesto contrattuale – Parziale riqualificazione del ricorso – Ricorso di annullamento – Responsabilità contrattuale – Responsabilità extracontrattuale – Articoli 263, 268, 272 e 340 TFUE»
I. Introduzione
1. |
La presente causa nasce da una controversia tra SC, un ex agente contrattuale, e la missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (in prosieguo: l’«Eulex Kosovo»), una missione internazionale dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo: la «PESC»). |
2. |
Fondandosi sulla clausola attributiva di competenza ai giudici dell’Unione contenuta nel contratto di lavoro tra SC e l’Eulex Kosovo, SC ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sulla base dell’articolo 272 TFUE, contestando la legittimità delle decisioni adottate da tale missione ai sensi delle quali SC non aveva superato un concorso interno e il suo contratto di lavoro non era stato rinnovato, e chiedendo il risarcimento dei danni sulla base della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340 TFUE. |
3. |
La presente impugnazione è proposta da SC avverso l’ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17, EU:T:2018:586; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata») con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di SC. Essa solleva tre questioni fondamentali riguardanti, in primo luogo, la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE nel contesto della PESC, in secondo luogo, la distinzione tra gli articoli 263 e 272 TFUE e, in terzo luogo, la possibilità di riqualificare un’azione contrattuale fondata sull’articolo 272 TFUE come un ricorso di annullamento basato sull’articolo 263 TFUE. |
4. |
La presente impugnazione si affianca ad altre cause, attualmente all’esame della Corte, che sollevano questioni simili, anche se non identiche, concernenti la distinzione tra gli articoli 263 e 272 TFUE, e parimenti vertenti sulla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti nelle controversie con le istituzioni e gli organi dell’Unione e su chiarimenti in ordine ai mezzi procedurali appropriati da utilizzare a tal fine ( 2 ). |
5. |
Fondamentalmente, la presente causa invita la Corte a sviluppare la sua giurisprudenza sull’applicazione dell’articolo 272 TFUE e sul rapporto tra tale disposizione e l’articolo 263 TFUE nell’ambito del sistema dei mezzi di ricorso dell’Unione previsto dai trattati. La presente causa riveste, inoltre, una notevole importanza pratica per l’azione esterna dell’Unione e per il funzionamento delle missioni internazionali dell’Unione nel mondo. |
II. Fatti all’origine del procedimento
6. |
I fatti all’origine del procedimento, come descritti nei punti da 1 a 15 dell’ordinanza impugnata, possono essere riassunti, ai fini della presente causa, come segue. È necessario svolgere alcune osservazioni preliminari sulle missioni PSDC e sull’Eulex Kosovo (sezione A), nonché sul rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo (sezione B), prima di esporre gli eventi che hanno condotto al procedimento dinanzi al Tribunale (sezione C). |
A. Missioni PSDC e Eulex Kosovo
7. |
Nell’ambito della PESC, ai sensi del titolo V del TUE, la politica di sicurezza e di difesa comune (in prosieguo: la «PSDC») ( 3 ) fornisce all’Unione una capacità operativa per dispiegare missioni civili e militari al di fuori dell’Unione, al fine di svolgere una serie di compiti, tra cui la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace ( 4 ). Le missioni PSDC «mirano a rispondere ai conflitti e alle crisi esterne, quando si verificano, a rafforzare le capacità dei partner e, in ultima analisi, a proteggere l’Unione europea e i suoi cittadini mediante un’azione esterna» ( 5 ). Secondo una documentazione recente, sono attualmente in corso 16 missioni PSDC – 10 missioni civili e 6 militari – nell’ambito delle quali operano oltre 5000 persone in tutto il mondo ( 6 ). |
8. |
Lo status giuridico delle missioni PSDC e del loro personale si distingue da quello di altri organismi nel contesto dell’azione esterna dell’Unione ( 7 ). In particolare, le missioni PSDC sono legate al Servizio europeo per l’azione esterna (in prosieguo. il «SEAE») ( 8 ), che costituisce il servizio diplomatico dell’Unione e assiste l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC. Tuttavia, non tutto il personale delle missioni PSDC appartiene al SEAE, al cui personale si applicano lo statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») e il regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA») ( 9 ). Inoltre, le missioni PSDC non sono delegazioni dell’Unione istituite ai sensi dell’articolo 221 TFUE per assicurare la rappresentanza dell’Unione, e le cui azioni sono, in linea di principio, imputate all’istituzione dell’Unione delegante ( 10 ). Inoltre, le missioni PSDC non sono formalmente considerate agenzie dell’Unione nel quadro della PSDC, come l’Agenzia europea per la difesa e il Centro satellitare dell’Unione europea, che possiedono un proprio statuto del personale o al cui personale si applicano lo statuto e il RAA ( 11 ). |
9. |
L’Eulex Kosovo è una missione PSDC istituita con l’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) ( 12 ), come modificata, da ultimo, dalla decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell’8 giugno 2018 ( 13 ). L’azione comune 2008/124 è stata prorogata più volte, e l’attuale mandato dell’Eulex Kosovo cesserà il 14 giugno 2020. L’Eulex Kosovo è la più grande missione civile mai avviata nell’ambito della PSDC ( 14 ). |
10. |
Ai sensi dell’articolo 2 dell’azione comune 2008/124, il mandato generale dell’Eulex Kosovo è «sost[enere] le istituzioni dello stato di diritto del Kosovo selezionate nel loro percorso verso maggiori efficacia, sostenibilità, multietnicità e responsabilizzazione, senza ingerenze politiche e nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle migliori prassi europee (…) allo scopo di cedere i compiti rimanenti ad altri strumenti a lungo termine dell’UE e di eliminare gradualmente le restanti funzioni esecutive». |
11. |
Ai sensi degli articoli 7 e 8 dell’azione comune 2008/124, il comandante civile dell’operazione esercita il comando e il controllo dell’Eulex Kosovo a livello strategico, mentre il capomissione esercita il comando e il controllo dell’Eulex Kosovo a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana ( 15 ). |
12. |
L’articolo 9, paragrafo 2, dell’azione comune stabilisce che l’Eulex Kosovo è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell’Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse talune spese di viaggio e indennità, stipendi e copertura sanitaria ( 16 ). |
13. |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, come modificato ( 17 ), l’Eulex Kosovo può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri ( 18 ). |
14. |
L’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, come modificato ( 19 ), stabilisce che le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l’Eulex Kosovo e i membri del personale interessati. |
15. |
L’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124, introdotto dalla decisione del Consiglio 2014/349, del 12 giugno 2014 ( 20 ), stabilisce che l’Eulex Kosovo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione dell’azione comune. |
B. Rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo
16. |
SC è un ex membro del personale internazionale a contratto dell’Eulex Kosovo. |
17. |
SC ha lavorato presso l’Eulex Kosovo, in qualità di procuratore, sulla base di cinque contratti a tempo determinato stipulati in successione: 1) dal 4 gennaio 2014 al 14 giugno 2014; 2) dal 15 giugno 2014 al 14 ottobre 2014; 3) dal 15 ottobre 2014 al 14 giugno 2015; 4) dal 15 giugno 2015 al 14 giugno 2016; e 5) dal 15 giugno 2016 al 14 novembre 2016. |
18. |
Il primo e il secondo contratto di lavoro prevedono, all’articolo 21, che le controversie derivanti da o relative a tali contratti sono di competenza dei giudici di Bruxelles, Belgio. Il terzo, il quarto e il quinto contratto di lavoro stabiliscono, all’articolo 21, che le controversie derivanti da o relative a tali contratti sono di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 272 TFUE. |
19. |
I contratti di lavoro contengono clausole ai sensi delle quali il piano operativo dell’Eulex Kosovo (in prosieguo: l’«OPLAN»), il concetto operativo (in prosieguo: il «CONOPS»), il codice di comportamento (in prosieguo: il «COC») e le procedure operative standard (in prosieguo: le «SOP») costituiscono parte integrante di tali contratti ( 21 ). Si tratta di documenti fondamentali di pianificazione e organizzazione per l’esecuzione del mandato dell’Eulex Kosovo. Essi non sono generalmente accessibili al pubblico ( 22 ). |
20. |
I contratti di lavoro contengono inoltre disposizioni ai sensi delle quali, con la sottoscrizione del contratto, l’agente conferma l’accettazione e il rispetto delle clausole e dei principi contenuti nel contratto e nei suoi allegati e che, in caso di conflitto, il contratto di lavoro prevale, tra l’altro, su OPLAN, CONOPS, COC e SOP ( 23 ). |
21. |
I contratti di lavoro prevedono inoltre, all’articolo 20, che qualsiasi controversia tra le parti «in merito all’interpretazione e all’esecuzione» di tali contratti è deferita ad un organo arbitrale, fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
C. Fatti che hanno condotto al procedimento dinanzi al Tribunale
22. |
Il 28 aprile 2014, SC ha presentato un reclamo all’Eulex Kosovo avverso il suo primo rapporto informativo del 14 aprile 2014. Mediante tale reclamo, SC ha contestato i giudizi contenuti in detto rapporto, redatto dai suoi supervisori, fra cui il suo superiore gerarchico, il procuratore generale dell’Eulex Kosovo, sig.ra Novotna, nonché, in via generale, le irregolarità commesse nell’ambito della procedura di valutazione. Con decisione del 12 agosto 2014, il capomissione ha accolto il reclamo e annullato il rapporto informativo. |
23. |
Con lettera del 26 giugno 2014, il capo dell’ufficio del personale dell’Eulex Kosovo ha informato SC dell’organizzazione di un concorso interno per il posto di procuratore (in prosieguo: il «concorso interno del 2014»). Tale lettera indicava, tra l’altro, che a seguito della revisione delle esigenze operative dell’Eulex Kosovo e dell’approvazione dell’OPLAN da parte degli Stati membri il 24 giugno 2014, era stata effettuata una ristrutturazione dell’Eulex Kosovo, con conseguente riduzione dei posti disponibili. SC ha partecipato a tale concorso, con esito negativo. |
24. |
Il 25 agosto 2014 SC ha impugnato presso l’Eulex Kosovo i risultati del concorso interno del 2014. Con tale impugnazione, SC ha contestato, in particolare, la composizione della commissione di selezione e la presenza della sig.ra Novotna in tale commissione, in ragione del suo coinvolgimento nel procedimento di reclamo contro il rapporto informativo, nonché dell’asserita parzialità di quest’ultima nei suoi confronti. Con decisione del 4 settembre 2014, il capomissione ha accolto tale impugnazione e ha annullato il concorso interno del 2014 a motivo del fatto che due membri della commissione di selezione possedevano la stessa nazionalità, in violazione delle SOP in materia di selezione del personale. |
25. |
Nel corso del 2014 l’Eulex Kosovo ha chiesto a SC di sottoporsi a un esame di guida. Nel corso di tale anno SC non ha superato detto esame per tre volte. Nell’ottobre 2014 SC ha presentato al capo dell’ufficio del personale dell’Eulex Kosovo documenti attestanti una sua disabilità alla mano. In novembre 2015 e febbraio 2016 l’Eulex Kosovo ha nuovamente chiesto a SC di sottoporsi a un esame di guida. |
26. |
Con lettera del 24 giugno 2016, il capo dell’ufficio del personale dell’Eulex Kosovo ha comunicato a SC che sarebbe stato organizzato un nuovo concorso interno per il posto di procuratore (in prosieguo: il «concorso interno del 2016»). La lettera precisava che, a seguito della revisione delle esigenze operative dell’Eulex Kosovo e dell’approvazione dell’OPLAN, il 17 giugno 2016, da parte degli Stati membri e del piano di dispiegamento, il 20 giugno 2016, da parte del comandante dell’operazione civile, era stata effettuata una ristrutturazione dell’Eulex Kosovo, con conseguente riduzione dei posti disponibili. |
27. |
Il 19 luglio 2016 SC ha sostenuto un colloquio con la commissione di selezione del concorso interno del 2016, presieduta dalla sig.ra Novotna. Prima e durante il colloquio, SC ha contestato la composizione della commissione, in ragione del coinvolgimento della sig.ra Novotna nelle due impugnazioni proposte da SC avverso il rapporto informativo e il concorso interno del 2014.n |
28. |
Con lettera del 30 settembre 2016, il capo dell’ufficio del personale dell’Eulex Kosovo ha comunicato a SC che non aveva superato il concorso interno del 2016 (in prosieguo: la «decisione sul concorso interno del 2016») e che, dunque, il suo contratto di lavoro sarebbe terminato il 14 novembre 2016 e non sarebbe stato rinnovato (in prosieguo: la «decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro»; in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»). |
29. |
