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Document 62018CA0456
Case C-456/18 P: Judgment of the Court (First Chamber) of 4 June 2020 — Hungary v European Commission (Appeal — State aid — Alleged aid — Decision to initiate the procedure provided for in Article 108(2) TFEU — Suspension injunction in respect of the measures at issue — Conditions governing the legality of the injunction)
Causa C-456/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2020 — Ungheria / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Presunti aiuti – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ingiunzione di sospensione delle misure in questione – Condizioni di legittimità dell’ingiunzione)
Causa C-456/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2020 — Ungheria / Commissione europea (Impugnazione – Aiuti di Stato – Presunti aiuti – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ingiunzione di sospensione delle misure in questione – Condizioni di legittimità dell’ingiunzione)
GU C 262 del 10.8.2020, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 262/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2020 — Ungheria / Commissione europea
(Causa C-456/18 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Presunti aiuti - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Ingiunzione di sospensione delle misure in questione - Condizioni di legittimità dell’ingiunzione)
(2020/C 262/03)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P.-J. Loewenthal, V. Bottka e K. Talabér-Ritz, agenti)
Interveniente a sostegno dell’Ungheria: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e A. Kramarczyk, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 aprile 2018, Ungheria/Commissione (T-554/15 e T-555/15, EU:T:2018:220), è annullata. |
2) |
La decisione C(2015) 4805 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’Aiuto di Stato SA. 41187 (2015/NN) — Ungheria — Contributo alle spese sanitarie per le imprese dell’industria del tabacco, e la decisione C(2015) 4808 final della Commissione, del 15 luglio 2015, relativa all’Aiuto di Stato SA. 40018 (2015/C) (ex 2014/NN) — 2014 Modifica della tassa di ispezione della filiera alimentare ungherese, sono annullate nei limiti in cui esse ingiungono la sospensione dell’applicazione dell’aliquota progressiva, rispettivamente, del contributo alle spese sanitarie e della tassa di ispezione della filiera alimentare, come risultano dalla legge n. XCIV del 2014, sul contributo alle spese sanitarie delle imprese dell’industria del tabacco, e dalla modifica del 2014 della legge n. XLVI del 2008, sulla filiera alimentare e il controllo ufficiale di quest’ultima. |
3) |
La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ungheria, relative sia al procedimento di primo grado che a quello di impugnazione. |
4) |
La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese. |