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Document 62017TN0577

Causa T-577/17: Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione

GU C 347 del 16.10.2017, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/46


Ricorso proposto il 25 agosto 2017 — thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commissione

(Causa T-577/17)

(2017/C 347/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Germania) e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (Isbergues, Francia) (rappresentante: M. Günes, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente/le ricorrenti chiede/chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la conclusione della Commissione, contenuta nel documento Ares (2017) 3010674 del 15 giugno 2017, secondo cui gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non verrebbero pregiudicati da un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio magnetico a grani orientati (GOES);

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

La conclusione della Commissione secondo cui erano soddisfatte le condizioni economiche relativamente all’autorizzazione in parola per il perfezionamento attivo è priva di qualsiasi motivazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione dei fatti

La conclusione della Commissione secondo cui l’autorizzazione di cui trattasi per il perfezionamento attivo non pregiudicherebbe gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione si basa su un manifesto errore di valutazione dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice doganale dell’Unione (1) e del regolamento di base (2)

Concludendo che le condizioni economiche erano soddisfatte in relazione all’autorizzazione in parola per il perfezionamento attivo, la Commissione, anziché limitare la sua valutazione ai fattori elencati all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice doganale dell’Unione, ha basato la sua valutazione su fattori che possono unicamente essere esaminati nell’ambito del procedimento enunciato nel regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 259, paragrafo 4, dell’atto di esecuzione del codice doganale dell’Unione e delle norme orizzontali sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione

Nei limiti in cui la Commissione ha delegato la conclusione sulle condizioni economiche al gruppo di esperti in materia doganale, ha violato l’articolo 259, paragrafo 4, dell’atto di esecuzione del codice doganale dell’Unione (3) e le norme orizzontali della Commissione sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

Omettendo di comunicare talune informazioni rilevanti fornite nella domanda di autorizzazione del perfezionamento attivo o sintesi non riservate delle informazioni sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente.


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).


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