EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TJ0012

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2018.
Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contro Commissione europea.
Tutela dei consumatori – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 – Regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva “glifosato” – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Provvedimento di portata individuale – Convenzione di Aarhus.
Causa T-12/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:616

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

27 settembre 2018 ( *1 )

«Tutela dei consumatori – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 – Regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva “glifosato” – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Provvedimento di portata individuale – Convenzione di Aarhus»

Nella causa T‑12/17,

Mellifera e.V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung, con sede in Rosenfeld (Germania), rappresentata da A. Willand, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e C. Hermes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione Ares (2016) 6306335 della Commissione, dell’8 novembre 2016, recante rigetto della richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva «glifosato» (GU 2016, L 173, pag. 52),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich e P.G. Xuereb (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La ricorrente, Mellifera e.V, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung, è un’associazione senza scopo di lucro, registrata in Germania, che promuove la conservazione e la promozione delle api.

Sull’approvazione della sostanza attiva «glifosato» e sulla proroga del periodo di approvazione

2

Con la direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l’iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile (GU 2001, L 304, pag. 14), la sostanze attiva «glifosato» è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), ed è dunque stata approvata in forza di quest’ultima direttiva, con effetto a partire dal 1o luglio 2002.

3

La direttiva 91/414 è stata abrogata, con effetto dal 14 giugno 2011, e fatte salve talune misure transitorie, dal regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414 del Consiglio (GU 2009, L 309, pag. 1).

4

L’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009 prevedeva l’adozione di un regolamento contenente l’elenco delle sostanze attive figuranti nell’allegato I della direttiva 91/414 e che tali sostanze sarebbero state considerate approvate a norma del regolamento n. 1107/2009.

5

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento n. 1107/2009 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 153, pag. 1), ha adottato la lista prevista dall’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009.

6

Il glifosato rientrava in detta lista, con data di scadenza del periodo di approvazione al 31 dicembre 2015.

7

Entro i termini prescritti, è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione.

8

L’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, rubricato «Proroga del periodo di approvazione per la durata della procedura», al primo comma dispone quanto segue:

«Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda».

9

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive (…) glifosate (…) (GU 2015, L 276, pag. 48), adottato sul fondamento dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, la Commissione europea ha prorogato il periodo di approvazione del glifosato fino al 30 giugno 2016, con la motivazione che la valutazione della sostanza era stata rallentata per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente.

10

Durante le discussioni tenutesi il 18 e 19 maggio 2016 in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, un certo numero di Stati membri hanno ritenuto che fosse opportuno chiedere il parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in merito alla classificazione armonizzata del glifosato riguardo alla sua cancerogenicità prima di adottare una decisione sul rinnovo della sua approvazione, giacché un parere di questo tipo poteva essere rilevante alla luce dei criteri menzionati nel regolamento n. 1107/2009. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta.

11

In considerazione del tempo necessario per l’esame del fascicolo relativo alla classificazione armonizzata da parte dell’ECHA, la Commissione ha stimato che l’approvazione in vigore per il glifosato sarebbe scaduta prima dell’adozione di una decisione in merito al suo rinnovo. Pertanto, ha ritenuto necessario prorogare l’approvazione del glifosato.

12

Mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva «glifosato» (GU 2016, L 173, pag. 52), la Commissione ha prorogato, una seconda volta, il periodo di approvazione del glifosato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, indicandone la nuova data di scadenza, segnatamente «[sei] mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte [sua] del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’[ECHA], o entro il 31 dicembre 2017 se questa data è anteriore».

Sulla richiesta di riesame interno

13

In data 11 agosto 2016, la ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2016/1056, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

14

Con la decisione Ares (2016) 6306335 dell’8 novembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha respinto la suddetta richiesta di riesame interno in quanto irricevibile con la motivazione che l’atto oggetto di tale richiesta non costituiva un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, cioè un provvedimento di portata individuale. A tal proposito, la Commissione ha precisato in particolare che le disposizioni del regolamento di esecuzione 2016/1056 si applicavano a tutti gli operatori che producono o immettono sul mercato prodotti fitosanitari contenenti glifosato.

Procedimento e conclusioni delle parti

15

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 11 gennaio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16

Il controricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2017.

17

La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 10 maggio e il 26 giugno 2017.

18

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare alla Commissione di pronunciarsi nuovamente nel merito della sua richiesta di procedere a un riesame interno del regolamento di esecuzione 2016/1056;

condannare la Commissione alle spese.

19

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato, nella parte relativa alla domanda di annullamento, e in quanto irricevibile, nella parte relativa alla domanda di ingiunzione;

condannare la ricorrente alle spese.

20

Il 29 agosto 2017, la ricorrente ha depositato una domanda di trattazione in via prioritaria ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 6 settembre 2017, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di trattazione in via prioritaria.

21

Con lettera del cancelliere del Tribunale del 19 dicembre 2017, il Tribunale ha invitato le parti a formulare osservazioni in merito alle conseguenze sul presente ricorso, ed in particolare sull’interesse ad agire della ricorrente, del rinnovo dell’approvazione del glifosato per un periodo di cinque anni, operato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento n. 1107/2009, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione n. 540/2011 (GU 2017, L 333, pag. 10).

22

La ricorrente e la Commissione hanno depositato le rispettive risposte a tale quesito presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2018.

In diritto

23

In forza dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in assenza di una domanda di fissazione dell’udienza di discussione presentata dalle parti entro un termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale può decidere di statuire sul ricorso senza fase orale. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo di causa, ha deciso, in assenza di siffatta domanda, di statuire senza la fase orale del procedimento.

Sull’interesse ad agire

24

In base a una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato (sentenza del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione, da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08, EU:T:2010:511, punto 41; ordinanze del 9 novembre 2011, ClientEarth e a./Commissione, T‑120/10, non pubblicata, EU:T:2011:646, punto 46, e del 30 aprile 2015, EEB/Commissione, T‑250/14, non pubblicata, EU:T:2015:274, punto 14).

25

L’interesse ad agire della parte ricorrente, alla luce dell’oggetto del ricorso, deve sussistere, a pena d’irricevibilità, al momento della proposizione di tale ricorso e deve permanere fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l’ha proposto (sentenza del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione, da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08, EU:T:2010:511, punto 43; ordinanze del9 novembre 2011, ClientEarth e a./Commissione, T‑120/10, non pubblicata, EU:T:2011:646, punti 4749, e del 30 aprile 2015, EEB/Commissione, T‑250/14, non pubblicata, EU:T:2015:274, punti 1517).

26

La Commissione fa valere, nella sua risposta al quesito del Tribunale su tale punto, che l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/2324 ha privato la ricorrente dell’interesse ad agire per quanto riguarda la sua domanda di annullamento della decisione impugnata, mentre la sua domanda d’ingiunzione era già in radice manifestamente irricevibile. Ad avviso della Commissione, tale annullamento non potrebbe più procurare benefici alla ricorrente. È pur vero che, se il Tribunale annullasse la decisione impugnata, la Commissione dovrebbe statuire nuovamente sulla richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2016/1056 presentata dalla ricorrente, rispettando la valutazione giuridica compiuta dal Tribunale. Tuttavia, il riesame interno del contenuto del regolamento di esecuzione 2016/1056 non potrebbe più procurare benefici alla ricorrente, dato che l’unico oggetto di tale regolamento era quello di prorogare il periodo di approvazione del glifosato in modo sufficiente a consentire l’esame della domanda di rinnovo dell’approvazione. Poiché il regolamento di esecuzione 2017/2324 ha nel frattempo rinnovato l’approvazione del glifosato, per il periodo compreso tra il 16 dicembre 2017 e il 15 dicembre 2022, il riesame interno del regolamento di esecuzione 2016/1056 sarebbe divenuto privo di oggetto.

27

Nelle sue osservazioni in risposta al quesito del Tribunale, la ricorrente sostiene che il suo interesse ad agire non è venuto meno. A tal riguardo, essa fa valere che il riesame del regolamento di esecuzione 2016/1056 sarebbe sempre possibile. Essa sostiene inoltre che la circostanza che l’atto in parola continui ad esistere e a produrre effetti giuridici non costituirebbe un presupposto essenziale del riesame ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006. Da ultimo, la ricorrente menziona il rischio che l’illegittimità fatta valere nel presente ricorso si riproduca in futuro.

28

A tale proposito, va ricordato che dalla giurisprudenza risulta che la parte ricorrente mantiene un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione europea per consentire di evitare che l’illegittimità da cui quest’ultimo è a suo avviso inficiato si riproduca in futuro. Un simile interesse ad agire deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, in forza del quale l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tuttavia, tale interesse ad agire può sussistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 50 a 52, e del 22 marzo 2018, De Capitani/Parlamento, T‑540/15, EU:T:2018:167, punto 32).

