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Document 62018CA0670

    Causa C-670/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — CO / Comune di Gesturi (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età – Avviso pubblico di manifestazione di interesse – Condizioni di partecipazione – Esclusione dei soggetti collocati in quiescenza dei settori pubblico o privato)

    GU C 230 del 13.7.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 230/6


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — CO / Comune di Gesturi

    (Causa C-670/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età - Avviso pubblico di manifestazione di interesse - Condizioni di partecipazione - Esclusione dei soggetti collocati in quiescenza dei settori pubblico o privato)

    (2020/C 230/07)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

    Parti

    Ricorrente: CO

    Convenuto: Comune di Gesturi

    Dispositivo

    La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale.


    (1)  GU C 25 del 21.1.2019.


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