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Document 62018CC0052

    Conclusioni dell’avvocato generale N. Wahl, presentate il 15 gennaio 2019.
    Christian Fülla contro Toolport GmbH.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Norderstedt.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Difetto di conformità del bene consegnato – Articolo 3 – Diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti – Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità – Nozione di ripristino “senza spese” della conformità del bene – Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto.
    Causa C-52/18.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:22

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    NILS WAHL

    presentate il 15 gennaio 2019 ( 1 )

    Causa C‑52/18

    Christian Fülla

    contro

    Toolport GmbH

    [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt, Germania)]

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE – Vendita di beni di consumo – Diritti dei consumatori – Difetto di conformità dei beni consegnati – Successivo ripristino della conformità dei beni – Obblighi del venditore – Determinazione del luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per la riparazione o sostituzione (luogo dell’adempimento successivo) – Significato di “notevoli inconvenienti per il consumatore” – Significato di “riparare senza spese” – Diritto alla risoluzione del contratto»

    1. 

    Si pone la questione se, nella vendita di beni di consumo, nel caso in cui i beni siano acquistati nel quadro di un contratto a distanza e, successivamente, si rivelino non conformi a tale contratto, vi sia, nel diritto dell’Unione, una norma decisiva che determini in quale luogo il consumatore debba mettere tali beni a disposizione del venditore per essere resi conformi.

    2. 

    Nell’era del commercio digitale, tale questione assume un’importanza crescente, specialmente quando si tratta di beni di consumo pesanti o voluminosi. Il presente rinvio, promosso dall’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt, Germania), ha ad oggetto una tenda da party di 5 metri per 6, che si sostiene presentasse dei vizi al momento della consegna.

    3. 

    Al fine di pronunciarsi sulla questione, la Corte dovrà risolvere una serie di questioni disciplinate dalla direttiva 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in prosieguo: la «direttiva») ( 2 ).

    I. Contesto normativo

    A.   Diritto dell’Unione

    4.

    La direttiva ha armonizzato, in una certa misura, l’obbligo del venditore di rendere il bene di consumo conforme al contratto.

    5.

    Il preambolo della direttiva prevede quanto segue:

    «(1)

    considerando che l’articolo 153, paragrafo 1 e 3, [CE] dispone che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’articolo 95;

    (2)

    considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci riguarda non solo i contratti conclusi da persone nell’esercizio di un’attività professionale, ma anche i contratti conclusi da privati; che ciò implica che i consumatori che risiedono in uno Stato membro dovrebbero essere liberi di acquistare merci sul territorio di un altro Stato membro in base ad un livello minimo uniforme di norme eque che disciplinano la vendita dei beni di consumo;

    (…)

    (12)

    considerando che, nel caso di un difetto di conformità, il venditore può sempre offrire al consumatore, a titolo di composizione, qualsiasi rimedio disponibile; che spetta al consumatore decidere se accettare o respingere la proposta;

    (…)

    (19)

    considerando che gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un termine entro il quale il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore eventuali difetti di conformità; che gli Stati membri possono garantire un più elevato livello di tutela del consumatore non introducendo siffatto onere; che è comunque opportuno che tutti i consumatori comunitari dispongano di un termine di almeno due mesi per denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità».

    6.

    L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, così dispone:

    «Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se:

    a)

    sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

    b)

    sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;

    c)

    sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

    d)

    presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura».

    7.

    L’articolo 3 della direttiva concerne i diritti dei consumatori in relazione a contratti di vendita e alle garanzie dei beni di consumo. Esso stabilisce quanto segue:

    «1.   Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

    2.   In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

    3.   In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

    Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio, tenendo conto:

    del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

    dell’entità del difetto di conformità, e

    dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

    Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

    4.   L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.

    5.   Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:

    se il consumatore non ha diritto né alla ripartizione né alla sostituzione o

    se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

    se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

    6.   Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto».

    8.

    Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, stabilisce che «[g]li Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».

    B.   Diritto tedesco

    9.

    La direttiva è stata trasposta nel diritto tedesco tramite modifiche al Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»).

    10.

    In relazione all’adempimento successivo, l’articolo 439 del BGB prevede quanto segue:

    «1)   A titolo di adempimento successivo, l’acquirente può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna di un bene esente da vizi.

    2)   Il venditore sopporta le spese necessarie per l’adempimento successivo, comprese, in particolare, le spese di trasporto, spedizione, manodopera e materiale.

    3)   (…) il venditore può rifiutare la modalità di adempimento successivo scelta dall’acquirente qualora essa sia esperibile solo a costi sproporzionati. Al riguardo, si deve tenere conto, in particolare, del valore che avrebbero i beni in assenza di difetto di conformità, dell’entità di tale difetto e se il rimedio alternativo sia esperibile senza comportare notevoli inconvenienti per l’acquirente. In tali casi, il diritto dell’acquirente è limitato alle modalità alternative di adempimento successivo; ciò non pregiudica il diritto del venditore di rifiutare anche il rimedio alternativo, alle condizioni di cui alla prima frase.

    4)   Qualora il venditore consegni beni esenti da vizi nell’ambito di un adempimento successivo, egli potrà chiedere all’acquirente la restituzione dei beni viziati ai sensi degli articoli da 346 a 348».

    11.

