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Document 62018CC0038

    Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 14 marzo 2019.
    Procedura penale contro Massimo Gambino e Shpetim Hyka.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articoli 16 e 18 – Audizione della vittima da parte di un organo giurisdizionale penale di primo grado – Mutamento nella composizione del collegio giudicante – Rinnovazione dell’audizione della vittima su richiesta di una delle parti processuali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritto a un processo equo e diritti della difesa – Principio di immediatezza – Portata – Diritto della vittima alla protezione nel corso del procedimento penale.
    Causa C-38/18.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:208

     CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    YVES BOT

    presentate il 14 marzo 2019 ( 1 )

    Causa C-38/18

    Massimo Gambino,

    Shpetim Hyka

    contro

    Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

    Ernesto Lappostato,

    Banca Carige SpA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari (Italia)]

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Protezione delle vittime della criminalità – Articolo 16 – Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento entro un ragionevole lasso di tempo – Articolo 18 – Misure di protezione durante l’audizione – Mutamento della composizione del collegio giudicante dinanzi al quale la vittima è stata sentita in qualità di testimone – Normativa nazionale che consente all’imputato di opporsi alla lettura del verbale dell’audizione e di esigere la rinnovazione della stessa dinanzi al nuovo collegio giudicante – Compatibilità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d) – Modalità di applicazione del diritto a un equo processo in caso di modifica della composizione del collegio giudicante – Principi di oralità e di immutabilità del giudice – Principio di immediatezza»

    I. Introduzione

    1.

    Nell’ambito di un procedimento penale di tipo accusatorio, la direttiva 2012/29/UE ( 2 ) osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante dinanzi al quale è stata sentita la persona offesa dal reato, un regime procedurale in base al quale l’imputato può opporsi alla lettura dei verbali delle dichiarazioni di detta persona ed esigere pertanto la rinnovazione della sua audizione dinanzi al nuovo collegio?

    2.

    È questo, in sostanza, l’oggetto della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bari (Italia).

    3.

    Tale questione si colloca nel contesto di un procedimento penale avviato a carico dei sigg. Massimo Gambino e Shpetim Hyka per reati di truffa e riciclaggio nel quale la vittima è stata sentita come testimone a carico nel corso di una pubblica udienza tenutasi dinanzi al giudice del rinvio. Dal momento che, successivamente a tale audizione, uno dei tre giudici che componevano il collegio di primo grado è stato sostituito, la difesa si è richiamata alle disposizioni applicabili del codice di procedura penale per opporsi alla lettura del verbale di tale audizione dinanzi al nuovo collegio, esigendo pertanto la rinnovazione di detta audizione.

    4.

    Non è la prima volta che la Corte viene interpellata in merito alla compatibilità delle disposizioni di detto codice di procedura penale alla luce delle misure di tutela di cui beneficiano le vittime di reato nel diritto dell’Unione. Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 giugno 2005, Pupino ( 3 ), e del 21 dicembre 2011, X ( 4 ), la Corte era chiamata ad interpretare le disposizioni della decisione quadro 2001/220 nel contesto dell’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova previsto nel sistema giuridico penale italiano a tutela delle vittime più vulnerabili.

    5.

    Nel presente procedimento, invece, la Corte è chiamata, questa volta, a pronunciarsi sulla portata delle misure di protezione adottate con la direttiva 2012/29, che ha sostituito la decisione quadro 2001/220, in un contesto nel quale è consentito all’imputato, in virtù della normativa nazionale controversa, di opporsi all’utilizzo dei verbali delle audizioni della vittima in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante.

    6.

    La Corte dovrà stabilire, in particolare, la portata di tali misure previste al capo 4 di detta direttiva tenendo conto dei diritti fondamentali conferiti all’imputato dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 5 ) nonché dall’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 6 ).

    7.

    Sebbene detta direttiva imponga agli Stati membri di garantire alle vittime della criminalità un livello elevato di protezione mediante l’adozione di misure appropriate per la loro audizione durante il procedimento giudiziario, nelle presenti conclusioni dimostrerò che il legislatore dell’Unione non ha inteso limitare il numero di audizioni in pubblica udienza della vittima, ad eccezione dei casi nei quali la vittima sia un minore.

    8.

    Spiegherò che, in un sistema giuridico come quello in discussione nel procedimento principale, il rispetto del diritto a un equo processo e il rispetto dei diritti della difesa impongono che il giudice incaricato di pronunciarsi sulla colpevolezza dell’imputato sia il giudice dinanzi al quale, in linea di principio, si è svolta l’audizione del testimone, in particolare quando si tratti di un testimone decisivo, la cui deposizione possa determinare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Ciò discende dai principi di oralità e di immutabilità del giudice, inteso come soggetto che ha conoscenza diretta e immediata della causa, nonché dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tale contesto, qualora l’audizione del testimone sia determinante per la colpevolezza o meno dell’imputato, il mutamento della composizione di detto giudice successivamente all’audizione del testimone implica, in linea di principio, una nuova audizione di quest’ultimo.

    9.

    In tali circostanze, proporrò alla Corte di dichiarare che, fatte salve le misure previste a tutela dei minori vittime di reato, nessuna disposizione della direttiva 2012/29 osta a una normativa nazionale, come quella controversa, che consente all’imputato di opporsi alla lettura dei verbali dell’audizione della vittima, esigendo pertanto la rinnovazione della stessa dinanzi al nuovo collegio giudicante.

    10.

    Per contro, indicherò che, qualora l’imputato richieda una nuova audizione della vittima, le autorità nazionali competenti sono tenute a procedere, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 2012/29, a una valutazione individuale al fine di determinare le specifiche esigenze di tale vittima e, se del caso, in quale misura quest’ultima possa beneficiare delle misure di protezione specifiche previste dagli articoli 23 e 24 della menzionata direttiva. Ritengo che, in siffatto contesto, spetti ai giudici nazionali accertarsi che dette misure non pregiudichino l’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, né i diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.

    11.

    Infine, preciserò che la direttiva 2012/29 non osta a che uno Stato membro adotti misure di maggiore tutela per l’audizione delle vittime durante il procedimento penale, a condizione, tuttavia, che tali misure non ledano i diritti procedurali dell’imputato.

    II. Contesto normativo

    A.   La CEDU

    12.

    L’articolo 6, rubricato «Diritto a un equo processo», paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d), della CEDU dispone quanto segue:

    «1.   Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) ed entro un termine ragionevole da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (…)

    (…)

    3.   In particolare, ogni accusato ha diritto di:

    (…)

    d)

    esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico».

    B.   Diritto dell’Unione

    1. La Carta

    13.

    L’articolo 47, secondo comma, della Carta dispone che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.».

    14.

    L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta precisa che «[i]l rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

    2. Direttiva 2012/29

    15.

    La direttiva 2012/29 è diretta a rivedere e ad integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220 e a rafforzare il livello di tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali ( 7 ).

    16.

    Tale direttiva ha lo scopo di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali ( 8 ).

    17.

    I considerando 11, 12, 20, 53, 55, 58 e 66 di detta direttiva sono così formulati:

    «(11)

    La presente direttiva stabilisce norme minime. (…)

    (12)

    I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell’autore del reato. (…)

    (…)

    (20)

    Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: (…) se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone (…). Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.

    (…)

    (53)

    È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni – da parte dell’autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale – svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l’interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l’uso nei procedimenti giudiziari. (…)

    (…)

    (55)

    Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte dell’autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno.

    (…)

    (58)

    È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l’eventuale necessità di misure particolari.

    (…)

    (66)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla [Carta]. In particolare, è volta a promuovere (…) il diritto a un giudice imparziale».

    18.

    Il capo 3 della direttiva 2012/29 riguarda la «[p]artecipazione al procedimento penale» della vittima. Il suo articolo 16, paragrafo 1, è del seguente tenore:

    «Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario».

    19.

    Il capo 4 di tale direttiva, relativo alla «[p]rotezione delle vittime e [al] riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione», contiene gli articoli da 18 a 24.

    20.

    L’articolo 18 di detta direttiva, rubricato «Diritto alla protezione», dispone quanto segue:

    «Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari».

    21.

    Gli articoli da 19 a 21 della direttiva 2012/29 riguardano le misure generali di protezione delle quali beneficiano le vittime durante gli interrogatori o le testimonianze.

    22.

    L’articolo 20 di tale direttiva, espressamente richiamato dal giudice del rinvio e rubricato «Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali», così prevede:

    «Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:

    (…)

    b)

    il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale;

    (…)».

    23.

