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Dokument 62018CA0228

    Causa C-228/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e a. (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Sistemi di pagamento con la carta – Accordo interbancario che fissa il livello delle commissioni interbancarie – Accordo restrittivo della concorrenza sia per il suo oggetto sia per il suo effetto – Nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto»)

    GU C 222 del 6.7.2020, s. 6 – 7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 222/6


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Gazdasági Versenyhivatal / Budapest Bank Nyrt. e a.

    (Causa C-228/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101, paragrafo 1, TFUE - Sistemi di pagamento con la carta - Accordo interbancario che fissa il livello delle commissioni interbancarie - Accordo restrittivo della concorrenza sia per il suo oggetto sia per il suo effetto - Nozione di restrizione della concorrenza «per oggetto»)

    (2020/C 222/05)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: Gazdasági Versenyhivatal

    Convenute: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che un medesimo comportamento anticoncorrenziale sia considerato come avente al contempo per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza, ai sensi di tale disposizione.

    2)

    L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo interbancario che fissi a un medesimo importo la commissione interbancaria dovuta, quando è effettuata un’operazione di pagamento tramite carta, alle banche di emissione di siffatte carte proposte dalle società di servizi di pagamento tramite carta attive sul mercato nazionale considerato non può essere qualificato come accordo avente «per oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi di tale disposizione, salvo che si possa ritenere che detto accordo, in considerazione del suo tenore letterale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, presenti il grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificato in tal modo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 231 del 2.7.2018.


    Začiatok