    Per quanto concerne il luogo della prestazione, l’articolo 269 del BGB prevede quanto segue:

    «1)   Se il luogo della prestazione non è definito né desumibile dalle circostanze, in particolare dalla natura dell’obbligazione, l’esecuzione della prestazione deve avvenire nel luogo in cui il debitore aveva il suo domicilio nel momento in cui è sorta l’obbligazione.

    2)   Se l’obbligazione è sorta nell’ambito dell’esercizio di un’attività commerciale o industriale del debitore e quest’ultimo aveva la sede della sua attività commerciale o industriale in un luogo diverso da quello del suo domicilio, il luogo di tale sede è sostituito a quello del domicilio.

    3)   La semplice circostanza che il debitore abbia sopportato le spese di spedizione non consente di concludere che il luogo in cui dev’essere effettuata la spedizione debba essere quello della prestazione».

    II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

    12.

    Nel 2015, il ricorrente nel procedimento principale ha acquistato dalla resistente, per telefono, una tenda di 5 metri per 6 (descritta come «tenda da party»). La tenda è stata consegnata al domicilio del ricorrente. Il ricorrente ha successivamente denunciato taluni vizi della tenda. La resistente ha respinto tutti i reclami in quanto infondati.

    13.

    Il ricorrente ha preteso l’adempimento successivo, vale a dire la riparazione dei vizi o la sostituzione della tenda. Tuttavia, il ricorrente non ha inviato alla resistente il bene controverso, né si è offerto di farlo.

    14.

    Fino a quel momento non vi era stata alcuna discussione tra le parti in merito al luogo dell’adempimento successivo. Sul punto non si pronunciava nemmeno il contratto da esse concluso.

    15.

    Tuttavia, nel corso del procedimento principale, la resistente ha sostenuto, per la prima volta, che il luogo dell’adempimento successivo era la sede della propria attività.

    16.

    Secondo il giudice del rinvio, la determinazione del luogo dell’adempimento successivo è essenziale per stabilire se il ricorrente ha concesso alla resistente l’opportunità di porre rimedio ai vizi, o un termine ragionevole ai sensi del secondo trattino dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, al fine di ottenere la risoluzione del contratto.

    17.

    Nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione, l’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che un consumatore sia tenuto in ogni caso a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali esclusivamente nel luogo in cui esso si trova al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione.

    2)

    In caso di risposta negativa:

    Se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che un consumatore sia tenuto in ogni caso a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali presso la sede d’affari del professionista al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione.

    3)

    In caso di risposta negativa:

    Quali criteri possano desumersi dall’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della [direttiva] ai fini della determinazione del luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione.

    4)

    Nel caso in cui il luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di esaminarlo e di consentire l’adempimento successivo coincida – sempre o nel caso specifico – con la sede del professionista:

    Se sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della [direttiva] il fatto che un consumatore sia tenuto ad anticipare il pagamento delle spese di trasporto relative alla consegna e/o alla restituzione oppure se dall’obbligo di “riparare senza spese” derivi il dovere del venditore di versare l’anticipo.

    5)

    Nel caso in cui il luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di esaminarlo e di consentire l’adempimento successivo coincida – sempre o nel caso specifico – con la sede del professionista e un obbligo di prestazione preventiva a carico del consumatore sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della [direttiva]:

    Se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che il consumatore che abbia unicamente denunciato il vizio al professionista, senza proporre di trasportare il bene nel luogo in cui quest’ultimo ha la sua sede, non ha il diritto di risolvere il contratto.

    6)

    Nel caso in cui il luogo nel quale un consumatore sia tenuto a mettere a disposizione del professionista il bene acquistato fuori dei locali commerciali al fine di esaminarlo e di consentire l’adempimento successivo coincida – sempre o nel caso specifico – con la sede del professionista, ma un obbligo di prestazione preventiva a carico del consumatore non sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della [direttiva]:

    Se l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, secondo trattino, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che il consumatore che abbia unicamente denunciato il vizio al professionista, senza proporre di trasportare il bene nel luogo in cui quest’ultimo ha la sua sede, non ha il diritto di risolvere il contratto».

    18.

    I governi tedesco e francese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza.

    III. Analisi

    19.

    Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come determinare il luogo dell’adempimento volto a correggere i vizi dei beni di consumo mediante riparazione o sostituzione, e gli effetti sul diritto del consumatore di risolvere il contratto.

    20.

    Tuttavia, prima di entrare nel merito delle questioni pregiudiziali, è necessario affrontare l’argomento del governo tedesco secondo cui la domanda del giudice del rinvio è irricevibile.

    A.   Ricevibilità

    21.

    Il governo tedesco sostiene che la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sia «quantomeno dubbia». Esso ritiene che tanto la descrizione dei fatti di causa, quanto la presentazione delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale siano approssimative. Nel rispondere alle questioni, così come presentate, la Corte dovrebbe procedere sulla base di numerose ipotesi e presunzioni.

    22.

    Pur riconoscendo che, sulla base della giurisprudenza della Corte vi è una presunzione a favore della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale, il governo tedesco suggerisce, quanto meno, di riformulare le questioni pregiudiziali.

    23.

    Si deve ricordare che, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire ( 3 ).

    24.

    Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è infatti possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con i reali termini o l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura teorica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte ( 4 ).

    25.

    Ritengo che, nella presente causa, tali condizioni non siano soddisfatte.

    26.

