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Document 62018CC0421

Conclusioni dell’avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe, presentate il 29 luglio 2019.
Ordre des avocats du barreau de Dinant contro JN.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati.
Causa C-421/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:644

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 29 luglio 2019 ( 1 )

Causa C ‑ 421/18

Ordre des avocats du barreau de Dinant

contro

JN

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Articolo 7, punto 1 – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati – Obbligazione giuridica assunta liberamente»

I. Introduzione

1.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio), verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis») ( 2 ).

2.

Tale domanda rientra nell’ambito di una controversia tra l’ordine degli avvocati del foro di Dinant (Belgio) e il sig. JN in merito al mancato pagamento, da parte di quest’ultimo, dei contributi professionali annuali dovuti al primo. Siffatti contributi annuali derivano dall’iscrizione del sig. JN all’ordine degli avvocati del foro di Dinant, che è obbligatoria ai sensi del codice dell’ordinamento giudiziario belga per esercitare la professione di avvocato in Belgio.

3.

Essendo domiciliato in Francia, il sig. JN ha contestato la competenza internazionale del giudice del rinvio a conoscere di detta controversia.

4.

In tale contesto, detto giudice desidera sapere se l’azione di un ordine degli avvocati, volta ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali dovuti all’ordine stesso, costituisca un’azione «in materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

5.

Al termine della mia esposizione, proporrò alla Corte di rispondere a tale questione nel senso che un’azione vertente su un’obbligazione di pagamento dei contributi annuali costituiti essenzialmente da premi assicurativi e derivante da una decisione emessa da un ordine degli avvocati – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – e al quale la legge nazionale impone agli avvocati di iscriversi, deve essere considerata rientrante nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

II. Contesto normativo

A.   Regolamento Bruxelles I bis

6.

Il considerando 16 del regolamento Bruxelles I bis così recita:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. (…)».

7.

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

8.

La sezione 2 di detto regolamento, intitolata «Competenze speciali», al suo articolo 7, punto 1, prevede quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

B.   Codice dell’ordinamento giudiziario belga

9.

L’articolo 428, primo comma, del codice dell’ordinamento giudiziario belga così recita:

«Nessuno può fregiarsi del titolo di avvocato né esercitare la relativa professione se non è cittadino belga o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare di un diploma di dottore di ricerca o laureato in giurisprudenza, se non ha prestato il giuramento di cui all’articolo 429, e se non è iscritto nell’albo dell’Ordine o nell’elenco dei praticanti».

10.

L’articolo 443 stabilisce che il consiglio dell’Ordine può imporre agli avvocati iscritti all’albo, agli avvocati che esercitano la loro professione con il titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, ai praticanti avvocati e agli avvocati onorari, di pagare i contributi stabiliti dal consiglio stesso.

III. Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

11.

In data non precisata, il sig. JN è stato ammesso all’Ordine degli avvocati del foro di Dinant.

12.

Egli ha dichiarato di aver stabilito la propria residenza in Francia nel corso degli anni ’90, pur rimanendo iscritto all’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, al quale ha versato contributi annuali fino al 2012.

13.

Con lettera del 29 maggio 2015, il presidente dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant ha chiesto al sig. JN di pagare i contributi dovuti per gli anni 2013, 2014 e 2015. A questo proposito, da detta lettera risulta, da una parte, che il fatto di essere iscritto all’Ordine degli avvocati «procura vantaggi non trascurabili a livello delle assicurazioni» e che i contributi dovuti a siffatto Ordine «sono costituiti, in realtà, essenzialmente da premi assicurativi pagati da tale Ordine» e, dall’altra, che, constatando che il sig. JN era molto poco attivo come avvocato, ma sempre iscritto all’Ordine degli avvocati, il presidente di quest’ultimo gli ha proposto di ridurre l’importo dei suoi contributi a quello dei premi assicurativi pagati dall’ordine e di procedere a pagamenti frazionati.

14.

In assenza di risposta e di pagamento da parte del sig. JN, a quest’ultimo sono stati inviati solleciti l’11 dicembre 2015 e il 21 dicembre 2016. Poiché tali lettere di sollecito sono rimaste senza risposta, l’Ordine degli avvocati ha intimato al sig. JN di pagare i suoi contributi annuali con una messa in mora del 23 gennaio 2017.

15.

A seguito di tale messa in mora, il sig. JN ha inviato all’Ordine una lettera nella quale affermava di trovarsi in difficoltà finanziarie che non gli consentivano di versare più di cento euro al mese per il pagamento dei contributi richiesti.

16.

Tuttavia, non essendo stato effettuato alcun pagamento da parte del sig. JN, l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant ha citato quest’ultimo a comparire dinanzi al tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur), giudice del rinvio, con atto di citazione del 17 maggio 2017, chiedendo a tale giudice di condannarlo al pagamento della somma di EUR 7277,70, maggiorata degli interessi e delle spese processuali.

17.

Con lettera del 16 maggio 2017, indirizzata al presidente dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, il sig. JN ha chiesto la propria cancellazione dall’albo e la possibilità di scaglionare i propri pagamenti su un periodo di ventiquattro mesi.