Il 10 ottobre 2016 SC ha presentato reclamo all’Eulex Kosovo contro le decisioni impugnate. SC ha sostenuto, in sostanza, che la presenza della sig.ra Novotna nella commissione di selezione del concorso interno del 2016 aveva reso il procedimento iniquo e impreciso, violando così le disposizioni delle SOP in materia di selezione del personale, nonché delle SOP sui principi e sul processo di riassetto (in prosieguo: le «SOP sul riassetto»). |
30. |
Con decisione del 31 ottobre, il capomissione ha respinto detto reclamo, ritenendo che non erano stati violati i principi relativi alla selezione del personale. In tale decisione, il capomissione ha sottolineato, in particolare, che non erano stati riscontrati conflitti d’interessi. Il capomissione ha dichiarato altresì che l’allegato 13 dell’OPLAN esigeva che il capo della divisione esecutiva e il procuratore capo dell’Eulex Kosovo fossero membri della commissione di selezione, e che tale commissione doveva essere la stessa per tutti i candidati. |
31. |
In risposta a tale decisione, il 1o novembre 2016 SC ha presentato al capomissione una richiesta di arbitrato, ai sensi dell’articolo 20 del suo contratto di lavoro. Con lettera del 14 novembre 2016 il capomissione ha respinto tale richiesta. |
III. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
32. |
Con atto introduttivo depositato il 25 aprile 2017, SC ha proposto ricorso presso il Tribunale, chiedendo che quest’ultimo voglia:
|
33. |
SC ha strutturato il suo ricorso in due parti. La prima parte riguardava una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE, articolata in cinque motivi ( 24 ). La seconda parte riguardava una domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 340 TFUE, con la quale SC chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte dell’Eulex Kosovo, dei suoi obblighi contrattuali ed extracontrattuali. |
34. |
Con atto separato, depositato il 24 agosto 2017, l’Eulex Kosovo ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, sostenendo, in sostanza, che il Tribunale non era competente a conoscere del ricorso in quanto esso riguardava, in parte, contratti che prevedevano la competenza dei giudici di Bruxelles. Il 20 ottobre 2017 SC ha presentato osservazioni su tale eccezione. |
35. |
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso di SC. Ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha dichiarato che, senza che fosse necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Eulex Kosovo, il ricorso era in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto (punti 22, 23 e 77 dell’ordinanza impugnata). |
36. |
Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha osservato che le conclusioni del ricorso erano articolate in quattro capi (punti da 24 a 30 dell’ordinanza impugnata). Anzitutto, esso ha respinto il terzo capo delle conclusioni, concernente l’illegittimità delle decisioni impugnate, in quanto manifestamente irricevibile (punti da 31 a 52 dell’ordinanza impugnata), statuendo, in sostanza, che tali decisioni non potevano essere impugnate ai sensi dell’articolo 272 TFUE e che, anche qualora il ricorso fosse riqualificato come un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, esso era stato proposto tardivamente. |
37. |
Il Tribunale ha respinto il primo e il secondo capo delle conclusioni, concernenti la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (punti da 53 a 69 dell’ordinanza impugnata), e il quarto capo, vertente sul risarcimento dei danni (punti da 70 a 76 dell’ordinanza impugnata) in quanto in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati in diritto. Inoltre, esso ha condannato SC alle spese. |
38. |
Le motivazioni dell’ordinanza impugnata saranno riprodotte, ove necessario, nel corso dell’esame dei motivi dedotti nell’impugnazione. |
IV. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
39. |
Con l’impugnazione presentata il 23 novembre 2018, SC chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di accogliere il ricorso, fatta eccezione per il quinto motivo ( 25 ) e, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito. SC chiede inoltre alla Corte di condannare l’Eulex Kosovo alle spese. |
40. |
Nella sua comparsa di risposta, depositata il 7 maggio 2019, l’Eulex Kosovo chiede alla Corte di respingere l’impugnazione o, in subordine, qualora la Corte annulli l’ordinanza impugnata, di rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito. Essa chiede inoltre alla Corte di condannare SC alle spese. |
41. |
Con decisione del 22 maggio 2019, il presidente della Corte ha respinto la richiesta di SC di presentare una replica. |
42. |
SC e l’Eulex Kosovo hanno partecipato all’udienza dinanzi alla Corte il 6 novembre 2019. |
V. Analisi
43. |
SC deduce cinque motivi di impugnazione. Il primo motivo si basa sulla riqualificazione del terzo capo delle conclusioni, fondato sull’articolo 272 TFUE, come ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il secondo motivo si fonda sull’omessa accettazione della competenza ai sensi dell’articolo 272 TFUE. Il terzo motivo verte sulla mancata considerazione di vari argomenti principalmente relativi alla violazione delle SOP. Il quarto motivo si fonda sull’erronea dichiarazione di irricevibilità delle domande di risarcimento dei danni derivanti dalle decisioni impugnate a motivo del fatto che il ricorso di annullamento avverso tali decisioni era irricevibile. Il quinto motivo si basa su un’errata valutazione delle domande di risarcimento dei danni derivanti dalle reiterate richieste di sottoporsi a un esame di guida. |
44. |
Nel prosieguo mi concentrerò sull’esame del primo e del secondo motivo di impugnazione (in ordine inverso), i quali, a mio avviso, devono essere accolti. La sorte del terzo e del quarto motivo di impugnazione dipenderà essenzialmente dalla decisione della Corte sul primo e sul secondo motivo di impugnazione. Più in particolare, per quanto concerne il terzo motivo di impugnazione, SC contesta al Tribunale di non aver esaminato i suoi argomenti riguardanti in particolare la violazione delle SOP; poiché tali argomenti sono stati presentati a sostegno di una domanda dichiarata irricevibile dal Tribunale, tale motivo non potrà essere accolto qualora la Corte respinga il secondo motivo di impugnazione. Per quanto riguarda il quarto motivo di impugnazione, SC contesta al Tribunale di aver dedotto l’irricevibilità di talune domande dalla loro stretta connessione con la domanda di annullamento dichiarata irricevibile, quando il Tribunale ha erroneamente riqualificato un ricorso ricevibile, fondato sull’articolo 272 TFUE, come un ricorso irricevibile fondato sull’articolo 263 TFUE; pertanto, tale motivo non potrà essere accolto soltanto nel caso in cui la Corte respinga il primo e il secondo motivo. Sono dunque del parere che non sia necessario affrontare separatamente il terzo e il quarto motivo di impugnazione nelle presenti conclusioni. Il quinto motivo di impugnazione mi sembra infondato in diritto. In tali circostanze, ritengo che l’ordinanza impugnata dovrebbe essere parzialmente annullata e che la causa dovrà essere rinviata al Tribunale. |
45. |
Prima di procedere alla valutazione dei motivi di impugnazione (sezioni B, C e D), è necessario verificare la competenza della Corte a conoscere dell’ impugnazione stessa (sezione A). |
A. Sulla competenza della Corte
46. |
La competenza della Corte a conoscere della presente causa non è contestata dalle parti ( 26 ). Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, una questione relativa alla competenza dei giudici dell’Unione deve essere esaminata d’ufficio dalla Corte, anche se nessuna delle parti l’ha sollevata ( 27 ). |
47. |
Poiché l’Eulex Kosovo è una missione PSDC che opera nel settore della PESC, appare necessario esaminare, in primo luogo, se la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE possa essere potenzialmente condizionata da norme che limitano la competenza dei giudici dell’Unione nell’ambito della PESC ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma TUE e dell’articolo 275, primo comma, TFUE. Mi occuperò quindi della portata della competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE per quanto concerne i contratti di lavoro tra SC e l’Eulex Kosovo, nonché della capacità dell’Eulex Kosovo di stare in giudizio nel presente procedimento. |
48. |
Va notato, anzitutto, che non sembra ancora esservi una giurisprudenza della Corte che si occupi specificamente della competenza dei giudici dell’Unione per quanto concerne i ricorsi fondati sull’articolo 272 TFUE in relazione alle limitazioni imposte alla loro competenza nel settore della PESC. |
49. |
Come stabilito dalla Corte, a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 275, primo comma, TFUE i giudici dell’Unione non sono, in linea di principio, competenti per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC nonché gli atti adottati sulla base di queste ultime ( 28 ). Tuttavia, poiché tali articoli introducono una deroga alla regola della competenza generale di cui all’articolo 19 TUE, essi devono essere oggetto di interpretazione restrittiva ( 29 ). |
50. |
Vi è anche un filone giurisprudenziale vertente su questioni di competenza in relazione alla PESC il quale indica che il fatto che la PESC venga in considerazione nelle circostanze di un caso specifico non significa automaticamente che si applichino le limitazioni imposte alla competenza della Corte ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 275 TFUE ( 30 ). Poiché tale giurisprudenza riguarda in parte le missioni PSDC, ai fini della presente causa è utile esporre i punti salienti di alcune pronunce. |
51. |
Ad esempio, nella causa Elitaliana/Eulex Kosovo ( 31 ), la Corte ha confermato la competenza dei giudici dell’Unione a pronunciarsi su un ricorso di annullamento e di risarcimento dei danni proposto dalla ricorrente sulla base dell’aggiudicazione a un altro offerente, da parte di Eulex Kosovo, di un appalto pubblico per servizi elicotteristici. La Corte ha ritenuto che i provvedimenti controversi, di cui era chiesto l’annullamento a causa di una violazione delle norme applicabili agli appalti pubblici dell’Unione, riguardavano l’aggiudicazione di un appalto pubblico che aveva generato spese a carico del bilancio dell’Unione, sicché l’appalto in questione rientrava nell’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario dell’Unione ( 32 ). In tali circostanze, la Corte ha statuito che l’articolo 24, paragrafo 1, TUE e l’articolo 275 TFUE non escludevano la sua competenza a interpretare e applicare le disposizioni del regolamento finanziario dell’Unione in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. |
52. |
Inoltre, nella causa H/Consiglio e a. ( 33 ), la Corte ha confermato la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere di un ricorso di annullamento e risarcimento dei danni proposto da un membro del personale distaccato presso una missione civile PSDC, la missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, in relazione a decisioni adottate dal capomissione di riassegnarla ad un posto presso un ufficio regionale. La Corte ha statuito che, sebbene le decisioni impugnate si inserissero nel contesto della PESC e concernessero azioni operative ricadenti nell’ambito della PESC, esse configuravano altresì atti di gestione del personale, al pari di qualunque decisione simile adottata dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze. In tali circostanze, le limitazioni alla competenza della Corte nel contesto della PESC non escludevano il controllo degli atti di gestione del personale relativi a membri del personale distaccati dagli Stati membri, quando il giudice dell’Unione è competente a sindacare siffatti atti, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, allorché questi riguardino membri del personale distaccati dalle istituzioni dell’Unione. Se così non fosse, allorché uno stesso atto di gestione del personale relativo alle operazioni «sul campo» riguardi al contempo membri del personale distaccati dagli Stati membri e membri del personale distaccati dalle istituzioni dell’Unione, la decisione adottata con riferimento ai primi potrebbe essere incompatibile con quella pronunciata con riferimento a questi ultimi. |
53. |
Su tale base, rilevo che le cause di cui sopra riguardavano ricorsi di annullamento e di risarcimento dei danni proposti ai sensi dell’articolo 263 TFUE e dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, e non chiamavano in causa la possibile applicazione dell’articolo 272 TFUE, in quanto, tra le parti, non sussisteva alcun rapporto contrattuale controverso in tali procedimenti. Inoltre, le circostanze che hanno dato origine alla sentenza H/Consiglio e a. riguardavano un membro del personale distaccato, anziché un membro del personale a contratto di una missione civile PSDC, e la sentenza della Corte ha tentato, in parte, di evitare un’incompatibilità di trattamento nella decisione delle controversie relative al personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione. Da tale sentenza si può inoltre dedurre che l’articolo 24, paragrafo 1, TUE e l’articolo 275 TFUE non escludono la competenza dei giudici dell’Unione a conoscere delle azioni relative alla gestione generale, da parte delle missioni civili PSDC, del loro personale, anche quando tale gestione concerne operazioni «sul campo» ( 34 ). Ritornerò su questo punto più avanti nella mia analisi (v. paragrafo 138 delle presenti conclusioni). |
