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Document 62017CN0425

Causa C-425/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2017 — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG/Stadt Kempten

GU C 347 del 16.10.2017, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2017 — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG/Stadt Kempten

(Causa C-425/17)

(2017/C 347/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

Resistente: Stadt Kempten

Interveniente: Landesanwaltschaft Bayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE (1) debba essere interpretato nel senso che per «prodotti destinati a essere masticati» s’intendano soltanto i prodotti del tabacco da masticare in senso tradizionale.

2)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che l’espressione «prodotti destinati a essere masticati» assuma il medesimo significato della definizione di «tabacco da masticare» ai sensi del punto 6 dell’articolo medesimo.

3)

Se per stabilire se un prodotto del tabacco a norma dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE sia «destinato a essere masticato» occorra compiere una valutazione oggettiva riferita al prodotto e non alle indicazioni del produttore o all’effettivo utilizzo da parte dei consumatori.

4)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che la natura di prodotto destinato a essere masticato esiga che il prodotto del tabacco sia oggettivamente adatto, in ragione della sua consistenza e resistenza, a essere masticato e che, utilizzato in tal modo, rilasci gli ingredienti ivi contenuti.

5)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che ai fini dell’individuazione di un prodotto del tabacco destinato «a essere masticato» sia necessaria, e peraltro sufficiente, l’ulteriore condizione che una leggera, ripetuta pressione con i denti o con la lingua sul prodotto stesso consenta di rilasciare gli ingredienti in esso contenuti in misura maggiore rispetto a quanto accade tenendolo semplicemente in bocca.

6)

Oppure, se il riconoscimento della «natura di prodotto destinato a essere masticato» presupponga che il prodotto di cui trattasi, qualora tenuto semplicemente in bocca o succhiato, non rilasci alcun ingrediente.

7)

Se l’idoneità di un prodotto del tabacco «a essere masticato» ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE possa essere riconosciuta anche in ragione della forma di assunzione, esterna al tabacco lavorato, quale, ad esempio, un sacchetto di cellulosa.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).


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