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Document 62017CO0102
Order of the Court (Eighth Chamber) of 25 April 2018.#Secretaria Regional de Saúde dos Açores v Ministério Público.#Request for a preliminary ruling from the Tribunal de Contas.#Reference for a preliminary ruling — Article 53(2) and Article 94 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Article 267 TFEU — Concept of a ‘court or tribunal of a Member State’ — Proceedings intended to lead to a decision of a judicial nature — National court of auditors — Prior review of the legality and budgetary justification of public expenditure — Manifest inadmissibility.#Case C-102/17.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 aprile 2018.
Secretaria Regional de Saúde dos Açores contro Ministério Público.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Contas.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “organo giurisdizionale di uno degli Stati membri” – Procedimento che ha come esito una decisione di carattere giurisdizionale – Corte dei conti nazionale – Controllo preventivo della legittimità e della giustificazione di bilancio di una spesa pubblica – Manifesta irricevibilità.
Causa C-102/17.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 25 aprile 2018.
Secretaria Regional de Saúde dos Açores contro Ministério Público.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Contas.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “organo giurisdizionale di uno degli Stati membri” – Procedimento che ha come esito una decisione di carattere giurisdizionale – Corte dei conti nazionale – Controllo preventivo della legittimità e della giustificazione di bilancio di una spesa pubblica – Manifesta irricevibilità.
Causa C-102/17.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:294
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 aprile 2018 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione di uno degli Stati membri” – Procedimento che ha come esito una decisione di carattere giurisdizionale – Corte dei conti nazionale – Controllo preventivo della legittimità e della giustificazione di bilancio di una spesa pubblica – Manifesta irricevibilità»
Nella causa C‑102/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de Contas (Corte dei conti, Portogallo), con decisione del 17 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2017, nel procedimento
Secretaria Regional de Saúde dos Açores
con l’intervento di
Ministério Público,
LA CORTE (Ottava Sezione)
composta da J. Malenovský, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Secretaria Regional de Saúde dos Açores, da P. Linhares Dias e L. da Ponte, advogados; |
– |
per il Ministério Público, da J. De Almeida; |
– |
per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e F. Batista, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da M. Farrajota e A. Tokár, in qualità di agenti, |
vista la decisione adottata, dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU 2015, L 307, pag. 5) (in prosieguo: la «direttiva 2014/24»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’impugnazione presentata dalla Secretaria Regional de Saúde dos Açores (Ministero della Salute della regione delle Azzorre) (in prosieguo: il «Ministero della Salute») contro la decisione n. 7/2016, della Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas (Sezione regionale delle Azzorre della Corte dei conti, Portogallo) (in prosieguo: la «SRATC»), del 26 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione controversa»), emessa nell’ambito della procedura di controllo preventivo n..51/2016 e recante diniego dell’autorizzazione dell’appalto per la ristrutturazione e il miglioramento dell’edificio del centro sanitario di Velas (Portogallo), stipulato tra il Ministero della Salute della regione autonoma delle Azzorre (in prosieguo: la «RAA») e l’Afavias – Engenharia e Construções – Açores SA (in prosieguo: l’«Afavias»), per un importo di EUR 1387000,00. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale», dispone quanto segue: «Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
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4 |
L’articolo 58 della direttiva 2014/24 intitolato «Criteri di selezione», al paragrafo 4 così dispone: «Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l’operatore economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione del contratto. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità». |
Diritto portoghese
5 |
L’articolo 214 della Costituzione così dispone: «1. Il Tribunal de Contas [(Corte dei conti)] è l’organo supremo responsabile di verificare la legittimità delle spese pubbliche e di verificare i conti che gli sono sottoposti ai sensi della legge. Le sue competenze in particolare sono:
2. La durata del mandato del Presidente del Tribunal de Contas [(Corte dei conti)] è di quattro anni, fatte salve le disposizioni del punto m) dell’articolo 133. 3. Il Tribunal de Contas [(Corte dei conti)] può riunirsi in maniera decentrata, con sezioni regionali, alle condizioni previste dalla legge. 4. Nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera sono costituite delle sezioni del Tribunal de Contas [(Corte dei conti)] competenti nel merito per la regione interessata, alle condizioni previste dalla legge». |