29

Ciò si verifica nella presente controversia, dato che l’illegittimità fatta valere dalla ricorrente deriva da un’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, che la Commissione rischia fortemente di reiterare in occasione di una nuova richiesta di riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente.

30

A tal riguardo, si deve rilevare, da un lato, che la ricorrente ha affermato che, conformemente al suo oggetto statutario e ai suoi obiettivi, intende introdurre in futuro richieste di riesame interno qualora la Commissione adotti decisioni dubbie riguardo all’approvazione del glifosato o di altre sostanze attive. In tal senso, la ricorrente ha annunciato, nella sua risposta al quesito del Tribunale in merito alle conseguenze del rinnovo dell’approvazione del glifosato ad opera del regolamento di esecuzione 2017/2324, che avrebbe chiesto un riesame interno di tale regolamento entro il 26 gennaio 2018.

31

Dall’altro lato, dalle osservazioni della Commissione risulta che quest’ultima ritiene che un regolamento recante proroga dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, così come un regolamento recante approvazione iniziale di tali sostanze ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento e come un regolamento recante rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento, produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto e costituisce pertanto un provvedimento di portata generale, e non un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), dello stesso regolamento. Di conseguenza, è probabile che la Commissione reiteri siffatta interpretazione in occasione di una richiesta di riesame interno avente ad oggetto un regolamento recante approvazione iniziale di una sostanza attiva o un regolamento recante rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, come il regolamento di esecuzione 2017/2324.

32

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la ricorrente ha conservato il suo interesse ad agire per l’annullamento della decisione impugnata, senza che occorra esaminare gli ulteriori argomenti da essa fatti valere a tal riguardo.

Sulla ricevibilità

33

Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di pronunciarsi nel merito della sua richiesta di riesame interno. Con detto capo delle conclusioni, la ricorrente chiede quindi, in sostanza, al Tribunale di rivolgere un’ingiunzione alla Commissione. Orbene, per consolidata giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la competenza del giudice dell’Unione è limitata al controllo di legittimità dell’atto impugnato e il Tribunale non può, nell’esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione. Spetta infatti all’istituzione interessata adottare, in forza dell’articolo 266 TFUE, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2014, PAN Europe/Commissione, T‑192/12, non pubblicata, EU:T:2014:152, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

34

Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente è manifestamente irricevibile.

35

Una simile affermazione non è rimessa in discussione dagli argomenti formulati dalla ricorrente nella replica, dove, pur riconoscendo che, secondo l’attuale giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione, il suo secondo capo delle conclusioni non è ricevibile, essa ha nondimeno fatto valere che ciò avrebbe per conseguenza che l’esercizio effettivo dei suoi diritti a un riesame interno e ad una tutela giurisdizionale effettiva rischierebbe di essere ritardato in modo inaccettabile e, in definitiva, reso impossibile. Secondo la ricorrente, sarebbe dunque auspicabile, nell’interesse di un’applicazione efficace del regolamento n. 1367/2006 e ai fini della tutela dei suoi diritti, che l’esame nel merito delle censure da essa formulate avverso il regolamento di esecuzione 2016/1056 divenga l’oggetto del presente procedimento dinanzi al Tribunale. Orbene, questo argomento non può che essere respinto. Infatti, quando attribuisce al richiedente il diritto di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 12 del regolamento n. 1367/2006 riguarda unicamente la decisione adottata dalla Commissione in risposta alla richiesta di riesame interno. Contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione (T‑177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736), da essa invocata a tal riguardo, conferma che, sebbene sia insito nella natura di una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo che il richiedente contesti la legittimità o la fondatezza dell’atto interessato, ciò non significa che la parte ricorrente sia legittimata a sollevare, nell’ambito del suo ricorso di annullamento diretto contro il diniego di riesame, argomenti che contestino in modo diretto la legittimità o la fondatezza dell’atto stesso (sentenza del 15 dicembre 2016, TestBioTech e a./Commissione, T‑177/13, non pubblicata, EU:T:2016:736, punto 56).

36

Nella sua replica, la ricorrente ha sottolineato di avere l’intenzione di chiedere al Tribunale di adottare provvedimenti provvisori, corrispondenti al suo secondo capo delle conclusioni, ai sensi dell’articolo 279 TFUE. A tal riguardo, è sufficiente constatare che al Tribunale non è stata presentata alcuna domanda in tal senso.

Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento

37

Nella sua replica, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di invitare la Commissione – nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura – ad adottare una decisione nel merito riguardo alla sua richiesta di riesame interno o, quantomeno, a pronunciarsi su tale punto.

38

Siffatta domanda non può che essere respinta in quanto irricevibile.

39

Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione, la ricorrente non può avvalersi di una misura di organizzazione del procedimento al fine di eludere il principio di diritto secondo cui gli organi giurisdizionali dell’Unione non possono rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione.

Nel merito

40

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, e della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

41

Il motivo unico di ricorso è costituito, in sostanza, di due capi, il primo dei quali verte sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, e il secondo sulla violazione della convenzione di Aarhus.

Sul primo capo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento

42

La ricorrente fa valere che il regolamento di esecuzione 2016/1056 costituisce un provvedimento di portata individuale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, che può quindi essere oggetto di una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

43

La ricorrente ricorda a tal proposito che occorre distinguere i provvedimenti di portata individuale da quelli di portata generale, là dove questi ultimi costituiscono provvedimenti che si applicano a situazioni determinate in modo oggettivo e che comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto.

44

La ricorrente deduce che l’estensione della durata dell’approvazione di una sostanza attiva in applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 si colloca nell’ambito di una procedura di approvazione, nel corso della quale viene adottata una decisione sulla richiesta di rinnovo dell’approvazione della sostanza di cui trattasi. Siffatta estensione della durata dell’approvazione produrrebbe un effetto giuridico nei confronti del richiedente, che sarebbe così autorizzato a proseguire la commercializzazione della sostanza interessata. Ad avviso della ricorrente, il fatto che il regolamento di esecuzione 2016/1056 sia stato adottato nell’ambito di un procedura di approvazione relativa a una richiesta individuale milita, alla luce della giurisprudenza, in favore della conclusione secondo cui tale regolamento di esecuzione costituisce un provvedimento di portata individuale.

45

Secondo la ricorrente, queste caratteristiche distinguono l’approvazione di una sostanza attiva sulla base del regolamento n. 1107/2009 da un regolamento che stabilisca i limiti massimi applicabili ai residui di taluni prodotti sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414 (GU 2005, L 70, pag. 1). La determinazione di tali livelli massimi avrebbe come destinatario chiunque immetta tali prodotti sul mercato oppure li trasformi. Per contro, l’estensione della durata dell’approvazione di una sostanza attiva in forza dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 avrebbe come destinatario unicamente il richiedente ed attuale titolare dell’approvazione.

46

La ricorrente riconosce che l’approvazione di una sostanza attiva produce altresì effetti favorevoli per gli eventuali fabbricanti dei prodotti fitosanitari interessati e per altri operatori. Nondimeno, a suo avviso, si tratta di una situazione tipica in materia di autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto che è rilasciata a un’impresa, ma della quale beneficiano indirettamente altri utenti del prodotto, i quali possono utilizzarlo ai fini per i quali il medesimo è autorizzato. Il fatto che dall’approvazione di un prodotto, destinata a un determinato titolare dell’approvazione, traggano in seguito beneficio un gran numero di operatori economici non cambierebbe tuttavia nulla nel fatto che, di per sé, l’approvazione costituisce un provvedimento di portata individuale.

47

La ricorrente fa altresì valere che ulteriori effetti favorevoli dell’approvazione, in particolare per quanto riguarda l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, non risultano dall’approvazione della sostanza attiva, bensì da disposizioni che disciplinano la materia, in particolare dal regolamento n. 1107/2009.

48

Secondo la ricorrente, l’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009 sarebbe paragonabile all’autorizzazione all’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1), da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 298/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008 (GU 2008, L 97, pag. 64), la quale costituisce un provvedimento di portata individuale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006.

49

Nella sua replica, la ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione 2016/1056 rappresenta unicamente una decisione intermedia emessa nel corso della procedura di rinnovo, la quale mira a tutelare i diritti individuali del soggetto che ha presentato la domanda di rinnovo. Secondo la lettera dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, si tratterebbe in questo caso di una decisione adottata su un caso individuale, che sarebbe destinata a produrre effetti nei confronti del richiedente e riguarderebbe l’esame della sua domanda di rinnovo.

