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Document 62017TO0719

    Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 giugno 2018 (Estratti).
    FMC Corp. contro Commissione europea.
    Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi.
    Causa T-719/17 R.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:408

    Edizione provvisoria

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    22 giugno 2018 (*)

    «Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 – Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»

    Nella causa T‑719/17 R,

    FMC Corp., con sede in Filadelfia, Pennsylvania (Stati Uniti), rappresentata da D. Waelbroeck, I. Antypas e A. Accarain, avvocati,

    ricorrente,

    contro

    Commissione europea, rappresentata da G. Koleva, A. Lewis e I. Naglis, in qualità di agenti,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 218, pag. 7).

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza (1)

     

    [omissis]

     In diritto

     

    [omissis]

     Sull’urgenza

    [omissis]

    26      Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste urgenza solo se il danno grave e irreparabile temuto dalla parte che chiede i provvedimenti provvisori sia imminente a un punto tale che la sua realizzazione sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. Tale parte è tenuta, in ogni caso, a provare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno, fermo restando che un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti, non può giustificare la concessione di provvedimenti provvisori (v. ordinanza del 23 marzo 2017, Gollnisch/Parlamento, T‑624/16, non pubblicata, EU:T:2017:243, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    27      Peraltro, ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori «contengono tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori».

    28      Pertanto, una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé, alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi su tale domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda (v. ordinanza del 6 settembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P‑R, non pubblicata, EU:C:2016:668, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

    29      Sempre secondo costante giurisprudenza, per poter valutare se tutte le condizioni menzionate ai precedenti punti 25, 26 e 28 siano soddisfatte, il giudice dei procedimenti sommari deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate e certificate, che dimostrino la situazione in cui si trova la parte che richiede i provvedimenti provvisori e consentano di valutare le conseguenze che deriverebbero verosimilmente dalla mancanza dei provvedimenti richiesti. Ne consegue che detta parte, segnatamente quando invoca il verificarsi di un danno di tipo economico, deve produrre, con documenti giustificativi, un’immagine fedele e complessiva della sua situazione finanziaria (v., in tal senso, ordinanza del 29 febbraio 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, T‑732/15 R, non pubblicata, EU:T:2016:129, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

    30      Infine, sebbene la domanda di provvedimenti provvisori possa essere completata su punti specifici mediante rinvii a documenti ad essa allegati, questi ultimi non possono porre rimedio alla mancanza degli elementi essenziali nella medesima domanda. Non spetta al giudice dei procedimenti sommari ricercare, in luogo della parte interessata, gli elementi contenuti negli allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, nel ricorso principale o negli allegati al ricorso principale che sarebbero idonei a suffragare la domanda di provvedimenti provvisori. Un obbligo di questo tipo posto a carico del giudice dei procedimenti sommari sarebbe del resto tale da privare di effetti l’articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura, ai sensi del quale la domanda relativa a provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato (v., in tal senso, ordinanza del 20 giugno 2014, Wilders/Parlamento e a., T‑410/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:564, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

    31      È alla luce di tali criteri che occorre esaminare se la ricorrente sia riuscita a dimostrare l’esistenza di un danno grave e irreparabile.

    32      La ricorrente afferma che l’attuazione immediata del regolamento impugnato rischia di comportare un danno grave e irreparabile derivante dalla perdita delle sue quote di mercato nel mercato europeo degli erbicidi per cereali.

    33      A tal riguardo, essa sembra ritenere di correre il rischio di subire un danno derivante, da un lato, dalla perdita di quote di mercato attualmente detenute nel mercato europeo degli erbicidi per cereali e, dall’altro, dalla perdita di quote che essa deterrebbe una volta acquisite le attività relative all’FPS.

     Sulla gravità del danno asserito derivante dalla perdita di quote di mercato

    [omissis]

    59      In quarto e ultimo luogo, occorre sottolineare che dalla giurisprudenza risulta che non si può escludere che un danno economico obiettivamente considerevole e asseritamente derivante dall’obbligo di esercitare definitivamente una scelta imprenditoriale rilevante entro un termine inadeguato possa essere considerato «grave», oppure che la gravità di un tale danno possa essere considerata evidente, anche in assenza di informazioni relative alle dimensioni dell’impresa in questione [v., in tal senso, ordinanza del 7 marzo 2013, EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punto 33].

    60      Tuttavia, detta giurisprudenza deve essere valutata con riferimento al settore nel quale la ricorrente esercita la sua attività. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un mercato fortemente regolamentato come quello del caso di specie, come riconosciuto dalla ricorrente, e che può essere oggetto di un rapido intervento delle autorità competenti qualora sorgano rischi per la sanità pubblica, per ragioni che non sempre sono prevedibili, spetta alle imprese interessate, a meno di non dover sopportare esse stesse il danno derivante da un simile intervento, premunirsi contro le conseguenze di quest’ultimo mediante una politica idonea [v. ordinanza del 16 giugno 2016, ICA Laboratories e a./Commissione, C‑170/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2016:462, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

    61      Nel caso di specie, non prima del 6 novembre 2014, in occasione della presentazione delle conclusioni dell’EFSA che proponevano la classificazione dell’FPS nella categoria dei presunti prodotti cancerogeni e tossici per la riproduzione (C2 e R2) (v. supra, punto 5), o, quanto meno, il 18 marzo 2015, quando la Commissione ha pubblicato il suo progetto di relazione di esame che proponeva di non rinnovare l’approvazione di detta sostanza (v. supra, punto 6), la Dupont disponeva di informazioni in base alle quali rientrava nella sua diligenza adottare le misure appropriate, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 60, per premunirsi contro gli eventuali rischi di regolamentazione relativi al divieto di commercializzazione dell’FPS. Tali rischi di regolamentazione sono stati inoltre confermati nella pubblicazione, da un lato, da parte dell’EFSA, della versione riveduta delle sue conclusioni il 3 ottobre 2016 e, dall’altro, da parte della Commissione, della versione riveduta del suo progetto di relazione di esame il 22 dicembre 2016 (v. supra, punto 7).

    62      D’altronde, tutte queste considerazioni sono tanto più pertinenti nelle particolari circostanze della presente causa in quanto è evidente che tutte le informazioni in parola sono state necessariamente oggetto di un esame approfondito da parte della ricorrente nell’ambito dell’operazione di acquisto, da parte della stessa, delle attività della Dupont relative all’FPS.

    63      In ogni caso, la ricorrente non deduce alcun elemento specifico al riguardo. Orbene, non spetta al giudice dei procedimenti sommari ricercare, in luogo della parte interessata, tali elementi, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 26 a 30.

    64      Pertanto, alla luce delle circostanze specifiche della presente domanda di provvedimenti provvisori, non si può concludere che la presunta perdita delle quote di mercato nel mercato europeo degli erbicidi per cereali possa essere qualificata come «danno economico obiettivamente considerevole» secondo la giurisprudenza menzionata al precedente punto 59.

    [omissis]

    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2)      Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 22 giugno 2018

    Il cancelliere

     

    Il presidente

    E. Coulon

     

    M. Jaeger


    *      Lingua processuale: l’inglese.


    1      Vengono riprodotti unicamente i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

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