6 |
Risulta dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della legge sull’organizzazione e procedura del Tribunal de Contas (Corte dei conti), approvata con legge n. 98/97 del 26 agosto 1997 (Diário da República I, serie I-A, n. 196, del 26 agosto 1997; in prosieguo: la «LOPTC») che spetta al Tribunal de Contas (Corte dei conti), in particolare, esercitare un controllo preventivo sulla legittimità e sulla giustificazione di bilancio degli atti e dei contratti di qualsiasi natura che comportano una spesa o che rappresentano un onere o una responsabilità, diretta o indiretta, per gli organismi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere da a) a c), nonché per gli enti di ogni tipo istituiti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico per l’esercizio di funzioni amministrative spettanti originariamente alla pubblica amministrazione, ai quali sono affidati oneri finanziati, direttamente o indirettamente, anche sotto forma di costituzione di garanzia, dall’organismo che li ha istituiti. |
7 |
L’articolo 96, paragrafo 1, della LOPTC enuncia quanto segue: «1. Le decisioni definitive di diniego, di aggiudicazione e di esenzione dal visto o riguardanti gli emolumenti, comprese quelle adottate dalle sezioni regionali, possono essere impugnate con ricorso presentato dinanzi alla sezione plenaria della prima sezione, da:
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8 |
Sotto la rubrica «Documenti di ammissione», l’articolo 40 del decreto legislativo regionale n. 27/2015/A, del 29 dicembre 2015, recante approvazione del regime giuridico dei contratti di appalti pubblici nella [RAA] e la trasposizione della direttiva 2014/24 nell’ordinamento giuridico regionale delle Azzorre (Diário da República, 1 a serie, n. 253, del 29 dicembre 2015; in prosieguo: il «decreto regionale n. 27/2015/A») prevede in particolare quanto segue: «3. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo precedente, l’invito o il bando di gara possono, altresì, richiedere che venga data prova di altri elementi di ammissione relativi alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale dell’aggiudicatario per l’esecuzione dell’appalto, a termini di quanto previsto nei paragrafi successivi. (…) 5. Ai fini della valutazione della capacità tecnica e professionale le amministrazioni aggiudicatrici regionali possono richiedere:
6. Qualora si applichino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici regionali sono soggette all’obbligo di indicare nel bando di gara le soglie minime di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richieste e i documenti che le dimostrino». |
9 |
In conformità ai suoi articoli 100, paragrafo 1, e 104, il decreto regionale n. 27/2015/A è entrato in vigore il 1o gennaio 2016 e si applica alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici indette a partire da tale data. |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 |
Con decisione dell’8 marzo 2016, il Ministero della Salute ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori per la ristrutturazione e il miglioramento dell’edificio del centro sanitario di Velas, situato su un’isola dell’arcipelago delle Azzorre, per un importo di circa EUR 1400000,00 al netto dell’imposta sul valore aggiunto. |
11 |
Nell’ambito di tale procedura, il bando di gara pubblicato nel Jornal Oficial da República della RAA, l’11 marzo 2016 (serie II, n. 50), contiene un punto 8.3, lettera a), ai sensi del quale, conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del decreto regionale n. 27/2015/A, possono essere aggiudicatari solo gli operatori economici che dimostrano, in fase di ammissione, di aver realizzato tre appalti nella RAA di valore unitario superiore a EUR 750000,00 ciascuno (in prosieguo: il «criterio geografico d’ammissione»). |
12 |
Risulta, poi, dal punto 25.1, lettera e), di tale bando di gara che l’aggiudicatario deve presentare in particolare, in fase di ammissione, delle referenze, emesse dai committenti di ciascuno dei tre appalti in questione, che dimostrino il rispetto del criterio geografico di ammissione. |
13 |
Con decreto della Giunta n. 44/2016, del 30 marzo 2016, è stata ratificata l’ordinanza del ministro regionale alla Salute, dell’8 marzo 2016, che ha autorizzato l’indizione della gara d’appalto e ha approvato i documenti del procedimento. |
14 |
Con decisione della Giunta n. 116/2016, del 7 giugno 2016, l’appalto è stato attribuito all’Afavias, uno dei due partecipanti alla gara d’appalto. |
15 |
Il contratto stipulato con l’Afavias è stato presentato alla SRATC affinché quest’ultima procedesse al controllo preventivo ai sensi dell’articolo 214, paragrafo 1, della Costituzione. |
16 |