    Il giudice del rinvio ha descritto i fatti all’origine del procedimento principale nonché le disposizioni pertinenti del diritto nazionale in modo conciso, ma sufficientemente chiaro, sicché la Corte dispone di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto necessari ai fini della decisione.

    27.

    Risulta chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio intende ottenere chiarimenti in merito all’interpretazione della direttiva al fine di stabilire il luogo della prestazione per l’eliminazione dei vizi del bene di cui trattasi e, di conseguenza, per stabilire se il ricorrente nel procedimento principale possa o meno risolvere il contratto.

    28.

    Alla luce di quanto precede, le questioni poste devono essere considerate ricevibili ed esaminate nel merito.

    B.   Merito

    29.

    In subordine alla richiesta di dichiarazione di irricevibilità della domanda del giudice di rinvio, il governo tedesco chiede che le questioni sollevate dall’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt) siano riformulate. A tale riguardo, esso ritiene che le questioni pregiudiziali dovrebbero essere interpretate come dirette a stabilire se la corretta interpretazione della direttiva osti alle pertinenti disposizioni del diritto tedesco.

    30.

    A mio avviso, non vi è alcuna necessità di riformulare le questioni sollevate. Il giudice del rinvio sembra nella posizione migliore per determinare il contenuto delle questioni necessarie a risolvere la controversia di cui è investito.

    31.

    Tuttavia, sono del parere che alcune delle questioni sollevate dall’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt) possano essere esaminate congiuntamente.

    32.

    Dalle questioni sollevate emergono tre problemi distinti relativi all’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva. Con la prima, la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare il luogo in cui i beni di consumo devono essere messi a disposizione al fine di essere resi conformi (luogo dell’adempimento successivo). La quarta questione sollevata è diretta a stabilire se discenda o meno dall’obbligo di «riparare senza spese» l’obbligo del venditore di effettuare un pagamento anticipato per le spese di spedizione in cui il consumatore potrebbe incorrere per la messa a disposizione del venditore dei beni non conformi. La quinta e la sesta questione pregiudiziale, infine, riguardano le circostanze in cui un consumatore ha diritto di risolvere un contratto in caso di beni non conformi.

    33.

    A seguito di alcune osservazioni preliminari sul contesto e sullo scopo della direttiva e del suo articolo 3, tratterò, una alla volta, queste tre questioni.

    1. Osservazioni preliminari

    34.

    La direttiva si inserisce fra gli sforzi del legislatore dell’Unione volti a garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori, nell’intera Unione europea, nel caso di inesatta esecuzione di un contratto di vendita di beni. Tale tutela mira a promuovere e facilitare acquisti transfrontalieri da parte dei consumatori ( 5 ).

    35.

    Tuttavia, la direttiva non si limita a perseguire un elevato livello di tutela dei consumatori. Il testo mira altresì a mantenere un certo equilibrio tra gli obblighi delle varie parti. Da un lato, la direttiva definisce gli obblighi del venditore in caso di beni di consumo non conformi. Dall’altro lato, essa stabilisce obblighi ai quali il consumatore deve adempiere per non perdere i propri diritti ( 6 ).

    36.

    In tal senso, il principale obiettivo della direttiva non è quello di aggiungere obblighi a quelli concordati tra le parti, bensì, piuttosto, di facilitare l’esecuzione degli obblighi concordati. È solo nel caso di inesatta esecuzione del contratto da parte del venditore che sorgono obblighi ulteriori, che in alcuni casi possono aggiungersi agli obblighi previsti dal contratto ( 7 ).

    37.

    Tuttavia, è importante sottolineare che la direttiva non mira a porre i consumatori in una situazione più favorevole rispetto a quella che avrebbero potuto esigere in base al contratto di vendita, quanto piuttosto, semplicemente, a ristabilire la situazione che si sarebbe verificata qualora il venditore avesse fin da subito consegnato un bene conforme al contratto. A tal proposito, è importante rilevare che la direttiva prevede un livello minimo di tutela. Gli Stati membri possono adottare disposizioni più rigorose, ma non possono pregiudicare le garanzie previste dal legislatore dell’Unione ( 8 ).

    38.

    Infine, si deve inoltre sottolineare che la direttiva disciplina unicamente aspetti che sono strettamente legati alla protezione dei consumatori al momento dell’acquisto di beni non conformi al contratto. Questioni concernenti la stipulazione del contratto tra le parti, vizi del contratto, effetti del contratto, o altre forme di adempimento inesatto non sono contemplate da tale strumento e sono soggette unicamente al diritto nazionale ( 9 ).

    39.

    L’articolo 3 della direttiva, in particolare, stabilisce i diritti del consumatore a cui sono stati venduti beni di consumo che, al momento della consegna, non sono conformi al contratto. La disposizione rispecchia gli stessi principi guida della direttiva nel suo complesso.

    40.

    Dunque, l’articolo 3, paragrafo 1, dispone che il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Se il bene consegnato non è conforme al contratto, il venditore non ha eseguito correttamente l’obbligazione derivante dal contratto di vendita e deve dunque sopportare le conseguenze di tale inesatta esecuzione ( 10 ).

    41.

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, in tali circostanze il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene a titolo gratuito, a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene. Risulta chiaramente dall’articolo 3, paragrafo 5, che la direttiva dà priorità al mantenimento degli obblighi discendenti dal contratto di vendita. Il consumatore deve offrire al venditore la possibilità di riparare o sostituire il bene di consumo in questione. Il consumatore ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto soltanto se il venditore ometta di farlo ( 11 ).