50

La ricorrente afferma, inoltre, che l’approvazione di una sostanza attiva non costituisce una disciplina generale e astratta, dato che non enuncia le condizioni che devono essere soddisfatte dalla sostanza di cui trattasi, bensì autorizza tale sostanza. Si tratterebbe, al contrario, di un atto di esecuzione tipica, vale a dire dell’applicazione a un caso concreto dei requisiti enunciati agli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 1107/2009.

51

In ultimo, il ricorrente fa valere che l’approvazione della sostanza attiva è una fase preliminare e una componente dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario. Non sussisterebbe, inoltre, alcun motivo per sostenere che, mentre l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario costituisce un atto amministrativo, l’approvazione della sostanza attiva contenuta in tale autorizzazione costituisce, a sua volta, un provvedimento di portata generale. Sarebbe unicamente a causa della ripartizione delle competenze, dovuta a considerazioni di merito, tra l’Unione e gli Stati membri, che il legislatore dell’Unione ha suddiviso, nel regolamento n. 1107/2009, la procedura di autorizzazione in diverse tappe.

52

La Commissione contesta tali argomenti.

53

In via preliminare, si deve ricordare che dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento risulta che qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 del medesimo regolamento può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale. La Commissione non nega che la ricorrente sia un’organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 del regolamento n. 1367/2006. Essa non nega neppure che il regolamento di esecuzione 2016/1056, oggetto della richiesta di riesame interno presentata dalla ricorrente, costituisca un atto adottato sulla base del diritto ambientale.

54

Per contro, le due parti controvertono sulla questione se il regolamento di esecuzione 2016/1056 debba essere considerato come un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006. A termini di tale disposizione, un atto amministrativo è un provvedimento di portata individuale. È quindi necessario verificare se il regolamento di esecuzione 2016/1056 abbia portata individuale o se si tratti di un provvedimento di portata generale.

55

A tal riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per determinare la portata di un atto, il giudice dell’Unione non può arrestarsi alla denominazione ufficiale dell’atto, bensì deve tener conto innanzitutto del suo oggetto e del suo contenuto (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, 16/62 e 17/62, EU:C:1962:47, pag. 893). Un provvedimento è considerato di portata generale quando si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze del 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e a./Commissione, C‑244/88, EU:C:1989:588, punto 13, e del 15 gennaio 2002, Libéros/Commissione, C‑171/00 P, EU:C:2002:17, punto 28).

56

Nel caso di specie, si deve ricordare che il regolamento di esecuzione 2016/1056 è stato adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009. Da tale disposizione risulta che il provvedimento da essa previsto è adottato nell’ambito di una procedura avente ad oggetto il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, la domanda di rinnovo è presentata da un produttore della sostanza attiva di cui trattasi. Si deve altresì rilevare che, in forza dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, un provvedimento che rinvia la scadenza dell’approvazione «per tale richiedente» è adottato qualora, per motivi che sfuggono «al controllo del richiedente», sembri probabile che l’approvazione scadrà prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. Risulta dunque dal tenore stesso dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 che la misura in esso prevista mira a tutelare gli interessi del richiedente il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, circostanza che la Commissione ha peraltro ammesso nella replica. Il fatto che un simile provvedimento sia adottato senza necessità che il richiedente il rinnovo presenti una domanda in tal senso non contrasta con tale conclusione.

57

Si deve tuttavia precisare che l’oggetto e il contenuto del provvedimento previsto all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 non si limitano a conferire al richiedente il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva una tutela contro il rischio che la procedura di rinnovo di cui trattasi sia ritardata per motivi che sfuggono al controllo di detto richiedente.

58

Infatti, un regolamento di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 proroga l’approvazione della sostanza attiva di cui trattasi per un certo periodo. Tale misura ha quindi gli stessi effetti di un regolamento di esecuzione recante approvazione iniziale di una determinata sostanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento oppure di un regolamento recante rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento.

59

A tal riguardo, si deve ricordare che il regolamento n. 1107/2009 distingue, da un lato, le procedure di approvazione e di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, che costituiscono l’oggetto delle disposizioni di cui al suo capo II (articoli da 4 a 27) e, dall’altro, la procedura di autorizzazione di prodotti fitosanitari che contengono una sostanza attiva, che è disciplinata dalle disposizioni contenute al suo capo III (articoli da 28 a 57). Dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 risulta che, in via di principio, un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato o utilizzato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al regolamento n. 1107/2009. Risulta inoltre dall’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1107/2009 che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto laddove la sostanza attiva in esso contenuta sia stata approvata.