    L’articolo 22 di detta direttiva riguarda la valutazione individuale di cui devono essere oggetto le vittime affinché ne siano determinate le specifiche esigenze di protezione.

    24.

    Gli articoli 23 e 24 della direttiva 2012/29 riguardano, dal canto loro, le misure di protezione specifiche di cui possono beneficiare le vittime più vulnerabili.

    C.   Diritto italiano

    25.

    L’articolo 111 della Costituzione riguarda le garanzie della procedura penale e sottolinea, segnatamente, l’importanza del contraddittorio e il carattere orale del procedimento penale italiano, così come le sue eccezioni, nelle procedure di formazione della prova. Esso dispone quanto segue ( 9 ):

    «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (…) abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (…).

    Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. (…)

    La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

    (…)».

    26.

    L’articolo 511 del codice di procedura penale, rubricato «Letture consentite», dispone, ai commi 1 e 2, quanto segue:

    «1.   Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.

    2.   La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo».

    27.

    L’articolo 525 del codice di procedura penale, rubricato «Immediatezza della deliberazione», prevede, ai commi 1 e 2, quanto segue:

    «1.   La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

    2.   Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. (…)».

    III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

    28.

    I sigg. Gambino e Hyka sono imputati di riciclaggio e truffa in un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bari, che statuisce in primo grado. Una delle vittime si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento del danno subito per effetto della truffa perpetrata dal sig. Gambino.

    29.

    Le vittime di tali delitti sono state sentite come testimoni nel corso di un’udienza tenutasi il 14 aprile 2015.

    30.

    A seguito della modifica della composizione del collegio giudicante, con la quale era stato sostituito uno dei tre giudici, il sig. Gambino, in qualità di imputato, ha chiesto, all’udienza dibattimentale del 21 febbraio 2017 e sul fondamento degli articoli 511 e 525 del codice di procedura penale, che le vittime fossero riascoltate. Dalla decisione di rinvio risulta che tale parte non ha indicato con precisione i punti sui quali si sarebbe reso assolutamente necessario procedere nuovamente all’ascolto delle stesse persone offese.

    31.

    Come rilevato dal giudice del rinvio, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, la normativa italiana prevede, in effetti, la rinnovazione del dibattimento, il che comporta la riproposizione della sequenza processuale e, di conseguenza, un nuovo esame dei testimoni ( 10 ). Pertanto, qualora il giudice ammetta la prova dichiarativa, non si può procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese se non in presenza del consenso di tutte le parti processuali.

    32.

    La Corte suprema di cassazione (Italia) avrebbe quindi dichiarato che «[n]el caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti» ( 11 ).

    33.

    La difesa ha reiterato la propria domanda diretta ad ottenere una nuova audizione delle vittime all’udienza del 10 ottobre 2017, durante la quale il pubblico ministero (Italia) ha chiesto che fosse effettuato un rinvio pregiudiziale. Infatti, una delle fonti di prova da esso richieste al fine di stabilire la colpevolezza degli imputati è costituita dalle testimonianze delle vittime della truffa e dalla utilizzabilità delle medesime.

    34.

    Il giudice del rinvio condivide i dubbi espressi dal pubblico ministero in ordine alla compatibilità con la direttiva 2012/29 delle disposizioni di cui all’articolo 511, comma 2, e all’articolo 525, comma 2, del codice di procedura penale.

    35.

    Mentre tale direttiva imporrebbe di garantire alle vittime della criminalità una protezione adeguata durante il procedimento penale, le disposizioni italiane, consentendo alla difesa di opporsi all’utilizzo dei verbali delle dichiarazioni e di esigere pertanto la rinnovazione delle audizioni, porterebbero non solo ad infliggere alle vittime un’ulteriore sofferenza psicologica contraria alla finalità della direttiva 2012/29, ma permetterebbero altresì agli imputati di strumentalizzare il diritto a un equo processo al fine di prolungare la durata del processo, vanificando in tal modo il diritto di ottenere il risarcimento del danno entro un ragionevole lasso di tempo. Secondo il giudice del rinvio, la rinnovazione delle audizioni sarebbe quindi in contrasto con i principi elaborati dalla Corte nella sentenza del 16 giugno 2005, Pupino ( 12 ).

    36.

    Il giudice del rinvio considera che, poiché le dichiarazioni delle vittime sono state rese pubblicamente nel rispetto del contradditorio dinanzi a un giudice imparziale, la lettura dei verbali di tali dichiarazioni non lederebbe in alcun modo il diritto a un equo processo di cui beneficiano gli imputati. Esso rileva che, in ogni caso, occorrerebbe applicare il principio di proporzionalità e ponderare in tal modo la necessità di garantire il rispetto della dignità della vittima, conformemente alla direttiva 2012/29, con quella di rispettare il diritto a un equo processo sancito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 6 della CEDU.

    37.

    In tali circostanze, il Tribunale di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b) della direttiva 2012/29/UE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi al mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, c.p.p. e 525, comma 2, c.p.p. (come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo».

    IV. Osservazioni preliminari

    38.

    Ai fini dell’esame della questione pregiudiziale occorre formulare alcune osservazioni preliminari.

    39.

    In primo luogo, dalla decisione di rinvio emerge chiaramente che, nella causa principale, la vittima è chiamata a partecipare al procedimento penale avviato nei confronti dei sigg. Gambino e Hyka in qualità di testimone a carico. Tuttavia, il Tribunale di Bari non indica se la deposizione di tale testimone sia determinante ai fini della colpevolezza o meno degli imputati. Analogamente, esso non precisa se detto testimone presenti una particolare vulnerabilità. Si può invece escludere che la vittima della truffa sia un minore.

    40.

    In secondo luogo, occorre sottolineare che il procedimento penale di cui trattasi si svolge dinanzi a un giudice di primo grado. Le mie conclusioni saranno quindi limitate alle norme e ai principi che disciplinano l’audizione dei testimoni nei procedimenti di primo grado, dato che, qualora abbia avuto luogo un’udienza in primo grado, la mancanza di pubblico dibattimento in appello può essere giustificata dalle particolarità del procedimento di cui trattasi, tenuto conto della natura del sistema nazionale di appello, della portata dei poteri del giudice d’appello risultanti dal sistema giuridico nazionale e della natura delle questioni che esso deve risolvere.

    41.

    Infine, in terzo luogo, la questione sottoposta alla Corte dal Tribunale di Bari impone di rammentare la natura del procedimento penale italiano ( 13 ) e i principi che lo disciplinano. Infatti, si distinguono tradizionalmente due modelli procedurali e istituzionali che consentono di comprendere l’organizzazione delle giurisdizioni penali e il ruolo attribuito ai diversi attori della scena giudiziaria penale: il modello accusatorio e il modello inquisitorio.

    42.

    L’articolo 111 della Costituzione italiana sancisce i principi fondamentali del processo accusatorio, tra i quali figura il principio di oralità. Detta disposizione prevede infatti che, «[n]el processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (…) abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» e che il processo penale è «regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

    43.

    Nel sistema giuridico penale italiano, l’articolo 525 del codice di procedura penale sancisce, come precisato dal giudice del rinvio nella sua decisione, il principio di immediatezza, sia nel suo aspetto temporale che in quello spaziale.

    44.

    Il principio di immediatezza, inteso quale principio della conoscenza diretta e immediata della causa, rientra tra i principi di oralità e di immutabilità del giudice.

    45.

    La Corte non si è ancora pronunciata sulla portata di tali principi. Solo l’avvocato generale Philippe Léger nelle sue conclusioni nella causa Baustahlgewebe/Commissione ne ha descritto i contorni ( 14 )

    46.

    Intesi in senso ampio, i principi di oralità e di immutabilità comprendono la natura diretta del procedimento giudiziario, in base alla quale il giudice deve avere un contatto personale e diretto con i diversi attori del processo penale, vale a dire le parti, i testimoni, i periti, gli avvocati e il pubblico ministero ( 15 ).

    47.

    Nel diritto penale francese, tali principi implicano che, in linea di massima, i giudici debbano formare il proprio convincimento sulle prove dedotte dinanzi ad essi oralmente e direttamente, vale a dire che essi devono decidere sulla base di quanto hanno udito (o visto) all’udienza, e non dei documenti contenuti nel fascicolo delle indagini di polizia o dell’istruttoria ( 16 ).

    48.

