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Document 62017TN0240

Causa T-240/17: Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Campine e Campine Recycling/Commissione

GU C 202 del 26.6.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/25


Ricorso proposto il 20 aprile 2017 — Campine e Campine Recycling/Commissione

(Causa T-240/17)

(2017/C 202/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Campine NV (Beerse, Belgio) e Campine Recycling NV (Beerse) (rappresentanti: C. Verdonck, S. De Cock e Q. Silvestre, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea dell’8 febbraio 2017 (C(2017) 900 final) relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno violato l’articolo 101 TFUE;

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui impone alle ricorrenti un’ammenda di EUR 8 158 000,00, e ridurre l’ammenda conformemente agli argomenti esposti nel ricorso;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, con cui si deducono alcune censure di ordine procedurale, compreso l’obbligo di motivazione concernente la determinazione dell’importo dell’ammenda e, in particolare, la necessità dell’adeguamento applicato ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1), riguardante la percentuale dell’incremento applicato. Le ricorrenti sostengono altresì che la Commissione ha violato i loro diritti di difesa, il loro diritto di essere ascoltate e il principio di buona amministrazione, in quanto non ha dichiarato, nella comunicazione degli addebiti né in una comunicazione degli addebiti complementare, l’intenzione di applicare un incremento ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. Inoltre, le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione, dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di proporzionalità, poiché la Commissione ha aumentato del 10 % l’importo dell’ammenda delle ricorrenti sulla base del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e ha applicato tale incremento uniforme a tutte le imprese che hanno partecipato alla presunta violazione, senza tenere conto del fatto che la partecipazione individuale delle ricorrenti differiva notevolmente rispetto a quella delle altre imprese coinvolte.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è errata, in quanto non ha sufficientemente dimostrato che le ricorrenti avrebbero commesso una violazione dell’articolo 101 TFUE. Le ricorrenti deducono sia l’errata valutazione delle prove nella decisione impugnata, sia l’inidoneità degli elementi di prova a dimostrare le conclusioni di detta decisione riguardo al fatto che le ricorrenti avrebbero preso parte alla violazione di cui all’articolo 1 della decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, — in via subordinata, qualora il Tribunale dovesse concludere che le ricorrenti hanno partecipato ad accordi o pratiche in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE — vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3 del regolamento n. 1/2003 (2) e degli orientamenti per il calcolo delle ammende, a causa di un’errata valutazione della gravità e della durata della violazione, nonché delle circostanze attenuanti e della violazione del principio di non discriminazione nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda.

4.

Quarto motivo, — in via subordinata, qualora il Tribunale non dovesse annullare la decisione impugnata a causa delle censure di ordine procedurale di cui al primo motivo — vertente sul fatto che tali violazioni procedurali dovrebbero per lo meno determinare l’annullamento dell’incremento dell’ammenda applicato ai sensi dell’articolo 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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