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Document 62017TN0605

Causa T-605/17: Ricorso proposto il 1° settembre 2017 — CX/Commissione

GU C 374 del 6.11.2017, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 374/44


Ricorso proposto il 1o settembre 2017 — CX/Commissione

(Causa T-605/17)

(2017/C 374/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente,

annullare la «nota di addebito», considerata dalla Commissione quale decisione lesiva («la seconda decisione impugnata»), del 22 dicembre 2016 (Allegato A.1), recante il riferimento Ares(2016)7145655, nella misura in cui applica alla parte ricorrente la ripetizione degli «stipendi pagati nel 2015 e nel 2016»;

annullare la «lettera di preinformazione» («la prima decisione impugnata»), del 28 ottobre 2016 (Allegato A.2), recante il riferimento Ares(2016)6178919, che ne costituisce il fondamento giuridico;

annullare, nei limiti del necessario, la decisione del 23 maggio 2017 (Allegato A.5), recante il riferimento Ares(2017)2620957, notificata in pari data (Allegato A.6), con cui l’APN respinge il reclamo presentato dalla parte ricorrente il 27 gennaio 2017 e recante il riferimento R/59/17 (Allegato A.4), avverso le decisioni impugnate;

condannare la parte convenuta a sopportare l’integralità delle spese, in conformità all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un vizio di forma e su un vizio di procedura, nonché sul fatto che l’Autorità che il potere di nomina (APN) avrebbe basato le decisioni impugnate su una base giuridica errata, il che giustificherebbe il loro annullamento.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità manifesta nella fattispecie dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari, su cui l’APN si sarebbe basato. Secondo la parte ricorrente, la ripetizione dell’indebito sarebbe soggetta a due condizioni cumulative, la prima delle quali consiste nell’irregolarità del versamento che l’amministrazione intende recuperare e la seconda nella conoscenza di tale irregolarità da parte dell’agente oppure nella constatazione che l’irregolarità in questione era talmente evidente che tale agente non poteva non averne conoscenza; ciò, manifestamente, non si verificherebbe nella fattispecie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle regole di forma e di procedura con l’adozione di una decisione che sarebbe priva di qualsiasi base giuridica in quanto sosterrebbe a posteriori che l’atto che la giustifica non sarebbe o non sarebbe più atto lesivo.


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