18.

Dinanzi al giudice del rinvio, il sig. JN ha contestato la competenza di detto giudice sulla base del regolamento Bruxelles I bis. A suo avviso, l’iscrizione all’Ordine degli avvocati del foro di Dinant ai fini dell’esercizio della professione di avvocato non ha natura contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del summenzionato regolamento, poiché non si tratta di un contratto risultante dall’autonomia negoziale e da una libera scelta, bensì di una formalità amministrativa e di un obbligo ex lege.

19.

L’Ordine degli avvocati del foro di Dinant sostiene, al contrario, che, mantenendo la propria iscrizione a tale Ordine, il sig. JN ha sottoscritto nei confronti di quest’ultimo un impegno a versare i contributi annuali stabiliti da esso, cosicché siffatto impegno deve essere assimilato ad un impegno contrattuale, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

20.

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità dell’articolo 7, punto 1, di detto regolamento nel caso di specie e, in particolare, sul punto se possa essere applicata l’interpretazione adottata dalla Corte nella sentenza Peters Bauunternehmung ( 3 ). Ai sensi di tale giurisprudenza, le obbligazioni che hanno il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente tra un’associazione e i suoi membri devono essere considerate rientranti nella «materia contrattuale» ai sensi di detta disposizione.

21.

Ciò posto, con decisione del 21 giugno 2018, pervenuta alla Corte il 28 giugno 2018, il tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’azione proposta da un ordine di avvocati, diretta ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali dovuti all’ordine stesso, costituisca un’azione “in materia contrattuale”, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del [regolamento Bruxelles I bis]».

22.

Hanno presentato osservazioni scritte i governi italiano e lituano nonché la Commissione europea.

IV. Analisi

23.

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio desidera sapere se l’azione di un ordine degli avvocati, volta ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali dovuti all’ordine stesso, costituisca un’azione «in materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

24.

Anzitutto, rilevo che la Commissione nutre dubbi quanto all’applicabilità del regolamento Bruxelles I bis nel procedimento principale, dato che talune controversie tra un ente pubblico e un soggetto di diritto privato sono escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento e che l’ordine degli avvocati dei fori francofoni e germanofono (in prosieguo: l’«OBFG»), di cui l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant fa parte, è una persona giuridica di diritto pubblico.

25.

Poiché il giudice del rinvio non ha sollevato questioni su tale punto, né formulato commenti a questo riguardo nella decisione di rinvio, suppongo che esso ritenga che il regolamento Bruxelles I bis sia effettivamente applicabile nel procedimento principale.

26.

Tuttavia, alla luce delle osservazioni della Commissione, formulerò, in via preliminare, osservazioni su detto punto (sezione A). Poiché il fascicolo nazionale di cui la Corte dispone non contiene elementi sufficienti a tale riguardo, le mie osservazioni si limiteranno a considerazioni generali al fine di consentire al giudice del rinvio di verificare se il regolamento Bruxelles I bis si applichi al procedimento principale.

27.

In seguito, procederò all’analisi della questione sollevata, che mira a stabilire se un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, di detto regolamento (sezione B).

A.   Sull’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis

28.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis, quest’ultimo si applica «in materia civile e commerciale».

29.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «materia civile e commerciale» è una nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all’impianto sistematico del regolamento Bruxelles I bis e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. Inoltre, la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e quella di evitare, ai fini dell’armonioso funzionamento della giustizia, che vengano emesse, negli Stati membri, decisioni fra loro incompatibili esigono un’interpretazione estensiva di detta nozione di «materia civile e commerciale» ( 4 ).

30.

L’interpretazione di cui è stata oggetto la nozione di «materia civile e commerciale» ha portato ad espungere talune decisioni giurisdizionali dall’ambito d’applicazione del regolamento Bruxelles I bis, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite ( 5 ).

31.

La Corte ha quindi considerato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento Bruxelles I bis, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio ( 6 ). Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio, da parte di questa, di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento ( 7 ).

32.

Nel caso di specie, come ho esposto al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, la Commissione osserva che l’OBFG, di cui fa parte l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, è una persona giuridica di diritto pubblico, che è dotata di personalità giuridica e la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dal codice dell’ordinamento giudiziario belga ( 8 ).

33.

Constato che, ai sensi di detta normativa, l’OBFG ha il compito di vigilare sull’onore, sui diritti e sugli interessi professionali comuni degli avvocati e che esso dispone di una serie di competenze a tal fine ( 9 ).

34.

Risulta, pertanto, che l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, facente parte dell’OBFG, è investito di una funzione di servizio pubblico, vale a dire quella di fornire le garanzie di integrità e di esperienza ai destinatari finali dei servizi legali e di garantire la buona amministrazione della giustizia ( 10 ).

35.

Supponendo che sia effettivamente così – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare –, al fine di determinare se il regolamento Bruxelles I bis si applichi al procedimento principale, occorre valutare se, nell’esigere il pagamento dei contributi annuali oggetto dell’azione del procedimento principale, l’Ordine degli avvocati del foro di Dinant agisca nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri.

36.

