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Document 62017TN0319

    Causa T-319/17: Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Aldridge e a./Commissione

    GU C 249 del 31.7.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 249/33


    Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Aldridge e a./Commissione

    (Causa T-319/17)

    (2017/C 249/49)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgio) e altri trentadue ricorrenti (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

    di conseguenza:

    annullare la decisione del 15 luglio 2016, recante rigetto della domanda di riclassificazione del 16 marzo 2016;

    annullare la decisione del 13 febbraio 2017, recante rigetto del reclamo del 14 ottobre 2016;

    ordinare il risarcimento del danno morale e materiale dei ricorrenti;

    condannare la convenuta alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, relativo a un’eccezione di illegittimità diretta avverso la decisione del Direttore dell’Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF») del 16 ottobre 2012, di attuare soltanto una riclassificazione unica per gli agenti temporanei aventi un contratto a tempo indeterminato.

    I ricorrenti considerano che detta decisione è illegittima, essendo stata adottata in violazione degli articoli 10, paragrafo 3, e 15 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), in violazione della gerarchia delle norme e del principio di tutela del legittimo affidamento. Pertanto, le decisioni del Direttore dell’OLAF del 15 luglio 2016, recante rigetto della domanda di riclassificazione del 16 marzo 2016, nonché del 13 febbraio 2017, recante rigetto del reclamo del 14 ottobre 2016 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), sarebbero state adottate sulla base di una decisione che sarebbe illegittima e, pertanto, dovrebbero essere annullate.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, soprattutto perché l’entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari dell’Unione europea del 2014 e delle disposizioni che limitano le prospettive di evoluzione di carriera al di là dei gradi AD12 e AST9 non sarebbe un motivo valido per escludere tali agenti temporanei dall’organizzazione di esercizi di riclassificazione.

    3.

    Terzo motivo, riguardante la violazione del principio della parità di trattamento, poiché le decisioni impugnate sarebbero contrarie a una decisione della Commissione diretta alle agenzie dell’Unione europea, che prevede la partecipazione degli agenti temporanei a esercizi di riclassificazione. Pertanto, gli agenti temporanei aventi contratti a tempo indeterminato del Centro comune di ricerca («CCR») della Commissione beneficerebbero di un sistema di riclassificazione annuale, ciò che i ricorrenti fanno valere come disparità di trattamento non giustificata.

    4.

    Quarto motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, in particolare perché la limitazione a una sola riclassificazione per carriera non costituirebbe una misura che risponde all’obiettivo descritto nella decisione del 16 ottobre 2016 di garantire le esigenze dell’OLAF in termini di perizia specifica, ma, al contrario, non consentirebbe all’OLAF di conservare il suo servizio di agenti temporanei per lunghi periodi di tempo.


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