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Dokument 62017CN0528

    Causa C-528/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 4 settembre 2017 — Milan Božičevič Ježovnik/Republika Slovenija

    GU C 374 del 6.11.2017, str. 20—21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 374/20


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 4 settembre 2017 — Milan Božičevič Ježovnik/Republika Slovenija

    (Causa C-528/17)

    (2017/C 374/29)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Giudice del rinvio

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parti

    Ricorrente: Milan Božičevič Ježovnik

    Convenuta: Republika Slovenija

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’importatore (dichiarante), il quale al momento dell’importazione chiede l’esenzione dal pagamento dell’IVA (importazione secondo il regime 42), in quanto le merci sono destinate ad essere cedute in un altro Stato membro, sia responsabile del pagamento dell’IVA (qualora venga successivamente accertata l’insussistenza delle condizioni necessarie per l’esenzione) allo stesso modo in cui è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale.

    2)

    In caso di risposta negativa, se la responsabilità dell’importatore (del dichiarante) sia uguale alla responsabilità del soggetto passivo il quale esegue la cessione intracomunitaria di beni esente, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.

    3)

    Se, in quest’ultimo caso, l’elemento soggettivo dell’importatore (dichiarante) diretto ad abusare del sistema IVA debba essere valutato diversamente dal caso della cessione intracomunitaria di beni di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA. Se tale valutazione debba essere più concessiva, alla luce del fatto che nel regime doganale 42 l’esenzione dal pagamento dell’IVA deve essere previamente autorizzata dall’autorità doganale; o se debba essere più restrittiva, in quanto si tratta di transazioni collegate al primo ingresso nel mercato interno dell’Unione europea di beni provenienti da paesi terzi.


    Góra