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Document 62017CN0377

Causa C-377/17: Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

GU C 269 del 14.8.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 269/13


Ricorso, proposto il 23 giugno 2017 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-377/17)

(2017/C 269/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE nonché dell’articolo 49 TFUE, avendo essa continuato a prevedere onorari vincolanti per architetti e ingegneri conformemente alla Tariffa degli onorari di architetti e ingegneri (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure — HOAI);

2.

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi del ricorso e principali argomenti

La Tariffa tedesca degli onorari di architetti e ingegneri (HOAI) prevede un regime di prezzi minimi e massimi per le prestazioni di tale categoria professionale. Detto regime renderebbe più difficile lo stabilimento di architetti e ingegneri interessati a competere con operatori già consolidati tramite offerte non rientranti nella fascia di prezzi consentita. A tali offerenti verrebbe impedito di prestare servizi di qualità identica a prezzi inferiori e servizi di qualità superiore a prezzi più elevati.

Ciò rappresenterebbe una restrizione alla libertà di stabilimento con riguardo tanto agli scopi dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettera g), e 3, della direttiva 2006/123/CE, quanto agli scopi dell’articolo 49 TFUE.

Tale restrizione non sarebbe giustificata, e in particolare non troverebbe una giustificazione nell’interesse alla salvaguardia della qualità delle prestazioni di servizi, la quale infatti non sarebbe direttamente connessa con il prezzo.


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