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Document 62017CN0163

Causa C-163/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 3 aprile 2017 — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland

GU C 318 del 25.9.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 3 aprile 2017 — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-163/17)

(2017/C 318/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Abubacarr Jawo

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1.

Se un richiedente asilo sia considerato fuggito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (UE) n. 604/2013 (1) solo nel caso in cui si sottragga deliberatamente e coscientemente alle autorità nazionali competenti per l’esecuzione del trasferimento, ai fini di scongiurare o ostacolare tale trasferimento, o se sia sufficiente che non soggiorni più nell'alloggio assegnatogli per un periodo di tempo prolungato e le autorità non siano informate di dove egli dimori, cosicché non possa avere luogo un trasferimento pianificato.

Se il soggetto interessato possa invocare la corretta applicazione della disposizione e, nell'ambito di una procedura contro una decisione di trasferimento, possa eccepire il decorso del termine di trasferimento di sei mesi, perché egli non era fuggito.

2.

Se una proroga del termine previsto all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma del regolamento (UE) 604/2013 si verifichi già se lo Stato membro che provvede al trasferimento, ancora prima della scadenza del termine, informi lo Stato membro competente della fuga del soggetto interessato e, allo stesso tempo, stabilisca un termine concreto che non può essere superiore a 18 mesi entro il quale si procederà al trasferimento, oppure se una proroga del termine sia possibile solo quando gli Stati membri coinvolti stabiliscano consensualmente un termine prolungato.

3.

Se il trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente sia inammissibile se questi, in caso di riconoscimento dello status di protezione internazionale in detto Stato, sarebbe ivi esposto, alla luce di quelle che allora sarebbero le sue condizioni di vita, ad un grave rischio di subire un trattamento ai sensi dell'articolo 4 della CEDU.

Se tale questione rientri ancora nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

Secondo quali parametri del diritto dell'Unione bisogna valutare la condizioni di vita di un soggetto cui è stata riconosciuta protezione internazionale.


(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).


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