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Document 62017CN0439

    Causa C-439/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hamburg (Germania) il 20 luglio 2017 — British American Tobacco (Germany) GmbH/Freie und Hansestadt Hamburg

    GU C 347 del 16.10.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 347/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hamburg (Germania) il 20 luglio 2017 — British American Tobacco (Germany) GmbH/Freie und Hansestadt Hamburg

    (Causa C-439/17)

    (2017/C 347/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Hamburg

    Parti

    Ricorrente: British American Tobacco (Germany) GmbH

    Resistente: Freie und Hansestadt Hamburg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 7, paragrafo 7, primo periodo, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva»), debba essere interpretato nel senso che il divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi non si estenda a quei prodotti del tabacco che possiedano, per effetto degli aromi contenuti negli elementi del tabacco stesso, un aroma caratterizzante ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, n. 25, della direttiva.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

    Se l’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva debba essere interpretato nel senso che la disposizione transitoria abbia ad oggetto unicamente il divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva oppure — anche — il divieto di quelli contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi, stabilito dall’articolo 7, paragrafo 7, primo periodo, della direttiva.

    3)

    In caso di risposta positiva alla prima questione ovvero in caso di risposta alla seconda questione nel senso che l’articolo 7, paragrafo 14, della direttiva abbia parimenti ad oggetto il divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, primo periodo, della direttiva:

    In qual modo debbano essere intese le locuzioni «prodotto del tabacco con aroma caratterizzante» e «particolare categoria di prodotto» di cui all’articolo 7, paragrafo 14.


    (1)  GU L 127, pag. 1.


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