Ai fini di tale valutazione, occorre esaminare la natura dei contributi annuali ( 11 ) nonché il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata ( 12 ).

37.

Per quanto riguarda la natura dei contributi annuali, essi non mi sembrano espressione di prerogative dei pubblici poteri.

38.

Infatti, ai sensi dell’articolo 443 del codice dell’ordinamento giudiziario belga, il consiglio dell’ordine può imporre agli avvocati iscritti all’albo di pagare i contributi stabiliti dal consiglio stesso. A questo proposito, la Commissione osserva che, dall’articolo 2 del regolamento dell’OBFG, sembra risultare che i contributi sono concretamente determinati dall’assemblea generale di quest’ultimo.

39.

Ricordo che dalla lettera del 29 maggio 2015, inviata dal presidente dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant al sig. JN, risulta che i contributi annuali dovuti all’ordine sono costituiti essenzialmente da premi assicurativi pagati da tale ordine e che l’iscrizione a quest’ultimo procura vantaggi in termini di assicurazione ( 13 ). Per come ho compreso siffatta constatazione, l’OBFG ha sottoscritto, presso una compagnia assicurativa, un’assicurazione obbligatoria di responsabilità professionale per gli avvocati iscritti presso l’OBFG.

40.

Inoltre, ricordo che dalla medesima lettera risulta che l’Ordine sarebbe d’accordo a ridurre l’importo dei contributi a quello corrispondente ai premi assicurativi pagati dallo stesso ( 14 ).

41.

Quanto meno in siffatte circostanze, mi sembra che non si tratti di canoni dovuti per un servizio pubblico, che sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis ( 15 ), bensì di un compenso per un servizio fornito dall’ordine degli avvocati, come sembra indicare anche la Commissione.

42.

Quanto al fondamento e alle modalità di esercizio dell’azione intentata, ritengo che, come afferma la Commissione nelle sue osservazioni, neanche essi siano espressione di una prerogativa dei pubblici poteri.

43.

Infatti, come osserva la Commissione, risulta che, per poter ottenere il pagamento dei contributi annuali dovuti, l’ordine degli avvocati è costretto ad intentare un’azione giudiziaria e lo stesso non sembra disporre della facoltà di ottenere tale pagamento in un altro modo, ad esempio adottando un atto di diritto pubblico, avente di per sé forza esecutiva.

44.

Alla luce di quanto precede, spetta al giudice del rinvio verificare se la controversia di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis. A prima vista, mi sembra che sia così.

45.

Nelle considerazioni che seguono, presumo che il procedimento principale abbia ad oggetto un’azione in materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e, pertanto, che esso rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

B.   Sull’applicabilità dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

46.

La questione pregiudiziale rientra nell’ambito di un’abbondante giurisprudenza relativa all’interpretazione della nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis ( 16 ). Poiché la questione pregiudiziale deve ricevere una risposta alla luce di detta giurisprudenza, ritengo necessario richiamarne, anzitutto, alcuni aspetti (sezione 1), prima di procedere, in seguito, all’analisi della questione stessa (sezione 2).

1. Sulla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

47.

In via preliminare, ricordo che le regole di competenza previste dal capo II del regolamento Bruxelles I bis sono fondate sul principio generale, enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato ( 17 ).

48.

Detto principio è tuttavia completato da altre regole di competenza basate sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia, tra le quali figura quella prevista dall’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis relativo alla «materia contrattuale» ( 18 ).

49.

La nozione di «materia contrattuale» di cui all’articolo 7, punto 1, è una nozione autonoma che dev’essere interpretata riferendosi principalmente al sistema e agli scopi di detto regolamento ( 19 ).

50.

A questo proposito, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, sebbene l’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis non esiga la conclusione di un contratto, nondimeno è indispensabile individuare un’obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Pertanto, la nozione di «materia contrattuale» ai sensi di detta disposizione non può essere intesa nel senso che riguarda una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra ( 20 ).

51.

Di conseguenza, l’applicazione della regola di competenza speciale prevista in materia contrattuale all’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis presuppone la determinazione di un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente ( 21 ).

52.

A questo proposito, ricordo, anzitutto, che dalla sentenza Peters Bauunternehmung, alla quale il giudice del rinvio fa riferimento ( 22 ), risulta che le obbligazioni che hanno il loro fondamento nel rapporto di affiliazione esistente tra un’associazione e i suoi membri devono essere considerate obbligazioni liberamente assunte.

53.

La causa che ha dato luogo a detta sentenza verteva sulla qualificazione di un’obbligazione di pagamento fondata sull’adesione volontaria di un’impresa ad un’associazione di imprese. Il pagamento in questione era stato posto a carico di tale impresa in base ad una norma interna emanata dagli organi dell’associazione e vincolante per i membri della stessa ( 23 ).

54.

La Corte ha dichiarato, a tale riguardo, che «l’adesione ad una associazione crea tra gli associati stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto», cosicché è lecito considerare le obbligazioni di cui trattasi come obbligazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Essa ha aggiunto che è irrilevante, a questo proposito, che l’obbligazione derivi direttamente dall’adesione oppure, al contempo, da questa e da una delibera di un organo dell’associazione ( 24 ).