54. |
La giurisprudenza di cui sopra avalla pertanto la tesi secondo cui le limitazioni poste alla competenza dei giudici dell’Unione nel settore della PESC dall’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dall’articolo 275 TFUE non escludono la competenza della Corte in virtù di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE nelle circostanze di cui alla presente causa ( 35 ). |
55. |
Certamente, la stipulazione, da parte dell’Eulex Kosovo, di contratti di lavoro come quello di cui alla presente causa è prevista dall’azione comune 2008/124 istitutiva della missione, la cui base giuridica rientra nella PESC (v. paragrafo 14 delle presenti conclusioni). Tuttavia, dall’articolo 272 TFUE, in base al quale i giudici dell’Unione sono stati investiti della competenza a pronunciarsi in virtù di «una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa», risulta che tale disposizione non rientra nell’ambito di applicazione della PESC e si applica, in generale, a vari tipi di contratti, compresi i contratti di lavoro concernenti il personale ( 36 ). Inoltre, la competenza dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 272 TFUE si fonda sul contratto concluso tra le parti, e non su un atto adottato sulla base delle disposizioni del trattato in materia di PESC. |
56. |
Inoltre, anche se, nella presente causa, i contratti di lavoro si collocano nel contesto della PESC, essi costituiscono essenzialmente atti tipici di gestione del personale nell’organizzazione delle risorse umane da parte dell’Eulex Kosovo. Sostenere che la competenza dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 272 TFUE è esclusa per il solo fatto che il contratto di lavoro si colloca nel contesto della PESC sembrerebbe contrario all’espressa volontà delle parti di attribuire la competenza ai giudici dell’Unione in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto, e potrebbe privare l’articolo 272 TFUE del suo significato. |
57. |
Di conseguenza, si deve ritenere che la competenza della Corte in virtù di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE nelle circostanze di cui alla presente causa non è esclusa dalle limitazioni poste alla sua competenza nel settore della PESC, in via derogatoria, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 275 TFUE. |
58. |
Inoltre, non vi è alcun dubbio che l’Eulex Kosovo possa stare in giudizio nel presente procedimento o che la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE possa estendersi a tutti i contratti di lavoro di cui alla presente causa. |
59. |
L’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124, introdotto dalla decisione 2014/349, applicabile dal 12 giugno 2014 (v. paragrafo 15 delle presenti conclusioni), conferisce all’Eulex Kosovo la capacità di stipulare contratti e di stare in giudizio, conferendole così capacità giuridica. Dall’articolo 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, della stessa, anch’esso applicabile a partire dal 12 giugno 2014 (v. paragrafi 13 e 14 delle presenti conclusioni), risulta inoltre che l’Eulex Kosovo può assumere personale su base contrattuale e che le condizioni di impiego e i diritti e gli obblighi di tale personale devono essere stabiliti nei contratti stipulati tra la stessa e i membri del personale interessati. Pertanto, conformemente alle modifiche introdotte dalla decisione 2014/349, l’Eulex Kosovo possiede capacità giuridica e può essere convenuta nel presente procedimento ( 37 ). |
60. |
Inoltre, come indicato nelle conclusioni scritte delle parti ( 38 ), dalla sentenza Jenkinson/Consiglio e a. (in prosieguo: la sentenza «Jenkinson») ( 39 ) risulta che la Corte è competente a conoscere delle controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo, anche se tale rapporto può riguardare, in parte, eventi verificatisi durante i periodi coperti dal primo e dal secondo contratto di lavoro, che prevedono la competenza dei giudici di Bruxelles (v. punto 18 delle presenti conclusioni). |
61. |
La sentenza Jenkinson ( 40 ) concerneva un ricorso fondato principalmente sull’articolo 272 TFUE, promosso da un ex membro del personale internazionale a contratto di talune missioni internazionali dell’Unione, fra le quali l’Eulex Kosovo. Il ricorrente chiedeva, in particolare, il risarcimento dei danni subiti a causa dell’uso abusivo di contratti di lavoro consecutivi a tempo determinato e del suo licenziamento illegittimo fondato sulla decisione di non rinnovare il suo contratto di lavoro. Soltanto l’ultimo contratto di lavoro tra il ricorrente e l’Eulex Kosovo conteneva una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, mentre tutti i precedenti contratti di lavoro prevedevano la competenza dei giudici di Bruxelles. |
62. |
Nella sua sentenza ( 41 ), la Corte ha ricordato che i giudici dell’Unione europea sono competenti, in linea di principio, a conoscere solo delle domande derivanti da un contratto contenente una clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto. Tuttavia, nel caso di un rapporto di lavoro che si concretizza in una serie di contratti di lavoro consecutivi, il fatto che nei contratti anteriori non compaia una clausola compromissoria non osta a che la Corte tenga conto, nella sua valutazione dei rapporti esistenti tra le parti, dell’insieme dei contratti stipulati. Pertanto, la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE è idonea ad estendersi ai contratti anteriori che prevedono la competenza dei giudici nazionali, a condizione che il ricorso contenga domande derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria o che hanno un nesso diretto con le obbligazioni derivanti da tale contratto, come nel caso di tale procedimento. |
63. |
Nella presente causa, sulla base della sentenza Jenkinson, la competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE può estendersi a tutti i contratti di lavoro tra SC e l’Eulex Kosovo, poiché le domande di SC sono legate all’esistenza di un unico rapporto di lavoro continuativo fondato su una serie di cinque contratti consecutivi, e si basano sui contratti contenenti la clausola compromissoria. Ritornerò su tale sentenza più avanti, nel corso della mia analisi (v. paragrafi da 105 a 107 e 138 delle presenti conclusioni). |
64. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la Corte sia competente a conoscere della presente causa. |
B. Secondo motivo di impugnazione (concernente la distinzione tra gli articoli 263 e 272 TFUE)
1. Sintesi degli argomenti delle parti
65. |
Con il secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 272 TFUE, del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta e del principio della parità di trattamento, SC sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46 e 64 dell’ordinanza impugnata, avendo dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’articolo 272 TFUE per quanto riguarda il terzo capo delle conclusioni concernente l’illegittimità delle decisioni impugnate e non avendo esaminato la fondatezza di tale capo. Tale motivo di impugnazione si articola in tre parti. |
66. |
Con la prima parte del secondo motivo, SC sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto lasciando irrisolta la questione se potesse conoscere dei fatti verificatisi durante il periodo coperto dalla clausola contenuta nel primo e nel secondo contratto di lavoro, che attribuiva la competenza ai giudici di Bruxelles, mentre dalla sentenza Jenkinson risulta che è competente ai sensi dell’articolo 272 TFUE. |
67. |
Con la seconda parte del secondo motivo, SC sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la domanda di SC, diretta a far dichiarare l’illegittimità delle decisioni impugnate, costituiva un ricorso di annullamento, mentre l’accertamento di un inadempimento contrattuale costituisce il mezzo di ricorso adeguato ai sensi dell’articolo 272 TFUE ( 42 ). |
68. |
Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, SC sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che le decisioni impugnate costituissero misure amministrative dissociabili dal contratto. La decisione sul concorso interno del 2016 è stata adottata sulla base delle SOP, che sono parte integrante del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 1.2 dello stesso, e costituiscono la legge applicabile a tale contratto ( 43 ). Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la SC non aveva addotto alcun motivo fondato su disposizioni contrattuali, poiché SC aveva sollevato vari motivi relativi alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale, tra cui le SOP. Inoltre, la mera assenza nel contratto di una clausola che ne preveda il rinnovo non ha alcuna incidenza sul fatto che la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro sia una decisione contrattuale. Nel corso dell’udienza SC ha precisato che le SOP possiedono natura contrattuale in relazione al rapporto di lavoro di SC con l’Eulex Kosovo, e che la clausola compromissoria sarebbe priva di oggetto se fosse meramente limitata al contratto stesso. |
69. |
SC aggiunge che l’approccio del Tribunale non è coerente con la giurisprudenza ( 44 ) e implica che gli agenti contrattuali delle missioni PSDC non possano instaurare la maggior parte delle controversie di lavoro dinanzi ai giudici dell’Unione. Precludendo l’unica evidente via a disposizione di tale personale per impugnare le decisioni prese nei loro confronti ai sensi dell’articolo 272 TFUE, l’approccio del Tribunale viola il diritto di SC a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta, nonché il principio della parità di trattamento, poiché al personale distaccato delle missioni PSDC è stato riconosciuto il diritto di proporre un ricorso di annullamento ( 45 ). |
70. |
L’Eulex Kosovo sostiene che l’approccio del Tribunale è coerente con la giurisprudenza costante secondo cui l’articolo 272 TFUE deve essere interpretato in modo restrittivo ( 46 ). La decisione sul concorso interno del 2016 è il risultato di una decisione di ristrutturazione adottata in seno al Consiglio e formalizzata nell’OPLAN ed è, quindi, dissociabile dal contratto. Il Tribunale ha inoltre giustamente fondato le sue conclusioni in merito alla decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro sull’assenza di una clausola contrattuale relativa al suo rinnovo. L’Eulex Kosovo non contesta che l’OPLAN, il CONOPS, il COC e le SOP siano parte integrante del contratto di lavoro, ma respinge l’affermazione di SC secondo cui tali documenti sono contrattuali, poiché, come ha sottolineato nel corso dell’udienza, si tratta di documenti operativi generali e che non hanno costituito oggetto di negoziazione tra le parti. |
71. |
L’Eulex Kosovo sostiene, inoltre, che il Tribunale non ha violato il diritto di SC a un ricorso effettivo e alla parità di trattamento, poiché SC era legittimata a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Inoltre, le cause citate da SC sono caratterizzate da circostanze diverse e sono ancora pendenti dinanzi ai giudici competenti. |
2. Valutazione del secondo motivo di impugnazione
72. |
Devo anzitutto premettere che, mentre la terza parte del secondo motivo di impugnazione merita un’accurata considerazione, la prima e la seconda parte di tale motivo possono essere agevolmente respinte. |
73. |
Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, SC sostiene che il Tribunale non ha precisato, alla luce della sentenza Jenkinson, se potesse tener conto di fatti verificatisi nel corso del periodo in cui i contratti di lavoro non contenevano clausole compromissorie attributive di competenza ai giudici dell’Unione. A mio avviso, non era necessario che il Tribunale si pronunciasse su tale questione al fine di valutare se le decisioni impugnate fossero misure dissociabili dal contratto, poiché non è stato sostenuto che il loro collegamento con il contratto fosse sorto in tale periodo. Ritengo pertanto che la prima parte del secondo motivo di impugnazione debba essere respinta in quanto infondata. |
74. |
Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, SC sembra contestare il fatto che il Tribunale abbia escluso la possibilità che un ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE possa avere carattere di accertamento. Tuttavia, il Tribunale non si è pronunciato su tale questione e si è basato sulla natura delle decisioni impugnate, piuttosto che sulla natura delle domande avverso tali decisioni. Suggerisco pertanto di respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata. |
75. |
Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, SC censura la valutazione del Tribunale secondo cui le decisioni impugnate sono misure dissociabili dal contratto che non possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 272 TFUE. |
76. |