    42.

    L’articolo 3, paragrafo 3, stabilisce le condizioni per il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. Il bene deve essere reso conforme senza spese per il consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Come la Corte ha già osservato, questo triplice requisito è l’espressione della manifesta volontà del legislatore dell’Unione di garantire al consumatore una tutela effettiva ( 12 ).

    43.

    Al tempo stesso, la direttiva prende in considerazione anche gli interessi del venditore. In primo luogo, essa prevede un termine di due anni per proporre azioni ( 13 ). In secondo luogo, il venditore può rifiutare la riparazione o la sostituzione del bene se il ripristino della sua conformità è impossibile o sproporzionato ( 14 ).

    44.

    Come osservato dalla Corte nella sentenza Gebr. Weber e Putz, l’articolo 3 mira pertanto ad istituire un giusto equilibrio tra gli interessi del consumatore e quelli del venditore, garantendo al primo, quale parte debole del contratto, una tutela completa ed efficace contro un’inesatta esecuzione degli obblighi contrattuali del venditore, pur consentendo di tener conto delle considerazioni di carattere economico fatte valere da quest’ultimo ( 15 ).

    45.

    Analogamente ad altri strumenti di diritto dell’Unione relativi ai consumatori, la direttiva mira a ristabilire l’equilibrio nelle relazioni tra i consumatori e i venditori, costituendo in tal modo un’espressione del principio della libertà contrattuale delle parti La direttiva non mira, tuttavia, a porre il consumatore in una posizione particolarmente favorevole ( 16 ).

    46.

    Le questioni sollevate dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale devono essere affrontate alla luce di tale ratio sottesa alla direttiva.

    2. Luogo in cui i beni di consumo devono essere messi a disposizione per essere resi conformi (luogo dell’adempimento successivo)

    47.

    Con la prima, la seconda e la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, di determinare il luogo dell’esecuzione del ripristino della conformità dei beni di consumo (il luogo dell’adempimento successivo). La risposta consentirà di determinare se sia sufficiente che il consumatore metta a disposizione i beni di cui trattasi nel luogo in cui essi si trovano (generalmente il suo domicilio), o se il consumatore debba mettere a disposizione tali beni nella sede di attività del venditore.

    48.

    Le parti che hanno presentato osservazioni hanno esposto punti di vista differenti su tale questione, che è alla base del presente rinvio pregiudiziale.

    49.

    Mentre sia il governo francese sia la Commissione sottolineano l’elevato livello di tutela dei consumatori perseguito dalla direttiva, il governo francese sostiene che i requisiti relativi al ripristino della conformità di cui all’articolo 3 della direttiva possono essere soddisfatti solo se il consumatore è semplicemente tenuto a mettere a disposizione i beni in questione nel luogo in cui si trovano. Dall’altro lato, la Commissione difende la posizione più sfumata secondo cui il consumatore può essere obbligato a mettere a disposizione i beni nella sede di attività del venditore, salvo nei casi in cui ciò costituirebbe un notevole inconveniente per il consumatore.

    50.

    Il governo tedesco osserva che il requisito secondo cui la conformità del bene deve essere ripristinata senza spese per il consumatore non costituisce un’indicazione sufficiente del fatto che i beni debbano sempre essere messi a disposizione nel luogo in cui si trovano. Esso sostiene, inoltre, che dall’espressione «senza notevoli inconvenienti per il consumatore» discende che al consumatore possano essere imposti inconvenienti minimi. Poiché i tempi e gli sforzi necessari per mettere i beni a disposizione del venditore nella sua sede di attività possono variare, il luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per essere resi conformi al contratto dovrebbe dipendere dalle circostanze specifiche di ciascun singolo caso.

    51.

    L’articolo 3 non stabilisce espressamente dove debbano essere messi a disposizione per la riparazione o la sostituzione i beni non conformi, né tale questione, per quanto a mia conoscenza, è stata esaminata dalla Corte.

    52.

    Tuttavia, pur non prevedendo esplicitamente il luogo in cui i beni di consumo difettosi devono essere messi a disposizione per essere resi conformi, l’articolo 3 prevede, a tal proposito, taluni requisiti. Come indicato in precedenza, la riparazione o la sostituzione di beni di consumo non conformi deve avvenire senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

    a) Il requisito secondo cui i beni devono essere resi conformi senza spese

    53.

    Il requisito secondo cui i beni devono essere resi conformi senza spese è ulteriormente definito dall’articolo 3, paragrafo 4, il quale precisa che l’espressione si riferisce ai «costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali».

    54.

    Nella sentenza Gebr. Weber e Putz, la Corte ha osservato che il legislatore dell’Unione ha inteso fare della «gratuità» dell’obbligo del venditore di ripristinare la conformità del bene un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. Detto obbligo mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo ( 17 ).

    55.

    Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 3, stabilisce altresì che il venditore può rifiutarsi di riparare o sostituire i beni senza spese qualora ciò sia impossibile o sproporzionato. Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli ( 18 ).

    56.