55.

In seguito, la Corte ha applicato per analogia siffatta giurisprudenza nella sentenza Powell Duffryn ( 25 ), dichiarando che lo statuto di una società deve essere considerato come un contratto che regola sia i rapporti tra gli azionisti che i rapporti tra questi e la società da essi costituita. Infatti, secondo la Corte, la costituzione di una società riflette l’esistenza di una comunanza di interessi tra gli azionisti nel perseguimento di finalità comuni e, allo scopo di realizzare tali finalità, ogni azionista è investito, nei confronti degli altri azionisti e degli organi della società, di diritti ed obblighi che trovano la loro espressione nello statuto della società. La Corte ha concluso che una clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società per azioni costituisce un accordo, che vincola l’insieme degli azionisti ( 26 ).

56.

Come ha spiegato la Corte, divenendo e rimanendo azionista di una società, l’azionista accetta di vincolarsi all’insieme delle disposizioni contenute nello statuto della società e alle decisioni adottate dagli organi della società in conformità alle disposizioni del diritto nazionale applicabile e dello statuto, anche se alcune di dette disposizioni o decisioni non trovano il suo consenso ( 27 ).

57.

A mio avviso, il ragionamento alla base della giurisprudenza sopra citata è che, quando una persona giuridica o fisica ha liberamente aderito ad una persona giuridica (ad esempio, un’associazione o una società), tale persona giuridica o fisica acconsente ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti da siffatta adesione, i quali si concretizzano nello statuto e nelle decisioni degli organi di quest’ultima persona giuridica, instaurando in tal modo, tra detta persona giuridica e i suoi membri, stretti legami, assimilabili a vincoli di natura contrattuale.

58.

Infine, nella recente sentenza Kerr ( 28 ), la Corte ha avuto l’occasione di pronunciarsi sulla qualificazione di un’obbligazione di pagamento derivante da una decisione dell’assemblea generale del condominio di un immobile ad uso abitativo sprovvista di personalità giuridica e specificamente istituita ex lege per esercitare determinati diritti; siffatta decisione, adottata a maggioranza dei suoi membri, ma vincolante per tutti i membri del condominio, stabiliva l’importo dei contributi finanziari annuali al bilancio del condominio per la manutenzione delle parti comuni di detto immobile.

59.

Riferendosi alle sentenze sopra citate, la Corte ha dichiarato che, per quanto la partecipazione al condominio sia prescritta per legge – poiché il diritto bulgaro applicabile nel caso di specie rendeva obbligatoria l’amministrazione delle parti comuni da parte di un condominio –, resta il fatto che i dettagli dell’amministrazione delle parti comuni dell’immobile interessato sono stati disciplinati per contratto e l’adesione al condominio è avvenuta attraverso l’acquisto volontario congiunto di un appartamento e di quote di comproprietà relative a tali parti comuni, sicché l’obbligazione di pagamento controversa costituisce un’obbligazione giuridica assunta volontariamente ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis ( 29 ).

60.

La Corte ha aggiunto che la circostanza che i condomini in questione non abbiano partecipato all’adozione di tale decisione o vi si siano opposti e che, per legge, detta decisione e l’obbligazione che ne discende dispieghino un effetto coercitivo e siano per essi vincolanti non incide sull’applicazione dell’articolo 7, punto 1, dato che, divenendo e rimanendo condomino di un immobile, ogni condomino accetta di vincolarsi all’insieme delle disposizioni dell’atto che disciplina il condominio di cui trattasi e alle decisioni adottate dall’assemblea dei condomini di tale immobile ( 30 ).

61.

È alla luce di tali giurisprudenze che occorre esaminare la questione pregiudiziale sollevata nella presente causa.

2. Sull’applicabilità dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale

62.

Conformemente alla giurisprudenza sopra citata, per rispondere alla questione pregiudiziale è essenziale determinare se l’obbligazione di pagare contributi annuali costituisca un’obbligazione assunta liberamente ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

63.

Nel caso di specie, occorre, più precisamente, interrogarsi sul punto se il fatto che l’adesione all’ordine degli avvocati sia imposta dal codice dell’ordinamento giudiziario belga per poter esercitare la professione di avvocato osti a che l’obbligazione di pagare i contributi derivante da tale adesione possa essere considerata un’obbligazione giuridica assunta liberamente.

64.

Su detto punto, i governi italiano e lituano ritengono che occorra rispondere in senso negativo.

65.

In sostanza, tali governi considerano che l’obbligazione di pagare i contributi costituisce, essenzialmente, un’obbligazione assunta liberamente, poiché la persona che diviene avvocato esprime liberamente la propria volontà di esercitare tale professione, da cui deriva l’obbligo di aderire ad un ordine professionale e, di conseguenza, l’obbligazione di pagare i contributi stabiliti da quest’ultimo. Applicando il principio adottato dalla sentenza Peters Bauunternehmung ( 31 ), detti governi sostengono che i rapporti di affiliazione esistenti tra l’ordine e gli avvocati sono dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto. Infatti, un ordine professionale potrebbe essere assimilato ad un’associazione e gli obblighi dei suoi membri troverebbero il loro fondamento nell’accordo che fa sorgere il rapporto associativo. Mediante tale accordo, i contraenti manifesterebbero la propria volontà di accettare le regole interne che disciplinano detto organismo, il che implicherebbe, tra l’altro, l’impegno a pagare i contributi stabiliti da quest’ultimo.

