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Document 62017CN0219

    Causa C-219/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 aprile 2017 — Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)/Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

    GU C 283 del 28.8.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 283/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 aprile 2017 — Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)/Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

    (Causa C-219/17)

    (2017/C 283/20)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Silvio Berlusconi, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)

    Resistenti: Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni (IVASS)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il combinato disposto degli articoli 263, commi 1, 2 e 5, e 256, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che rientra nella competenza del giudice dell’Unione, oppure in quella del giudice nazionale, un ricorso proposto avverso gli atti di avvio, istruttori e di proposta non vincolante adottati dall’Autorità nazionale competente (quali specificati al § 1 della presente ordinanza) nell’ambito del procedimento disciplinato dagli articoli 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (1), dagli articoli 1, paragrafo 5, 4, paragrafo 1, lettera c), e 15 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (2), dagli articoli 85, 86 e 87 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 (3), nonché dagli articoli 19, 22 e 25 del Testo unico bancario italiano.

    2)

    Se, in particolare, possa essere affermata la competenza giurisdizionale del giudice dell’Unione, qualora avverso tali atti sia stata proposta non l’azione generale di annullamento, ma l’azione di nullità per asserita violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 882/2016 del 3 marzo 2016 del Consiglio di Stato, esercitata nell’ambito di un giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 ss. del Codice del processo amministrativo italiano — ossia, nell’ambito di un istituto peculiare dell’ordinamento processuale amministrativo nazionale –, la cui decisione involge l’interpretazione e l’individuazione, secondo la disciplina del diritto nazionale, dei limiti oggettivi del giudicato formatosi su tale sentenza.


    (1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, pag. 338).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, pag. 63).

    (3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141, pag. 1).


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