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Document 62017TB0130(01)
Case T-130/17: Order of the General Court of 15 March 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v Commission (Action for annulment — Internal market in natural gas — Directive 2009/73/EC — Commission decision amending the conditions for exemption from the EU requirements of the rules governing operation of the OPAL pipeline in regard to third-party access and tariff regulation — Lack of direct concern — Inadmissibility)
Causa T-130/17: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione [«Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità»]
Causa T-130/17: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione [«Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità»]
GU C 166 del 14.5.2018, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/31 |
Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione
(Causa T-130/17) (1)
([«Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe - Carenza di incidenza diretta - Irricevibilità»])
(2018/C 166/40)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la revisione delle condizioni di deroga del gasdotto Opal, concesse in forza della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), alle norme relative all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non è più necessario statuire sulle domande di intervento. |
3) |
La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario. |
4) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario. |
5) |
La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, l’OPAL Gastransport GmbH & Co. KG e la Gazprom Eksport LLC sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle domande di intervento. |