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Document 62017CN0430

    Causa C-430/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 luglio 2017 — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

    GU C 347 del 16.10.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 347/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 17 luglio 2017 — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

    (Causa C-430/17)

    (2017/C 347/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Resistente in 1. grado e ricorrente in cassazione: Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG

    Ricorrente in 1. grado e resistente in cassazione: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE (1), ai fini della questione se un mezzo di comunicazione a distanza (nella specie: opuscolo pubblicitario con cartolina per ordine) offra spazi o tempi di visualizzazione delle informazioni limitati, rilevi

    a)

    se il mezzo di comunicazione a distanza offra per sua natura (astrattamente) solamente spazi o tempi limitati,

    oppure

    b)

    se esso offra, nella configurazione (concreta) scelta dall’impresa, solamente spazi o tempi limitati.

    2)

    Se sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83/UE che, in caso di possibilità di visualizzazione limitata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE, le informazioni sul diritto di recesso comprendano solo un richiamo alla sussistenza del diritto di recesso.

    3)

    Se gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83/UE, impongano sempre tassativamente, ai fini della conclusione di un contratto a distanza, anche nel caso di possibilità di visualizzazione limitata, di allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2011/83/UE.


    (1)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304, pag. 64).


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