    Il principio di oralità implica che il giudice non si pronunci soltanto sulla base di un fascicolo, ma dopo avere preso personalmente conoscenza degli autori e dei testimoni del reato, il che presuppone in particolare che i testimoni, a prescindere dalla circostanza che abbiano deposto o meno durante l’istruttoria, siano escussi oralmente ( 17 ). Infatti, per quanto riguarda la testimonianza, la produzione della prova appare necessaria in considerazione non solo del contenuto della testimonianza stessa, bensì, quando il giudizio dipenda in modo decisivo dal comportamento del testimone, del modo in cui questo depone e dell’impressione che suscita.

    49.

    Tale principio costituisce una declinazione del principio del contraddittorio, in base al quale gli elementi di prova prodotti dinanzi al collegio giudicante devono poter essere stati discussi dalle parti nel corso di un pubblico dibattimento. Se l’accusa si fonda in tutto o in parte su una testimonianza, la discussione in contraddittorio può essere pienamente chiarificatrice solo se consente di valutare il grado di attendibilità del testimone e quindi la solidità della sua testimonianza ( 18 ). Pertanto, qualora venga modificata la composizione del collegio giudicante, è necessario, per garantire il rispetto di tali principi, che il testimone sia nuovamente ascoltato dal collegio nella mutata composizione, segnatamente nel caso in cui la testimonianza costituisca una prova essenziale e decisiva la cui efficacia probatoria dipenda dall’impressione suscitata.

    50.

    Il principio di immediatezza spiega perfettamente le condizioni poste dal principio di oralità. Tale primo principio copre due aspetti, uno temporale, l’altro spaziale, che trova espressione, nel caso di specie, all’articolo 525 del codice di procedura penale.

    51.

    L’immediatezza nel tempo rientra più nell’ambito del termine ragionevole. Esso impone alle autorità giudiziarie di statuire entro un ragionevole lasso di tempo onde evitare che, a causa del tempo trascorso tra l’udienza e la sentenza, si affievoliscano i ricordi nella mente dei giudici ( 19 ). La violazione di tale principio non incide sulla soluzione adottata.

    52.

    L’immediatezza nello spazio indica che il giudice non può porre un intermediario tra sé e la parte o il suo rappresentante e presuppone che un giudice che non abbia assistito all’udienza non sia ammesso a partecipare alla decisione ( 20 ). La sentenza resa in violazione di tale principio rischia di trascurare aspetti essenziali dalla causa. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, «[q]uando si è tenuta un’udienza di discussione, alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che hanno assistito a tale udienza». Nel procedimento principale, tale principio trova espressione nell’articolo 525, comma 2, del codice di procedura penale, a norma del quale «[a]lla deliberazione concorrono (…) gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento». Nella decisione di rinvio, il Tribunale di Bari indica che, in virtù di tale disposizione, ad esprimere il giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato devono essere gli stessi giudici che hanno assistito alla formazione delle prove.

    53.

    Questo è il punto su cui verte la presente questione pregiudiziale.

    V. Analisi

    54.

    Con la sua questione, il Tribunale di Bari intende accertare, in sostanza, se, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado dinanzi al quale è stata sentita come testimone a carico la vittima di un reato, gli articoli 16 e 18 nonché l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2012/29 ostino a una normativa nazionale che, in un sistema giuridico come quello in discussione nel procedimento principale, prevede un regime procedurale in base al quale l’imputato può opporsi alla lettura dei verbali delle dichiarazioni della persona offesa dinanzi a un collegio giudicante diversamente costituito, esigendo pertanto una nuova audizione di detta persona.

    55.

    In una situazione come quella del caso di specie, la risposta a tale questione è chiaramente negativa.

    56.

    Infatti, se la vittima del reato di cui trattasi non è un minore, dall’esame del testo e dell’economia della direttiva 2012/29 emerge chiaramente che nessuna delle misure di protezione generali o speciali ivi previste obbliga gli Stati membri a dispensare la vittima da una nuova audizione in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante dinanzi al quale essa è stata sentita. Dai principi di oralità e di immutabilità del giudice, inteso come quello della conoscenza diretta e immediata della causa, risulta che il giudice incaricato di statuire sulla colpevolezza dell’imputato in un procedimento penale deve essere quello dinanzi al quale si è svolta in linea di principio l’audizione dei testimoni. Ciò deve garantire il rispetto del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta nonché il rispetto dei diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.

    57.

    Mentre la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sulla portata dei principi di oralità e di immutabilità del giudice, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha elaborato, a tale riguardo, un’abbondante giurisprudenza, ai sensi della quale essa ritiene che il mutamento della composizione di un tribunale dopo l’audizione di un testimone decisivo imponga, in linea di principio, che quest’ultimo sia nuovamente ascoltato.

    58.

    Svilupperò ciascuno di tali argomenti nell’ambito della prima parte del mio ragionamento. La seconda parte sarà dedicata all’esame delle norme che disciplinano il risarcimento della vittima di un reato e sarà più concisa, in quanto non si tratta del nucleo della presente causa.

    A.   Norme relative alla protezione della vittima durante la sua audizione in un procedimento penale

    1. Le disposizioni del capo 4 della direttiva 2012/29

    59.

    Il capo 4 della direttiva 2012/29 è intitolato «Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione».

    60.

    Nell’ambio di tale capo, l’articolo 18 della direttiva 2012/29, che si chiede di interpretare in questa sede, è una disposizione introduttiva che stabilisce il principio generale secondo cui, durante gli interrogatori o le testimonianze, la vittima di un reato deve godere di una protezione, fatto salvo, tuttavia, il rispetto dei diritti della difesa del presunto autore del reato.

    61.

    Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che consentano, durante gli interrogatori o le testimonianze della vittima, di proteggere quest’ultima da una lesione della sua dignità, da vittimizzazione secondaria e ripetuta o, ancora, da intimidazioni e ritorsioni che potrebbero derivare dal comportamento dell’autore del reato o dalla partecipazione della vittima al procedimento penale.

    62.

    Tale diritto implica l’adozione di una gamma di misure che il legislatore dell’Unione vuole sia «quanto più varia possibile» ( 21 ). Tuttavia, ad eccezione delle misure di protezione destinate alle vittime minorenni, nessuna delle misure generali o speciali istituite dalla direttiva 2012/29 obbliga gli Stati membri a dispensare la vittima da una nuova audizione in qualità di testimone, nel corso di un procedimento penale, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante.

    a) La natura delle misure di protezione di cui beneficia la vittima durante la sua audizione

    63.

    Le misure di protezione delle quali beneficia la vittima di un reato sono previste agli articoli da 19 a 24 della direttiva 2012/29.

    64.

    Le misure di protezione enunciate agli articoli da 19 a 22 di tale direttiva sono di carattere generale ( 22 ). Come la Corte ha rilevato nella sentenza del 15 settembre 2011, Gueye e Salmerón Sánchez ( 23 ), tali misure sono di ordine preventivo e pratico e sono volte a garantire che la vittima possa prendere parte al processo penale in modo adeguato senza che tale partecipazione risulti compromessa da rischi per la sua sicurezza e la sua vita privata ( 24 ). Esse comprendono quindi misure applicabili all’intero procedimento penale che consentono, da un lato, di evitare contatti fra la vittima e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale (articolo 19) e, dall’altro, di garantire la protezione della vita privata della vittima (articolo 21).

    65.

    Dette misure comprendono, inoltre, misure specificamente applicabili alla fase delle indagini penali. Così, ai sensi dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2012/29, le audizioni devono avere luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine e il loro numero deve essere limitato al minimo. Sebbene, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio richiami espressamente tale articolo al fine di contestare la legittimità della normativa italiana controversa, detta disposizione non è pertinente tenuto conto del suo ambito di applicazione. Infatti, se pure il legislatore dell’Unione ha ivi ripreso la misura istituita all’ex articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2001/220 limitando il numero di audizioni della vittima, esso ha tuttavia scelto di riservarne espressamente l’applicazione alla fase dell’indagine penale, ad esclusione del procedimento giurisdizionale (cosa che non avveniva in precedenza) e di subordinarla al pieno rispetto dei diritti della difesa dell’imputato.

    66.

    Infine, in applicazione dell’articolo 22 della direttiva 2012/29, tali misure di protezione generali impongono agli Stati membri di procedere ad una valutazione individuale delle vittime in modo da determinare le loro specifiche esigenze. Soltanto nei confronti delle vittime che, a seguito di tale valutazione, siano state individuate come particolarmente vulnerabili, quali i minori e le vittime di terrorismo o di violenza domestica, il legislatore dell’Unione ha previsto misure di protezione specifiche relative alla loro audizione, indicate all’articolo 23 di detta direttiva e, per quanto riguarda i minori, all’articolo 24 della stessa, misure che si aggiungono alle misure di protezione generali.