66.

Inoltre, i summenzionati governi rilevano che l’interpretazione da essi proposta è giustificata dal particolare collegamento tra il luogo di esecuzione dell’obbligazione e il giudice di tale luogo, in quanto il giudice dello Stato membro del luogo della sede dell’ordine degli avvocati è nella posizione migliore per statuire sulla controversia ( 32 ).

67.

Per contro, la Commissione ritiene che un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisca un’azione «in materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, poiché l’adesione all’ordine degli avvocati, da cui deriva l’obbligazione di pagare i contributi annuali, è imposta dalla legge, senza alcuna possibilità di scelta o di deroga, al fine di poter esercitare la professione di avvocato. A tale riguardo, la Commissione sottolinea in particolare che, contrariamente al caso di specie, l’impresa interessata nella causa che ha dato luogo alla sentenza Peters Bauunternehmung ( 33 ) aveva volontariamente deciso di diventare membro dell’associazione.

68.

Inoltre, secondo la Commissione, non sarebbe opportuno eludere il requisito di un’obbligazione assunta liberamente basandosi sugli obiettivi generali del regolamento Bruxelles I bis in materia di competenze speciali, con il rischio, d’altronde, di giungere in pratica troppo facilmente alla competenza del foro del ricorrente, il che contrasterebbe con la regola generale enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.

69.

Riconosco che la risposta alla questione pregiudiziale non si impone con evidenza.

70.

È pur vero che la situazione di cui al procedimento principale presenta una certa analogia con le cause che hanno dato luogo alle sentenze Peters Bauunternehmung ( 34 ) e Powell Duffryn ( 35 ), richiamate supra, in quanto anche il procedimento principale riguarda rapporti tra una persona giuridica e i suoi membri e verte su un’obbligazione di pagamento imposta ai membri di tale persona giuridica e derivante da una decisione adottata da quest’ultima.

71.

Tuttavia, la situazione di cui al procedimento principale, come rileva giustamente la Commissione, differisce da quella di cui trattavasi in tali cause, poiché l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati, da cui discende l’obbligazione di pagare i contributi annuali stabiliti da quest’ultimo, è obbligatoria, in forza dell’articolo 428, primo comma, del codice dell’ordinamento giudiziario belga, ai fini dell’esercizio della professione di avvocato.

72.

Ricordo che siffatta iscrizione obbligatoria all’ordine degli avvocati è legata al fatto che quest’ultimo è investito di una funzione di servizio pubblico ( 36 ). Da questo punto di vista, esso non può essere assimilato, a mio avviso, ad un’associazione di diritto privato o ad una società di diritto privato, come nelle sentenze sopra citate, in cui la Corte ha lasciato intendere che tutti i rapporti tra tali persone giuridiche e i loro rispettivi membri erano di natura contrattuale ( 37 ).

73.

Di conseguenza, non condivido le considerazioni svolte dai governi italiano e lituano, secondo le quali i rapporti di affiliazione esistenti tra l’ordine e i suoi membri sono, in generale, della stessa natura di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto.

74.

Infatti, come ho spiegato nei paragrafi da 28 a 45 delle presenti conclusioni sull’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis, per quanto riguarda un ordine degli avvocati, occorre distinguere tra due tipi di controversie: da una parte, le controversie vertenti sui rapporti esistenti tra l’ordine e i suoi membri che hanno carattere di diritto pubblico e che, di conseguenza, esulano dall’ambito di applicazione di tale regolamento e, dall’altra, le controversie vertenti sui rapporti esistenti tra il medesimo ordine e i suoi membri che hanno carattere di diritto privato e che rientrano pertanto nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

75.

È solo nell’ambito di questa seconda categoria di controversie che un’azione può costituire un’azione in materia contrattuale, purché essa riguardi un’obbligazione assunta liberamente.

76.

Su questo punto, quanto al procedimento principale che rientra in siffatta seconda categoria, sono propenso a ritenere che l’obbligazione di pagare i contributi stabiliti dall’ordine costituisca effettivamente un’obbligazione assunta liberamente ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, cosicché un’azione vertente su tale obbligazione rientra nella materia contrattuale ai sensi di detta disposizione.

77.

Invero, per quanto riguarda la problematica ricordata al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, la sentenza Kerr ( 38 ) contiene, a mio avviso, elementi di interpretazione pertinenti.

78.

Infatti, sebbene la sentenza Kerr ( 39 ) riguardi un’obbligazione di pagare spese condominiali, se ne deve tuttavia dedurre, a mio parere, che il fatto che la legislazione nazionale subordini l’esercizio di una determinata attività all’adesione ad un organismo non esclude necessariamente che un’obbligazione che ne deriva possa essere qualificata come obbligazione giuridica assunta liberamente ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

79.