    In tal senso, la direttiva non tiene conto soltanto della tutela del consumatore, ma anche delle considerazioni di carattere economico del venditore. Se il venditore dovesse assumersi costi sproporzionati per la riparazione o la sostituzione di un bene non conforme, ciò lo condurrebbe, in ultima analisi, ad aumentare i prezzi. E i costi in tal modo sostenuti verrebbero trasferiti sui consumatori nel loro complesso.

    57.

    Tuttavia non è chiaro se il requisito della gratuità significhi che il consumatore possiede unicamente il diritto di ottenere il rimborso di tutti i costi derivanti dal ripristino della conformità dei beni o se egli abbia diritto di beneficiare del rimedio senza che sia necessario alcun tipo di intervento (finanziario o di altra natura) da parte sua.

    58.

    Ritengo che la risposta a tale quesito risieda negli altri due requisiti indicati all’articolo 3 della direttiva.

    b) Requisito secondo cui i beni devono essere resi conformi entro un lasso di tempo ragionevole

    59.

    L’articolo 3, paragrafo 3, stabilisce altresì, al terzo comma, che la riparazione o sostituzione devono essere eseguite entro un lasso di tempo ragionevole. Tale obbligo è collegato all’obiettivo del legislatore dell’Unione di risolvere i problemi tra consumatori e venditori in modo rapido e amichevole ( 19 ).

    60.

    La messa a disposizione dei beni nella sede di attività del venditore può, in determinate circostanze, garantire una rapida riparazione o sostituzione. In tali circostanze, può essere necessario un considerevole lasso di tempo affinché il venditore possa condurre un’ispezione nel luogo in cui si trovano i beni o organizzare la loro spedizione verso la sede di attività del venditore, in particolare se tale sede è situata in un altro paese.

    61.

    Dall’altro lato, se il venditore possiede già una rete logistica per la consegna di beni nel luogo in cui essi si trovano, potrebbe essere più rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi, per il venditore, ispezionare i beni nel luogo in cui si trovano, o organizzare la loro spedizione.

    62.

    Di conseguenza, esclusivamente dal punto di vista della praticità, risulta che il luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per essere resi conformi dipende dalle circostanze di ogni singolo caso.

    c) Requisito secondo cui i beni devono essere resi conformi senza notevoli inconvenienti per il consumatore

    63.

    Il terzo requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 3, prevede che la conformità dei beni debba essere ripristinata senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Nel determinare la sussistenza di notevoli inconvenienti, occorre tener conto della natura dei beni e dello scopo per il quale il consumatore li ha acquistati ( 20 ).

    64.

    Pertanto, il luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per essere resi conformi (luogo dell’adempimento successivo) non può essere scelto in modo tale da causare notevoli inconvenienti per il consumatore. Attraverso un’argomentazione a contrario si può concludere che il consumatore deve, tuttavia, accettare inconvenienti insignificanti o di lieve entità ai fini della riparazione o della sostituzione dei beni. In base al tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, per valutare se un elemento costituisca o meno un notevole inconveniente per il consumatore, si deve tenere conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto.

    65.

    Nella sentenza Gebr. Weber e Putz, la Corte ha stabilito che, tenuto conto dell’elevato livello di protezione dei consumatori perseguito dalla direttiva, l’espressione «senza notevoli inconvenienti per il consumatore» non può essere oggetto di interpretazione restrittiva ( 21 ).

    66.

    A prima vista, tale affermazione può apparire piuttosto contraddittoria. Qualificando gli inconvenienti come notevoli, il legislatore dell’Unione sembra aver inteso individuare una soglia alquanto elevata per il tipo di inconveniente che il consumatore può dover sopportare. Tuttavia, interpretare tale espressione in modo estensivo consente di abbassare tale soglia.

    67.

    A mio avviso, nell’interpretare tale espressione si deve trovare un equilibrio tra l’interesse alla tutela dei consumatori e quello di non privare di effettività il requisito introdotto dal legislatore dell’Unione. Ritengo, quindi, che, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte nella sentenza Gebr. Weber e Putz, tale espressione non può, in alcun caso, sfociare in un’interpretazione che favorisca specialmente gli interessi dei consumatori. Ciò, in particolare, alla luce dell’obiettivo della direttiva di stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi dei consumatori e, dall’altro, le considerazioni di carattere economico del venditore.

    68.

    Di conseguenza, a mio parere, sussiste un notevole inconveniente per il consumatore quando l’onere è idoneo a dissuaderlo dal far valere i propri diritti ( 22 ). Tuttavia, come per altri strumenti di diritto dell’Unione relativo ai consumatori, la valutazione non può essere effettuata sulla base di ciò che potrebbe dissuadere un singolo consumatore dal far valere i propri diritti. Piuttosto, come punto di riferimento per la valutazione deve essere utilizzato il criterio oggettivo del tipo di onere che potrebbe dissuadere il consumatore medio ( 23 ).

    69.

    Al fine di garantire una rapida riparazione o sostituzione, il consumatore medio potrebbe voler provvedere alla spedizione dei beni di cui trattasi alla sede di attività del venditore o a metterli a disposizione presso un vicino centro di assistenza. Tuttavia, ciò dipende, in generale, dalla natura dei beni. Se i beni in questione sono piuttosto compatti e possono essere inviati agevolmente tramite posta ordinaria, si può presumere che la messa a disposizione dei beni nella sede di attività del venditore non causerà notevoli inconvenienti per il consumatore. Se, per contro, i beni sono voluminosi o la loro movimentazione richiede speciali accorgimenti, il consumatore sarà più restio a provvedere egli stesso alla spedizione.

