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Document 62017CN0440

    Causa C-440/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 — GS/Bundeszentralamt für Steuern

    GU C 374 del 6.11.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 374/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 — GS/Bundeszentralamt für Steuern

    (Causa C-440/17)

    (2017/C 374/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Köln

    Parti

    Ricorrente: GS

    Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

    Questioni pregiudiziali

    I)

    Se l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili

    qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell’esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e

    1.

    con riferimento ai ricavi medesimi, l’intervento della società straniera non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

    2.

    la società straniera non partecipi all’attività economica generale tramite un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale,

    laddove l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale venga invece riconosciuta alle società madri residenti, restando al riguardo irrilevanti tali presupposti.

    II)

    Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie (1) debba essere interpretato nel senso che osti a che uno Stato membro adotti una disciplina che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili,

    qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell’esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e

    1.

    con riferimento ai ricavi medesimi, l’intervento della società straniera non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

    2.

    la società straniera non partecipi all’attività economica generale tramite un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale.


    (1)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU 2011, L 345, pag. 8; Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, GU 1990, L 225, pag. 6.


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