    67.

    Per quanto concerne, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 23 di detta direttiva, il legislatore dell’Unione distingue le misure specifiche applicabili all’audizione della vittima durante le indagini penali da quelle applicabili durante il procedimento giurisdizionale. Mentre le prime non sono pertinenti, tenuto conto del contesto della causa principale ( 25 ), le seconde illustrano invece particolarmente bene la volontà del legislatore dell’Unione di non pregiudicare lo svolgimento del procedimento penale e, in particolare, di non sminuire la rilevanza della fase dell’audizione della vittima.

    68.

    Infatti, sebbene il legislatore dell’Unione consenta, in particolare, che la vittima sia sentita durante l’udienza senza essere presente alla stessa, mediante idonei mezzi di comunicazione, o durante un’udienza a porte chiuse, è giocoforza constatare che, ad eccezione dei casi in cui la vittima sia un minore ( 26 ), esso non ha inteso limitare il numero di audizioni durante tale fase del procedimento penale, nemmeno nell’ipotesi in cui la vittima presenti un’esigenza specifica di protezione a motivo della sua vulnerabilità, in quanto, in caso di mancata audizione, «questa o un’altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento» ( 27 ).

    69.

    Dall’esame del tenore letterale dell’articolo 18 della direttiva 2012/29 e dell’economia del capo 4 in cui si colloca tale disposizione emerge chiaramente che il legislatore dell’Unione non ha inteso limitare il numero di audizioni della vittima durante il procedimento giurisdizionale, né nell’ambito delle misure di protezione generali né in quello delle misure di protezione specifiche destinate alle vittime più vulnerabili, ad eccezione delle misure per le vittime minorenni.

    b) La portata delle misure di protezione di cui beneficia la vittima durante la sua audizione

    70.

    Le misure di protezione sopra illustrate possono avere una portata limitata.

    71.

    In primo luogo, dai considerando 11 e 67 della direttiva 2012/29 risulta che le norme applicabili alla protezione delle vittime sono nella fattispecie norme minime, che pertanto lasciano agli Stati membri un ampio potere discrezionale quanto alle modalità concrete di attuazione di dette misure. Tale riserva consente di tenere conto delle differenze esistenti tra i sistemi giuridici nazionali e, in particolare, della natura orale o scritta del procedimento penale e della posizione della vittima nel processo penale.

    72.

    In secondo luogo, il legislatore dell’Unione ha anzitutto avuto cura di precisare al considerando 12 della direttiva 2012/29, vale a dire subito dopo avere ricordato il contesto storico della stessa, che «[i] diritti previsti [da tale] direttiva fanno salvi i diritti dell’autore del reato». Esso ha inoltre precisato, al considerando 66 di detta direttiva, che la medesima rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare quello volto a promuovere il diritto a un equo processo.

    73.

    Il legislatore dell’Unione stabilisce quindi a vantaggio della vittima taluni diritti il cui esercizio non può ledere il diritto a un processo equo né i diritti della difesa dell’imputato, sanciti rispettivamente dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta.

    74.

    Peraltro, si evince molto chiaramente dal tenore letterale dell’articolo 18 della direttiva 2012/29, ma anche dal testo di tutte le disposizioni che costituiscono il capo 4 della stessa, che gli Stati membri possono adottare misure di protezione relative all’audizione delle vittime soltanto se i diritti procedurali degli imputati nei procedimenti penali sono debitamente tutelati.

    75.

    Il legislatore dell’Unione ha formulato tale riserva in occasione dell’enunciazione del diritto alla protezione durante l’audizione che figura all’articolo 18 di tale direttiva. Esso ha ribadito detta riserva negli articoli successivi. Così, all’articolo 19 della menzionata direttiva, le misure volte a garantire, durante il procedimento penale, l’assenza di contatti tra la vittima e l’autore del reato si applicano «a meno che non lo imponga il procedimento penale»; all’articolo 20 della direttiva 2012/29, le misure volte a limitare il numero di audizioni delle vittime si applicano «[f]atti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale» e sono peraltro previsti solo per la fase dell’indagine penale; all’articolo 21 della medesima direttiva, le misure volte a proteggere la vita privata della vittima devono sempre essere «conformi al diritto a un equo processo» ( 28 ) e, infine, all’articolo 23 della stessa direttiva, le misure relative all’audizione delle vittime più vulnerabili si applicano «[f]atti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale» ( 29 ).

    76.

    Sebbene la direttiva 2012/29 imponga agli Stati membri di garantire alle vittime un livello elevato di protezione durante la loro audizione e offra altresì la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato, detti Stati sono comunque tenuti a non ledere i diritti procedurali degli imputati.

    77.

    Nelle sentenze del 16 giugno 2005, Pupino ( 30 ), e del 9 ottobre 2008, Katz ( 31 ), la Corte ha peraltro ricordato, in riferimento all’interpretazione degli articoli 2 («[r]ispetto» della dignità personale della vittima e «riconoscimento» dei suoi diritti e interessi legittimi), 3 («[a]udizione e produzione di prove») e 8 («[d]iritto alla protezione») della decisione quadro 2001/220, che quest’ultima deve essere interpretata in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, tra i quali anzitutto il diritto ad un processo equo, quale sancito dall’articolo 6 della CEDU ( 32 ). Secondo la Corte, spetta quindi ai giudici nazionali «accertarsi che la produzione delle prove nell’ambito del procedimento penale, considerato nel suo complesso, non pregiudichi l’equità del processo sancita dall’art[icolo] 6 CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» ( 33 ).

    78.

    Tale giurisprudenza è ovviamente applicabile nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2012/29.

    79.

    In terzo luogo, la riserva relativa al rispetto dei diritti della difesa ha una portata ancora maggiore quando la vittima assuma un ruolo decisivo nel procedimento penale, ad esempio in quanto testimone.

    80.

    Il legislatore dell’Unione riconosce infatti espressamente, al considerando 20 della direttiva 2012/29, che la portata dei diritti enunciati da detta direttiva varia in funzione del ruolo attribuito alle vittime nel sistema giudiziario penale di ciascuno Stato membro e dipende in particolare dalla questione se la vittima sia obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone.

    81.

    L’esame del tenore letterale e dell’economia della direttiva 2012/29 consente di trarre le seguenti conclusioni.

    82.

    Ad eccezione della situazione in cui la vittima sia un minore, nessuna disposizione della direttiva 2012/29 impone agli Stati membri di dispensare la vittima, anche la più vulnerabile, da una nuova audizione durante il procedimento penale nel caso in cui sia stata modificata la composizione del collegio giudicante.

    83.

    In tali circostanze, una normativa nazionale che, in un sistema giuridico come quello in discussione nel procedimento principale, prevede, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, un regime procedurale in base al quale l’imputato può opporsi alla lettura dei verbali dell’audizione della vittima, esigendo pertanto la rinnovazione della stessa, non è in contrasto con le disposizioni della direttiva 2012/29 e rientra nel margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro.

    84.

    Tale normativa sembra idonea a garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento, che implicano, in un sistema giuridico di tipo accusatorio, che il giudice incaricato di statuire sull’innocenza o la colpevolezza dell’imputato sia il giudice dinanzi al quale si è svolta in linea di principio l’audizione del testimone. Ciò discende dai principi di oralità e di immutabilità del giudice di cui ho precedentemente illustrato la portata. Pertanto, in un sistema giuridico come quello in discussione, qualora sia cambiato il giudice monocratico o sia mutata la composizione del collegio giudicante prima della pronuncia della sentenza, il rispetto dei diritti e dei principi soprammenzionati implica, in linea di massima, una nuova audizione del testimone.

    85.

    Tuttavia, tale conclusione dev’essere precisata.

    86.

    Da un lato, come si è visto, detta normativa non può esentare gli Stati membri dall’obbligo di procedere, conformemente all’articolo 22 della direttiva 2012/29, a una valutazione individuale al fine di stabilire quali siano le specifiche esigenze della vittima e, se del caso, in quale misura quest’ultima potrebbe beneficiare delle misure di protezione specifiche previste agli articoli 23 e 24 di detta direttiva ( 34 ).

    87.

    A tale proposito, dalla sentenza del 21 dicembre 2011, X ( 35 ), risulta che, nel sistema giuridico italiano e fatte salve le eventuali modifiche legislative intervenute successivamente, le vittime di reati sono tutelate in forza di varie disposizioni del codice di procedura penale, le quali prevedono, in particolare, quando le esigenze di protezione delle persone lo rendano necessario od opportuno, la possibilità di procedere a porte chiuse nonché di ricorrere alle diverse modalità di cui all’articolo 398, comma 5 bis, di detto codice ( 36 ).