    70.

    Pertanto, il luogo in cui i beni devono essere resi disponibili al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 3 sembra dipendere dalle circostanze specifiche di ogni singolo caso.

    71.

    Tali considerazioni sono sempre valide per i beni acquistati mediante contratti di vendita a distanza. Nel caso in cui il consumatore abbia acquistato i beni nella sede di attività del venditore e, inoltre, tali beni non richiedano un’installazione specifica, si può presumere, a mio avviso, che la messa a disposizione dei beni nella sede di attività del venditore non costituisca un notevole inconveniente per il consumatore.

    d) Ulteriori osservazioni

    72.

    Si potrebbe sostenere che la determinazione del luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per la riparazione o la sostituzione sulla base di una valutazione delle circostanze non fornisce un elevato grado di certezza del diritto. Vi possono essere casi in cui non è evidente, sin dall’inizio, il luogo in cui i beni debbano essere messi a disposizione per essere resi conformi.

    73.

    Tuttavia, la certezza del diritto potrebbe essere rafforzata tramite misure adottate dai venditori o dagli Stati membri.

    74.

    In primo luogo, nell’interesse della soddisfazione dei consumatori e di una rapida e amichevole risoluzione delle questioni di conformità, i venditori possono offrire su base volontaria determinati servizi post-vendita (quali l’ispezione di elettrodomestici difettosi nel luogo di residenza del consumatore o l’affrancatura per il reso dei prodotti). Del resto, ciò avviene già in alcuni Stati membri.

    75.

    In secondo luogo, poiché la direttiva è una misura di armonizzazione minima e lascia un certo margine di manovra agli Stati membri, questi ultimi possono, nelle loro disposizioni nazionali, determinare il luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per essere resi conformi, tenendo conto dei requisiti posti dall’articolo 3, paragrafo 3. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono sempre adottare o mantenere in vigore disposizioni più rigorose, al fine di garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori. Pertanto, nell’interesse della certezza del diritto, gli Stati membri possono emanare norme specifiche per talune categorie di beni.

    76.

    Concludendo in merito alla prima, alla seconda e alla terza questione, propongo alla Corte di rispondere che l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva deve essere interpretato nel senso che il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione di un’impresa i beni acquistati nell’ambito di un contratto a distanza al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione deve essere determinato dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze pertinenti della controversia di cui è investito. A tale riguardo, il luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione deve essere tale da garantire la riparazione o la sostituzione senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto.

    77.

    Nell’eventualità che il giudice del rinvio stabilisca che, nella presente causa, il consumatore è tenuto a mettere a disposizione i beni in questione presso la sede di attività del venditore, tratterò di seguito la questione se il consumatore abbia diritto al pagamento anticipato dell’importo delle spese di spedizione che potrebbe dover sostenere.

    3. Se l’obbligo di «riparare senza spese» attribuisca al consumatore il diritto a ricevere un pagamento anticipato per le spese di spedizione

    78.

    Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla questione se dall’obbligo di «riparare senza spese» discenda o meno che il venditore debba effettuare un pagamento anticipato per coprire le spese di spedizione che il consumatore possa dover sostenere per mettere i beni a disposizione del venditore.

    79.

    L’espressione «senza spese» è definita all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva come riferentesi «ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali». Come già osservato dalla Corte nella sentenza Quelle, dal fatto che il legislatore dell’Unione utilizzi la locuzione avverbiale «in particolar modo» risulta che tale elenco presenta carattere esemplificativo e non tassativo ( 24 ).

    80.

    Risulta chiaramente dall’articolo 3, paragrafo 4, che il consumatore non è responsabile, in nessun caso, delle spese sostenute per il reso al venditore di beni non conformi. Tuttavia, come menzionato nel precedente paragrafo 57, è meno evidente la questione se, in tale disposizione, il requisito concernente la gratuità sia limitato al diritto del consumatore al rimborso dei costi connessi al ripristino della conformità dei beni o se, piuttosto, includa il diritto del consumatore a non effettuare, nemmeno temporaneamente, alcun pagamento nel corso di tale processo.

    81.

    Sulla base della sentenza Gebr. Weber e Putz sembra che la Corte abbia implicitamente accolto quest’ultima interpretazione ( 25 ). Inoltre, in tale sentenza la Corte ha dichiarato che risulta dal tenore letterale della direttiva, nonché dai pertinenti lavori preparatori, che il legislatore dell’Unione ha inteso fare della gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva. L’obbligo del venditore di ripristinare la conformità del bene «senza spese» mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbero dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo ( 26 ).

    82.

    Si potrebbe pertanto desumerne che il consumatore debba sempre ricevere il pagamento anticipato delle spese di spedizione.

    83.

    Tuttavia, la direttiva non si limita a tutelare gli interessi dei consumatori. Essa mira anche a contemperare tali interessi con le considerazioni di carattere economico del venditore. Inoltre, la direttiva incoraggia una risoluzione rapida degli eventuali problemi di conformità.

    84.

    Il pagamento anticipato delle spese di spedizione da parte del venditore aumenta, in ogni caso, il tempo necessario per il ripristino della conformità dei beni. Inoltre, il pagamento anticipato delle spese di spedizione può imporre un onere amministrativo sproporzionato in capo al venditore. Ciò vale, in particolare, nei casi in cui i beni in questione si rivelino, a seguito dell’ispezione, non difettosi.