È opportuno sottolineare che questa parte del secondo motivo di impugnazione solleva questioni complesse che non sono ancora state affrontate nella giurisprudenza della Corte, concernenti la distinzione tra gli atti impugnabili nel quadro di ricorsi fondati sugli articoli 263 e 272 TFUE, nell’ambito di una controversia di lavoro che interessa un ex agente contrattuale di una missione civile PSDC. La complessità della presente causa deriva, in particolare, dal fatto che gli atti in questione si collocavano in un contesto amministrativo e non si basavano su una disposizione specifica del contratto di lavoro stipulato dalle parti. |
77. |
Ritengo che la terza parte del secondo motivo di impugnazione sia fondata e che l’ordinanza impugnata debba essere annullata su tale base. I motivi per cui ho raggiunto tale conclusione sono esposti nel prosieguo. |
78. |
In primo luogo, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 272 TFUE costituisce una disposizione specifica che consente di adire il giudice dell’Unione in virtù di una cosiddetta clausola compromissoria stipulata dalle parti per contratti di diritto pubblico o di diritto privato ( 47 ). Poiché siffatte controversie rientrano nella competenza generale dei giudici nazionali in forza dell’articolo 274 TFUE, salvo in presenza di una clausola compromissoria, la competenza dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 272 TFUE rappresenta una deroga alle norme di diritto comune ed è quindi interpretata restrittivamente ( 48 ). Inoltre, tale competenza dev’essere valutata alla sola luce dell’articolo 272 TFUE e della clausola compromissoria, senza che possano essere opposte disposizioni del diritto nazionale che osterebbero alla competenza dei giudici dell’Unione ( 49 ). Ne consegue che i giudici dell’Unione possono conoscere solo delle domande derivanti dal contratto stipulato dall’Unione contenente la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto ( 50 ). |
79. |
Di converso, l’articolo 263 TFUE consente ai giudici dell’Unione di verificare la legittimità degli atti vincolanti adottati dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione attraverso il ricorso di annullamento, che rientra nella loro competenza esclusiva ( 51 ). Ai sensi della giurisprudenza, il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica ( 52 ). |
80. |
Di conseguenza, la Corte ha stabilito criteri per distinguere i tipi di atti impugnabili ai sensi degli articoli 263 e 272 TFUE. In particolare, in un filone giurisprudenziale ampiamente sostenuto dalla sentenza Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (in prosieguo: la sentenza «Lito») ( 53 ), la Corte ha statuito che, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, può essere proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE «soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l’esercizio di pubblici poteri conferiti all’istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa». |
81. |
A tale proposito, la Corte ha argomentato nel senso che se il giudice dell’Unione si riconoscesse competente a pronunciarsi sull’annullamento di provvedimenti che si iscrivono in un contesto meramente contrattuale, rischierebbe non soltanto di svuotare di significato l’articolo 272 TFUE, ma altresì, nel caso in cui il contratto non contenesse una clausola compromissoria, di estendere la competenza dei giudici dell’Unione oltre i limiti delineati dall’articolo 274 TFUE, che affida ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere di tali controversie ( 54 ). |
82. |
Su tale base, la Corte ha statuito che un ricorso avverso una nota di addebito non può fondarsi sull’articolo 263 TFUE. Tale nota si iscrive nel contesto di un contratto, dal momento che ha ad oggetto il recupero di un credito che trova il proprio fondamento nelle disposizioni di tale contratto. Essa non può neppure equivalere a un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE di cui un’istituzione si possa avvalere nell’ipotesi in cui il debitore non proceda all’esecuzione entro la data di scadenza fissata. Dunque, tale nota non produce effetti giuridici che avrebbero origine nell’esercizio dei pubblici poteri, ma deve essere considerata indissociabile dai rapporti contrattuali esistenti tra le parti ( 55 ). |
83. |
Inoltre, la Corte è giunta a conclusioni analoghe nel contesto di rapporti contrattuali triangolari in cui il ricorrente non ha concluso un contratto direttamente con un’istituzione, bensì con una parte contraente nell’ambito di un contratto concluso tra tale parte e l’Unione. In tali circostanze la Corte ha dichiarato che gli atti adottati dall’istituzione concernenti le prestazioni insoddisfacenti del ricorrente, la riduzione della retribuzione e la cessazione del rapporto di lavoro non sono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto tutti gli effetti di tali atti si producono e si esauriscono nel quadro del rapporto contrattuale tra l’istituzione e l’altra parte contraente, in relazione al quale il ricorrente è un terzo ( 56 ). |
84. |
Va inoltre sottolineato che la giurisprudenza relativa alla distinzione tra l’articolo 272 TFUE e l’articolo 263 TFUE si ricollega alla giurisprudenza concernente la distinzione tra l’articolo 272 TFUE e l’articolo 268 TFUE ( 57 ), che conferisce ai giudici dell’Unione la competenza esclusiva a pronunciarsi sui ricorsi in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione ( 58 ). In particolare, la Corte ha stabilito che, al fine di determinare la natura contrattuale o extracontrattuale della controversia ai fini dell’accertamento della propria competenza, i giudici dell’Unione devono verificare, con riferimento ai diversi elementi contenuti nel fascicolo – quali, segnatamente, la norma di diritto che si asserisce essere stata violata, la natura del danno lamentato, il comportamento addebitato nonché i rapporti giuridici esistenti tra le parti – se esista tra queste ultime «un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia, il cui esame approfondito risulta indispensabile per potersi pronunciare sul ricorso di cui trattasi». La Corte ha altresì sottolineato che i giudici dell’Unione non possono semplicemente basarsi sulle norme invocate dalle parti, poiché, altrimenti, la natura della controversia e il giudice competente potrebbero mutare a seconda delle norme invocate dalle parti. |
85. |
È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare la terza parte del secondo motivo di impugnazione. |
86. |
Nella presente causa, rilevo che, ai punti 35, 36 e 42 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalla sentenza Lito, per accertare se le decisioni impugnate rientrassero nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti. |
87. |
Tuttavia, ritengo che le conclusioni del Tribunale, ai punti da 37 a 45 dell’ordinanza impugnata, secondo cui tali decisioni devono essere considerate come misure dissociabili da tale rapporto, siano viziate da un errore di diritto. |
88. |
Occorre ricordare che le decisioni impugnate riguardano il mancato superamento, da parte di SC, del concorso interno del 2016 e il mancato rinnovo del suo contratto di lavoro. In quanto tali, le decisioni impugnate sono atti adottati dall’Eulex Kosovo, che si inquadrano nel rapporto di lavoro di SC con l’Eulex Kosovo. Il ricorso proposto da SC dinanzi ai giudici dell’Unione mira a ottenere il controllo giurisdizionale della decisione del capomissione che conferma le decisioni impugnate, conformemente alle disposizioni dell’OPLAN e delle SOP (v. paragrafo 30 delle presenti conclusioni). |
89. |
Alla luce della giurisprudenza della Corte e, in particolare, dei criteri stabiliti nella sentenza Lito, vi sono chiare indicazioni che le decisioni impugnate rientrano nel contesto contrattuale che lega SC e l’Eulex Kosovo. Come sosterrò nel prosieguo, tali decisioni si fondano sui diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro tra SC e l’Eulex Kosovo, e si riferiscono essenzialmente all’esecuzione di tale contratto. Pertanto, le decisioni impugnate non producono effetti giuridici derivanti dall’esercizio delle prerogative di autorità pubblica da parte dell’Eulex Kosovo, ma devono essere considerate indissociabili dal rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Eulex Kosovo, sebbene l’articolo 272 TFUE sia interpretato in modo restrittivo, come indicato al paragrafo 78 delle presenti conclusioni, esso si estende chiaramente alle controversie derivanti dal contratto o direttamente connesse agli obblighi da esso derivanti, come nella presente causa. |
a) La decisione sul concorso interno del 2016
90. |
Ai punti da 38 a 42 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha considerato che la decisione sul concorso interno del 2016 non trovava fondamento nelle clausole del contratto di lavoro che vincolava SC all’Eulex Kosovo, ma era stata adottata dalla commissione di selezione del concorso interno del 2016 nel contesto dell’operazione di riduzione dell’organico prevista dall’OPLAN e dal piano di dispiegamento, e scaturiva dalla decisione amministrativa di organizzare tale concorso. Ne discendeva che la decisione sul concorso interno del 2016 era dissociabile dal contratto. |
91. |
Al punto 43 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha anche rilevato che i motivi dedotti da SC a sostegno del terzo capo delle conclusioni non concernevano le clausole del contratto tra SC e l’Eulex Kosovo, bensì vizi propri di atti amministrativi. |
92. |
Sono d’accordo con SC sul fatto che questo approccio sia errato. |
93. |
In primo luogo, il Tribunale si è ampiamente basato sul contesto amministrativo della decisione sul concorso interno del 2016, segnatamente sul fatto che tale decisione discendeva da decisioni del Consiglio e del comandante civile dell’operazione relative alla riduzione dell’organico, da cui ha dedotto che tale decisione è stata adottata in tale contesto, anziché nel quadro del rapporto contrattuale tra le parti. Tuttavia, il Tribunale ha omesso di valutare l’esatto nesso tra tale decisione e il rapporto contrattuale tra le parti. Tale valutazione sembrerebbe essere di particolare importanza nel contesto delle missioni civili PSDC, dato che gli atti relativi al rapporto di lavoro con il personale a contratto possono spesso essere la conseguenza di decisioni prese dal Consiglio o da altre autorità in merito all’organizzazione e alla direzione strategica di tali missioni. |
94. |
Nella presente causa, mentre le decisioni amministrative in questione riguardavano la riduzione dell’organico dell’Eulex Kosovo, nulla indica che esse riguardassero il trattamento specifico dei membri del personale nell’ambito della procedura di concorso o lo status occupazionale di tali membri risultante da tale concorso. Pertanto, la deduzione del Tribunale secondo cui la decisione sul concorso interno del 2016 aveva natura amministrativa, per il solo fatto che derivava da una decisione amministrativa concernente l’organizzazione dell’Eulex Kosovo, si basa su un’erronea applicazione della giurisprudenza della Corte, in quanto è suscettibile di condurre all’eventuale annullamento di atti che rientrano nel rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, di svuotare del suo significato l’articolo 272 TFUE. |
95. |
Inoltre, è evidente che il concorso interno del 2016 era disciplinato, in particolare, dalle disposizioni dell’OPLAN e delle SOP. Tuttavia, il Tribunale non ha verificato se l’OPLAN, il CONOPS, il COC e le SOP, che, secondo SC, sono state violate dall’Eulex Kosovo, siano documenti contrattuali e, quindi, si inseriscano nel rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo. |
96. |
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Eulex Kosovo, e come indicato da SC, il fatto che tali documenti abbiano una natura generale operativa e non siano oggetto di negoziazione fra le parti non è decisivo. Tali documenti possono essere considerati contrattuali nel quadro del rapporto tra SC e l’Eulex Kosovo, poiché sono menzionati nel contratto di lavoro come parte integrante di tale contratto e costituiscono la base dei diritti e degli obblighi delle parti nell’esecuzione di tale contratto (v. paragrafi 19 e 20 delle conclusioni) ( 59 ). |
97. |
A questo proposito, vorrei sottolineare che, nella versione applicabile delle SOP sul riassetto, allegata alle osservazioni scritte dell’Eulex Kosovo ( 60 ), l’articolo 5, rubricato «Riesame», prevede che «[f]atti salvi i rimedi giuridici previsti dai contratti di lavoro, qualsiasi membro del personale interessato dal riassetto può presentare al capomissione una richiesta di riesame nel caso in cui nutra preoccupazioni fondate in merito all’equità e all’accuratezza del processo». Ciò implica la possibilità, per un membro del personale, di avvalersi di rimedi nell’ambito del contesto contrattuale, segnatamente del ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE in applicazione della clausola compromissoria del contratto di lavoro, per contestare l’equità di una procedura concorsuale interna che lo riguarda, come nel caso di specie. |
98. |