60

Di conseguenza, l’approvazione di una sostanza attiva sulla base del regolamento n. 1107/2009 non produce soltanto effetti giuridici nei confronti del soggetto che ha chiesto tale approvazione, ma anche nei confronti di qualsiasi operatore le cui attività necessitino di tale approvazione, in particolare i fabbricanti di prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, e di ogni autorità pubblica competente, in particolare le autorità pubbliche degli Stati membri incaricate dell’autorizzazione di tali prodotti, circostanze che la ricorrente ha del resto riconosciuto nella replica.

61

Così, da un lato, per quanto riguarda i fabbricanti di prodotti fitosanitari, in seguito all’approvazione della sostanza attiva, essi possono chiedere alle autorità nazionali competenti l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, senza che sia necessario che essi abbiano o meno preso parte alla procedura di approvazione della stessa.

62

Dall’altro, per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati membri, il Tribunale ha già constatato che l’approvazione di una sostanza attiva determina, da un punto di vista giuridico, la possibilità, a determinate condizioni supplementari stabilite all’articolo 29 del regolamento n. 1107/2009, di autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, qualora sia presentata una domanda in tal senso (ordinanza del 28 settembre 2016, PAN Europe e a./Commissione, T‑177/15, EU:T:2016:601, punto 25).

63

Ciò posto, si deve concludere che il regolamento di esecuzione 2016/1056 ha portata generale, in quanto si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, Microban International e Microban (Europe)/Commissione,T‑262/10, EU:T:2011:623, punto 23].

64

È pur vero che un regolamento di esecuzione recante approvazione, proroga del periodo di approvazione o rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009 non contiene le condizioni che l’uso di tale sostanza deve soddisfare e si distingue dunque da un regolamento che stabilisce i limiti massimi applicabili ai residui di taluni prodotti sulla base del regolamento n. 396/2005, come giustamente fatto osservare dalla ricorrente. Tuttavia, questa differenza non pregiudica la portata generale del regolamento di esecuzione 2016/1056.

65

Ne consegue che un regolamento di esecuzione recante la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, quale il regolamento di esecuzione 2016/1056 di cui trattasi nella presente causa, deve essere considerato un provvedimento di portata generale e, pertanto, non costituisce un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

66

Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli ulteriori argomenti sollevati dalla ricorrente.

67

In primo luogo, come ricordato al punto 55 supra, al fine di determinare la portata di un atto, non è sufficiente arrestarsi alla sua denominazione ufficiale, ma occorre, in primis, tener conto del suo oggetto e del suo contenuto. Di conseguenza, la circostanza che l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 si riferisca a una «decisione» che rinvia la scadenza del periodo di approvazione non consente in alcun modo di rimettere in discussione il fatto che l’atto così designato costituisce, alla luce del suo oggetto e del suo contenuto, un provvedimento di portata generale e non un provvedimento di portata individuale.

68

Del resto, risulta chiaramente dalla formulazione dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 e dal suo contesto che il termine «decisione» è ivi utilizzato nel senso ampio di un atto produttivo di effetti giuridici, che include atti quali il regolamento di esecuzione 2016/1056.

69

In secondo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, il provvedimento adottato per prorogare il periodo di approvazione di una sostanza attiva, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, non avrebbe come destinatario unicamente il richiedente ed attuale titolare dell’approvazione. Infatti, il regolamento di esecuzione 2016/1056 non indica un destinatario, ma si limita a prevedere, al suo articolo 2, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come riconosciuto dalla ricorrente nella replica. L’argomento della ricorrente secondo cui l’approvazione di una sostanza attiva non necessita di destinatari poiché nessuna autorizzazione all’immissione sul mercato è necessaria per quanto riguarda le sostanze attive non è tale da rimettere in discussione il fatto che tale approvazione non sia indirizzata a uno o a diversi destinatari singolarmente considerati, bensì a categorie di destinatari considerati in modo generale e astratto, quali in particolare i fabbricanti di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e le autorità nazionali competenti.

70

In terzo luogo, dato che il regolamento n. 1107/2009 distingue chiaramente, da un lato, le procedure di approvazione, di proroga del periodo di approvazione e di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva e, dall’altro, la procedura di autorizzazione di prodotti fitosanitari che contengono una tale sostanza attiva (v. punto 59 supra), l’approvazione della sostanza attiva non può, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, essere considerata come una componente dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario.

