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Document 62018CA0564
Case C-564/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 19 March 2020 (request for a preliminary ruling from the Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungary) — LH v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Reference for a preliminary ruling — Asylum policy — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Application for international protection — Article 33(2) — Grounds of inadmissibility — National legislation under which an application is inadmissible if the applicant has arrived in the Member State concerned via a country in which he or she is not exposed to persecution or the risk of serious harm, or if that country provides sufficient protection — Article 46 — Right to an effective remedy — Judicial review of administrative decisions concerning the inadmissibility of applications for international protection — Time limit of eight days within which to give a decision — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union)
Causa C-564/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Domanda di protezione internazionale – Articolo 33, paragrafo 2 – Motivi di inammissibilità – Normativa nazionale che prevede l’inammissibilità della domanda se il richiedente è arrivato nello Stato membro interessato attraverso un paese in cui non è esposto a persecuzione o al rischio di danno grave, o se tale paese fornisce sufficiente protezione – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative riguardante l’inammissibilità delle domande di protezione internazionale – Termine di otto giorni per pronunciarsi – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
Causa C-564/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Domanda di protezione internazionale – Articolo 33, paragrafo 2 – Motivi di inammissibilità – Normativa nazionale che prevede l’inammissibilità della domanda se il richiedente è arrivato nello Stato membro interessato attraverso un paese in cui non è esposto a persecuzione o al rischio di danno grave, o se tale paese fornisce sufficiente protezione – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative riguardante l’inammissibilità delle domande di protezione internazionale – Termine di otto giorni per pronunciarsi – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
GU C 222 del 6.7.2020, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — LH / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Causa C-564/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica d’asilo - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Domanda di protezione internazionale - Articolo 33, paragrafo 2 - Motivi di inammissibilità - Normativa nazionale che prevede l’inammissibilità della domanda se il richiedente è arrivato nello Stato membro interessato attraverso un paese in cui non è esposto a persecuzione o al rischio di danno grave, o se tale paese fornisce sufficiente protezione - Articolo 46 - Diritto a un ricorso effettivo - Controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative riguardante l’inammissibilità delle domande di protezione internazionale - Termine di otto giorni per pronunciarsi - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2020/C 222/10)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: LH
Convenuto: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Dispositivo
1) |
L’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione. |
2) |
L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impartisce al giudice, investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile, un termine di otto giorni per pronunciarsi, qualora tale giudice non sia in grado di assicurare, entro un simile termine, l’effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute al richiedente dal diritto dell’Unione. |