È opportuno rilevare, inoltre, che, come osservato da SC, la conclusione secondo cui tali documenti non possiedono natura contrattuale sembra in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale non menzionata nell’ordinanza impugnata, nella quale tali documenti sono considerati fondamento degli obblighi contrattuali tra le parti. In particolare, la causa PY/EUCAP Sahel Niger ( 61 ) riguardava un ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE promosso da un ex agente contrattuale di una missione civile PSDC, per l’asserita violazione del suo contratto di lavoro sulla base del codice di comportamento di tale missione. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso dovesse essere esaminato sulla base delle disposizioni del codice di comportamento, che formava parte integrante del contratto di lavoro e costituiva la legge applicabile per la valutazione della domanda. |
99. |
Per motivi analoghi, la statuizione del Tribunale secondo cui i motivi di SC riguardavano vizi propri di atti amministrativi e non si fondavano sulle clausole contrattuali, per sostenere la sua conclusione secondo cui la decisione sul concorso interno del 2016 era di natura amministrativa, è problematica. Il Tribunale ha ignorato i motivi di SC relativi alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale tra le parti, tra cui l’OPLAN e le SOP Pertanto, omettendo di esaminare se tali documenti fossero contrattuali, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la SC non avesse addotto alcun motivo fondato sulle clausole del contratto di lavoro. |
100. |
È opportuno inoltre sottolineare che tale statuizione appare in contrasto con la giurisprudenza della Corte relativa alla distinzione tra gli articoli 268 e 272 TFUE (v. paragrafo 84 delle presenti conclusioni), la quale stabilisce che i giudici dell’Unione devono verificare l’esistenza di un «contesto contrattuale effettivo» tra le parti e non possono semplicemente basarsi sui motivi invocati dalle parti per accertare la natura contrattuale della controversia, per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso ( 62 ). Si tratta precisamente di ciò che il Tribunale ha fatto, valutando la natura contrattuale della controversia ai sensi dell’articolo 272 TFUE sulla base dei motivi invocati da SC. |
101. |
Infine, non vi sono altri elementi nel fascicolo che supportino la conclusione secondo cui, nell’adottare la decisione sul concorso interno del 2016, l’Eulex Kosovo non ha agito in qualità di datore di lavoro/contraente, bensì come un’autorità pubblica che si muove al di là del contesto contrattuale tra le parti. Le circostanze di cui alla presente causa differiscono, in particolare, da una situazione in cui il rapporto di lavoro fuoriesce dal contesto contrattuale e presenta elementi di disciplina del personale risultanti dall’attribuzione all’istituzione o all’organo dell’Unione di un «compito di interesse generale» ( 63 ). |
b) Decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro
102. |
Al punto 45 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha concluso che, mentre l’ultimo contratto di lavoro prevedeva, all’articolo 16.1, che la sua durata copriva il periodo dal 15 giugno al 14 novembre 2016, tale contratto non conteneva alcuna clausola che ne prevedesse il rinnovo. Pertanto, la decisione di non rinnovare il contratto di lavoro non derivava dalle clausole del contratto tra SC e l’Eulex Kosovo, ma si basava su una decisione amministrativa del dipartimento del personale, che agiva sulla base dell’esito del concorso interno del 2016 e del mancato superamento di tale concorso da parte di SC. |
103. |
Di conseguenza, il Tribunale si è basato sul fatto che il contratto non conteneva alcuna clausola che ne prevedesse il rinnovo per constatare che tale decisione non rientrava nel rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo. Tuttavia, come indicato da SC, il fatto che il contratto di lavoro tra SC e l’Eulex Kosovo non contenesse una clausola che ne prevedesse il rinnovo non è decisivo al fine di valutare se tale decisione rientri nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti, in conformità alla giurisprudenza della Corte e, in particolare, alla sentenza Lito. |
104. |
Piuttosto, al contrario, la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro sembrerebbe rientrare perfettamente nel rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo. Tale conclusione è supportata dal fatto che l’ultimo contratto di lavoro prevede altresì, all’articolo 16.2, la risoluzione del contratto di lavoro da parte dell’agente o del datore di lavoro. Adottando la decisione di non rinnovare il contratto di SC, l’Eulex Kosovo ha agito in qualità di datore di lavoro nel porre fine al rapporto di lavoro di SC presso l’Eulex Kosovo, all’interno del contesto contrattuale tra le parti. Di conseguenza, nulla avvalora la conclusione secondo cui, nell’adottare tale decisione, l’Eulex Kosovo abbia agito al di fuori di tale quadro, nell’esercizio di poteri propri di un’autorità pubblica. |
105. |
Inoltre, ritengo che la sentenza Jenkinson ( 64 ) fornisca indicazioni nel senso che la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro rientri nel rapporto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo. Come osservato ai paragrafi 61 e 62 delle presenti conclusioni, le circostanze di tale causa concernevano un ricorso basato sull’articolo 272 TFUE proposto da un ex membro del personale internazionale dell’Eulex Kosovo che lamentava, in particolare, il licenziamento illegittimo conseguente al mancato rinnovo del suo contratto di lavoro. |
106. |
È vero che la Corte non ha preso direttamente posizione sulla natura delle decisioni in questione, poiché ha affrontato una questione diversa, relativa alla portata della competenza dei giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 272 TFUE nell’ambito di un rapporto di lavoro basato su più contratti, di cui soltanto l’ultimo conteneva una clausola compromissoria. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le domande del ricorrente, comprese quelle relative al mancato rinnovo del suo contratto di lavoro, rientravano nell’ambito della sua competenza ai sensi della clausola compromissoria di cui all’ultimo contratto, in quanto derivanti da tale contratto o direttamente connesse agli obblighi da esso derivanti. Tale sentenza, dunque, presuppone che una domanda fondata sul mancato rinnovo del contratto di lavoro possieda, in tali circostanze, natura contrattuale. |
107. |
Ciò emerge chiaramente anche dalle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Jenkinson ( 65 ). In particolare, l’avvocato generale ha considerato il rapporto tra il ricorrente e l’Eulex Kosovo come «un rapporto di lavoro di natura contrattuale» e, poiché è stata la decisione di non rinnovare il contratto di lavoro a porre fine a tale rapporto di lavoro, tale decisione e l’ultimo contratto contenente la clausola compromissoria sono stati posti in collegamento ai fini della competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE. |
108. |
A tale riguardo, è altresì opportuno sottolineare che l’approccio del Tribunale appare in contrasto con una diversa giurisprudenza dello stesso in materia di controversie di lavoro promosse da ex agenti contrattuali dell’Eulex Kosovo, in cui le decisioni di non rinnovare il contratto di lavoro sono state considerate misure rientranti nel rapporto contrattuale tra le parti. Sebbene tali pronunce non siano vincolanti per questa Corte, non vedo alcuna ragione per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall’Eulex Kosovo, tale giurisprudenza non sia pertinente ai fini della presente causa, soprattutto in considerazione delle analogie concernenti gli atti in questione. |
109. |
In particolare, nella causa Bitiqi e a./Commissione e a. ( 66 ), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di decisioni adottate dall’Eulex Kosovo sul mancato rinnovo dei contratti di lavoro di vari agenti contrattuali. In tali decisioni, il capomissione aveva informato tali membri del personale che il loro contratto di lavoro sarebbe terminato in una data specifica e non sarebbe stato successivamente prorogato. Il Tribunale ha concluso che la controversia si collocava nell’ambito del contesto contrattuale tra le parti e scaturiva direttamente dal rapporto di lavoro tra le stesse. Pertanto, essa rientrava nell’ambito di applicazione delle clausole contenute nei contratti di lavoro che attribuivano la competenza ai giudici di Bruxelles per quanto concerne le controversie derivanti da o relative a tali contratti. |
110. |
Inoltre, la causa Sógor/Consiglio e a. ( 67 ) riguardava un ricorso proposto da un consulente giuridico impiegato dall’Eulex Kosovo e, successivamente, dal Rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo, diretto, in particolare, all’annullamento del procedimento che aveva condotto al mancato rinnovo del suo contratto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto che la controversia rientrasse nella clausola contenuta nel contratto di lavoro che, all’epoca, attribuiva competenza ai giudici di Bruxelles per le controversie derivanti dal contratto o ad esso connesse. Il Tribunale ha rilevato che l’ultimo contratto di lavoro del ricorrente, il cui mancato rinnovo era impugnato nell’ambito di tale procedimento, era stato concluso per un tempo determinato, e ha quindi constatato che le domande del ricorrente derivavano da tale contratto o, quantomeno, erano direttamente connesse agli obblighi da esso derivanti. |
111. |
Sulla base di tale giurisprudenza, occorre osservare, in particolare, che il fatto che i contratti di lavoro tra gli agenti contrattuali e l’Eulex Kosovo fossero a tempo determinato e non contenessero clausole in materia di rinnovo non è stato considerato un elemento tale da impedire di considerare le decisioni adottate dall’Eulex Kosovo sul mancato rinnovo dei contratti di lavoro di tali agenti come atti rientranti nel rapporto contrattuale tra le parti. |
112. |
In conclusione, vorrei sottolineare che, considerata in una prospettiva più ampia, la statuizione secondo cui le decisioni impugnate rientrano nel contesto contrattuale tra SC e l’Eulex Kosovo può essere considerata come una risposta al contesto specifico delle missioni civili PSDC, in particolare sostenendo la flessibilità degli accordi contrattuali per l’assunzione del personale a contratto di tali missioni e garantendo a tale personale, al contempo, una tutela giurisdizionale effettiva nelle controversie derivanti da tali accordi contrattuali, sulla base della clausola compromissoria concordata dalle parti nei loro contratti di lavoro ( 68 ). Una tale constatazione non limita certamente la discrezionalità dell’Unione e degli Stati membri per quanto concerne la modifica del quadro relativo all’impiego di agenti contrattuali nelle missioni civili PSDC. Infatti, va osservato che il Piano d’azione congiunto per l’attuazione dell’accordo sul personale civile PSDC, adottato dalla Commissione e dall’alto rappresentante nel 2019, prevede una revisione dello status occupazionale del personale internazionale a contratto e possibili opzioni per il suo miglioramento ( 69 ). |
113. |
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di accogliere la terza parte del secondo motivo di impugnazione e di annullare l’ordinanza impugnata su tale base. |
C. Primo motivo di impugnazione (concernente la riqualificazione di un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE come ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE)
1. Sintesi degli argomenti delle parti
114. |
Con il primo motivo di impugnazione, concernente la violazione dell’articolo 272 TFUE, SC sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 48 a 52 dell’ordinanza impugnata, riqualificando il terzo capo delle conclusioni, diretto a far dichiarare l’illegittimità delle decisioni impugnate sulla base dell’articolo 272 TFUE, come ricorso di annullamento fondato sull’articolo 263 TFUE. Tale motivo è articolato in tre parti. |
115. |
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, SC sostiene che il Tribunale non era competente ad operare siffatta riqualificazione. SC ritiene che poiché il Tribunale non era competente a pronunciarsi su un ricorso di annullamento avverso le decisioni impugnate, non era neppure competente a riqualificare il ricorso. |
116. |
Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, SC sostiene che la riqualificazione era contraria all’espressa volontà di SC. Come mostrato dalla sua giurisprudenza sulla riqualificazione dei ricorsi basati sull’articolo 263 TFUE come ricorsi basati sull’articolo 272 TFUE ( 70 ), il Tribunale non può validamente riqualificare un ricorso quando, in particolare, ciò è contrario all’espressa volontà del ricorrente. Nella presente causa, SC ha espressamente deciso di non proporre un ricorso di annullamento, poiché il Tribunale si sarebbe dichiarato incompetente ai sensi della propria giurisprudenza e il ricorso sarebbe stato tardivo. SC ha inoltre dichiarato in udienza che una tale riqualificazione non è possibile, poiché i ricorsi ai sensi dell’articolo 272 TFUE sono già sottoposti a condizioni rigorose, richiedendo alle parti di inserire una clausola compromissoria nel loro contratto, ma ha considerato, in subordine, che le condizioni di cui alla giurisprudenza del Tribunale possono essere applicate in via analogica. |
117. |
Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, SC contesta al Tribunale di non averle concesso il diritto di essere sentita in merito alla riqualificazione, sebbene siffatta riqualificazione abbia comportato gravi conseguenze per SC, tra cui il fatto che le sia stato negato il controllo giurisdizionale delle decisioni impugnate e l’esame del relativo ricorso per il risarcimento dei danni. |
118. |
L’Eulex Kosovo sostiene che il Tribunale non ha, di fatto, riqualificato il ricorso nell’ordinanza impugnata, ma si è limitato a indicare in quale misura e a quali condizioni tale ricorso avrebbe potuto essere ricevibile se fosse stato proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE. L’Eulex Kosovo ha inoltre dichiarato, in udienza, che esistono precedenti dell’approccio del Tribunale nella presente causa ( 71 ) e che siffatta riqualificazione è possibile, sulla base dell’applicazione, per analogia, delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale sulla riqualificazione dei ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE come ricorsi ai sensi dell’articolo 272 TFUE. |
119. |
L’Eulex Kosovo contesta, inoltre, l’affermazione di SC secondo cui le è stato negato il controllo giurisdizionale e avrebbe dovuto esserle concesso il diritto di essere sentita in merito alla riqualificazione proposta. Il controllo giurisdizionale avrebbe potuto essere esercitato solo se il ricorso fosse stato ricevibile e non era necessario che il Tribunale sentisse SC ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura. |
2. Valutazione del primo motivo di impugnazione
120. |
Con il primo motivo di impugnazione, SC contesta la legittimità della riqualificazione del terzo capo delle conclusioni da parte del Tribunale. Più precisamente, SC sostiene, in sostanza, che il Tribunale non ha rispettato le condizioni che disciplinano siffatta riqualificazione, segnatamente le seguenti: che il Tribunale sia competente a pronunciarsi sul ricorso così come riqualificato (prima parte); che la volontà espressa del ricorrente non lo impedisca (seconda parte); e che il ricorrente sia sentito (terza parte). Inoltre, per quanto concerne le osservazioni presentate da SC in udienza, come osservato al paragrafo 116 delle presenti conclusioni, SC sembra sostenere che tale riqualificazione non dovrebbe, in linea di principio, essere consentita, date le particolarità dell’articolo 272 del TFUE. |
121. |
Va dunque osservato che il primo motivo di impugnazione solleva importanti questioni, non ancora affrontate dalla giurisprudenza della Corte, concernenti la possibilità di riqualificare un ricorso basato sull’articolo 272 TFUE come ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e, in caso affermativo, le condizioni alle quali tale riqualificazione può essere effettuata. |
122. |
Alla luce della mia tesi secondo cui il secondo motivo di impugnazione è fondato, potrebbe non essere necessario che la Corte si pronunci sul primo motivo. Ciononostante, esaminerò il primo motivo di impugnazione, per il caso in cui la Corte non concordi con il mio punto di vista, sicché si dovrà presumere che le decisioni impugnate siano misure dissociabili dal contratto che non possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 272 TFUE. |
123. |
Desidero dichiarare, sin d’ora, che il primo motivo di impugnazione mi sembra fondato e che la parziale riqualificazione del ricorso da parte del Tribunale è viziata da un errore di diritto. |
124. |
Prima di esporre le ragioni che mi inducono a giungere a tale conclusione, vorrei sottolineare che l’argomento dell’Eulex Kosovo secondo cui il Tribunale non ha, di fatto, riqualificato la domanda di SC non può essere accolto. |
125. |
Al punto 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, sebbene SC si sia espressamente basata sull’articolo 272 TFUE, il terzo capo delle conclusioni deve essere considerato come un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE. |
126. |
Ciò ha indotto il Tribunale a dichiarare, ai punti 51 e 52 dell’ordinanza impugnata, che il terzo capo delle conclusioni era irricevibile in quanto tardivo. |
127. |
Certamente, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha introdotto la discussione dei termini di cui all’articolo 263 TFUE con l’enunciato «anche ipotizzando che (…) il Tribunale possa procedere alla riqualificazione del fondamento del terzo capo delle conclusioni in ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE». Tuttavia, il Tribunale aveva già formalmente riqualificato la domanda al punto 46 dell’ordinanza impugnata. Inoltre, dai punti 51 e 52 dell’ordinanza impugnata, letti in combinato disposto con i punti 49 e 50 della stessa, risulta che il Tribunale, per accertare l’irricevibilità del ricorso, si è basato esclusivamente sul fatto che esso era stato presentato tardivamente. Tale constatazione può essere effettuata soltanto se il ricorso è stato riqualificato come ricorso basato sull’articolo 263 TFUE. |
128. |
Passando al nocciolo della questione, va tenuto presente che, secondo una giurisprudenza costante, citata al punto 27 dell’ordinanza impugnata, è il ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice dell’Unione ad individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato ( 72 ). |
129. |
Tuttavia, in un’ampia giurisprudenza, il Tribunale ha statuito che, quando viene adito con un ricorso di annullamento o di risarcimento dei danni, mentre la controversia è, in realtà, di natura contrattuale, esso può, nell’interesse dell’economia processuale, riqualificare il ricorso, qualora siano soddisfatte le condizioni per tale riqualificazione ( 73 ). |
130. |
Pertanto, la riqualificazione di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE come un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE è possibile, senza che risultino compromessi i diritti della difesa dell’istituzione o dell’organismo convenuto, nel caso in cui, per un verso, l’esplicita volontà della parte ricorrente non vi si opponga e, per altro verso, almeno un motivo relativo alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale di cui trattasi sia dedotto nel ricorso ( 74 ). Tali condizioni sono cumulative ( 75 ), nel senso che devono entrambe essere soddisfatte ( 76 ). Se l’esplicita volontà del ricorrente non è quella di fondare il ricorso sull’articolo 272 TFUE ( 77 ) o se non sono stati dedotti motivi relativi alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale ( 78 ) la riqualificazione non è possibile ( 79 ). |
131. |
Inoltre, il Tribunale ha statuito che un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE può essere riqualificato come un ricorso basato sull’articolo 272 TFUE soltanto qualora vi sia una clausola compromissoria che attribuisce ai giudici dell’Unione la competenza a conoscere di un ricorso promosso su tale base ( 80 ). Pertanto, sembra che non si tratti, di per sé, di una condizione per la riqualificazione, bensì di un requisito indipendente ai fini della verifica della competenza del Tribunale, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, a conoscere del ricorso così come riqualificato ( 81 ). |
132. |
È opportuno inoltre sottolineare che il Tribunale ha menzionato la possibilità di riqualificare un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE come ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, sebbene in modo più limitato. In particolare, il Tribunale non ha ancora stabilito se le condizioni contenute nella sua giurisprudenza appena citata si applichino nella situazione inversa. Ad esempio, in alcune cause ( 82 ), il Tribunale ha adottato un approccio simile a quello di cui all’ordinanza impugnata, ritenendo che, sebbene tale riqualificazione potesse essere effettuata, il ricorso era stato presentato tardivamente ed era quindi irricevibile. In un’altra causa ( 83 ) il Tribunale si è limitato a rilevare che la ricorrente aveva mantenuto la sua posizione e non aveva richiesto una riqualificazione, e ha quindi respinto il ricorso in quanto irricevibile. |
133. |
Nella presente causa, alla luce della giurisprudenza del Tribunale di cui sopra, mi sembra che non vi sia alcun motivo, sulla base delle informazioni presentate alla Corte, per escludere la possibilità, in linea di principio, di riqualificare un ricorso basato sull’articolo 272 TFUE come un ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, purché siano soddisfatte determinate condizioni. A mio avviso, siffatta riqualificazione denota, in generale, una situazione in cui il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione fondandosi su una base giuridica, ma, alla luce della natura del ricorso, avrebbe dovuto fondarsi su un’altra base giuridica. Pertanto, nell’interesse dell’economia processuale, i giudici dell’Unione possono riqualificare il ricorso ai sensi della base giuridica appropriata, in modo da evitare di richiedere al ricorrente di proporre un nuovo ricorso fondato su tale base giuridica. In particolare, il fatto che i giudici dell’Unione possano pronunciarsi su un ricorso basato sull’articolo 272 TFUE soltanto in presenza di una clausola compromissoria non mi sembra precludere, in linea di principio, siffatta riqualificazione, poiché essa presuppone che il ricorso non abbia natura contrattuale e che, in ogni caso, il ricorso rimanga lo stesso, fatta eccezione per la base giuridica. |
134. |
Vi sono inoltre motivi per ritenere, come indicato da SC e dall’Eulex Kosovo, che le condizioni previste dalla giurisprudenza del Tribunale, per quanto concerne la riqualificazione di un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE come ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, possano essere applicate in via analogica. Tali motivi si basano, in particolare, sull’interesse a promuovere un approccio coerente nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione e a garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto processuale dell’Unione e segnatamente dei diritti della difesa delle parti in causa. |
135. |
Ne consegue che i giudici dell’Unione possono, in linea di principio, riqualificare un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE come un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, senza che i diritti della difesa delle parti siano lesi, nel caso in cui le seguenti due condizioni siano soddisfatte: per un verso, l’esplicita volontà della parte ricorrente non vi si opponga e, per altro verso, almeno un motivo relativo a incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero sviamento di potere, conformemente al secondo paragrafo dell’articolo 263 TFUE, sia dedotto nel ricorso. Inoltre, sebbene non si tratti, di per sé, di un’esplicita condizione per la riqualificazione, i giudici dell’Unione devono accertare la loro competenza a conoscere del ricorso di annullamento, così come riqualificato, ai sensi dell’articolo 263 TFUE. |
136. |
Sono dell’avviso che, a tale riguardo, l’esplicita volontà del ricorrente sia un elemento importante. Lo è, in particolare, alla luce dei requisiti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento e, in particolare, dei termini di cui al sesto comma dell’articolo 263 TFUE che, in generale, obbligano il ricorrente ad agire rapidamente nel proporre un ricorso di annullamento, rispetto a un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, che non prevede alcun termine specifico al riguardo. Pertanto, una riqualificazione non dovrebbe essere possibile qualora il ricorrente esprima la volontà che il ricorso non sia basato sull’articolo 263 TFUE. Come illustrato dalla giurisprudenza del Tribunale ( 84 ), tale volontà può essere accertata in conformità alle norme procedurali pertinenti che disciplinano i procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione, ad esempio, sulla base delle osservazioni del ricorrente o delle risposte a quesiti scritti o orali sottoposti al ricorrente nel corso del procedimento. |
137. |
È alla luce di tali considerazioni che deve essere esaminato il primo motivo di impugnazione dedotto da SC. |
138. |
Sono dell’avviso che la prima parte del primo motivo di impugnazione debba essere respinta. È vero che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale non ha verificato la sua competenza a conoscere del ricorso riqualificato ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza citata al punto 131 delle presenti conclusioni, il Tribunale non era tenuto a verificare la propria competenza prima di considerare la riqualificazione del ricorso. Inoltre, non vi è dubbio che il Tribunale sia competente a conoscere del ricorso sulla base all’articolo 272 TFUE, alla luce della sentenza Jenkinson (v. paragrafi da 60 a 63 delle presenti conclusioni), e così come riqualificato in base all’articolo 263 TFUE, alla luce della sentenza H/Consiglio e a. (v. paragrafi 52 e 53 delle presenti conclusioni). Suggerisco pertanto che la prima parte del primo motivo di impugnazione sia respinta in quanto infondata. |
139. |