Con la decisione controversa, la SRATC ha rifiutato di concedere il visto preventivo a detto contratto in quanto il criterio geografico di ammissione previsto nel bando di gara viola l’articolo 40, paragrafo 3, e paragrafo 5, lettera c), del decreto regionale n. 27/2015/A. Inoltre, secondo la SRATC, tale criterio non consente di dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’aggiudicatario ai fini dell’esecuzione dell’appalto in questione. Date tali circostanze, il bando di gara di cui trattasi potrebbe limitare la concorrenza in violazione, in particolare, del principio della parità di trattamento. |
17 |
A sostegno dell’impugnazione interposta avverso la decisione controversa dinanzi al Tribunal de Contas (Corte dei conti), il Ministero della Salute afferma che il criterio geografico di ammissione rispetta l’articolo 40 del decreto regionale n. 27/2015/A, il quale è conforme sia all’articolo 58 della direttiva 2014/24 sia all’allegato XII di tale direttiva. |
18 |
Il Tribunal de Contas (Corte dei conti) ritiene che l’obbligo degli offerenti di fornire prova della loro esperienza sia idoneo a dimostrare la loro capacità tecnica e professionale per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. Tuttavia, a meno di violare i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, esso ritiene eccessivo esigere dagli offerenti che questi dimostrino di avere esperienza nel settore oggetto dell’appalto in questione soltanto in un paese o in una regione determinati. |
19 |
Tuttavia, il tenore letterale dell’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 non consente di stabilire se le «referenze comprovate, relative ad appalti eseguiti dall’aggiudicatario in passato, che attestino un livello sufficiente di esperienza adeguata alla buona esecuzione del contratto», di cui all’articolo 40, paragrafo 5, lettera c), del decreto regionale n. 27/2015/A, consentano di inserire, in una determinata procedura, un criterio geografico di ammissione riguardante esclusivamente la realizzazione di appalti realizzati in passato nella RAA. Inoltre, il giudice del rinvio constata la mancanza di giurisprudenza della Corte in materia. |
20 |
Date tali circostanze, il Tribunal de Contas (Corte dei conti) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 (…) debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella illustrata all’articolo 40, paragrafi 3 e 5, lettera c), del Decreto Legislativo Regional n. 27/2015/A, (…), la quale, nell’ambito di un appalto pubblico, consenta che venga imposto, come requisito di ammissione, un criterio geografico consistente nella precedente realizzazione di tre appalti nella stessa regione autonoma». |
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
21 |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. |
22 |
Tale disposizione va applicata nella presente causa. |
23 |
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., in particolare, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 83, nonché ordinanza dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, punto 14). |
24 |
Ne consegue che, per essere legittimato ad adire la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, l’organo del rinvio deve essere qualificabile come «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosa che spetta alla Corte verificare sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale. |
25 |
I requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v. ordinanze del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, nonché dell’8 settembre 2016, Google Ireland e Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, punto 15). |
26 |
Tali requisiti sono inoltre richiamati ai punti 13 e 15 delle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1). |
27 |
Pur essendo destinate a permettere ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le informazioni che devono essere contenute nella decisione di rinvio hanno anche la funzione di consentire alla Corte, da un lato, di verificare la ricevibilità di una tale domanda e, dall’altro, di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice del rinvio. |
28 |
Poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale funge da fondamento per il procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che in tale domanda il giudice nazionale chiarisca, in particolare, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale. |
29 |
Tale obbligo vale particolarmente in determinati settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, punto 7; ordinanza del 19 marzo 1993, Banchero, C‑157/92, EU:C:1993:107, punto 5, nonché sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells, C‑292/12, EU:C:2013:820, punto 39), ma anche quando all’organo del rinvio siano state attribuite dalla legge funzioni di natura diversa. |
30 |
In quest’ultima ipotesi, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale può dipendere dal sapere se l’organo nazionale di rinvio possa essere qualificato come «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE laddove eserciti funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (v. ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 1999, ANAS, C‑192/98, EU:C:1999:589, punto 22). |
