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Document 62018CA0270

Causa C-270/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Esenzione dei piccoli produttori di elettricità, subordinata alla tassazione dell’elettricità prodotta – Assenza, durante un periodo transitorio autorizzato, di un’imposta interna sul consumo finale di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di esenzione dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati per produrre elettricità)

GU C 423 del 16.12.2019, pp. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 423/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Causa C-270/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma - Esenzione dei piccoli produttori di elettricità, subordinata alla tassazione dell’elettricità prodotta - Assenza, durante un periodo transitorio autorizzato, di un’imposta interna sul consumo finale di elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Obbligo di esenzione dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati per produrre elettricità)

(2019/C 423/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: UPM France

Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

L’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione per i piccoli produttori di elettricità, purché, in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, i prodotti energetici utilizzati per produrre tale elettricità siano tassati, non poteva essere applicata dalla Repubblica francese durante il periodo transitorio che le era stato concesso, conformemente all’articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della suddetta direttiva, fino al 1o gennaio 2009 e durante il quale tale Stato membro non aveva istituito il sistema di tassazione dell’elettricità previsto dalla medesima direttiva.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


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