Ritengo che la seconda parte del primo motivo di impugnazione debba essere accolta. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha proceduto alla riqualificazione del terzo capo delle conclusioni senza verificare se le condizioni relative a tale riqualificazione fossero soddisfatte e, in particolare, se la volontà esplicita della ricorrente vi si opponesse. Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto riqualificando il terzo capo delle conclusioni in contrasto con la volontà esplicita di SC di non fondarlo sull’articolo 263 TFUE. |
140. |
Per ragioni analoghe, reputo che anche la terza parte del primo motivo di impugnazione, che è ampiamente connessa alla seconda parte del medesimo motivo, debba essere accolta. Anche se il Tribunale può decidere di pronunciarsi su una causa senza sentire le parti, ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura ( 85 ), esso è tuttavia tenuto a considerare la volontà esplicita del ricorrente come una delle condizioni per la riqualificazione di un ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE come un ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, come già ricordato. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto riqualificando il terzo capo delle conclusioni senza acquisire il punto di vista di SC sulla proposta di riqualificazione. |
141. |
Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere la seconda e la terza parte del primo motivo di impugnazione e di annullare l’ordinanza impugnata su tale base. |
D. Quinto motivo di impugnazione (concernente la domanda di risarcimento dei danni connessa alle reiterate richieste di sottoporsi a un esame di guida)
1. Sintesi degli argomenti delle parti
142. |
Con il quinto motivo di impugnazione, concernente la violazione degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, TFUE, del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e del diritto ad una buona amministrazione, nonché la violazione degli articoli 272 e 340, paragrafo 1, TFUE e dei requisiti previsti nell’invito a presentare candidature del 2014, SC sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 57 a 64 dell’ordinanza impugnata, in combinato disposto con il punto 74 della stessa, concludendo che le domande basate sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Eulex Kosovo in relazione alle reiterate richieste di sottoporsi a un esame di guida erano manifestamente infondate in diritto. |
143. |
SC sostiene che il Tribunale ha ignorato i suoi argomenti concernenti la responsabilità contrattuale dell’Eulex Kosovo, poiché quando un membro del personale, quale SC, è portatore di disabilità, non si può esigere il rispetto del requisito, contenuto nell’invito a presentare candidature, di essere in grado di guidare un veicolo a quattro ruote motrici e sostenere a un esame di guida. |
144. |
Inoltre, per quanto riguarda la domanda concernente la responsabilità extracontrattuale, SC sostiene che il Tribunale ha ignorato i suoi argomenti secondo cui tali richieste erano illegittime e violavano il diritto di SC a condizioni di lavoro rispettose della sua salute, sicurezza e dignità, nonché il suo diritto ad una buona amministrazione. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore di diritto ritenendo che il ricorso non contenesse alcuna prova che dimostrasse il nesso di causalità e i requisiti per il risarcimento, poiché SC ritiene, sulla base della giurisprudenza del Tribunale della funzione pubblica ( 86 ), che un ricorrente che invochi un danno morale non debba fornire la prova di tali requisiti. |
145. |
L’ Eulex Kosovo sostiene che la capacità di SC di guidare un veicolo a quattro ruote motrici costituiva un elemento essenziale per il suo impiego presso l’Eulex Kosovo. Inoltre, SC omette di giustificare le domande di risarcimento dei danni, e il mancato superamento dell’esame di guida non possiede alcun nesso causale con il ricorso proposto avverso le decisioni impugnate, né con l’asserito danno. |
2. Analisi del quinto motivo di impugnazione
146. |
A mio avviso, il quinto motivo di impugnazione non può essere accolto. |
147. |
Al punto 64 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha basato la sua conclusione relativa alla responsabilità contrattuale dell’Eulex Kosovo sul fatto che il contratto di lavoro richiedeva che SC fosse in grado di guidare un veicolo a quattro ruote motrici. Tuttavia, devo sottolineare che SC non critica tale conclusione, il che è sufficiente a giustificare la conclusione raggiunta dal Tribunale. |
148. |
Ai punti da 57 a 63 dell’ordinanza impugnata, la decisione del Tribunale di respingere la domanda di SC concernente la responsabilità extracontrattuale si basava sul fatto che il ricorso non conteneva alcun elemento che consentisse al Tribunale di accertare l’esistenza del danno o il nesso di causalità tra la condotta contestata e il danno lamentato. Il Tribunale è giunto alla conclusione secondo cui, alla luce della giurisprudenza costante richiamata ai punti 58, 59 e 61 dell’ordinanza impugnata, le condizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sono cumulative ( 87 ) e il ricorrente deve fornire prove concludenti dell’esistenza del danno lamentato e di un nesso causale diretto ( 88 ). |
149. |
Devo sottolineare che SC non tenta di dimostrare che le prove fornite erano sufficienti o che la valutazione del Tribunale si è fondata su uno snaturamento di tali prove, ma si limita ad addurre un errore di diritto che non può essere accertato alla luce della giurisprudenza costante. Va aggiunto che le pertinenti conclusioni contenute nelle decisioni del Tribunale della funzione pubblica invocate da SC sono state annullate in sede di impugnazione ( 89 ). |
150. |
Suggerisco pertanto di respingere il quinto motivo di impugnazione in quanto infondato. |
VI. Sulle conseguenze dell’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata
151. |
Ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. |
152. |
Ritengo che lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire sulla controversia. Infatti, talune allegazioni fattuali relative al merito della controversia non sono state prese in considerazione dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, poiché esso ha dichiarato irricevibili alcune domande. Come richiesto da SC e dall’Eulex Kosovo, la causa dovrebbe essere rinviata al Tribunale per la sentenza. |
VII. Conclusione
153. |
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di annullare parzialmente l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17, EU:T:2018:586), nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso di SC a motivo dell’irricevibilità del terzo capo delle conclusioni, e di rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nel merito, con riserva delle spese. |
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) V., in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ADR Center/Commissione (C‑584/17 P, EU:C:2019:941) (concernenti l’interazione tra gli articoli 263 e 272 TFUE per quanto riguarda l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione esecutiva ai sensi dell’articolo 299 TFUE), e le conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa European Union Satellite Centre/KF (C‑14/19 P) (relative a un ricorso di annullamento e per il risarcimento dei danni proposto da un ex agente contrattuale di un’agenzia dell’Unione nel contesto della PESC, nel quadro dello statuto del personale dell’agenzia stessa).
( 3 ) V. titolo V, capo 2, sezione 2, TUE (articoli da 42 a 46).
( 4 ) V. articoli 42, paragrafo 1, e 43, paragrafo 1, TUE.
( 5 ) Servizio europeo per l’azione esterna, EU Missions and Operations Factsheet [Scheda delle missioni e delle operazioni dell’Unione], 5 marzo 2018, pag. 2.
( 6 ) V., ad esempio, direzione generale del Parlamento europeo per le politiche esterne, Civilian and military personnel in CSDP missions and operations [Personale civile e militare nelle missioni e nelle operazioni PSDC] 2017, pag. 14.
( 7 ) Per una trattazione generale, v., ad esempio, Blockmans, S. e Koutrakos, P. (a cura di), Research Handbook on the EU’s Common Foreign and Security Policy, Edward Elgar, 2018.
( 8 ) V., a tal riguardo, la scheda del SEAE di cui alla nota 5 delle presenti conclusioni, pag. 2.
( 9 ) Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), come da ultimo modificato (GU 2019, C 420, pag. 22). V. decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU 2010, L 201, pag. 30), articolo 6.
( 10 ) V., in proposito, sentenza del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2015:753, punto 65); conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2014:2416, paragrafi da 58 a 63); e ordinanza del 4 giugno 2012, Elti/Delegazione dell’Unione europea in Montenegro (T‑395/11, EU:T:2012:274).
( 11 ) V. decisione del Consiglio (PESC) 2015/1835 del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (rifusione) (GU 2015, L 266, pag. 55), articolo 11; decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell’Unione europea e che abroga l’azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell’Unione europea (GU 2014, L 188, pag. 73), articolo 8.
( 12 ) GU 2008, L 42, pag. 92.
( 13 ) GU 2018, L 146, pag. 5.
( 14 ) V., ad esempio, Corte dei conti europea, Relazione speciale n. 18/12, «Assistenza dell’Unione europea al Kosovo in relazione allo Stato di diritto», 2012, punto 14. Per una trattazione dettagliata dell’Eulex Kosovo, v., anche, ad esempio, Spernbauer, M., EU Peacebuilding in Kosovo and Afghanistan: Legality and Accountability, Martinus Nijhoff, 2014.
( 15 ) V. anche azione comune 2008/124, articoli 11 e 12.
( 16 ) V., anche, ad esempio, azione comune 2008/124, articolo 10, paragrafo 2.
( 17 ) Decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell’8 giugno 2010, che modifica e proroga l’azione comune 2008/124 (GU 2010, L 145, pag. 13), articolo 1, paragrafo 2.
( 18 ) L’articolo 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124 stabilisce inoltre che, eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
( 19 ) Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l’azione comune 2008/124 (GU 2014, L 174, pag. 42), articolo 1, paragrafo 3.
( 20 ) Decisione 2014/349 del Consiglio, articolo 1, paragrafo 5. Tale decisione chiarisce, all’articolo 2, che la data di entrata in vigore corrisponde alla data di adozione (12 giugno 2014).
( 21 ) La formulazione degli articoli 22 e 23.2 del primo e del secondo contratto di lavoro (che richiama le SOP e le parti amministrative dell’OPLAN, ivi compreso il COC), è leggermente diversa rispetto a quella dell’articolo 1.2 del terzo, quarto, e quinto contratto di lavoro (che fanno riferimento al CONOPS/OPLAN, compresi il COC e le SOP corrispondenti).
( 22 ) V., in tal senso, Corte dei conti europea, Relazione speciale n. 18/2012, menzionata alla nota 14 delle presenti conclusioni, punto 68, nota 52. Per quanto concerne l’OPLAN, v. anche azione comune 2008/124, articoli 4 e 5.
( 23 ) La formulazione degli articoli 1.1, 1.2 e 23.3 del primo e del secondo contratto di lavoro (che non menzionano il CONOPS), è leggermente diversa rispetto a quella degli articoli 1.1 e 22.2 del terzo, quarto e quinto contratto di lavoro (che non menzionano il COC).
( 24 ) Il primo motivo verteva sulla violazione dei paragrafi 4 e 6 delle SOP sul riassetto e i paragrafi 5 e 7 delle SOP sulla selezione del personale. Il secondo motivo concerneva la violazione dei paragrafi 7.2, lettera f), e 7.3, lettera c), delle SOP sulla selezione del personale, dell’articolo 3.2 del COC, dei principi contrattuali di correttezza e buona fede e del diritto a una buona amministrazione. Il terzo motivo riguardava la violazione del principio d’imparzialità e del diritto a una buona amministrazione. Il quarto motivo concerneva la violazione del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, del memorandum di decisione del 26 gennaio 2011 sulla «Proposta di introduzione della valutazione delle capacità di guida», dei requisiti contenuti nell’invito a presentare candidature del 2014, nonché del diritto a una buona amministrazione. Il quinto motivo verteva sulla violazione del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque.
( 25 ) V. nota 24 delle presenti conclusioni.
( 26 ) V. note 35 e 38 delle presenti conclusioni. Al punto 33 della sua comparsa di risposta, l’Eulex Kosovo conferma la sua posizione in merito all’eccezione di irricevibilità sostenendo, in particolare, che SC non ha dimostrato di aver esaurito tutti i rimedi interni disponibili nell’ambito dell’Eulex Kosovo. Poiché non è stata fornita alla Corte alcuna informazione attestante che a SC sarebbe preclusa la possibilità di instaurare il presente procedimento dinanzi alla Corte, non mi soffermerò ulteriormente su tale argomento.
( 27 ) V., ad esempio, sentenza del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2015:753, punto 37).
( 28 ) V., ad esempio, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 60). Come la Corte ha statuito ai punti da 60 a 81 di tale sentenza, i Trattati sanciscono alcune eccezioni che non sono rilevanti nella presente causa.
( 29 ) V., ad esempio, sentenze del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a., (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punto 40 e giurisprudenza ivi citata), e del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 74 e 75).
