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Document 62017CN0267

    Causa C-267/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il del 17 maggio 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg

    GU C 269 del 14.8.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 269/3


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il del 17 maggio 2017 — Rhenus Veniro GmbH & Co. KG/Kreis Heinsberg

    (Causa C-267/17)

    (2017/C 269/04)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

    Resistente: Kreis Heinsberg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1) sia applicabile a contratti di servizio pubblico oggetto di aggiudicazione diretta ai sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento, i quali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo periodo del regolamento, non assumano la forma di contratti concessione di servizi di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

    In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

    2)

    Se l’articolo 2, lettera b) e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, mediante la parola «o» presuppongano la competenza esclusiva, alternativamente, di un’autorità singola o di un gruppo di autorità oppure se, in base a tale disposizione, un’autorità singola possa essere anche membro in un gruppo di autorità e affidare al gruppo singoli compiti, potendo peraltro conservare, allo stesso tempo, il potere di intervento ai sensi dell’articolo 2, lettera b) e continuando ad essere autorità competente a livello locale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento.

    3)

    Se l’articolo 5, paragrafo 2, secondo periodo, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007, imponendo all’operatore interno di prestare in proprio la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri in questione, escluda che quest’ultimo possa far prestare tale parte preponderante dei servizi a una società controllata al 100 %.

    4)

    A decorrere da qual momento debbano sussistere le condizioni per l’aggiudicazione diretta di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, se già da quello della pubblicazione dell’aggiudicazione diretta prevista, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007, oppure soltanto al momento dell’aggiudicazione diretta medesima.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).


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