In tal senso, sottolineo che, in detta sentenza, pur rilevando che la partecipazione al condominio era prescritta dalla legge, la Corte ha evidenziato due aspetti riguardanti l’obbligazione di pagare le spese condominiali che giustificano la qualificazione di siffatta obbligazione come liberamente assunta: da un lato, l’adesione al condominio avviene con un atto di acquisto volontario congiunto di un appartamento e di quote di comproprietà relative alle parti comuni dell’immobile interessato e, dall’altro, i dettagli dell’amministrazione di tali parti comuni sono disciplinati mediante contratto, vale a dire di comune accordo tra i condomini.

80.

Dal mio punto di vista, i fatti della controversia principale presentano una certa somiglianza con quelli della causa che ha dato luogo alla sentenza Kerr ( 40 ).

81.

È pur vero che l’iscrizione all’ordine degli avvocati è imposta dalla legge ed esprime il modo in cui la professione di avvocato è regolamentata secondo il diritto nazionale.

82.

Tuttavia, l’iscrizione è stata effettuata, da una parte, mediante un atto volontario compiuto dal sig. JN per diventare avvocato ed esercitare tale professione in Belgio fino alla sua cancellazione dall’albo nel 2017. Mediante tale scelta, egli ha accettato di sottoporsi alle norme che disciplinano siffatta professione, comprese quelle che consentono al consiglio dell’ordine di imporre agli avvocati iscritti all’albo il pagamento dei contributi annuali. Per quanto riguarda il periodo a cui si riferiscono i contributi controversi, rilevo d’altronde che, sebbene risulti che il sig. JN fosse molto poco attivo come avvocato ( 41 ), egli ha volontariamente deciso di rimanere iscritto all’albo. Invero, nulla ostava a che egli chiedesse la propria cancellazione dall’albo prima del 2017 se, a suo avviso, il permanere della sua iscrizione non gli procurava alcun vantaggio.

83.

Dall’altra parte, l’obbligazione di pagare i contributi non è imposta dalla legge, poiché il codice dell’ordinamento giudiziario belga non prevede né la natura dei contributi, né l’importo di questi ultimi.

84.

Infatti, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che i contributi di cui viene richiesto il pagamento nel procedimento principale sono stati stabiliti nel loro oggetto e nel loro importo dall’ordine degli avvocati al quale appartiene il ricorrente e all’interno del quale egli può esercitare un’influenza sulle regole collettive stabilite da tale professione. Pertanto, i contributi richiesti risultano dagli stretti vincoli esistenti tra l’Ordine e il sig. JN, simili a quelli di un contratto. Diventando e rimanendo avvocato presso l’Ordine, il sig. JN ha liberamente scelto di assoggettarsi all’obbligazione di pagamento dei contributi.

85.

A questo proposito, ricordo che i contributi corrispondono ad un servizio fornito dall’Ordine, vale a dire la sottoscrizione collettiva di un’assicurazione professionale, di cui il ricorrente beneficia nell’esercizio della sua professione, scegliendo di rimanere iscritto all’Ordine degli avvocati del foro di Dinant.

86.

Non si tratta, quindi, di una situazione in cui l’obbligazione di pagamento sarebbe stabilita unilateralmente dalla legge, come avveniva nella sentenza Austro-Mechana ( 42 ).

87.

Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza e che verteva sulla qualificazione dell’obbligo, per un’impresa, di pagare un compenso ad una società di gestione collettiva di diritti, la Corte ha dichiarato che un siffatto obbligo di pagamento non era stato liberamente assunto ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, in quanto esso era stato imposto dal diritto nazionale in ragione dell’immissione in commercio di supporti di registrazione conformemente alla normativa austriaca ( 43 ).

88.

Per concludere, pur ammettendo che la questione sollevata nella presente causa costituisce un caso limite, sono propenso a ritenere, alla luce della giurisprudenza della Corte – la quale mostra d’altronde che la nozione di «materia contrattuale» non è interpretata restrittivamente ( 44 ) –, che gli elementi esposti nelle presenti conclusioni consentano di considerare che l’obbligazione di pagare contributi annuali nel caso di specie costituisce un’obbligazione assunta liberamente, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

89.

Inoltre, siffatta soluzione trova conferma negli obiettivi perseguiti dal regolamento Bruxelles I bis.

90.

Ricordo che la competenza dei giudici del domicilio del convenuto è completata attraverso la previsione di fori alternativi ammessi, da una parte, in base al collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero, dall’altra, al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

91.

Su questo primo punto, la Corte ha sottolineato, nella sentenza Peters Bauunternehmung ( 45 ), che, «poiché la maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali designano il luogo in cui l’associazione ha sede come luogo dell’adempimento delle obbligazioni risultanti dall’atto di adesione all’associazione stessa, l’applicazione [del foro contrattuale] presenta (…) vantaggi pratici: infatti, il giudice del luogo in cui ha sede l’associazione è, di regola, quello che più è in grado di comprendere lo statuto, i regolamenti e le delibere dell’associazione, nonché le circostanze relative al sorgere della controversia».

92.