    85.

    Pertanto, ritengo che sia compatibile con la ratio sottesa alla direttiva l’onere dei consumatori di anticipare i costi di spedizione, affinché i beni possano essere ispezionati e resi conformi nella sede di attività del venditore. Tuttavia, in linea con la giurisprudenza della Corte, i costi di spedizione non possono essere tanto elevati da costituire un onere finanziario che scoraggi il consumatore dal far valere i propri diritti.

    86.

    A mio avviso, la valutazione relativa al raggiungimento di tale soglia deve essere effettuata sulla base di tutte le circostanze del singolo caso, tenendo conto di fattori quali l’importo delle spese di spedizione, il valore dei beni, o i mezzi di ricorso disponibili qualora il venditore non rimborsi le spese anticipate.

    87.

    Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla quarta questione pregiudiziale nel senso che l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, non osta a che il consumatore sia tenuto ad anticipare il pagamento delle spese di spedizione relative alla consegna e/o al reso, purché ciò non costituisca un onere finanziario tale da dissuadere il consumatore dal far valere i propri diritti.

    4. Circostanze in cui il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto

    88.

    La quinta e la sesta questione pregiudiziale riguardano le circostanze in cui un consumatore può aver diritto alla risoluzione del contratto in caso di beni non conformi. Più specificamente, si tratta di stabilire se un consumatore che si è limitato a notificare al venditore la non conformità dei beni, ma che non ha messo a disposizione gli stessi nella sede di attività del venditore, né si è offerto di farlo, possa invocare l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva al fine di ottenere la risoluzione del contratto.

    89.

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva, il consumatore ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, in primo luogo, qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o costituiscano un onere sproporzionato per il venditore, in secondo luogo, quando il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole o, in terzo luogo, quando il venditore non le abbia effettuate senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Inoltre, il diritto alla risoluzione del contratto non si applica nei casi in cui sono presenti unicamente difetti di conformità minori ( 27 ).

    90.

    L’articolo 3 stabilisce, dunque, una chiara gerarchia dei rimedi ai quali il consumatore ha diritto in caso di beni non conformi. Nell’ambito di tale gerarchia, la risoluzione del contratto è il rimedio di ultima istanza. La direttiva favorisce chiaramente l’esecuzione del contratto, nell’interesse di entrambe le parti ( 28 ).

    91.

    È per questo motivo che, a mio parere, la possibilità di risoluzione del contratto deve essere interpretata restrittivamente.

    92.

    Poiché la direttiva cerca di mantenere un certo equilibrio tra gli obblighi delle varie parti di un contratto ( 29 ), nel caso di beni non conformi, dall’articolo 3 della direttiva discendono, in capo al consumatore e al venditore, taluni obblighi.

    93.

    Il consumatore, da parte sua, deve offrire al venditore una possibilità sufficiente di rendere conformi i beni. A tal fine, è necessaria un’azione positiva da parte del consumatore. In primo luogo, il consumatore deve informare il venditore del difetto di conformità dei beni in questione e della sua scelta del rimedio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (riparazione o sostituzione). Inoltre, il consumatore deve mettere a disposizione del venditore i beni non conformi.

    94.

    Dall’altro lato, il venditore deve provvedere alla riparazione o alla sostituzione entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Il venditore può rifiutarsi di farlo unicamente qualora ciò sia impossibile o sproporzionato ( 30 ).

    95.

    Il consumatore può chiedere una riduzione del prezzo o ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il venditore non adempie ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 3. Come indicato sopra, se il difetto di conformità del bene è minore, la risoluzione del contratto non è affatto possibile.

    96.

    Nel caso di specie, il giudice del rinvio si trova ad affrontare la questione se il consumatore abbia ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 3, e possa pertanto ottenere la risoluzione del contratto, nel caso in cui non sia chiaro in quale luogo i beni debbano essere messi a disposizione ai fini del ripristino della loro conformità.

    97.

    Dalla decisione di rinvio dell’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt) non emergono chiaramente tutti i dettagli delle interazioni tra il consumatore e il venditore. Sembra, tuttavia, che le parti non abbiano discusso del luogo in cui i beni dovevano essere messi a disposizione per essere resi conformi. Risulta dal fascicolo che il consumatore si è limitato a richiedere che i beni fossero resi conformi nel luogo del suo domicilio. Il venditore, peraltro, ha dichiarato per la prima volta soltanto nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio che i beni avrebbero dovuto essere messi a disposizione presso la propria sede d’attività.

    98.

    Mi sembra, quindi, che il consumatore abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 3. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Faber, l’obbligo imposto al consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore l’esistenza di un difetto di conformità. Tenuto conto dell’inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di un bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità ( 31 ).

    99.

    Di converso, sulla base delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, risulta che il venditore, in tali circostanze, non ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 3. A mio parere, l’obbligo di fornire il rimedio entro un termine ragionevole implica che anche tutte le azioni necessarie a fornire il rimedio debbano essere intraprese entro un lasso di tempo ragionevole, sempre che il consumatore abbia chiaramente comunicato l’esistenza di un difetto di conformità, oltre a una serie di indicazioni vertenti sulla natura dei beni in questione, sulle condizioni contrattuali concordate e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato ( 32 ).