71

In quarto luogo, anche se la distinzione operata dal regolamento n. 1107/2009 tra le procedure indicate al punto 70 supra fosse soltanto, come asserito dalla ricorrente, il risultato della ripartizione delle competenze, dovute a considerazioni di merito, tra l’Unione e gli Stati membri, resterebbe il fatto che i provvedimenti recanti approvazione, proroga dell’approvazione o rinnovo dell’approvazione di sostanze attive, adottate sulla base del regolamento n. 1107/2009, avrebbero portata generale.

72

In quinto luogo, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, non si tratta nella fattispecie di una situazione tipica in materia di autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto, rilasciata ad un’impresa, della quale si avvantaggiano indirettamente altri utenti del prodotto, che possono utilizzarlo ai fini per i quali esso è stato autorizzato. Difatti, come già spiegato al punto 59 supra, l’approvazione di una sostanza attiva non significa che un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza possa, per ciò solo, essere immesso sul mercato.

73

In sesto luogo, gli effetti dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009 non sono comparabili con quelli di un’autorizzazione all’immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati ai sensi del regolamento n. 1829/2003. Invero, quest’ultima autorizzazione consente, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1829/2003, di immettere in commercio il prodotto di cui trattasi, mentre l’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento n. 1107/2009 non implica l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza, autorizzazione che è oggetto di una distinta procedura.

74

In settimo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui gli effetti dell’approvazione di una sostanza attiva nei confronti di persone diverse dal richiedente l’approvazione stessa risulterebbero dalle disposizioni del regolamento n. 1107/2009, e non dall’approvazione della sostanza attiva in quanto tale, si fonda su un’interpretazione errata di tale approvazione. Infatti, è l’approvazione di una sostanza attiva, oppure la proroga dell’approvazione o il rinnovo della stessa, che spiega i suoi effetti, in particolare, nei confronti dei fabbricanti di prodotti fitosanitari e degli Stati membri. Il fatto che tali effetti siano previsti dal regolamento n. 1107/2009 non inficia una simile conclusione.

75

In ottavo luogo, il solo fatto che un provvedimento adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 s’inserisca nella procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, che è caratterizzato dalla partecipazione del richiedente il rinnovo, non significa che esso debba essere considerato come un provvedimento di portata individuale.

76

Infine, contrariamente a quanto sostenuto al riguardo dalla ricorrente, il fatto che l’approvazione di una sostanza attiva possa, secondo l’articolo 6 del regolamento n. 1107/2009, essere subordinato a condizioni e a restrizioni non dimostra che si tratta di un provvedimento di portata individuale, tenuto conto degli effetti giuridici spiegati da tale approvazione nei confronti di soggetti diversi dal richiedente. L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1107/2009, anch’esso invocato dalla ricorrente in tale contesto, si limita a prevedere che i requisiti previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 di detto articolo, che devono essere soddisfatti da una sostanza attiva per poter essere approvata, si considerano rispettati qualora si sia accertato che tale rispetto sussiste riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva. Siffatta disposizione è pertanto irrilevante rispetto alla questione di sapere se un provvedimento recante approvazione di una sostanza attiva sia di portata generale oppure individuale.

77

In considerazione di quanto precede, il primo capo del motivo unico sollevato dalla ricorrente deve essere respinto.

Sul secondo capo, vertente sulla violazione della convenzione di Aarhus

78

Sotto tale profilo, la ricorrente sostiene che un’interpretazione ampia degli atti che possono essere oggetto di un riesame ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 s’impone anche alla luce del diritto internazionale pubblico. La convenzione di Aarhus, che vincola l’Unione in modo diretto, non prevederebbe che solo il provvedimento di portata individuale sia interessato. Infatti, risulterebbe dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus che, ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo, ciascuna parte contraente provvede affinché i membri del pubblico che soddisfano i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. Orbene, il regolamento n. 1367/2006 avrebbe giustamente per oggetto di attuare la convenzione di Aarhus. Di conseguenza, la procedura di riesame interno dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti adottati ai sensi della convenzione di Aarhus. L’approccio divergente degli organi giurisdizionali dell’Unione non può essere mantenuto, alla luce del progetto di conclusioni o di raccomandazioni del comitato di controllo dell’osservanza delle disposizioni della convenzione di Aarhus relativo al rispetto di quest’ultimo da parte dell’Unione, adottato durante la 53a riunione di tale comitato, tenutasi tra il 21 e il 24 giugno 2016 (in prosieguo: le «raccomandazioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus»).