Nel caso di specie, nella misura in cui il giudice del rinvio considera di essere l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio ai sensi delle norme di cui all’articolo 7, punto 1, lettere da a) a c), del regolamento Bruxelles I bis, come ritengo che esso sia ( 46 ), tale giudice è competente a conoscere della controversia di cui al procedimento principale.

93.

Come rilevato a questo proposito dai governi italiano e lituano, detto giudice deve essere considerato nella posizione migliore per comprendere lo statuto, i regolamenti e le decisioni dell’Ordine degli avvocati del foro di Dinant, nonché le circostanze inerenti all’origine della controversia. In altri termini, la considerazione vertente sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, che giustifica la competenza speciale prevista all’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, è presente nel procedimento principale.

94.

Inoltre, come rileva giustamente il governo italiano, siffatta soluzione consente altresì di evitare che le domande di pagamento nei confronti di avvocati eventualmente domiciliati in Stati membri diversi e le questioni concernenti la validità delle decisioni sulle quali tali domande si fondano vengano esaminate da autorità giurisdizionali diverse ( 47 ). In altri termini, la soluzione che propongo è inoltre coerente con l’obiettivo della buona amministrazione della giustizia.

V. Conclusione

95.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance de Namur (Tribunale di primo grado di Namur, Belgio) nel modo seguente:

L’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione vertente su un’obbligazione di pagamento dei contributi annuali costituiti essenzialmente da premi assicurativi e derivante da una decisione emessa da un ordine degli avvocati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e al quale gli avvocati sono tenuti ad iscriversi in forza della legislazione nazionale, deve essere considerata rientrante nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi di detto articolo.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (GU 2012, L 351, pag. 1).

( 3 ) Sentenza del 22 marzo 1983 (34/82, EU:C:1983:87).

( 4 ) V., in particolare, sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, punti 4647 e giurisprudenza ivi citata). Osservo che la giurisprudenza elaborata nell’ambito del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, vale anche per il regolamento Bruxelles I bis, quando le disposizioni in questione possono essere qualificate come equivalenti (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 27, e del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 31). Ciò avviene per le disposizioni pertinenti nel caso di specie, vale a dire l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis (v., in particolare, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punti 3132, e del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, punti 3132, e l’articolo 7, punto 1, di tale regolamento (v., in particolare, sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punti 4344, e dell’8 maggio 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 20). Pertanto, nel prosieguo delle presenti conclusioni, farò riferimento unicamente al regolamento Bruxelles I bis, pur citando la giurisprudenza relativa agli strumenti che l’hanno preceduto.

( 5 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU (29/76, EU:C:1976:137, punto 4) e del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

( 6 ) V., in particolare, sentenza dell’11 aprile 2013, Sapir e a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

( 7 ) V., in particolare, sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 49).

( 8 ) La Commissione rinvia a tale riguardo, in particolare, al sito Internet dell’OBFG (aggiornato il 26 agosto 2014), https://avocats.be/sites/default/files/texte_apropos_avocatsBE3.pdf.

( 9 ) V. articolo 495, paragrafo 1, del codice dell’ordinamento giudiziario belga.

( 10 ) A questo proposito, osservo che la Corte ha riconosciuto la necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità che forniscano tali garanzie (v., in particolare, sentenze del 12 dicembre 1996, Reisebüro Broede, C‑3/95, EU:C:1996:487, punto 38, e del 19 febbraio 2002, Wouters e a.,C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 97).

( 11 ) V. giurisprudenza citata alla nota 15 delle presenti conclusioni.

( 12 ) V., in tal senso, in particolare, sentenza del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

( 13 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.

( 14 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.

( 15 ) Infatti, la Corte ha dichiarato che un’autorità pubblica agisce nell’esercizio della sua potestà d’imperio qualora la controversia riguardi la riscossione di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato ad un ente pubblico in ragione dell’uso degli impianti e dei servizi di tale ente, in particolare qualora questo uso sia obbligatorio ed esclusivo e tanto più nel caso in cui l’aliquota dei contributi, i metodi di calcolo e i procedimenti di riscossione siano stati stabiliti unilateralmente nei confronti degli utenti (v., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU, 29/76, EU:C:1976:137, punto 4; del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a.,C‑292/05, EU:C:2007:102, punto 32, e dell’11 giugno 2015, Fahnenbrock e a., C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13, EU:C:2015:383, punto 52).

( 16 ) Per quanto riguarda tale giurisprudenza, v. nota 4 delle presenti conclusioni.

( 17 ) V., in tal senso, considerando 15 del regolamento Bruxelles I bis e sentenza del 12 settembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

( 18 ) V., in tal senso, considerando 16 del regolamento Bruxelles I bis e sentenza del 4 ottobre 2018, Feniks (C‑337/17, EU:C:2018:805, punto 36).

( 19 ) V., in particolare, sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punto 10) e sentenza del 17 giugno 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268, punto 10).

( 20 ) V., in particolare, sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 46); del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 39) e del 21 aprile 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 35).

( 21 ) V., in particolare, sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 47); del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 33), e del 21 aprile 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 36).

( 22 ) Sentenza del 22 marzo 1983 (34/82, EU:C:1983:87). V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.