( 30 ) Per una trattazione approfondita, v., ad esempio, Butler, G., Constitutional Law of the EU’s Common Foreign and Security Policy: Competence and Institutions in External Relations, Hart, 2019, pagg. da 145 a 222; Koutrakos, P., Judicial review in the EU’s Common Foreign and Security Policy (2018), 67, International and Comparative Law Quarterly 1.
( 31 ) Sentenza del 12 novembre 2015 (C‑439/13 P, EU:C:2015:753, punti da 41 a 50).
( 32 ) Regolamento n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 1081/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU 2010, L 311, pag. 9), in vigore all’epoca dei fatti.
( 33 ) Sentenza del 19 luglio 2016 (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, punti da 39 a 61). A seguito di una seconda impugnazione presso la Corte, accolta (C‑413/18 P), la causa è attualmente pendente dinanzi al Tribunale (T‑271/10 RENV II).
( 34 ) V., a tal riguardo, sentenza del 12 aprile 2018, PY/EUCAP Sahel Niger (T‑763/16, EU:T:2018:181, punto 53), concernente un ricorso sulla base dell’articolo 272 TFEU proposto da un agente contrattuale di una missione civile PSDC.V. anche infra, paragrafo 98 delle presenti conclusioni.
( 35 ) Quando interpellata in udienza, l’Eulex Kosovo ha dichiarato che, per effetto della sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569), i giudici dell’Unione sono competenti in materia di questioni concernenti la gestione del personale quali quelle di cui alla presente causa.
( 36 ) V., ad esempio, sentenza del 6 dicembre 1989, Mulfinger e a./Commissione (C‑249/87, EU:C:1989:614, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).
( 37 ) Prima dell’applicazione di tale decisione, v., ad esempio, sentenza del 12 novembre 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (C‑439/13 P, EU:C:2015:753, in particolare punti 58 e 59).
( 38 ) In particolare, ai punti da 9 a 11 della sua comparsa di risposta, l’Eulex Kosovo afferma che, sulla base della sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:531), esso non invoca gli argomenti di cui alla sua eccezione di irricevibilità concernenti le clausole attributive di competenza ai giudici di Bruxelles contenute nei contratti di lavoro.
( 39 ) Sentenza del 5 luglio 2018 (C‑43/17 P, EU:C:2018:531).
( 40 ) Sentenza del 5 luglio 2018 (C‑43/17 P, EU:C:2018:531, in particolare punti da 1 a 3). La causa è attualmente pendente dinanzi al Tribunale (T‑602/15 RENV).
( 41 ) Sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson (C‑43/17 P, EU:C:2018:531, in particolare, punti da 40 a 48).
( 42 ) SC richiama, in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Planet/Commissione (C‑564/13 P, EU:C:2014:2352).
( 43 ) SC richiama, a tale proposito, la sentenza del 12 aprile 2018, PY/EUCAP Sahel Niger (T‑763/16, EU:T:2018:181).
( 44 ) SC fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson (C‑47/17 P, EU:C:2018:531), e all’ordinanza del 30 settembre 2014, Bitiqi e a./Commissione e a. (T‑410/13, EU:T:2014:871).
( 45 ) SC richiama, a tal riguardo, la sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569).
( 46 ) L’Eulex Kosovo fa riferimento, inter alia, alle sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501), e del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).
( 47 ) V., ad esempio, sentenza del 7 novembre 2019, Rose Vision/Commissione (C‑346/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:939, punto 99).
( 48 ) V., ad esempio, sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 58).
( 49 ) V., ad esempio, sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/Commissione (C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punto 21).
( 50 ) V., ad esempio, sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson (C‑47/17 P, EU:C:2018:531, punto 40).
( 51 ) V., ad esempio, sentenza del 3 dicembre 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036, punto 37).
( 52 ) V., ad esempio, sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e Malli/Commissione e BCE (da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 51).
( 53 ) Sentenza del 9 settembre 2015 (C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20). V. anche, ad esempio, ordinanza del 29 settembre 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissione (C‑102/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:737, punto 55), e sentenza del 28 febbraio 2019, Alfamicro/Commissione (C‑14/18 P, EU:C:2019:159, punto 50). Per una trattazione generale, v., ad esempio, Neframi, E., «Le contentieux des clauses compromissoires», in Contentieux en droit de l’Union européenne, Larcier, 2014, pagg. da 561 a 581.
( 54 ) V., ad esempio, sentenza del 9 settembre 2015, Lito (C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punto 19).
( 55 ) V., ad esempio, sentenze del 9 settembre 2015, Lito (C‑506/13 P, EU:C:2015:562, punti da 22 a 25), e del 28 febbraio 2019, Alfamicro/Commissione (C‑14/18 P, EU:C:2019:159, punti da 52 a 57).
( 56 ) V. ordinanze del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione (C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, in particolare punti 37, 38 e 61), e del 21 aprile 2016, Borde e Carbonium/Commissione (C‑279/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:297, in particolare punti 30, 31 e 42).
( 57 ) V., ad esempio, sentenze del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, in particolare punti da 64 a 66), e del 10 luglio 2019, VG/Commissione (C‑19/18 P, EU:C:2019:578, in particolare punti 29, 30 e 42).
( 58 ) V., ad esempio, sentenza del 10 luglio 2014, Nikolaou/Corte dei conti (C‑220/13 P, EU:C:2014:2057, punto 52).
( 59 ) Ad esempio, nell’ultimo contratto di lavoro, l’OPLAN, il COC e le SOP sono menzionati in talune disposizioni, tra cui, inter alia, gli articoli 17.1 e 17.2, ai sensi dei quali il mancato rispetto del «contratto e/o delle SOP» rende il dipendente «passibile di azione disciplinare, come previsto nelle SOP», e che le misure disciplinari assumono una delle forme indicate nel COC.
( 60 ) Ufficio del personale dell’Eulex Kosovo, Procedure operative standard (SOP) sui principi e sul processo di riassetto, 26 maggio 2016, pag. 5 (il corsivo è mio).
( 61 ) Sentenza del 12 aprile 2018 (T‑763/16, EU:T:2018:181, in particolare punti 5, 6 e 66). In ultima analisi, il Tribunale ha concluso nel senso che le pertinenti disposizioni del codice di comportamento erano state violate e ha accordato un risarcimento al ricorrente.
( 62 ) V., a tale proposito, sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, in particolare punti da 64 a 67 e 76).
( 63 ) V. sentenza del 14 ottobre 2004, Pflugradt/BCE (C‑409/02 P, EU:C:2004:625, in particolare punti da 31 a 38).
( 64 ) V. sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson (C‑43/17 P, EU:C:2018:531, in particolare punti da 1 a 3, 34 e da 40 a 48).
( 65 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Jenkinson (C‑43/17 P, EU:C:2018:231, in particolare paragrafi 39, 47 e 48).
( 66 ) Ordinanza del 30 settembre 2014 (T‑410/13, non pubblicata, EU:T:2014:871, in particolare paragrafi da 2 a 11, 25, 27 e 28).
( 67 ) Ordinanza del 27 settembre 2018 (T‑302/18, non pubblicata, EU:T:2018:621, in particolare paragrafi 1, 2, 12, 13 e 21).
( 68 ) V., a tal riguardo, il documento del Parlamento europeo di cui alla nota 6 delle presenti conclusioni, pag. 17.
( 69 ) Commissione e AR, Piano d’azione congiunto del 2019 per l’attuazione dell’accordo sul personale civile PSDC, SWD (2019) 173 final, 30 aprile 2019, impegno n 10, pag. 7. Come indicato nella sezione 1, l’accordo sul personale civile PSDC è un documento strategico chiave, che mira a rafforzare la dimensione civile della PSDC.
( 70 ) SC richiama, in particolare, l’ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (T‑353/10, EU:T:2011:589), e la sentenza del 24 ottobre 2014, Technische Universität Dresden/Commissione (T‑29/11, EU:T:2014:912).
( 71 ) L’Eulex Kosovo richiama la sentenza dell’8 ottobre 2008, Helkon Media/Commissione (T‑122/06, non pubblicata, EU:T:2008:418).
( 72 ) V. sentenza del 15 marzo 2005, Spagna/Eurojust (C‑160/03, EU:C:2005:168, punto 35).
( 73 ) V., ad esempio, ordinanza del 24 ottobre 2019, Regno Unito/Commissione (T‑188/19, non pubblicata, EU:T:2019:772, punto 28).
( 74 ) V., ad esempio, sentenza del 6 ottobre 2015, Technion and Technion Research & Development Foundation/Commissione (T‑216/12, EU:T:2015:746, punto 60).
( 75 ) V., ad esempio, sentenza del 20 giugno 2018, KV/EACEA (T‑306/15 e T‑484/15 e T‑484/15, non pubblicata, EU:T:2018:359, punto 49).
( 76 ) Per un esempio di ricorso in cui entrambe le condizioni erano soddisfatte, v. sentenza del 20 giugno 2018, KV/EACEA (T‑306/15 e T‑484/15, non pubblicata, EU:T:2018:359, punti da 50 a 53).
( 77 ) V., ad esempio, ordinanza del 14 maggio 2019, Ayuntamiento de Enguera/Commissione (T‑602/18, non pubblicata, EU:T:2019:332, punti 23, 30 e 31). La posizione del ricorrente in merito alla riqualificazione può essere accertata sulla base del comportamento esplicito o implicito: v., ad esempio, sentenza del 16 ottobre 2014, Federación Española de Hostelería/EACEA (T‑340/13, non pubblicata, EU:T:2014:889, punto 36).
( 78 ) V., ad esempio, ordinanza del 15 febbraio 2016, InAccess Networks Integrated Systems/Commissione (T‑82/15, non pubblicata, EU:T:2016:90, punti da 55 a 62). V., inoltre, a tal riguardo, sentenza del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione (T‑428/07 e T‑455/07, EU:T:2010:240, punti da 57 a 64).
( 79 ) Per un esempio di ricorso in cui nessuna delle condizioni era stata soddisfatta, v., ordinanza del 10 maggio 2004, Musée Grevin/Commissione (T‑314/03 e T‑378/03, EU:T:2004:139, punto 88).
( 80 ) V., ad esempio, ordinanza del 24 ottobre 2019, Regno Unito/Commissione (T‑188/19, non pubblicata, EU:T:2019:772, punto 34).
( 81 ) V., ad esempio, ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione (T‑353/10, EU:T:2011:589, punto 33), e sentenza del 24 ottobre 2014, Technische Universität Dresden/Commissione (T‑29/11, EU:T:2014:912, punti da 42 a 51).
( 82 ) V. sentenza dell’8 ottobre 2008, Helkon Media/Commissione (T‑122/06, non pubblicata, EU:T:2008:418, punti da 53 a 55), e ordinanza del 13 maggio 2016, CEVA/Commissione (T‑601/15, non pubblicata, EU:T:2016:316, in particolare punti 27 e 28).
( 83 ) V. sentenza del 17 gennaio 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non pubblicata, EU:T:2019:14, punti da 167 a 175) (impugnazione pendente, causa C‑280/19 P).
( 84 ) V., a tale proposito, nota 77 delle presenti conclusioni.
( 85 ) V. in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Pebagua/Commissione (C‑204/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:425, punto 31).
( 86 ) SC richiama le sentenze dell’11 luglio 2013, CC/Parlamento (F‑9/12, EU:F:2013:116, punto 128), e del 10 luglio 2014, CG/BEI (F‑115/11, EU:F:2014:187, punto 132).
( 87 ) V., ad esempio, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 41).
( 88 ) V., ad esempio, sentenza del 7 giugno 2018, Equipolymers a./Consiglio (C‑363/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:402, punto 37).
( 89 ) V sentenza del 29 aprile 2015, CC/Parlamento (T‑457/13 P, EU:T:2015:240, in particolare punti 48, 49 e 52), che annulla la sentenza dell’11 luglio 2013, CC/Parlamento (F‑9/12, EU:F:2013:116, in particolare punto 128) richiamata anche dalla sentenza del 10 luglio 2014, CG/BEI (F‑115/11, EU:F:2014:187, punto 132).