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Document 62017CN0038

Causa C-38/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 gennaio 2017 — GT/HS

GU C 178 del 6.6.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 24 gennaio 2017 — GT/HS

(Causa C-38/17)

(2017/C 178/02)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti

Ricorrente: GT

Convenuta: HS

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con le funzioni dell’Unione europea relative alla garanzia di un elevato livello di tutela dei consumatori,

con l’uguaglianza davanti alla legge e i diritti fondamentali dell’Unione europea relativi a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo nonché

con talune parti del preambolo della direttiva 93/13/CEE (1)(«(…) considerando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori hanno sottolineato l'importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; che tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello; considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo “Protezione degli interessi economici dei consumatori” dei due programmi, gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e dall'esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti; considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società; considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini del contratto siano contenuti in uno o più documenti; considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva; (…) considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore; (…)») e, infine,

con gli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CE

una giurisprudenza nazionale a carattere normativo, che (ipotesi a e/o b)

a)

non obbliga la controparte del consumatore, a titolo di condizione di validità del contratto, a informare il consumatore — prima della stipulazione del contatto — delle clausole contrattuali, redatte in modo chiaro e comprensibile, che costituiscono l’oggetto principale del contratto — incluso il tipo di cambio applicabile al versamento di un credito espresso in valuta estera — al fine di evitare la nullità del contratto;

b)

consente alla controparte del consumatore di rendere note (ad esempio, in un documento a parte) le clausole contrattuali, redatte in modo chiaro e comprensibile, che costituiscono l’oggetto principale del contratto — incluso il tipo di cambio applicabile al versamento di un credito espresso in valuta estera — esclusivamente una volta che il consumatore abbia già contratto l’obbligo irrevocabile di adempiere al contratto, senza che tale circostanza sia considerata motivo di nullità del medesimo.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


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