31 |
A tale riguardo va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, per valutare se un organo remittente possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze del 17 settembre 1997, Dorsch Consult, C‑54/96, EU:C:1997:413, punto 23; del 19 dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:825, punto 18, e del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 38). |
32 |
Inoltre, la nozione di giurisdizione nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, per sua stessa natura, può designare solo un’autorità che si trova in posizione di terzietà rispetto a quella che ha adottato la decisione che costituisce oggetto del ricorso (sentenze del 30 marzo 1993, Corbiau, C‑24/92, EU:C:1993:118, punto 15, e del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, punto 49). |
33 |
Infine, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., in particolare, ordinanze del 5 marzo 1986, Greis Unterweger, 318/85, EU:C:1986:106, punto 4, e del 26 novembre 1999, ANAS, C‑192/98, EU:C:1999:589, punto 21, nonché sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:825, punto 19). |
34 |
Orbene, nella fattispecie, né nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale né nella sua risposta al quesito rivoltogli dalla Corte in una richiesta di informazioni del 5 ottobre 2017, il Tribunal de Contas (Corte dei conti) ha dimostrato di avere, nella controversia di cui al procedimento principale, la qualità di «giurisdizione nazionale», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. |
35 |
Infatti, nell’ambito della controversia nel procedimento principale, non emerge chiaramente che la decisione che sarà pronunciata dal Tribunal de Contas (Corte dei conti) nel procedimento di controllo preliminare della legittimità e della giustificazione di bilancio di cui trattasi nel procedimento principale s’inscriverà nell’ambito di una funzione giurisdizionale e non di una funzione puramente amministrativa (v., per analogia, la sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:825, punto 28). |
36 |
Inoltre, non emerge dal documento sottoposto alla Corte che il Tribunal de Contas (Corte dei conti) abbia la qualità di terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione controversa e che pertanto il ricorso proposto dinanzi alla sezione plenaria di tale organo sulla base dell’articolo 96, paragrafo 1, della LOPTC contro tale decisione controversa non costituisca un ricorso amministrativo gerarchico (v., per analogia, le sentenze del 30 maggio 2002, Schmid, C‑516/99, EU:C:2002:313, punto 37, e del 19 dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:825, punto 23). |
37 |
Sulla base degli elementi trasmessi dal Tribunal de Contas (Corte dei conti) in risposta alla richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte non è possibile pertanto dimostrare che, nel procedimento principale, esso esercita una funzione giurisdizionale. |
38 |
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal de Contas (Corte dei conti) deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. |
39 |
Occorre per di più rilevare che il Tribunal de Contas (Corte dei conti) non ha indicato gli elementi necessari a consentire alla Corte di verificare se, nel procedimento principale, esista un interesse transfrontaliero certo. Orbene, come è stato ricordato ai punti da 23 a 25 della presente ordinanza, risulta dall’articolo 94 del regolamento di procedura che la Corte deve poter trovare in una domanda di pronuncia pregiudiziale un’illustrazione degli elementi di fatto su cui sono basate le questioni nonché del legame esistente segnatamente fra tali elementi e dette questioni. Di conseguenza, la constatazione degli elementi necessari per consentire di valutare la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, così come, in via generale, tutte le constatazioni cui spetta ai giudici nazionali procedere e dalle quali dipende l’applicabilità di un atto di diritto derivato o di diritto primario dell’Unione, dovrebbero essere effettuate prima di adire la Corte (v. sentenza dell’11 dicembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino e a., C‑113/13, EU:C:2014:2440, punto 47). |
40 |
Infatti, l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione (sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punto 22). |
41 |
Orbene, nonostante l’isolamento geografico dell’arcipelago delle Azzorre, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene elementi che facciano emergere l’indubbia esistenza di un interesse transfrontaliero certo. |
42 |
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunal de Contas (Corte dei conti) deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. |
Sulle spese
43 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così decide: |
La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale de Contas (Corte dei conti, Portogallo), con decisione del 17 aprile 2017, è manifestamente irricevibile. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.