    88.

    Dall’altro lato, occorre rammentare che la direttiva 2012/29 stabilisce norme minime. Ciò significa, come espressamente rilevato dal legislatore dell’Unione al considerando 11 di detta direttiva, che «[g]li Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare [alla vittima] un livello di protezione più elevato».

    89.

    Pertanto, nessuna disposizione della direttiva 2012/29 osta a che uno Stato membro adotti misure di maggiore tutela per l’audizione delle vittime durante il procedimento penale, a condizione, tuttavia, che esse non pregiudichino l’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta né i diritti della difesa dell’imputato ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.

    90.

    Mentre la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sui principi che disciplinano il rispetto di tali disposizioni e, in particolare, sulle norme relative all’audizione dei testimoni nel contesto di un procedimento penale, alla Corte europea dei diritti dell’uomo è stato invece sottoposto un abbondante contenzioso di cui occorre riassumere i principi.

    91.

    Infatti, come si evince dalle spiegazioni relative alla Carta ( 37 ), il diritto a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta e i diritti della difesa sanciti dall’articolo 48, paragrafo 2, della stessa corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 6 della CEDU. Orbene, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il significato e la portata di tali diritti sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU.

    2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’audizione della vittima nell’ambito di un procedimento penale

    92.

    L’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sancisce il diritto a un processo equo. Tale diritto implica in particolare, sul fondamento del paragrafo 3, lettera d), di detto articolo, il diritto di ogni accusato di «esaminare o far esaminare i testimoni a carico (…)».

    93.

    Sulla base di tali disposizioni, la Corte europea dei diritti dell’uomo verifica se il procedimento penale, considerato nel suo insieme e, in particolare, le modalità di presentazione dei mezzi di prova abbiano rivestito un carattere equo ( 38 ). Nell’ambito di tale esame, detta Corte tiene conto della natura delle questioni da risolvere nonché del sistema giuridico nazionale e, segnatamente, delle particolarità del procedimento così come della natura e della portata dei poteri dei giudici nazionali. Essa dichiara quindi che, in materia penale, deve esservi generalmente un giudice di primo grado che risponda pienamente ai requisiti di cui all’articolo 6 della CEDU e dinanzi al quale l’imputato possa legittimamente esigere di sentire le deposizioni a carico dei testimoni ( 39 ).

    94.

    Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, il rispetto dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU implica che tutti gli elementi a carico siano prodotti davanti all’accusato in pubblica udienza in vista di un dibattimento in contraddittorio prima del quale l’accusato non possa essere dichiarato colpevole ( 40 ). Un processo equo implica quindi, in linea di principio, che coloro i quali hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato sentano personalmente i testimoni ( 41 ). Ciò deve consentire all’imputato di confrontarsi con il testimone a carico e di contestarne la testimonianza alla presenza del giudice che deve, da ultimo, emettere una decisione. Si tratta della traduzione del principio di immediatezza. Secondo detta Corte, tale principio è una garanzia importante del procedimento penale, in quanto consente al giudice che deve statuire di valutare l’attendibilità e l’affidabilità delle dichiarazioni incriminanti e, pertanto, la fondatezza dei capi d’imputazione, il che può avere conseguenze determinanti per l’accusato ( 42 ). Detta Corte rileva che si tratta di un’attività complessa, che richiede da parte del giudice una valutazione diretta dei mezzi di prova ( 43 ) e non può essere svolta mediante una semplice lettura dei verbali delle dichiarazioni ( 44 ).

    95.

    In tali circostanze, la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara che il principio di immediatezza implica che la decisione sia resa dai giudici che hanno statuito lungo l’intero procedimento e hanno assistito alla produzione di tutte le prove. Di conseguenza, secondo detta Corte, «il cambiamento della composizione di un tribunale dopo l’audizione di un testimone decisivo comporta normalmente una nuova audizione di quest’ultimo» ( 45 ).

    96.

    Detta Corte ammette tuttavia talune eccezioni al principio di immediatezza, purché le misure adottate dai giudici di merito consentano di garantire il carattere globalmente equo del procedimento penale e il rispetto dei diritti garantiti dall’articolo 6 della CEDU ( 46 ).

    97.

    Sotto un primo profilo, la Corte europea dei diritti dell’uomo considera che, tenuto conto dei motivi amministrativi o procedurali che a volte rendono impossibile la partecipazione continuata di un giudice a un determinato procedimento, il principio di immediatezza non osta al mutamento della composizione di un collegio giudicante nel corso di un procedimento penale, purché l’accusato abbia avuto una possibilità «adeguata e sufficiente» di contestare le testimonianze a carico e di interrogarne gli autori al momento della loro deposizione o in una fase successiva ( 47 ).

    98.

    Per procedere a siffatto esame, detta Corte valuta se l’audizione del testimone abbia suscitato dubbi circa la sua attendibilità, nel qual caso l’utilizzo dei verbali delle deposizioni non è sufficiente per garantire il rispetto dell’articolo 6 della CEDU, o se tale audizione possa costituire una prova determinante ai fini del giudizio sull’interessato, nel qual caso essa dichiara che s’impone la rinnovazione dell’audizione.

    99.

    Pertanto, qualora risulti che una condanna si fonda, unicamente o in misura determinante, sulle deposizioni di un testimone che l’accusato non ha avuto la possibilità di interrogare o fare interrogare, né in fase istruttoria né durante il dibattimento, detta Corte dichiarerà siffatta eccezione al principio di immediatezza incompatibile con le garanzie dell’articolo 6 della CEDU.

    100.

    Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania ( 48 ), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha quindi concluso per una violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU, in quanto l’utilizzo dei verbali delle dichiarazioni dei testimoni non compensava l’assenza di immediatezza del procedimento. Nonostante i motivi procedurali oggettivi che avevano giustificato l’adizione di un nuovo collegio giudicante, detta Corte ha infatti constatato che non faceva parte del secondo collegio adito alcuno dei membri del primo collegio giudicante dinanzi al quale erano stati ascoltati il ricorrente e i testimoni, che l’attendibilità dei testimoni era stata espressamente messa in discussione dal ricorrente e che le dichiarazioni dei primi costituivano prove determinanti ai fini della condanna del secondo ( 49 ).

    101.

    La Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso nello stesso senso nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 marzo 2017, Cerovšek e Božičnik c. Slovenia ( 50 ). Anche in detta causa essa era stata interpellata in merito all’equità del procedimento penale avviato a carico dei ricorrenti, in quanto il giudice che aveva statuito in qualità di giudice monocratico era stato collocato a riposo dopo essersi pronunciato e avere dichiarato questi ultimi colpevoli di furto, ma prima di motivare la sua sentenza di condanna; era quindi stata resa una sentenza scritta tre anni dopo da due giudici che non avevano partecipato al processo, sulla base dei documenti del fascicolo. La condanna dei ricorrenti era stata confermata in appello senza che fosse stato nuovamente sentito alcun testimone.

    102.

    In detta causa, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha parimenti concluso per la violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU, in quanto, conformemente al principio di immediatezza nel procedimento penale, l’osservazione da parte del giudice del comportamento dei testimoni e dei ricorrenti nonché la sua valutazione della loro attendibilità dovevano avere assunto un ruolo importante, se non decisivo, nell’accertamento dei fatti sui quali esso aveva fondato la sua sentenza di condanna. Quanto alla ragione che aveva giustificato il mutamento della composizione dell’organo giudicante, detta Corte ha osservato che il collocamento a riposo del giudice investito della causa non poteva essere considerato una circostanza eccezionale atta a giustificare uno scostamento dalla normale procedura nazionale, dato che il giudice doveva necessariamente conoscere in anticipo la data del proprio pensionamento. Detta Corte ha quindi considerato che le autorità nazionali competenti avrebbero dunque potuto prendere provvedimenti affinché quest’ultimo concludesse personalmente la trattazione della causa, o affinché intervenisse un altro magistrato in una fase più precoce del procedimento. In ogni caso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’unico modo per compensare il fatto che il giudice non aveva fornito le ragioni che giustificavano la condanna dei ricorrenti sarebbe stato ordinare un nuovo processo, ad esempio mediante il rinvio della causa in primo grado da parte della Corte d’appello affinché fosse organizzata una nuova udienza.

    103.

