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Document 62017TB0130(01)

    Causa T-130/17: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione [«Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carenza di incidenza diretta — Irricevibilità»]

    GU C 166 del 14.5.2018, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 166/31


    Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

    (Causa T-130/17) (1)

    ([«Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe - Carenza di incidenza diretta - Irricevibilità»])

    (2018/C 166/40)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la revisione delle condizioni di deroga del gasdotto Opal, concesse in forza della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), alle norme relative all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    Non è più necessario statuire sulle domande di intervento.

    3)

    La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.

    4)

    La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

    5)

    La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, l’OPAL Gastransport GmbH & Co. KG e la Gazprom Eksport LLC sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle domande di intervento.


    (1)  GU C 121 del 18.4.2017.


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