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Document 62017TN0620

    Causa T-620/17: Ricorso proposto l’8 Settembre 2017 – Teollisuuden Voima / Commissione

    GU C 402 del 27.11.2017, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 402/43


    Ricorso proposto l’8 Settembre 2017 – Teollisuuden Voima / Commissione

    (Causa T-620/17)

    (2017/C 402/57)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlandia) (rappresentanti: M. Powell, Solicitor, Y. Utzschneider, K. Struckmann e G. Forwood, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione (UE) 2017/1021 del 10 gennaio 2017 sull’aiuto di Stato SA.44727 2016/C (ex 2016/N) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore del gruppo Areva; (1)

    ordinare alla Commissione di sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, a causa del numero eccessivo di omissis nella versione pubblicata della decisione impugnata, che impediscono alla ricorrente di valutare le motivazioni della stessa e alla Corte di condurre la propria verifica.

    2.

    Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione circa il ripristino della redditività a lungo termine del gruppo Areva.

    La ricorrente, a tal proposito, fa riferimento agli orientamenti della Commissione relativi agli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà diverse dagli istituti finanziari, che richiedono che il piano di ristrutturazione ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche. (2)

    3.

    Terzo motivo, vertente su errori manifesti nella valutazione delle misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza nel mercato principale in cui il gruppo Areva sarà attivo a seguito della ristrutturazione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’errore di valutazione nell’aver sottoposto l’approvazione dell’aiuto di Stato a condizioni inadeguate e insufficienti.

    5.

    Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto commesso nel constatare che l’aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno, alla luce del fatto che il piano di ristrutturazione proposto non fornisce sufficienti garanzie che l’Areva sarà in grado di portare a termine nei tempi il progetto OL3, violando in tal modo taluni altri obiettivi del Trattato UE da tenere in considerazione nell’esame della compatibilità dell’aiuto di Stato.


    (1)  GU 2017 L 155, pag. 23.

    (2)  GU 2014 C 249, pag. 1, punto 47.


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