    Per contro, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia ( 51 ), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che il rigetto delle domande dell’accusato dirette ad ottenere una nuova audizione dei testimoni non aveva leso i suoi diritti della difesa fino al punto di violare l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera d), della CEDU. In quel caso, detta Corte era chiamata a valutare se il procedimento penale, avviato a carico del ricorrente per omicidio e associazione di stampo mafioso, fosse stato equo ai sensi delle menzionate disposizioni, tenuto conto della sostituzione di uno degli otto giudici che componevano la Corte d’assise e del rigetto delle domande del ricorrente volte ad ottenere una nuova convocazione dei testimoni, tra i quali figuravano in particolare mafiosi pentiti.

    104.

    Nell’ambito del suo esame, detta Corte ha rilevato, in primo luogo, che la condanna del ricorrente era fondata sulle affermazioni di vari testimoni, in secondo luogo, che la sostituzione di uno degli otto giudici componenti il collegio giudicante non aveva privato il ricorrente del suo diritto di interrogare i testimoni in questione, poiché gli stessi erano stati sentiti in pubblico dibattimento, alla presenza del ricorrente e del suo avvocato, i quali avevano avuto modo di porre loro le domande che ritenevano utili per la difesa, in terzo luogo, che il ricorrente non aveva indicato in qual modo la rinnovazione delle audizioni avrebbe potuto apportare elementi nuovi e pertinenti e infine, in quarto luogo, che gli altri sette giudici avevano potuto assistere alla produzione di tutte le prove. In tali circostanze, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che il fatto che il giudice supplente avesse avuto la possibilità di leggere i processi verbali delle udienze nelle quali i testimoni in questione erano stati interrogati compensava la sua assenza in tali udienze ( 52 ).

    105.

    Sotto un secondo profilo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ammette talune eccezioni al principio di immediatezza quando, a motivo della vulnerabilità della vittima, quest’ultima non sia comparsa al processo e il collegio giudicante abbia utilizzato come prove i verbali delle sue precedenti dichiarazioni.

    106.

    Detta Corte procede quindi a una ponderazione degli interessi concorrenti della difesa, della vittima, dei testimoni e dell’interesse pubblico a garantire la buona amministrazione della giustizia ( 53 ) e, nell’ambito di tale operazione, essa prende in esame non solo il necessario rispetto dei diritti della difesa, ma altresì quello dei diritti delle vittime e dei testimoni ( 54 ).

    107.

    Al fine di accertarsi che l’accusato abbia avuto una possibilità «adeguata e sufficiente» di contestare le testimonianze a suo carico e di interrogarne gli autori ( 55 ), la Corte europea dei diritti dell’uomo analizza tre criteri ( 56 ).

    108.

    In primo luogo, essa verifica se sussista un motivo serio e sufficiente atto a giustificare la mancata audizione del testimone, quale il suo decesso ( 57 ), il suo stato di salute, la sua particolare vulnerabilità o i suoi timori ( 58 ).

    109.

    In secondo luogo, essa esamina se l’audizione del testimone costituisca la prova unica o determinante sulla quale si fonda la condanna dell’imputato. Quand’anche i motivi che giustificano la mancata comparizione del testimone siano considerati seri, essi possono comunque rivelarsi insufficienti tenuto conto dell’importanza e del carattere decisivo che l’audizione del testimone può rivestire ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, nonché degli interessi in gioco per quest’ultimo ( 59 ).

    110.

    Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 luglio 2013, Vronchenko c. Estonia ( 60 ), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha quindi dichiarato che, sebbene l’organo giudicante avesse agito nel migliore interesse del minore rinunciando a procedere alla sua audizione in pubblica udienza, e benché la diffusione in udienza della registrazione video della sua audizione avesse consentito ai giudici e alla difesa di osservare il comportamento della vittima e di valutare la sua attendibilità, tali misure non erano sufficienti per garantire il rispetto dei diritti della difesa, tenuto conto dell’importanza di tale testimonianza ( 61 ).

    111.

    Infine, sotto un terzo profilo, detta Corte esamina se esistano elementi di compensazione sufficienti e, in particolare, garanzie procedurali solide, che consentano di controbilanciare le difficoltà causate alla difesa dall’ammissione come prove delle dichiarazioni di un testimone assente.

    112.

    In tale contesto, la Corte europea dei diritti dell’uomo esamina, in particolare, se siano stati prodotti altri elementi di prova per corroborare la deposizione del testimone, ad esempio perizie relative all’attendibilità della vittima. Essa esamina inoltre se la difesa abbia avuto la possibilità di interrogare il testimone nella fase istruttoria e se la diffusione in udienza di una registrazione video dell’audizione del testimone sia idonea a consentire al tribunale, al pubblico ministero e alla difesa di osservare il comportamento del testimone e di formarsi la propria opinione sulla sua affidabilità. Detta Corte tiene conto altresì del modo in cui i giudici di merito hanno affrontato l’esame delle dichiarazioni di un testimone assente e i motivi per i quali le hanno considerate attendibili pur valutando altri elementi di prova disponibili ( 62 ).

    113.

    Tale esame della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo fornisce le seguenti precisazioni.

    114.

    Rilevo che detta Corte muove dal principio secondo cui la regola è costituita dall’audizione, dinanzi al collegio giudicante chiamato a statuire, della vittima che partecipa al procedimento penale in qualità di testimone. Tale principio è difeso anche dal legislatore dell’Unione nel contesto della direttiva 2012/29, giacché nessuna delle disposizioni di quest’ultima, ad eccezione di quella relativa alle vittime minorenni, dispensa la vittima, neppure la più vulnerabile, dall’audizione durante il procedimento penale, né limita il numero delle audizioni.

    115.

    La Corte europea dei diritti dell’uomo ammette tuttavia talune eccezioni a tale principio, valutando caso per caso l’equità complessiva del procedimento. A tale proposito, essa tiene conto della vulnerabilità della vittima ma altresì del suo ruolo e dell’importanza della sua testimonianza nel procedimento penale. Anche gli Stati membri devono tenere conto di tali circostanze nell’attuazione della direttiva 2012/29. Anche se può sembrare che la CEDU tuteli maggiormente la vittima, laddove ammette che questa possa essere legittimamente dispensata dal comparire in pubblica udienza, ricordo che la direttiva 2012/29 si limita a stabilire norme minime. Essa non osta quindi a che gli Stati membri amplino i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato alle vittime particolarmente vulnerabili, autorizzando, ad esempio, l’utilizzo come prove dei verbali delle loro dichiarazioni.

    116.

    Tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’adozione di una misura siffatta dovrebbe quindi essere preceduta da una ponderazione di tutti gli interessi in gioco. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, avere cura di esaminare se l’audizione della vittima possa essere determinante ai fini del giudizio sull’imputato o possa suscitare dubbi circa la sua attendibilità e accertarsi, con garanzie procedurali solide, che la produzione delle prove nel contesto del procedimento penale non pregiudichi l’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta né i diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.

    117.

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di dichiarare che l’articolo 18 della direttiva 2012/29 non osta a una normativa nazionale che, in un sistema giuridico come quello in discussione nel procedimento principale, prevede, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado dinanzi al quale la vittima è stata sentita in qualità di testimone, un regime procedurale secondo cui l’imputato può opporsi alla lettura dei verbali dell’audizione della vittima, esigendo pertanto la rinnovazione della stessa, in particolare quando la vittima sia un testimone decisivo la cui deposizione possa determinare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato.

    118.

    Ritengo inoltre che qualora, sul fondamento di detta normativa nazionale, l’imputato esiga una nuova audizione della vittima, le autorità nazionali competenti siano tenute a procedere, conformemente all’articolo 22 della direttiva 2012/29, a una valutazione individuale al fine di stabilire le specifiche esigenze di tale vittima e, se del caso, in quale misura essa potrebbe trarre beneficio dalle misure di protezione specifiche previste agli articoli 23 e 24 di detta direttiva. In tali circostanze, ritengo che spetti ai giudici nazionali accertarsi che dette misure non pregiudichino l’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta né i diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.

    119.

    Infine, invito altresì la Corte a precisare che la direttiva 2012/29 non osta a che uno Stato membro adotti misure di maggiore tutela per l’audizione delle vittime durante il procedimento penale, a condizione, tuttavia, che tali misure non ledano i suddetti diritti fondamentali.

    B.   La portata del diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento della vittima entro un ragionevole lasso di tempo

    120.

    Ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2012/29, gli Stati membri devono garantire alla vittima di un reato il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento entro un ragionevole lasso di tempo nell’ambito del procedimento penale o di un altro procedimento giudiziario.

    121.

    Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, il Tribunale di Bari sostiene, nella sua decisione di rinvio, che l’imputato potrebbe sfruttare la normativa nazionale controversa a fini dilatori, facendo venir meno, in tal modo, il risarcimento tempestivo dei danni richiesto dall’articolo 16 della direttiva 2012/29. Il giudice del rinvio ha inoltre espresso l’idea di una manovra che potrebbe diventare sistematica e rischierebbe di portare, tenuto conto del prolungamento dei tempi, alla prescrizione del procedimento.

    122.

    Tale argomento non appare convincente.

    123.

    Ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente entro un termine ragionevole. Come ho già indicato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il significato e la portata di tale diritto sono uguali a quelli conferiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

    124.

    Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU implica, in linea di principio, che tutte le fasi del procedimento giudiziario, di natura civile o penale, si concludano entro un lasso di tempo ragionevole, comprese le fasi successive alle decisioni di merito ( 63 ), quale il procedimento per il recupero delle spese processuali o l’effettiva riscossione di un credito.

    125.

    Se pure i giudici nazionali possono tenere conto di imperativi di efficacia ed economia, dichiarando, ad esempio, che l’organizzazione sistematica di un dibattimento può costituire un ostacolo alla particolare diligenza richiesta e precludere il rispetto del termine ragionevole ( 64 ), detta Corte rammenta tuttavia che la celerità del procedimento costituisce solo una delle componenti del principio, più generale, di buona amministrazione della giustizia ( 65 ) e che «l’articolo 6[, paragrafo 1, della CEDU] mir[a] anzitutto a tutelare gli interessi della difesa e quelli di una buona amministrazione della giustizia» ( 66 ).

    126.

    Pertanto, nel procedimento principale, l’esigenza di statuire entro un ragionevole lasso di tempo in merito al risarcimento della vittima non può incidere sulla portata dei principi di oralità e di conoscenza diretta e immediata della causa da parte del giudice, indispensabile per quest’ultimo ai fini della formazione del proprio convincimento.

    127.

    L’approccio adottato dal legislatore dell’Unione è perfettamente conforme ai principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Come si è visto, dai considerando 12 e 66 della direttiva 2012/29 risulta che i diritti enunciati da detta direttiva, tra i quali figura il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento entro un ragionevole lasso di tempo, lascia impregiudicato il rispetto dei diritti procedurali dell’autore del reato e, in particolare, dei suoi diritti di difesa nonché del diritto a un processo equo ( 67 ).

    128.

    Conseguentemente, il diritto riconosciuto a vantaggio della vittima all’articolo 16 della direttiva 2012/29 non può pregiudicare l’effettivo godimento dei diritti procedurali riconosciuti all’imputato, in particolare in una situazione nella quale la composizione del collegio giudicante dinanzi al quale è stata sentita la vittima sia stata modificata a motivo della sostituzione di uno dei magistrati che lo compongono, ovvero, in altri termini, a motivo dell’intervento, nel corso del procedimento giudiziario, di una circostanza non ascrivibile all’imputato stesso. In una situazione siffatta, non si può pretendere che quest’ultimo rinunci al godimento effettivo dei suoi diritti procedurali con il pretesto che occorre accelerare il corso della giustizia al fine di stature, entro un ragionevole lasso di tempo, in merito al risarcimento della vittima.

    129.

    Nel presente procedimento, il giudice del rinvio ha espresso l’idea secondo cui il rifiuto opposto dall’imputato all’utilizzo dei verbali dell’audizione può costituire un’ostruzione deliberata al corretto svolgimento del procedimento penale. Naturalmente tale rischio non è escluso. Tuttavia, occorre rilevare che sono trascorsi quasi due anni tra la prima udienza dibattimentale, del 14 aprile 2015, durante la quale la vittima è stata ascoltata per la prima volta e la seconda udienza dibattimentale, del 21 febbraio 2017, in cui la difesa ha chiesto che ne fosse ripetuta l’audizione a seguito della modifica della composizione del giudice del rinvio. Pertanto, non è escluso che, dato il tempo trascorso tra le due udienze, i ricordi abbiano potuto affievolirsi nella mente dei giudici dinanzi ai quali ha avuto luogo la prima audizione. Alla luce di tali circostanze e tenuto conto altresì del fatto che uno dei tre giudici che compongono il giudice del rinvio è stato sostituito, ritengo che detto giudice debba anzitutto garantire il principio di immediatezza, sia nella sua dimensione temporale che in quella spaziale, e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dell’imputato, consentendo a quest’ultimo di contestare, conformemente al principio del contraddittorio e alla presenza di tutti i membri del collegio giudicante chiamati a statuire, le dichiarazioni che potrebbero fondare la sua condanna.

    130.

    Alla luce di tali elementi, propongo quindi alla Corte di dichiarare che l’articolo 16 della direttiva 2012/29 non osta a una normativa nazionale che, in un sistema giuridico come quello in discussione nel procedimento principale, prevede, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado dinanzi al quale la vittima è stata sentita come testimone, un regime procedurale secondo cui l’imputato può opporsi alla lettura dei verbali dell’audizione della vittima, esigendo pertanto la rinnovazione della stessa, in particolare quando la vittima sia un testimone decisivo, la cui deposizione possa determinare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato.

    VI. Conclusione

    131.

    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bari (Italia):

    1)

    Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, in un sistema giuridico come quello in discussione nel procedimento principale, prevede, in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante di primo grado dinanzi al quale la vittima è stata sentita come testimone, un regime procedurale secondo cui l’imputato può opporsi alla lettura dei verbali dell’audizione della vittima, esigendo pertanto la rinnovazione della stessa, in particolare quando la vittima sia un testimone decisivo la cui deposizione possa determinare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato.

    Qualora, sul fondamento di detta normativa nazionale, l’imputato esiga una nuova audizione della vittima, le autorità nazionali competenti sono tenute a procedere, conformemente all’articolo 22 della direttiva 2012/29, a una valutazione individuale al fine di stabilire le specifiche esigenze di tale vittima e, se del caso, in quale misura essa potrebbe trarre beneficio dalle misure di protezione specifiche previste agli articoli 23 e 24 di detta direttiva. In tali circostanze, spetta ai giudici nazionali accertarsi che dette misure non pregiudichino l’equità del procedimento ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea né i diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, della stessa.

    2)

    La direttiva 2012/29 non osta che uno Stato membro adotti misure di maggiore tutela per l’audizione delle vittime durante il procedimento penale, a condizione, tuttavia, che tali misure non ledano i suddetti diritti fondamentali.


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57).

    ( 3 ) C‑105/03, EU:C:2005:386.

    ( 4 ) C‑507/10, EU:C:2011:873. In detta causa, la Corte era stata interpellata in merito alla conformità con gli articoli 2, 3 e 8 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU 2001, L 82, pag. 1), delle disposizioni del codice di procedura penale relative all’assunzione anticipata della prova o «incidente probatorio».

    ( 5 ) In prosieguo: la «Carta».

    ( 6 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».

    ( 7 ) V. considerando 4 di detta direttiva.

    ( 8 ) V. articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2012/29.

    ( 9 ) Nota non rilevante ai fini della versione italiana.

    ( 10 ) Il giudice del rinvio fa riferimento agli articoli da 492 a 495 del codice di procedura penale.

    ( 11 ) Sentenza della Corte suprema di cassazione, Sezioni penali riunite, del 15 gennaio 1999, n. 2.

    ( 12 ) C‑105/03, EU:C:2005:386.

    ( 13 ) V. paragrafi da 19 a 29 delle conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón relative alla causa X (C‑507/10, EU:C:2011:682), nei quali viene dedicata un’ampia argomentazione alla natura del processo penale italiano e ai quali faccio riferimento.

    ( 14 ) C‑185/95 P, EU:C:1998:37. Rinvio, in particolare, ai punti da 80 a 83 di tali conclusioni.

    ( 15 ) In senso stretto, tali principi sono intesi come il diritto della parte di essere sentita nel corso di un’udienza in cui essa o il suo rappresentante deve avere la facoltà di esprimersi e di rispondere alle domande del giudice. I sistemi giudiziari degli Stati membri prevedono regimi che mischiano, in proporzioni variabili, il carattere orale e scritto dei procedimenti giurisdizionali, ma conoscono tutti il principio di oralità.

    ( 16 ) Bouzat, P., e Pinatel, J., Traité de droit pénal et de criminologie, tomo II, 2a ed., Dalloz, Parigi, 1970, punto 1336.

    ( 17 ) Bouzat, P. e Pinatel, J., op.cit., punto 1336.