79

In ogni caso, ad avviso della ricorrente, l’assenza di effetto diretto dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non cambierebbe nulla rispetto al fatto che l’articolo 10, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 debbano ricevere un’interpretazione conforme all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus. Pertanto, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 non potrebbe essere interpretato in modo così restrittivo, riguardo alla nozione di «provvedimento di portata individuale», da impedire che atti rientranti nella materia del diritto ambientale, come i provvedimenti recanti proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva, adottati ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, possano essere impugnati.

80

La Commissione contesta tali argomenti.

81

In sostanza, dagli argomenti della ricorrente risulta che quest’ultima intende far valere che una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 dovrebbe essere possibile, alla luce dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, anche quando l’atto in causa non costituisce un provvedimento di portata individuale, bensì un provvedimento di portata generale.

82

Occorre ricordare che, secondo l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, ciascuna parte contraente provvede affinché i membri del pubblico che soddisfano i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

83

Va altresì ricordato che, ai sensi del considerando 4 del regolamento n. 1367/2006, quest’ultimo è stato adottato ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus alle istituzioni e agli organi dell’Unione. In particolare, dai considerando 18 e 19 del medesimo regolamento risulta che l’istituzione di una procedura di riesame interno mira a consentire un’attuazione efficace dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus. Inoltre, come è già stato rilevato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, le organizzazioni non governative possono presentare una richiesta di riesame di questo tipo solo relativamente a provvedimenti di portata individuale.

84

Orbene, l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non specifica che la possibilità da esso prevista di promuovere procedimenti di natura amministrativa riguarda unicamente i casi in cui i provvedimenti in causa abbiano portata individuale.

85

Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus non è direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico dell’Unione e non può nemmeno essere invocato come criterio di legittimità degli atti dell’Unione. Inoltre, da tale giurisprudenza risulta che dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus deriva che le sue parti contraenti dispongono di un ampio margine di discrezionalità quanto alla definizione delle modalità di attuazione dei «procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale» di cui a tale articolo (sentenza del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P e C‑405/12 P, EU:C:2015:5, punti da 47 a 53).

86

L’argomento della ricorrente secondo cui tale giurisprudenza non può essere utilizzata nei confronti delle raccomandazioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus non può che essere respinto. In ogni caso, anche supponendo che tali raccomandazioni fossero vincolanti nei confronti delle parti contraenti della convenzione di Aarhus, si tratta in tal caso, come giustamente osservato dalla Commissione, di un semplice progetto che, come riconosciuto dalla ricorrente nella replica, è stato adottato dal suddetto comitato soltanto il 17 marzo 2017, vale a dire successivamente alla data di adozione della decisione impugnata. Non è quindi necessario rispondere alla questione di sapere se, come fatto valere dalla Commissione richiamandosi alla guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, le raccomandazioni del comitato di controllo dell’osservanza della medesima convenzione avrebbero dovuto essere adottate dalla riunione delle parti di cui all’articolo 10 della convenzione di Aarhus, oppure se ciò non fosse necessario, come sostenuto dalla ricorrente.

87

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui sarebbe necessario procedere a un’interpretazione conforme al diritto internazionale dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006, con la conseguenza che atti quali i provvedimenti recanti proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva, adottati sulla base dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, dovrebbero essere considerati rientranti nell’ambito di applicazione di tali disposizioni, si deve rilevare che un’interpretazione conforme al diritto internazionale di una norma di diritto derivato dell’Unione europea è possibile solo se tale disposizione consente un’interpretazione di questo tipo e non può servire da pretesto per un’interpretazione contra legem di tale disposizione. Orbene, dato che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, solo gli «att[i] amministrativ[i]», i quali sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento come «provvediment[i] di portata individuale», possono essere oggetto di una richiesta di riesame interno, non è possibile interpretare tali disposizioni nel senso che gli atti amministrativi considerati da tali disposizioni comprendano gli atti di portata generale, giacché un’interpretazione di questo tipo sarebbe contra legem (v., in tal senso, ordinanza del 17 luglio 2015, EEB/Commissione, T‑565/14, non pubblicata, EU:T:2015:559, punti da 31 a 33).

88

In considerazione di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del motivo unico e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

Sulle spese

89

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Mellifera e.V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2018.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Top