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Document 62018CA0301

Causa C-301/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn — Germania) — Thomas Leonhard / DSL-Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/65/CE – Finanziamento a distanza – Diritto di recesso – Conseguenze – Articolo 7, paragrafo 4 – Restituzione delle prestazioni percepite – Pagamento di un’indennità di godimento – Obbligo del fornitore – Esclusione)

GU C 262 del 10.8.2020, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn — Germania) — Thomas Leonhard / DSL-Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

(Causa C-301/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2002/65/CE - Finanziamento a distanza - Diritto di recesso - Conseguenze - Articolo 7, paragrafo 4 - Restituzione delle prestazioni percepite - Pagamento di un’indennità di godimento - Obbligo del fornitore - Esclusione)

(2020/C 262/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Bonn

Parti

Ricorrente: Thomas Leonhard

Convenuta: DSL-Bank — eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, deve essere interpretato nel senso che, allorché esercita il suo diritto di recesso riguardo ad un contratto di credito concluso a distanza con un fornitore, un consumatore ha diritto ad ottenere dal fornitore, fatti salvi gli importi che è egli stesso tenuto a pagare a quest’ultimo alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva suddetta, il rimborso del capitale e degli interessi versati in esecuzione del contratto, ma non un’indennità di godimento di tale capitale e di tali interessi.


(1)  GU C 285 del 13.8.2018.


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