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Document 62017TN0329

    Causa T-329/17: Ricorso proposto il 24 maggio 2017 — Hautala e altri/EFSA

    Information about publishing Official Journal not found, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 249/34


    Ricorso proposto il 24 maggio 2017 — Hautala e altri/EFSA

    (Causa T-329/17)

    (2017/C 249/50)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Heidi Hautala (Helsinki, Finlandia), Benedek Jávor (Budapest, Ungheria), Michèle Rivasi (Valence, Francia) e Bart Staes (Anversa, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

    Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione confermativa dell’EFSA, del 14 marzo 2017, con riferimento PAD 2017/005 CA, che conferma la sua decisione del 9 dicembre 2016 e 7 ottobre 2016, con riferimento PAD 2016/034, recante diniego di accesso alla maggior parte dei documenti richiesti dai ricorrenti; e

    condannare l’EFSA alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

    1.

    Primo motivo, con cui si sostiene che l’EFSA ha violato l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 (1), omettendo di applicarlo alle informazioni richieste. L’EFSA avrebbe dovuto escludere l’eccezione alla divulgazione per la tutela degli «interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale», prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e non avrebbe dovuto applicarla alle informazioni richieste, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

    2.

    Secondo motivo, con cui si afferma che l’EFSA ha violato l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (2) nonché l’articolo 41 del regolamento n. 178/2002 (3), rifiutando di divulgare le informazioni richieste per la tutela degli interessi commerciali dei proprietari degli studi, senza dimostrare un pregiudizio concreto e/o un rischio attuale di un pregiudizio concreto, violando inoltre l’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della convenzione di Aarhus, il quale prevede che un’eccezione alla divulgazione può essere concessa soltanto per proteggere «la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici», dato che nella decisione impugnata non è stato ravvisato né dimostrato nessun legittimo interesse economico concreto.

    3.

    Terzo motivo, con cui si deduce che l’EFSA ha applicato erroneamente l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009 (4), in quanto tale disposizione non si applica alle informazioni richieste e/o sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, e/o dell’articolo 16 del regolamento n. 1107/2009.

    4.

    Quarto motivo, con cui si sostiene che l’EFSA ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 non avendo riconosciuto la sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione degli studi e avendo negato che i ricorrenti hanno dimostrato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione degli studi.

    5.

    Quinto motivo, con cui si afferma che, omettendo di effettuare un bilanciamento tra l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni ambientali contenute negli studi e l’interesse privato delle società a tutelare i propri interessi commerciali e/o lasciando prevalere gli interessi economici delle società, l’EFSA ha violato l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

    6.

    Sesto motivo, con cui si sostiene che, poiché i dati disponibili non consentono un riesame indipendente e completo della valutazione inter pares dell’EFSA sul glifosato, i ricorrenti hanno un interesse alla divulgazione degli studi. Negando l’interesse generale e l’interesse dei ricorrenti alla divulgazione delle informazioni richieste, l’EFSA ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001 e l’articolo 41 del regolamento n. 178/2002.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, 2006, pag. 13 ).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, 2001, pag. 43).

    (3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, 2002, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, 2009, pag. 1).


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