( 23 ) V. sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punto 2).

( 24 ) V. sentenza del 22 marzo 1983, Peters Bauunternehmung (34/82, EU:C:1983:87, punti da 13 a 18).

( 25 ) Sentenza del 10 marzo 1992 (C‑214/89, EU:C:1992:115).

( 26 ) V. sentenza del 10 marzo 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, punti da 16 a 18).

( 27 ) V. sentenza del 10 marzo 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, punto 19). Analogamente, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un siffatto libero consenso nell’esercizio di un mandato di amministratore conformemente al diritto societario, giudicando che l’attività di un amministratore crea stretti legami dello stesso tipo di quelli che si instaurano tra le parti di un contratto, cosicché l’azione promossa da una società contro il suo ex amministratore – a causa dell’asserita violazione degli obblighi a lui incombenti ai sensi del diritto societario – rientra nella nozione di «materia contrattuale». A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che l’amministratore e la società «hanno assunto liberamente impegni reciproci nel senso che [l’amministratore] si è impegnato a dirigere e amministrare [la società, e quest’ultima] si è impegnata a retribuire tale attività, di modo che si può ritenere che il loro rapporto abbia natura contrattuale» [sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punti 5354)].

( 28 ) Sentenza dell’8 maggio 2019 (C‑25/18, EU:C:2019:376). Preciso che tale sentenza è stata pronunciata dopo la chiusura della fase scritta del procedimento nella presente causa.

( 29 ) V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376, punti da 26 a 28).

( 30 ) V. sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376, punto 29).

( 31 ) Sentenza del 22 marzo 1983 (34/82, EU:C:1983:87).

( 32 ) Detti governi partono quindi dal principio che il giudice del rinvio è l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio ai sensi delle norme di cui all’articolo 7, punto 1, lettere da a) a c), del regolamento Bruxelles I bis. V., a tale riguardo, nota 46.

( 33 ) Sentenza del 22 marzo 1983 (34/82, EU:C:1983:87).

( 34 ) Sentenza del 22 marzo 1983 (34/82, EU:C:1983:87).

( 35 ) Sentenza del 10 marzo 1992 (C‑214/89, EU:C:1992:115).

( 36 ) V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.

( 37 ) Rilevo inoltre che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha giudicato che gli ordini degli avvocati non possono essere considerati associazioni ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale protegge la libertà di associazione, ivi compresa quella del diritto negativo di non essere costretti ad aderire ad un’associazione. Pertanto, gli avvocati sono esclusi dal beneficio di detta protezione per quanto riguarda l’iscrizione ad un ordine professionale (v. Corte EDU, 2 luglio 1990, M.A. e altri c/Spagna, CE:ECHR:1990:0702DEC001375088).

( 38 ) Sentenza dell’8 maggio 2019 (C‑25/18, EU:C:2019:376).

( 39 ) Sentenza dell’8 maggio 2019 (C‑25/18, EU:C:2019:376).

( 40 ) Sentenza dell’8 maggio 2019 (C‑25/18, EU:C:2019:376).

( 41 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.

( 42 ) Sentenza del 21 aprile 2016 (C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 37).

( 43 ) V. sentenza del 21 aprile 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286, punti 1837), nella quale, tengo a precisarlo, detta normativa definiva anche le modalità relative al pagamento. Analogamente, la Corte ha dichiarato che obblighi incombenti all’azionista di una società nei confronti di terzi in forza del diritto nazionale non sono liberamente assunti ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis [v. sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB (C‑147/12, EU:C:2013:490, punti da 34 a 36)].

( 44 ) È pur vero che la Corte menziona spesso l’articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis come una deroga alla regola generale di competenza del foro del convenuto prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, e che tale prima disposizione, in quanto deroga, deve essere interpretata restrittivamente [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2018, Löber (C‑304/17, EU:C:2018:701, punti 1718 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, a mio avviso, l’applicazione che è stata fatta dalla Corte dell’articolo 7, punto 1, di detto regolamento mostra che la nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione non deve essere interpretata restrittivamente, come la Corte ha d’altronde confermato nella sentenza del 20 gennaio 2005, Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, punto 48), riferendosi specificamente alle sentenze Peters Bauunternehmung e Powell Duffryn [v., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:86, paragrafo 51)].

( 45 ) Sentenza del 22 marzo 1983 (34/82, EU:C:1983:87, punto 14).

( 46 ) Sottolineo che una risposta alla questione sollevata non è sufficiente per stabilire se il giudice del rinvio sia competente a conoscere della controversia di cui al procedimento principale, dato che, per rispondere a tale questione, occorre altresì interrogarsi sul punto se il giudice del rinvio sia l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio ai sensi delle norme di cui all’articolo 7, punto 1, lettere da a) a c), del regolamento Bruxelles I bis. Il giudice del rinvio non ha sollevato questioni su tale punto né formulato commenti al riguardo, il che mi sembra indicare che esso si ritenga, in effetti, l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione controversa, ai sensi di detto articolo 7, punto 1.

( 47 ) V., in tal senso, sentenza del 10 marzo 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, punto 20).

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