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Document 62017CN0289

    Causa C-289/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Maakohus (Estonia) il 19 maggio 2017 — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

    GU C 249 del 31.7.2017, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 249/20


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Maakohus (Estonia) il 19 maggio 2017 — Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

    (Causa C-289/17)

    (2017/C 249/31)

    Lingua processuale: l'estone

    Giudice del rinvio

    Tartu Maakohus

    Parti

    Richiedenti: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

    Interessati: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

    Questioni pregiudiziali

    1.1.

    Se l’articolo 17, lettera a), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (1), debba essere interpretato nel senso che, nella domanda giudiziale, in un atto equivalente o nella citazione a comparire in udienza o in un atto contestuale, debbano essere indicate con chiarezza tutte le informazioni elencate all’articolo 17, lettera a), del regolamento. In particolare: se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 17, lettera a), sia esclusa la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo, nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere data una risposta, ma gli siano state comunicate tutte le altre informazioni elencate all’articolo 17, lettera a).

    1.2.

    Se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, debba essere interpretato nel senso che, qualora il procedimento nello Stato membro d’origine non sia conforme ai requisiti procedurali stabiliti all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 805/2004, la sanatoria dei vizi procedurali presupponga che al debitore siano state comunicate, con la decisione o con un atto ad essa contestuale, tutte le informazioni elencate all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b). Se, in particolare, il rilascio di un titolo esecutivo europeo sia escluso nel caso in cui al debitore non sia stato comunicato l’indirizzo dell’istituzione dinanzi alla quale deve essere proposto un ricorso, ma gli siano state comunicate tutte le altre informazioni elencate all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).


    (1)  GU 2004, L 143, pag. 15.


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