    ( 18 ) Desportes, F. e Lazergues‑Cousquer, L., Traité de procédure pénale, 3a ed., Economica, Parigi, 2013, punti da 609 a 611.

    ( 19 ) Nella decisione di rinvio, infatti, il Tribunale di Bari rileva espressamente che l’articolo 525, comma 1, del codice di procedura penale sancisce il principio di immediatezza in senso temporale («[l]a sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento»).

    ( 20 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, EU:C:1998:37, paragrafo 83).

    ( 21 ) V. considerando 53 della direttiva 2012/29.

    ( 22 ) La finalità di tali misure è chiaramente esposta ai considerando 53 e 54 della direttiva 2012/29.

    ( 23 ) C‑483/09 e C‑1/10, EU:C:2011:583.

    ( 24 ) Punto 64 di detta sentenza, relativo all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro 2001/220.

    ( 25 ) Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/29, le misure da adottare durante l’indagine penale consistono nel garantire alla vittima il diritto di essere sentita in locali appositi, da operatori formati a tale scopo e che, «a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia», siano sempre le stesse, nonché, infine, se necessario e «a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale», siano dello stesso sesso della vittima. Tali misure non sono pertinenti nel contesto del procedimento principale, in quanto non riguardano la fase del procedimento giurisdizionale.

    ( 26 ) Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29, gli Stati membri devono provvedere affinché «nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali». Tale disposizione è coerente con la giurisprudenza elaborata dalla Corte nel contesto di un procedimento relativo al diritto di custodia di un minore, secondo cui, «pur rimanendo un diritto del minore, l’audizione non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere oggetto di una valutazione in funzione delle esigenze legate all’interesse superiore del minore in ogni caso di specie, conformemente all’art[icolo] 24, [paragrafo] 2, della [Carta]» [sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga (C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 64)].

    ( 27 ) Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2012/29.

    ( 28 ) V. considerando 54 della direttiva 2012/29.

    ( 29 ) Conformemente al considerando 58 della direttiva 2012/29, «[la] portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa». Tale principio figurava già all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2001/220.

    ( 30 ) C‑105/03, EU:C:2005:386.

    ( 31 ) C‑404/07, EU:C:2008:553.

    ( 32 ) V. sentenza del 9 ottobre 2008, Katz (C‑404/07, EU:C:2008:553, punto 48 e giurisprudenza citata).

    ( 33 ) Sentenza del 9 ottobre 2008, Katz (C‑404/07, EU:C:2008:553, punto 49 e giurisprudenza citata). La Corte ha adottato in quel caso la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui «[i]l compito affidato alla Corte dalla [CEDU] non consiste nel pronunciarsi sul punto di determinare se alcune deposizioni di testi siano state ammesse a giusto titolo come prove [in quanto ciò appartiene alla valutazione dei giudici nazionali], ma a ricercare se il procedimento considerato nel suo insieme, ivi comprese le modalità di presentazione dei mezzi di prova, abbia rivestito un carattere equo» (v. Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia, CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 36 e giurisprudenza citata).

    ( 34 ) V. paragrafo 66 delle presenti conclusioni.

    ( 35 ) C‑507/10, EU:C:2011:873.

    ( 36 ) V. punto 40 di detta sentenza.

    ( 37 ) GU 2007, C 303, pag. 17.

    ( 38 ) V. Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia (CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 36).

    ( 39 ) Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia (CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 40 e giurisprudenza citata).

    ( 40 ) V. Corte EDU, 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia (CE:ECHR:2002:1205JUD003489697, § 85 e giurisprudenza citata), e 14 giugno 2005, Mayali c. Francia (CE:ECHR:2005:0614JUD006911601, § 31).

    ( 41 ) V. Corte EDU, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia (CE:ECHR:2017:0629JUD006344613, § 43 e giurisprudenza citata); 10 ottobre 2017, Daştan c. Turchia (CE:ECHR:2017:1010JUD003727208, § 33 e giurisprudenza citata), e 9 gennaio 2018, Ghincea c. Romania (CE:ECHR:2018:0109JUD003667606, § 40 e giurisprudenza citata).

    ( 42 ) V. Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia (CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 38 e giurisprudenza citata), e 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania (CE:ECHR:2013:0305JUD003660504, §§ 48 e 49).

    ( 43 ) V. Corte EDU, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia (CE:ECHR:2017:0629JUD006344613, § 36 e giurisprudenza citata).

    ( 44 ) V. Corte EDU, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia (CE:ECHR:2017:0629JUD006344613, § 43 e giurisprudenza citata), e 9 gennaio 2018, Ghincea c. Romania (CE:ECHR:2018:0109JUD003667606, § 40 e giurisprudenza citata).

    ( 45 ) Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia (CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 38). Il corsivo è mio.

    ( 46 ) Corte EDU, 19 dicembre 2013, Rosin c. Estonia (CE:ECHR:2013:1219JUD002654008, §§ 59 e 62 e giurisprudenza citata).

    ( 47 ) Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia (CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 37).

    ( 48 ) CE:ECHR:2014:1202JUD005315012. In detta causa, la Corte europea dei diritti dell’uomo era chiamata a pronunciarsi sull’equità di un procedimento penale avviato a carico del ricorrente, in circostanze nelle quali il primo collegio giudicante incaricato di esaminare la sua causa in primo grado era stato modificato e nessuno dei giudici del collegio che l’aveva successivamente condannato aveva ascoltato direttamente né il ricorrente né i testimoni, situazione alla quale non era stato posto rimedio in appello.

    ( 49 ) §§ da 60 a 73 di detta sentenza.

    ( 50 ) CE:ECHR:2017:0307JUD006893912 (§§ da 37 a 48).

    ( 51 ) CE:ECHR:2005:0210JUD001007502.

    ( 52 ) V. Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia (CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 39).

    ( 53 ) V. Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al‑Khawaja e Tahery c. Regno Unito (ECLI:CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, § 146).

    ( 54 ) V Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al‑Khawaja e Tahery c. Regno Unito (ECLI:CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, §§ 120 e segg.), e 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 101 e giurisprudenza citata).

    ( 55 ) Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia (CE:ECHR:2005:0210JUD001007502, § 37).

    ( 56 ) V. Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, § 107 e giurisprudenza citata).

    ( 57 ) V. Corte EDU, 8 giugno 2006, Bonev c. Bulgaria (CE:ECHR:2006:0608JUD006001800, § 44).

    ( 58 ) V. Corte EDU, 15 dicembre 2011, Al‑Khawaja e Tahery c. Regno Unito (ECLI:CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, §§ 121 e 122).

    ( 59 ) V., a tale proposito, Corte EDU, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia (CE:ECHR:2011:0705JUD000899907, § 31); 15 dicembre 2011, Al‑Khawaja e Tahery c. Regno Unito (CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, §§ 126 e segg.), e 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia (CE:ECHR:2017:0629JUD006344613, § 41).

    ( 60 ) CE:ECHR:2013:0718JUD005963209. Sentenza relativa all’assenza al processo della vittima minorenne di un reato sessuale ai fini della protezione del benessere del minore. V. anche Corte EDU, 19 dicembre 2013, Rosin c. Estonia (CE:ECHR:2013:1219JUD002654008, §§ 57 e 60).

    ( 61 ) § 65 di detta sentenza. Nella sua sentenza del 15 dicembre 2011, Al‑Khawaja e Tahery c. Regno Unito (CE:ECHR:2011:1215JUD002676605, § 125), la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già rilevato che, «tenuto conto della misura in cui l’assenza di un testimone nuoce ai diritti della difesa, (…) [p]rima di poter dispensare un testimone dal comparire in ragione del suo timore a presentarsi al processo, il giudice deve considerare accertato che tutte le altre alternative, quali l’anonimato o altre misure speciali, sarebbero inadeguate o impraticabili».

    ( 62 ) V. Corte EDU, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (CE:ECHR:2015:1215JUD000915410, §§ 125 e segg.).

    ( 63 ) Corte EDU, 23 settembre 1997, Robins c. Regno Unito (CE:ECHR:1997:0923JUD002241093, § 28), e 21 aprile 1998, Estima Jorge c. Portogallo (CE:ECHR:1998:0421JUD002455094, § 45).

    ( 64 ) Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia (CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 42).

    ( 65 ) Corte EDU, 12 ottobre 1992, Boddaert c. Belgio (ECLI:CE:ECHR:1992:1012JUD001291987, § 39).

    ( 66 ) Corte EDU, 21 novembre 1995, Acquaviva c. Francia (ECLI:CE:ECHR:1995:1121JUD001924891, § 66).

    ( 67 ) V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni.

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