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Document 62018CA0456

Causa C-456/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2020 — Ungheria / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Presunti aiuti – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ingiunzione di sospensione delle misure in questione – Condizioni di legittimità dell’ingiunzione)

GU C 262 del 10.8.2020, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2020 — Ungheria / Commissione europea

(Causa C-456/18 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Presunti aiuti - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Ingiunzione di sospensione delle misure in questione - Condizioni di legittimità dell’ingiunzione)

(2020/C 262/03)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P.-J. Loewenthal, V. Bottka e K. Talabér-Ritz, agenti)

Interveniente a sostegno dell’Ungheria: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 aprile 2018, Ungheria/Commissione (T-554/15 e T-555/15, EU:T:2018:220), è annullata.

2)

La decisione C(2015) 4805 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’Aiuto di Stato SA. 41187 (2015/NN) — Ungheria — Contributo alle spese sanitarie per le imprese dell’industria del tabacco, e la decisione C(2015) 4808 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’Aiuto di Stato SA. 40018 (2015/C) (ex 2014/NN) — 2014 Modifica della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese, sono annullate nei limiti in cui esse ingiungono la sospensione dell’applicazione dell’aliquota progressiva, rispettivamente, del contributo alle spese sanitarie e della tassa di ispezione della filiera alimentare, come risultano dalla legge n. XCIV del 2014, sul contributo alle spese sanitarie delle imprese dell’industria del tabacco, e dalla modifica del 2014 della legge n. XLVI del 2008, sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest’ultima.

3)

La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ungheria, relative sia al procedimento di primo grado che a quello di impugnazione.

4)

La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 301 del 27.08.2018.


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