    100.

    In tali circostanze, una situazione in cui il venditore si limita a sostenere, nei confronti del consumatore, che i beni di cui trattasi sono conformi e non intraprende alcuna azione, neppure al fine di ispezionare i beni, deve essere equiparata, a mio parere, a una totale assenza di azione, e non può considerarsi un adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3 della direttiva. Il venditore sarebbe tenuto, come minimo, ad informare il consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole, del luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per essere resi conformi. Poiché il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale, è più probabile che egli sappia in quale luogo i beni devono essere messi a disposizione per il ripristino della loro conformità.

    101.

    Di conseguenza, nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, occorre considerare che il termine entro il quale i beni avrebbero dovuto essere resi conformi ha iniziato a decorrere.

    102.

    Tuttavia, una condizione preliminare essenziale per esercitare i diritti di cui all’articolo 3 della direttiva è che i beni non siano conformi al momento della consegna. Poiché la direttiva contempla una presunzione di conformità dei beni ( 33 ), prima che il consumatore possa risolvere il contratto è necessario dimostrare che i beni non sono effettivamente conformi al contratto ( 34 ).

    103.

    Pertanto, occorre rispondere alla quinta e alla sesta questione nel senso che il consumatore ha diritto alla risoluzione di un contratto di vendita di beni di consumo qualora il venditore non abbia intrapreso alcuna azione, ivi compresa la comunicazione di informazioni in merito al luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per essere resi conformi attraverso uno dei rimedi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, salvo che il difetto di conformità sia minore o non sia stato provato.

    IV. Conclusioni

    104.

    Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall’Amtsgericht Norderstedt (Tribunale circoscrizionale di Norderstedt, Germania) nei seguenti termini:

    L’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo deve essere interpretato nel senso che il luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione di un’impresa i beni acquistati nell’ambito di un contratto a distanza al fine di consentirne la riparazione o la sostituzione deve essere determinato dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze pertinenti della controversia di cui è investito. A tale riguardo, il luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione deve essere tale da garantire la riparazione o la sostituzione senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha voluto.

    L’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/44, non osta a che il consumatore sia tenuto ad anticipare il pagamento delle spese di spedizione relative alla consegna e/o al reso, purché ciò non costituisca un onere finanziario tale da dissuadere il consumatore dal far valere i propri diritti.

    L’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 1999/44, in combinato disposto con il secondo trattino dell’articolo 3, paragrafo 5, della stessa, deve essere interpretato nel senso che il consumatore che abbia denunciato al venditore un vizio di conformità ha diritto alla risoluzione del contratto qualora il venditore non abbia intrapreso alcuna azione, ivi compresa la comunicazione di informazioni in merito al luogo in cui i beni devono essere messi a disposizione per essere resi conformi attraverso uno dei rimedi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 1999/44, salvo che il difetto di conformità sia minore o non sia stato provato.


    ( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

    ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 (GU 1999, L 171, pag. 12).

    ( 3 ) V. sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata.

    ( 4 ) V. sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata.

    ( 5 ) V. considerando 2 della direttiva, nonché la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo [COM(95) 520 def.], pagg. 1 e ss..

    ( 6 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, pag. 7.

    ( 7 ) V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punti da 57 a 60.

    ( 8 ) V. articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, nonché sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 60 e giurisprudenza ivi citata.

    ( 9 ) V. articolo 8, paragrafo 1, della direttiva e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, pag. 6.

    ( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06, EU:C:2008:231, punto 41.

    ( 11 ) V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 72.

    ( 12 ) V. sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 52 e giurisprudenza ivi citata.

    ( 13 ) V. articolo 5, paragrafo 1, della direttiva.

    ( 14 ) V. il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.

    ( 15 ) Sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 75.

    ( 16 ) V., per analogia, le mie conclusioni nella causa Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:85, paragrafi da 27 a 29105.

    ( 17 ) V sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 46 e giurisprudenza ivi citata.

    ( 18 ) V. il secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva e, in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06, EU:C:2008:231, punto 42. V. anche sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 58.

    ( 19 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, pagg. 14 e 15.

    ( 20 ) V. il terzo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.

    ( 21 ) V., a tal fine, sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 53.

    ( 22 ) Cfr. sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 46.

    ( 23 ) V., in tal senso, a titolo di esempio, sentenza del 25 luglio 2018, Dyson, C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 56 (in materia di pratiche commerciali sleali), e sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 47 (relativa a clausole contrattuali abusive).

    ( 24 ) V. sentenza del 17 aprile 2008, Quelle, C‑404/06, EU:C:2008:231, punto 31.

    ( 25 ) V. sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 61.

    ( 26 ) V. sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 46 e giurisprudenza ivi citata.

    ( 27 ) V. articolo 3, paragrafo 6, della direttiva.

    ( 28 ) V. anche, in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz, C‑65/09 e C‑87/09, EU:C:2011:396, punto 72.

    ( 29 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, pag. 7.

    ( 30 ) V. articolo 3, paragrafo 3, della direttiva.

    ( 31 ) V., in tal senso, articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, interpretato alla luce del considerando 19. V. anche sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punti 6263.

    ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 63.

    ( 33 ) V. articolo 2, paragrafo 2, della direttiva.

    ( 34 ) V. sentenza del 4 giugno 2015, Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, punto 52.

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