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Document 62018CA0220
Case C-220/18 PPU: Judgment of the Court (First Chamber) of 25 July 2018 (request for a preliminary ruling from the Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germany) — Execution of a European arrest warrant issued against ML (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Police and judicial cooperation in criminal matters — European arrest warrant — Framework Decision 2002/584/JHA — Article 1(3) — Surrender procedures between Member States — Conditions for execution — Grounds for non-execution — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 4 — Prohibition of inhuman or degrading treatment — Detention conditions in the issuing Member State — Scope of the assessment undertaken by the executing judicial authorities — Existence of a legal remedy in the issuing Member State — Assurance given by the authorities of that Member State)
Causa C-220/18 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di ML (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 1, paragrafo 3 — Procedure di consegna tra Stati membri — Condizioni di esecuzione — Motivi di non esecuzione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Divieto di trattamenti inumani o degradanti — Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente — Portata dell’esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell’esecuzione — Esistenza di un ricorso nello Stato membro emittente — Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato membro)
Causa C-220/18 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di ML (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d’urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Mandato d’arresto europeo — Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 1, paragrafo 3 — Procedure di consegna tra Stati membri — Condizioni di esecuzione — Motivi di non esecuzione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 4 — Divieto di trattamenti inumani o degradanti — Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente — Portata dell’esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell’esecuzione — Esistenza di un ricorso nello Stato membro emittente — Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato membro)
GU C 328 del 17.9.2018, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/23 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Germania) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di ML
(Causa C-220/18 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 4 - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente - Portata dell’esame effettuato dalle autorità giudiziarie dell’esecuzione - Esistenza di un ricorso nello Stato membro emittente - Garanzia fornita dalle autorità di tale Stato membro))
(2018/C 328/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parti
ML
Con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Bremen
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 5 e l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora disponga di elementi comprovanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione all’interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, dei quali compete al giudice del rinvio verificare l’esattezza tenendo conto di tutti i dati aggiornati disponibili:
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l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può escludere l’esistenza di un rischio reale che la persona interessata da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia oggetto di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il solo motivo che tale persona disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permette di contestare le sue condizioni di detenzione, sebbene l’esistenza di un simile mezzo di ricorso possa essere presa in considerazione da parte della medesima autorità al fine di adottare una decisione sulla consegna della persona interessata; |
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l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta unicamente ad esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali è probabile, secondo le informazioni a sua disposizione, che la suddetta persona sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria; |
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l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, a tal fine, solo le condizioni di detenzione concrete e precise della persona interessata che siano rilevanti al fine di stabilire se essa correrà un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
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l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può prendere in considerazione talune informazioni fornite da autorità dello Stato membro emittente diverse dall’autorità giudiziaria emittente, quali, in particolare, la garanzia che la persona interessata non sarà sottoposta a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |