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Document 62017TN0477
Case T-477/17: Action brought on 31 July 2017 — Haswani v Council
Causa T-477/17: Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Haswani/Consiglio
Causa T-477/17: Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Haswani/Consiglio
GU C 347 del 16.10.2017, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 347/34 |
Ricorso proposto il 31 luglio 2017 — Haswani/Consiglio
(Causa T-477/17)
(2017/C 347/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria; |
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annullare la decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria; |
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annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria; |
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria; |
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di conseguenza,
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio dell’Unione europea di essersi accontentato di considerazioni vaghe e generiche senza menzionare, in modo specifico e concreto, i motivi per i quali esso considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che il ricorrente deve essere oggetto delle misure restrittive in parola. Non sarebbe pertanto stato menzionato alcun elemento concreto e obiettivo che sia contestato al ricorrente e che possa giustificare le misure di cui trattasi. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul requisito di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali. Il ricorrente ritiene che le misure controverse dovrebbero essere invalide nei limiti in cui esse sarebbero sproporzionate rispetto all’obiettivo dichiarato, e costituirebbero un’ingerenza smisurata nella libertà di impresa e nel diritto di proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sproporzione deriverebbe dal fatto che le misure riguardano qualsiasi attività economica di spicco senza considerare altri criteri. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione e sulla mancanza di prova, in quanto il Consiglio si sarebbe fondato, nelle rispettive motivazioni addotte a sostegno delle misure restrittive di volta in volta adottate, su elementi che sarebbero manifestamente privi di base fattuale, essendo i fatti dedotti privi di qualsiasi serio fondamento. |
4. |
Quarto motivo, relativo alla domanda di risarcimento, in quanto l’imputazione di taluni fatti gravi, non provati, metterebbe in pericolo il ricorrente e la sua famiglia, il che dimostrerebbe l’entità del danno subito, che giustifica la sua domanda di risarcimento. |