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Document 62017CN0440
Case C-440/17: Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Köln (Germany) lodged on 20 July 2017 — GS v Bundeszentralamt für Steuern
Causa C-440/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 — GS/Bundeszentralamt für Steuern
Causa C-440/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 — GS/Bundeszentralamt für Steuern
GU C 374 del 6.11.2017, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 374/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 — GS/Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-440/17)
(2017/C 374/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: GS
Resistente: Bundeszentralamt für Steuern
Questioni pregiudiziali
I) |
Se l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell’esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e
laddove l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale venga invece riconosciuta alle società madri residenti, restando al riguardo irrilevanti tali presupposti. |
II) |
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie (1) debba essere interpretato nel senso che osti a che uno Stato membro adotti una disciplina che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili, qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell’esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e
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(1) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU 2011, L 345, pag. 8; Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, GU 1990, L 225, pag. 6.